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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 31/07/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 743/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente Relatore dott. Giuseppe BERSANI Giudice dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 743/2025 RG. promossa da
, codice fiscale nato ad nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
3.03.1982, rappresentato e difeso dagli avv.ti GLORIA SILVESTRINI e LIDIA NATOLI, presso lo studio delle quali è elettivamente domiciliato;
ricorrente contro codice fiscale , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
15.05.1978, rappresentata e difesa dall'avv. VALERIA NORIS, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso giudiziale).
CONCLUSIONI CONGIUNTE
come di seguito riportate: “a) affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento paritetico presso entrambi i genitori e fissazione della Persona_1 Per_2
residenza, ai soli fini anagrafici, in Castellazzo Bormida, Spalto Montebello;
b) i figli staranno con i genitori secondo questo calendario:
- periodo scolastico: lunedì e mercoledì con la madre sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola;
martedì e giovedì con il padre dall'uscita della scuola sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola;
una volta al mese con la madre dal venerdì all'uscita della scuola sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
una volta al mese con la madre dal venerdì all'uscita della scuola sino al sabato sera alle ore 19 quando li porterà dal padre e lo stesso li terrà sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
due volte al mese il padre li prenderà all'uscita della scuola al venerdì sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola.
- periodo non scolastico: Lunedì con la madre, alle 19 il padre li andrà a prendere a Castellazzo;
Martedì con il padre, alle 19 la madre li va a prendere a Castelnuovo;
Mercoledì con la madre, alle 19 il padre li va a prendere a Castellazzo;
Giovedì con il padre. alle 19 la madre li va a prendere a Castelnuovo;
nei week end i giorni saranno così organizzati: nei week end di intera spettanza della madre questa prenderà i bambini da Castelnuovo il giovedì alle 19 e il padre li riprenderà da Castellazzo il lunedì alle 19; nel week in cui la madre ha solo il sabato: la madre prenderà i bambini da Castelnuovo il giovedì alle 19 e il padre li riprenderà da Castellazzo il sabato alle 21; nei due week end di intera spettanza del padre questi prenderà i bambini da
Castellazzo il mercoledì alle 19 e la madre li riprenderà la domenica da Castelnuovo alle 21/22 in quanto nei mesi di Luglio e agosto alla domenica la stessa esce dal lavoro a Serravalle alle 21:15;
c) festività natalizie ad anni alterni: Natale alternato dal 23 al 31 e dal 1 al 6; giorno di Pasqua alternato con il lunedì dell'Angelo;
d) vacanze estive: i figli trascorreranno con il padre almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche nel periodo che dovrà essere comunicato entro il mese di maggio;
anche la madre dovrà comunicare il proprio periodo di ferie, di almeno due settimane anche non consecutive al padre entro il mese di maggio;
e) ciascuna parte provvederà al mantenimento dei figli minori quando li avrà con sé; f) suddivisione delle spese straordinarie al 50% secondo il vigente protocollo presso il tribunale di
Alessandria che si richiama integralmente;
g) assegno unico così suddiviso: 70% alla madre 30% al padre, la richiesta verrà fatta dalla madre che poi convergerà la somma concordata a favore del padre entro cinque giorni dal percepimento;
h) la casa familiare sarà posta in vendita conferendo l'incarico ad un'agenzia immobiliare scelta tra le parti entro cinque giorni dalla sottoscrizione dall'accordo, con impegno a rivedere il prezzo ovvero, di comune accordo, di cambiare agenzia, dopo sei mesi sino alla vendita;
in caso di mancata vendita trascorso un anno dall'ultimo incarico, le parti rivedranno gli accordi oggi raggiunti in ordine alla vendita ed all'assegnazione della casa;
i) ove il prezzo di vendita fosse in linea con quanto stabilito con l'agente immobiliare, le parti non potranno rifiutarsi di accettare la proposta, in difetto di accettazione della proposta da parte del
