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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 1724 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di conSIlio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 1724/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (cessazione degli effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nato l'[...] ad [...] Parte_1
e nata il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. COSTAMAGNA ROBERTO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
con ricorso depositato telematicamente in data 15/05/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare la cessazione degli effetti civili;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
249/2024 pubblicata l'1/07/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 5/03/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di
Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) dato atto della intervenuta sentenza di separazione, pubblicata l'1.7.2024, e considerato che i coniugi hanno vissuto separatamente fino ad oggi, avendo il marito trasferito altrove la propria residenza prima ancora del deposito del ricorso congiunto, continuando la moglie a vivere, con i figli, nella casa coniugale di sua proprietà sita in Alba Via G. Pieroni n. 70, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Alba il 3 settembre 1995 e trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 79 p. II serie A dell'anno 1995, alle condizioni di cui al ricorso, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2) dare atto che il SI. ha versato alla SI.ra , conformemente a Parte_1 Parte_2
quanto previsto al n. 2 delle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento, la somma capitale di euro 9.500 (euro novemilacinquecento/00), a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli per il periodo successivo all'uscita dalla casa coniugale da parte del marito (settembre 2022) e fino al 30.4.2024, pari a euro 500 per 19 mensilità;
3) dare atto che il SI. ha versato a favore della SI.ra , Parte_1 Parte_2
conformemente a quanto previsto al n. 3 delle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento, la somma capitale di euro 2.399,07 a titolo di contributo per spese straordinarie pregresse (fino alla data del 30.4.2024);
4) stabilire a carico del SI. e a favore della SI.ra un contributo Parte_1 Parte_2
per il mantenimento ordinario dei figli maggiorenni ma economicamente non ancora autosufficienti pari ad euro 250 mensili per ciascun figlio, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte degli stessi, con decorrenza da maggio 2024, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat e applicazione del primo adeguamento a partire dall'1.7.2025; l'eventuale diritto a percepire l'assegno unico per i figli (già assegni familiari) farà capo alla madre nella misura del 100%; dandosi atto che a decorrere Parte_2 dall'1.12.2024 la LI ha reperito un'occupazione lavorativa, a seguito del Persona_1
conseguimento della laurea in infermieristica pediatrica, e quindi si deve ritenere che abbia raggiunto l'indipendenza economica;
pertanto dall'1.12.2024 l'assegno viene versato per il mantenimento di fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
Persona_2 5) stabilire, per quanto riguarda le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio , Per_2
economicamente non ancora indipendente, che esse saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e che si farà riferimento al protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati del
Tribunale di Asti in materia di individuazione, determinazione e regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie;
6) dato atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, che essi non svolgono alcuna reciproca domanda di contribuzione, che la casa già adibita a residenza comune, sita in Alba alla Via Giuseppe
Pieroni n. 70, è di proprietà esclusiva della SInora , che le parti hanno già provveduto Parte_2 integralmente alla ripartizione e attribuzione dei beni mobili e di parti dell'arredamento acquistati in comune durante la convivenza coniugale, stabilire che non sono previsti assegni di mantenimento tra i coniugi, dandosi atto che non vi sono più pendenze economiche tra le parti né beni da dividere, salvo quanto stabilito ai superiori punti n. 4 e 5”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
, nato ad [...] l'[...] e da , nata a [...] Parte_1 Parte_2
(CN) il 10/03/1974, celebrato in Alba in data 03/09/1995, trascritto nei registri degli atti dello Stato
Civile dello stesso Comune al n. 79, Parte II, Serie A, Anno 1995,
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 07/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di conSIlio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 1724/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (cessazione degli effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nato l'[...] ad [...] Parte_1
e nata il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. COSTAMAGNA ROBERTO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
con ricorso depositato telematicamente in data 15/05/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare la cessazione degli effetti civili;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
249/2024 pubblicata l'1/07/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 5/03/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di
Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) dato atto della intervenuta sentenza di separazione, pubblicata l'1.7.2024, e considerato che i coniugi hanno vissuto separatamente fino ad oggi, avendo il marito trasferito altrove la propria residenza prima ancora del deposito del ricorso congiunto, continuando la moglie a vivere, con i figli, nella casa coniugale di sua proprietà sita in Alba Via G. Pieroni n. 70, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Alba il 3 settembre 1995 e trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 79 p. II serie A dell'anno 1995, alle condizioni di cui al ricorso, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2) dare atto che il SI. ha versato alla SI.ra , conformemente a Parte_1 Parte_2
quanto previsto al n. 2 delle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento, la somma capitale di euro 9.500 (euro novemilacinquecento/00), a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli per il periodo successivo all'uscita dalla casa coniugale da parte del marito (settembre 2022) e fino al 30.4.2024, pari a euro 500 per 19 mensilità;
3) dare atto che il SI. ha versato a favore della SI.ra , Parte_1 Parte_2
conformemente a quanto previsto al n. 3 delle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento, la somma capitale di euro 2.399,07 a titolo di contributo per spese straordinarie pregresse (fino alla data del 30.4.2024);
4) stabilire a carico del SI. e a favore della SI.ra un contributo Parte_1 Parte_2
per il mantenimento ordinario dei figli maggiorenni ma economicamente non ancora autosufficienti pari ad euro 250 mensili per ciascun figlio, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte degli stessi, con decorrenza da maggio 2024, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat e applicazione del primo adeguamento a partire dall'1.7.2025; l'eventuale diritto a percepire l'assegno unico per i figli (già assegni familiari) farà capo alla madre nella misura del 100%; dandosi atto che a decorrere Parte_2 dall'1.12.2024 la LI ha reperito un'occupazione lavorativa, a seguito del Persona_1
conseguimento della laurea in infermieristica pediatrica, e quindi si deve ritenere che abbia raggiunto l'indipendenza economica;
pertanto dall'1.12.2024 l'assegno viene versato per il mantenimento di fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
Persona_2 5) stabilire, per quanto riguarda le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio , Per_2
economicamente non ancora indipendente, che esse saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e che si farà riferimento al protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati del
Tribunale di Asti in materia di individuazione, determinazione e regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie;
6) dato atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, che essi non svolgono alcuna reciproca domanda di contribuzione, che la casa già adibita a residenza comune, sita in Alba alla Via Giuseppe
Pieroni n. 70, è di proprietà esclusiva della SInora , che le parti hanno già provveduto Parte_2 integralmente alla ripartizione e attribuzione dei beni mobili e di parti dell'arredamento acquistati in comune durante la convivenza coniugale, stabilire che non sono previsti assegni di mantenimento tra i coniugi, dandosi atto che non vi sono più pendenze economiche tra le parti né beni da dividere, salvo quanto stabilito ai superiori punti n. 4 e 5”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
, nato ad [...] l'[...] e da , nata a [...] Parte_1 Parte_2
(CN) il 10/03/1974, celebrato in Alba in data 03/09/1995, trascritto nei registri degli atti dello Stato
Civile dello stesso Comune al n. 79, Parte II, Serie A, Anno 1995,
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 07/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.