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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 18107/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. RUZZENENTI CLAUDIO e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. SOLDI MANUEL RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 10/09/2025, con cui e Parte_1 Parte_2 unitisi in matrimonio a Gambara in data 31.5.1986 (atto trascritto nei registri dello stato
[...] civile del Comune di Gambara al numero 9 parte II serie A dell'anno 1986), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 17.9.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione del Tribunale di Brescia del 12.3.20;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
« 1) i signori e allo scopo di soddisfare gli interessi degli stessi coniugi a dare un Parte_1 Parte_2
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assetto definitivo ai loro rapporti patrimoniali all'atto del divorzio, convengono quanto segue, riconoscendo che tale accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della soluzione della crisi coniugale:
1.a) la signora promette di trasferire al signor che si impegna ad acquistare, il Parte_2 Parte_1 diritto di proprietà per la quota di ½ di cui è titolare, dell'immobile ad uso abitativo, già costituente la casa coniugale, sito in Comune di Gambara (BS), Via Casette n. 8, attualmente censito presso il Catasto Fabbricati del Comune di Gambara (BS) come segue: sezione NCT, foglio 16, mappale 613 sub. 1, Gambara (BS), Via Casette n. 8 Piano T-1, Categoria A/3, classe 03, consistenza 8,5 vani, R.C. euro 368,75, comprensivo del mobilio che lo arreda. Il prezzo corrispettivo per il trasferimento del diritto di proprietà del suddetto bene immobile per la quota sopra indicata e del relativo mobilio dalla signora al signor è pari ad euro 63.000,00 (euro Parte_2 Parte_1 sessantatremila virgola zero zero) che verrà versato dal secondo alla prima in rate mensili di euro 300,00 ciascuna con decorrenza dal deposito del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili e con saldo al rogito, da stipulare entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio. Le spese per il suddetto trasferimento sono a carico del signor
Parte_1
1.b) Le parti rinunciano reciprocamente a chiedere il versamento di assegni di divorzio per sé essendo entrambi economicamente autosufficienti.
1.c) Il signor continua ad abitare, in via esclusiva, la ex casa coniugale sita in Gambara (BS) Via Parte_1
Casette n. 8 ove è residente anche la figlia . Persona_1
1.d) I signori e dichiarano, con la perfetta esecuzione degli accordi di cui al Parte_1 Parte_2 presente ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di aver definito tutti i loro rapporti economico- patrimoniali e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra ad alcun titolo.
1.e) Le spese del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono interamente compensate tra le parti e ciascuna di esse si farà carico in via esclusiva del compenso del legale da cui è rispettivamente rappresentata ed assistita»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
e Parte_1 Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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