IG. la IG.ra manterrà il suo diritto di assegnazione della casa familiare Pt_1 CP_1
sino alla vendita, in difetto di accettazione della proposta da parte della IG.ra , il IG CP_1
avrà diritto all'assegnazione della casa sino alla vendita;
la manutenzione ordinaria e Pt_1
la cura della casa saranno a cura di chi gode l'immobile;
j) il prezzo di vendita sarà così suddiviso, una vota estinto il mutuo: 60% al sig. e 40 % Pt_1
alla SI , tutte le spese conferenti la vendita, (es agenzia, visure, etc..) saranno CP_1
ripartite al 50%;
k) nelle more della vendita la casa sarà assegnata alla moglie la quale provvederà a pagare tutte le utenze e le imposte (a titolo esemplificativo IMU, Tari ecc) provvedendo altresì alla voltura delle medesime da quando il sig. avrà provveduto al proprio cambio di residenza (da Pt_1
comunicare alla madre); rimarranno a carico di entrambi nella misura del 50% le spese straordinarie conferenti l'immobile;
l) impegno dei genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità anche mediante i servizi sociali, se possibile gratuitamente;
m) i genitori esprimono sin da ora il loro consenso affinchè iprenda il percorso psicologico Per_1
con la dott ” Per_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 31/03/2025, il ricorrente evocava in Parte_1
giudizio la sig.ra rappresentando di aver intrattenuto una relazione more Controparte_1
uxorio con la stessa e che dalla loro relazione erano nati i figli e . Persona_1 Per_2
Terminata la convivenza, nasceva l'esigenza di definire le modalità di affidamento e collocamento dei minori, del diritto di visita del genitore non collocatario nonché del contributo al mantenimento.
In particolare, “in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili:
Disporre allo stato delle cose, che il padre eserciti in via esclusiva la Parte_1
responsabilità genitoriale sui minori, assumendo tutte le decisioni di interesse, in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute in ragione delle motivazioni esposte in narrativa fissando apposita udienza per la loro conferma con collocamento dei bambini presso il padre nell'attuale abitazione familiare sita in Alessandria, fissando un termine per il rilascio ed il trasferimento della IG.ra ad altra abitazione. CP_1
Fino all'esito del percorso psicologico che sta intraprendendo volto a facilitare i Per_1
rapporti con la madre, quest'ultimo rimarrà presso il padre, mentre la figlia trascorrerà Per_2
almeno due volte alla settimana e i week end alteranti con la madre, così come alternate le festività di Natale e Pasqua nonché i ponti, oltre a due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
Ristabiliti i rapporti con la madre, disporre che quest'ultima possa vedere i minori almeno due volte alla settimana e i week end alteranti, così come alternate le festività di Natale e Pasqua nonché i ponti, oltre a due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
In ogni caso si chiede l'assegnazione della casa familiare in capo al padre che allo stato è il genitore collocatario dei figli minori;
si chiede che la IG.ra intraprenda un percorso di sostengo alla genitorialità CP_1
demandando eventualmente ai medesimi le successive valutazioni in merito alle modalità di visita al termine del percorso e all'eventuale modifica del regime di affidamento disporre a carico della IG.ra un contributo al mantenimento per i minori pari CP_1
ad € 300.00 mensili da versare direttamente al sig. entro il 5 di ogni mese, oltre il 50% Pt_1
delle spese straordinarie come da protocollo adottato da Codesto Ill.mo Tribunale
disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dal sig. Pt_1 In via principale a) disporre che il padre eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale Parte_1
sui minori, assumendo tutte le decisioni di interesse, in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute in ragione delle motivazioni esposte in narrativa fissando apposita udienza per la loro conferma con collocamento dei bambini presso il padre nell'attuale abitazione familiare sita in
Alessandria, fissando un termine per il rilascio e per il trasferimento della IG.ra ad CP_1
altra abitazione.
b) Fino all'esito del percorso psicologico che sta intraprendendo olto a facilitare i rapporti Per_1
con la madre, quest'ultimo rimarrà presso il padre, mentre la figlia trascorrerà almeno due Per_2
volte alla settimana e i week end alteranti con la madre, così come alternate le festività di Natale
e Pasqua nonché i ponti, oltre a due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
c) Ristabiliti i rapporti con la madre,, disporre che quest'ultima possa vedere i minori almeno due volte alla settimana e i week end alteranti, così come alternate le festività di Natale e Pasqua nonché i ponti, oltre a due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
d) In ogni caso si chiede l'assegnazione della casa familiare in capo al padre che allo stato è il genitore collocatario dei figli minori;
e) si chiede che la IG.ra intraprenda un percorso di sostengo alla genitorialità CP_1
demandando ai medesimi le successive valutazioni in merito alle modalità di visita al termine del prefato percorso e all'eventuale modifica del regime di affidamento f) disporre a carico della IG.ra un contributo al mantenimento per i minori pari ad € CP_1
300.00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da Codesto
Ill.mo Tribunale
g) disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dal sig. Pt_1
Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
La richiesta di emissione di provvedimenti provvisori ed urgenti veniva rigettata, non sussistendone i presupposti, con ordinanza 01/04/2025.
Nelle more tra la notifica del ricorso per la Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'udienza di comparizione parti si costituiva la sig.ra Controparte_1
contestando quanto rappresentato dal ricorrente e chiedendo l'emissione dei provvedimenti indifferibili. Rassegnava altresì le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- affidare i figli minori e in via esclusiva alla madre ovvero condivisa tra i genitori, Per_1 Per_2
secondo quanto emerso dai percorsi di sostegno alla genitorialità e psicologici sui minori ovvero all'esito dell'espletanda CTU medico psicologica;
- disporre la collocazione prevalente dei figli minori presso la madre, con permanenza dei medesimi presso il padre secondo modalità da determinarsi all'esito del giudizio e comunque a fine settimana alternati dal venerdì sera al sabato sera e ogni settimana la giornata di martedì con rientro dalla madre alle ore 19 e della domenica sera;
festività alternate secondo gli impegni di lavoro della madre;
- il tutto sempre nel rispetto delle esigenze di salute, istruzione, educazione e dello stato emotivo dei figli minori;
- assegnare la casa già familiare sita in Castellazzo Bormida alla sig.ra per abitarvi con CP_1
i figli minori, con gli arredi ivi esistenti;
- disporre l'obbligo per il sig. di corrispondere alla sig.ra un contributo al Pt_1 CP_1
mantenimento dei figli minori e di importo da determinarsi all'esito dell'espletanda Per_1 Per_2
istruttoria, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
- disporre che entrambi i genitori sostengano in misura pari al 50% le spese straordinarie necessarie ai figli minori secondo quanto previsto nel Protocollo 20/7/2016 in uso avanti il
Tribunale di Alessandria;
- con vittoria di spese ed onorari e pronuncia ex art. 96 C.P.C. avuto riguardo alla avversaria domanda di affidamento esclusivo dei figli minori. “
Depositate le memorie istruttorie 473.bis-17, all'udienza del 24/06/2025 che parti chiedevano un rinvio per addivenire a conclusioni congiunte.
MOTIVAZIONE
Le conclusioni congiunte rassegnate dai genitori devono essere accolte non risultando contrarie all'interesse dei figli e a norme imperative di legge.
Le condizioni, infatti, appaiono adeguate al rispetto del principio della bigenitorialità, all'età dei minori nonché alla situazione reddituale di entrambi i genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
Dispone
“a) affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento paritetico Persona_1 Per_2
presso entrambi i genitori e fissazione della residenza, ai soli fini anagrafici, in Castellazzo
Bormida, Spalto Montebello;
b) i figli staranno con i genitori secondo questo calendario:
- periodo scolastico: lunedì e mercoledì con la madre sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola;
martedì e giovedì con il padre dall'uscita della scuola sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola;
una volta al mese con la madre dal venerdì all'uscita della scuola sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
una volta al mese con la madre dal venerdì all'uscita della scuola sino al sabato sera alle ore 19 quando li porterà dal padre e lo stesso li terrà sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
due volte al mese il padre li prenderà all'uscita della scuola al venerdì sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola.
- periodo non scolastico: lunedì con la madre, alle 19 il padre li andrà a prendere a Castellazzo;
Martedì con il padre, alle 19 la madre li va a prendere a Castelnuovo;
Mercoledì con la madre, alle 19 il padre li va a prendere a Castellazzo;
Giovedì con il padre. alle 19 la madre li va a prendere a Castelnuovo;
nei week end i giorni saranno così organizzati: nei week end di intera spettanza della madre questa prenderà i bambini da Castelnuovo il giovedì alle 19 e il padre li riprenderà da Castellazzo il lunedì alle 19; nel week in cui la madre ha solo il sabato: la madre prenderà i bambini da Castelnuovo il giovedì alle 19 e il padre li riprenderà da Castellazzo il sabato alle 21; nei due week end di intera spettanza del padre questi prenderà i bambini da
Castellazzo il mercoledì alle 19 e la madre li riprenderà la domenica da Castelnuovo alle 21/22 in quanto nei mesi di Luglio e agosto alla domenica la stessa esce dal lavoro a Serravalle alle 21:15;
c) festività natalizie ad anni alterni: Natale alternato dal 23 al 31 e dal 1 al 6; giorno di Pasqua alternato con il Lunedì dell'Angelo;
d) vacanze estive: i figli trascorreranno con il padre almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche nel periodo che dovrà essere comunicato entro il mese di maggio;
anche la madre dovrà comunicare il proprio periodo di ferie, di almeno due settimane anche non consecutive al padre entro il mese di maggio;
e) ciascuna parte provvederà al mantenimento dei figli minori quando li avrà con sé; f) suddivisione delle spese straordinarie al 50% secondo il vigente protocollo presso il tribunale di
Alessandria che si richiama integralmente;
g) assegno unico così suddiviso: 70% alla madre 30% al padre, la richiesta verrà fatta dalla madre che poi convergerà la somma concordata a favore del padre entro cinque giorni dal percepimento;
h) la casa familiare sarà posta in vendita conferendo l'incarico ad un'agenzia immobiliare scelta tra le parti entro cinque giorni dalla sottoscrizione dall'accordo, con impegno a rivedere il prezzo ovvero, di comune accordo, di cambiare agenzia, dopo sei mesi sino alla vendita;
in caso di mancata vendita trascorso un anno dall'ultimo incarico, le parti rivedranno gli accordi oggi raggiunti in ordine alla vendita ed all'assegnazione della casa;
i) ove il prezzo di vendita fosse in linea con quanto stabilito con l'agente immobiliare, le parti non potranno rifiutarsi di accettare la proposta, in difetto di accettazione della proposta da parte del
IG. la IG.ra manterrà il suo diritto di assegnazione della casa familiare sino Pt_1 CP_1
alla vendita, in difetto di accettazione della proposta da parte della IG.ra , il IG CP_1
avrà diritto all'assegnazione della casa sino alla vendita;
la manutenzione ordinaria e la Pt_1
cura della casa saranno a cura di chi gode l'immobile;
j) il prezzo di vendita sarà così suddiviso, una vota estinto il mutuo: 60% al sig. e 40 % Pt_1
alla SI , tutte le spese conferenti la vendita, (es agenzia, visure, etc..) saranno CP_1
ripartite al 50%;
k) nelle more della vendita la casa sarà assegnata alla moglie la quale provvederà a pagare tutte le utenze e le imposte (a titolo esemplificativo IMU, Tari ecc) provvedendo altresì alla voltura delle medesime da quando il sig. avrà provveduto al proprio cambio di residenza (da Pt_1
comunicare alla madre); rimarranno a carico di entrambi nella misura del 50% le spese straordinarie conferenti l'immobile;
l) impegno dei genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità anche mediante i servizi sociali, se possibile gratuitamente;
m) i genitori esprimono sin da ora il loro consenso affinché riprenda il percorso Per_1
psicologico con la dott. ”. Per_3
Spese legali compensate stante le conclusioni congiunte.
Così deciso in Alessandria, lì 30 luglio 2025
Il presidente estensore
Dott. Paolo RAMPINI Il Giudice
Dott. Giuseppe BERSANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente Relatore dott. Giuseppe BERSANI Giudice dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 743/2025 RG. promossa da
, codice fiscale nato ad nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
3.03.1982, rappresentato e difeso dagli avv.ti GLORIA SILVESTRINI e LIDIA NATOLI, presso lo studio delle quali è elettivamente domiciliato;
ricorrente contro codice fiscale , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
15.05.1978, rappresentata e difesa dall'avv. VALERIA NORIS, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso giudiziale).
CONCLUSIONI CONGIUNTE
come di seguito riportate: “a) affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento paritetico presso entrambi i genitori e fissazione della Persona_1 Per_2
residenza, ai soli fini anagrafici, in Castellazzo Bormida, Spalto Montebello;
b) i figli staranno con i genitori secondo questo calendario:
- periodo scolastico: lunedì e mercoledì con la madre sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola;
martedì e giovedì con il padre dall'uscita della scuola sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola;
una volta al mese con la madre dal venerdì all'uscita della scuola sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
una volta al mese con la madre dal venerdì all'uscita della scuola sino al sabato sera alle ore 19 quando li porterà dal padre e lo stesso li terrà sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
due volte al mese il padre li prenderà all'uscita della scuola al venerdì sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola.
- periodo non scolastico: Lunedì con la madre, alle 19 il padre li andrà a prendere a Castellazzo;
Martedì con il padre, alle 19 la madre li va a prendere a Castelnuovo;
Mercoledì con la madre, alle 19 il padre li va a prendere a Castellazzo;
Giovedì con il padre. alle 19 la madre li va a prendere a Castelnuovo;
nei week end i giorni saranno così organizzati: nei week end di intera spettanza della madre questa prenderà i bambini da Castelnuovo il giovedì alle 19 e il padre li riprenderà da Castellazzo il lunedì alle 19; nel week in cui la madre ha solo il sabato: la madre prenderà i bambini da Castelnuovo il giovedì alle 19 e il padre li riprenderà da Castellazzo il sabato alle 21; nei due week end di intera spettanza del padre questi prenderà i bambini da
Castellazzo il mercoledì alle 19 e la madre li riprenderà la domenica da Castelnuovo alle 21/22 in quanto nei mesi di Luglio e agosto alla domenica la stessa esce dal lavoro a Serravalle alle 21:15;
c) festività natalizie ad anni alterni: Natale alternato dal 23 al 31 e dal 1 al 6; giorno di Pasqua alternato con il lunedì dell'Angelo;
d) vacanze estive: i figli trascorreranno con il padre almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche nel periodo che dovrà essere comunicato entro il mese di maggio;
anche la madre dovrà comunicare il proprio periodo di ferie, di almeno due settimane anche non consecutive al padre entro il mese di maggio;
e) ciascuna parte provvederà al mantenimento dei figli minori quando li avrà con sé; f) suddivisione delle spese straordinarie al 50% secondo il vigente protocollo presso il tribunale di
Alessandria che si richiama integralmente;
g) assegno unico così suddiviso: 70% alla madre 30% al padre, la richiesta verrà fatta dalla madre che poi convergerà la somma concordata a favore del padre entro cinque giorni dal percepimento;
h) la casa familiare sarà posta in vendita conferendo l'incarico ad un'agenzia immobiliare scelta tra le parti entro cinque giorni dalla sottoscrizione dall'accordo, con impegno a rivedere il prezzo ovvero, di comune accordo, di cambiare agenzia, dopo sei mesi sino alla vendita;
in caso di mancata vendita trascorso un anno dall'ultimo incarico, le parti rivedranno gli accordi oggi raggiunti in ordine alla vendita ed all'assegnazione della casa;
i) ove il prezzo di vendita fosse in linea con quanto stabilito con l'agente immobiliare, le parti non potranno rifiutarsi di accettare la proposta, in difetto di accettazione della proposta da parte del
IG. la IG.ra manterrà il suo diritto di assegnazione della casa familiare Pt_1 CP_1
sino alla vendita, in difetto di accettazione della proposta da parte della IG.ra , il IG CP_1
avrà diritto all'assegnazione della casa sino alla vendita;
la manutenzione ordinaria e Pt_1
la cura della casa saranno a cura di chi gode l'immobile;
j) il prezzo di vendita sarà così suddiviso, una vota estinto il mutuo: 60% al sig. e 40 % Pt_1
alla SI , tutte le spese conferenti la vendita, (es agenzia, visure, etc..) saranno CP_1
ripartite al 50%;
k) nelle more della vendita la casa sarà assegnata alla moglie la quale provvederà a pagare tutte le utenze e le imposte (a titolo esemplificativo IMU, Tari ecc) provvedendo altresì alla voltura delle medesime da quando il sig. avrà provveduto al proprio cambio di residenza (da Pt_1
comunicare alla madre); rimarranno a carico di entrambi nella misura del 50% le spese straordinarie conferenti l'immobile;
l) impegno dei genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità anche mediante i servizi sociali, se possibile gratuitamente;
m) i genitori esprimono sin da ora il loro consenso affinchè iprenda il percorso psicologico Per_1
con la dott ” Per_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 31/03/2025, il ricorrente evocava in Parte_1
giudizio la sig.ra rappresentando di aver intrattenuto una relazione more Controparte_1
uxorio con la stessa e che dalla loro relazione erano nati i figli e . Persona_1 Per_2
Terminata la convivenza, nasceva l'esigenza di definire le modalità di affidamento e collocamento dei minori, del diritto di visita del genitore non collocatario nonché del contributo al mantenimento.
In particolare, “in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili:
Disporre allo stato delle cose, che il padre eserciti in via esclusiva la Parte_1
responsabilità genitoriale sui minori, assumendo tutte le decisioni di interesse, in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute in ragione delle motivazioni esposte in narrativa fissando apposita udienza per la loro conferma con collocamento dei bambini presso il padre nell'attuale abitazione familiare sita in Alessandria, fissando un termine per il rilascio ed il trasferimento della IG.ra ad altra abitazione. CP_1
Fino all'esito del percorso psicologico che sta intraprendendo volto a facilitare i Per_1
rapporti con la madre, quest'ultimo rimarrà presso il padre, mentre la figlia trascorrerà Per_2
almeno due volte alla settimana e i week end alteranti con la madre, così come alternate le festività di Natale e Pasqua nonché i ponti, oltre a due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
Ristabiliti i rapporti con la madre, disporre che quest'ultima possa vedere i minori almeno due volte alla settimana e i week end alteranti, così come alternate le festività di Natale e Pasqua nonché i ponti, oltre a due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
In ogni caso si chiede l'assegnazione della casa familiare in capo al padre che allo stato è il genitore collocatario dei figli minori;
si chiede che la IG.ra intraprenda un percorso di sostengo alla genitorialità CP_1
demandando eventualmente ai medesimi le successive valutazioni in merito alle modalità di visita al termine del percorso e all'eventuale modifica del regime di affidamento disporre a carico della IG.ra un contributo al mantenimento per i minori pari CP_1
ad € 300.00 mensili da versare direttamente al sig. entro il 5 di ogni mese, oltre il 50% Pt_1
delle spese straordinarie come da protocollo adottato da Codesto Ill.mo Tribunale
disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dal sig. Pt_1 In via principale a) disporre che il padre eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale Parte_1
sui minori, assumendo tutte le decisioni di interesse, in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute in ragione delle motivazioni esposte in narrativa fissando apposita udienza per la loro conferma con collocamento dei bambini presso il padre nell'attuale abitazione familiare sita in
Alessandria, fissando un termine per il rilascio e per il trasferimento della IG.ra ad CP_1
altra abitazione.
b) Fino all'esito del percorso psicologico che sta intraprendendo olto a facilitare i rapporti Per_1
con la madre, quest'ultimo rimarrà presso il padre, mentre la figlia trascorrerà almeno due Per_2
volte alla settimana e i week end alteranti con la madre, così come alternate le festività di Natale
e Pasqua nonché i ponti, oltre a due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
c) Ristabiliti i rapporti con la madre,, disporre che quest'ultima possa vedere i minori almeno due volte alla settimana e i week end alteranti, così come alternate le festività di Natale e Pasqua nonché i ponti, oltre a due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
d) In ogni caso si chiede l'assegnazione della casa familiare in capo al padre che allo stato è il genitore collocatario dei figli minori;
e) si chiede che la IG.ra intraprenda un percorso di sostengo alla genitorialità CP_1
demandando ai medesimi le successive valutazioni in merito alle modalità di visita al termine del prefato percorso e all'eventuale modifica del regime di affidamento f) disporre a carico della IG.ra un contributo al mantenimento per i minori pari ad € CP_1
300.00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da Codesto
Ill.mo Tribunale
g) disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dal sig. Pt_1
Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
La richiesta di emissione di provvedimenti provvisori ed urgenti veniva rigettata, non sussistendone i presupposti, con ordinanza 01/04/2025.
Nelle more tra la notifica del ricorso per la Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'udienza di comparizione parti si costituiva la sig.ra Controparte_1
contestando quanto rappresentato dal ricorrente e chiedendo l'emissione dei provvedimenti indifferibili. Rassegnava altresì le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- affidare i figli minori e in via esclusiva alla madre ovvero condivisa tra i genitori, Per_1 Per_2
secondo quanto emerso dai percorsi di sostegno alla genitorialità e psicologici sui minori ovvero all'esito dell'espletanda CTU medico psicologica;
- disporre la collocazione prevalente dei figli minori presso la madre, con permanenza dei medesimi presso il padre secondo modalità da determinarsi all'esito del giudizio e comunque a fine settimana alternati dal venerdì sera al sabato sera e ogni settimana la giornata di martedì con rientro dalla madre alle ore 19 e della domenica sera;
festività alternate secondo gli impegni di lavoro della madre;
- il tutto sempre nel rispetto delle esigenze di salute, istruzione, educazione e dello stato emotivo dei figli minori;
- assegnare la casa già familiare sita in Castellazzo Bormida alla sig.ra per abitarvi con CP_1
i figli minori, con gli arredi ivi esistenti;
- disporre l'obbligo per il sig. di corrispondere alla sig.ra un contributo al Pt_1 CP_1
mantenimento dei figli minori e di importo da determinarsi all'esito dell'espletanda Per_1 Per_2
istruttoria, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
- disporre che entrambi i genitori sostengano in misura pari al 50% le spese straordinarie necessarie ai figli minori secondo quanto previsto nel Protocollo 20/7/2016 in uso avanti il
Tribunale di Alessandria;
- con vittoria di spese ed onorari e pronuncia ex art. 96 C.P.C. avuto riguardo alla avversaria domanda di affidamento esclusivo dei figli minori. “
Depositate le memorie istruttorie 473.bis-17, all'udienza del 24/06/2025 che parti chiedevano un rinvio per addivenire a conclusioni congiunte.
MOTIVAZIONE
Le conclusioni congiunte rassegnate dai genitori devono essere accolte non risultando contrarie all'interesse dei figli e a norme imperative di legge.
Le condizioni, infatti, appaiono adeguate al rispetto del principio della bigenitorialità, all'età dei minori nonché alla situazione reddituale di entrambi i genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
Dispone
“a) affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento paritetico Persona_1 Per_2
presso entrambi i genitori e fissazione della residenza, ai soli fini anagrafici, in Castellazzo
Bormida, Spalto Montebello;
b) i figli staranno con i genitori secondo questo calendario:
- periodo scolastico: lunedì e mercoledì con la madre sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola;
martedì e giovedì con il padre dall'uscita della scuola sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola;
una volta al mese con la madre dal venerdì all'uscita della scuola sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
una volta al mese con la madre dal venerdì all'uscita della scuola sino al sabato sera alle ore 19 quando li porterà dal padre e lo stesso li terrà sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
due volte al mese il padre li prenderà all'uscita della scuola al venerdì sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola.
- periodo non scolastico: lunedì con la madre, alle 19 il padre li andrà a prendere a Castellazzo;
Martedì con il padre, alle 19 la madre li va a prendere a Castelnuovo;
Mercoledì con la madre, alle 19 il padre li va a prendere a Castellazzo;
Giovedì con il padre. alle 19 la madre li va a prendere a Castelnuovo;
nei week end i giorni saranno così organizzati: nei week end di intera spettanza della madre questa prenderà i bambini da Castelnuovo il giovedì alle 19 e il padre li riprenderà da Castellazzo il lunedì alle 19; nel week in cui la madre ha solo il sabato: la madre prenderà i bambini da Castelnuovo il giovedì alle 19 e il padre li riprenderà da Castellazzo il sabato alle 21; nei due week end di intera spettanza del padre questi prenderà i bambini da
Castellazzo il mercoledì alle 19 e la madre li riprenderà la domenica da Castelnuovo alle 21/22 in quanto nei mesi di Luglio e agosto alla domenica la stessa esce dal lavoro a Serravalle alle 21:15;
c) festività natalizie ad anni alterni: Natale alternato dal 23 al 31 e dal 1 al 6; giorno di Pasqua alternato con il Lunedì dell'Angelo;
d) vacanze estive: i figli trascorreranno con il padre almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche nel periodo che dovrà essere comunicato entro il mese di maggio;
anche la madre dovrà comunicare il proprio periodo di ferie, di almeno due settimane anche non consecutive al padre entro il mese di maggio;
e) ciascuna parte provvederà al mantenimento dei figli minori quando li avrà con sé; f) suddivisione delle spese straordinarie al 50% secondo il vigente protocollo presso il tribunale di
Alessandria che si richiama integralmente;
g) assegno unico così suddiviso: 70% alla madre 30% al padre, la richiesta verrà fatta dalla madre che poi convergerà la somma concordata a favore del padre entro cinque giorni dal percepimento;
h) la casa familiare sarà posta in vendita conferendo l'incarico ad un'agenzia immobiliare scelta tra le parti entro cinque giorni dalla sottoscrizione dall'accordo, con impegno a rivedere il prezzo ovvero, di comune accordo, di cambiare agenzia, dopo sei mesi sino alla vendita;
in caso di mancata vendita trascorso un anno dall'ultimo incarico, le parti rivedranno gli accordi oggi raggiunti in ordine alla vendita ed all'assegnazione della casa;
i) ove il prezzo di vendita fosse in linea con quanto stabilito con l'agente immobiliare, le parti non potranno rifiutarsi di accettare la proposta, in difetto di accettazione della proposta da parte del
IG. la IG.ra manterrà il suo diritto di assegnazione della casa familiare sino Pt_1 CP_1
alla vendita, in difetto di accettazione della proposta da parte della IG.ra , il IG CP_1
avrà diritto all'assegnazione della casa sino alla vendita;
la manutenzione ordinaria e la Pt_1
cura della casa saranno a cura di chi gode l'immobile;
j) il prezzo di vendita sarà così suddiviso, una vota estinto il mutuo: 60% al sig. e 40 % Pt_1
alla SI , tutte le spese conferenti la vendita, (es agenzia, visure, etc..) saranno CP_1
ripartite al 50%;
k) nelle more della vendita la casa sarà assegnata alla moglie la quale provvederà a pagare tutte le utenze e le imposte (a titolo esemplificativo IMU, Tari ecc) provvedendo altresì alla voltura delle medesime da quando il sig. avrà provveduto al proprio cambio di residenza (da Pt_1
comunicare alla madre); rimarranno a carico di entrambi nella misura del 50% le spese straordinarie conferenti l'immobile;
l) impegno dei genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità anche mediante i servizi sociali, se possibile gratuitamente;
m) i genitori esprimono sin da ora il loro consenso affinché riprenda il percorso Per_1
psicologico con la dott. ”. Per_3
Spese legali compensate stante le conclusioni congiunte.
Così deciso in Alessandria, lì 30 luglio 2025
Il presidente estensore
Dott. Paolo RAMPINI Il Giudice
Dott. Giuseppe BERSANI
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