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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/07/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 3493/2022 R.G.,
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. TARANTINO PASQUALE, procuratore domiciliatario;
- appellante –
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE;
- appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 9418/2021, CP_1 pubblicata in data 17.12.2021.
CONCLUSIONI: all'udienza del 03.07.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con verbale di accertamento n. 70016557148 la Polizia Stradale di ha sanzionato CP_1
per la violazione dell'art. 116 co. 2 C.d.S. poiché quest'ultimo Parte_1 consentiva la guida a persona che non aveva conseguito la patente di guida specifica per quel tipo di veicolo, a seguito della contestazione effettuata al conducente in data
11.11.2020, in Nardò, via XXV Luglio.
1. – si è opposto al predetto verbale innanzi al Giudice di Pace Parte_1 di eccependo l'errata rappresentazione dei fatti e la violazione e falsa applicazione CP_1 dell'art. 116 C.d.S, chiedendone pertanto l'annullamento.
Si è costituita in giudizio a mezzo di funzionario la , la quale ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione.
2. – ha proposto appello avverso alla sentenza del Giudice di Parte_1
Pace innanzi al Tribunale di Lecce, contestando l'esclusione della fase istruttoria nonostante la richiesta avanzata, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 116, co. 14 C.d.S., insistendo per l'annullamento del verbale opposto, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata discussa e decisa all'udienza del 03.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello sia infondato.
Come esposto in premessa, ha proposto appello avverso alla Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di n. 9418/2021, con la quale il giudice di prime cure CP_1 ha rigettato l'opposizione al verbale di accertamento n. 70016557148 elevato dalla Polizia
Stradale di relativo alla violazione dell'art. 116 co. 14 C.d.S. CP_1
1. – Con il primo motivo di appello, parte appellante ha lamentato l'erronea esclusione della fase istruttoria da parte del giudice di prime cure, nonostante la richiesta di prova orale per testimoni avanzata, nonché l'omessa motivazione in sentenza sul punto. Al riguardo si rammenta come, per consolidato orientamento della Suprema Corte, Cass. sentenza n. 15502/2009, “Il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di prova avanzate dalla parte ove i fatti risultino già accertati
a sufficienza e i mezzi istruttori formulati appaiano, alla luce della stessa prospettazione della parte, inidonei a vanificare, anche solo parzialmente, detto accertamento”. In senso conforme, (in senso conforme, cfr. Cass. sentenza n. 14611/2005).
Stante il predetto principio, non è censurabile la scelta del giudice di prime cure di rigettare i mezzi istruttori articolati da parte attrice, tantomeno l'asserito difetto motivazionale sul punto.
Nel caso di specie, è peraltro di agevole riscontro che i mezzi di prova articolati in primo grado dalla parte attrice vertessero su circostanze irrilevanti ai fini della decisione, come più chiaramente si dirà a seguire.
Il primo motivo di appello è pertanto infondato.
2. – Con il secondo motivo di appello, parte appellante si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 14 C.d.S., rammentando come alla guida del ciclomotore vi fosse persona differente rispetto all'appellante.
Si richiama, al riguardo, il disposto dell'art. 116, comma 14 C.d.S., a mente del quale
“Chiunque avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 397 a € 1.592.”.
Dalla lettura del verbale di accertamento della violazione si evince come gli agenti accertatori abbiano contestato la seguente condotta “Avendo la materiale disponibilità del predetto veicolo ne consentiva la guida a persona che non aveva conseguito la patente di guida specifica per quel tipo di veicolo. L'infrazione è stata elevata a seguito di contestazione effettuata nei confronti del conducente […]”.
La condotta accertata corrisponde dunque alla fattispecie tipica prevista dalla norma sanzionatoria di cui all'art. 116, comma 14, C.d.S.
Orbene, nell'interpretare l'art. 116, comma 14, CdS deve tenersi conto del costante principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, “Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell'art. 2054 c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà" (prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate” (v. Cass. ordinanza n. 22318/2014, in senso conforme Cass. 15478/2011 e Cass. n. 15521/2006).
Perché vi sia circolazione contro la volontà del proprietario (prohibente domino), dunque, questi deve aver posto in essere atti o comportamenti idonei a vietare e impedire la circolazione del mezzo, indicativi di diligenza e delle cautele adottate allo scopo.
Nel caso in esame, come ampiamente motivato dal giudice di prime cure, parte ricorrente si è limitata da allegare circostanze non decisive (ovvero che l'abitazione del è Pt_1 sita in una palazzina popolare dotata di ingresso comune e che il minore Per_1
vicino di casa, si sia introdotto e abbia prelevato il motoveicolo all'insaputa
[...] del proprietario).
Trattasi, infatti, di circostanze che non fanno venir meno le efficaci cautele che il proprietario, secondo la diligenza media, avrebbe dovuto porre in essere per evitare l'evento (quali, ad esempio, la chiusura a chiave del veicolo e l'adeguata custodia delle chiavi di accensione).
Pertanto, l'onere di custodia di cui è gravato il detentore del veicolo non è eliso dalla mera allegazione che lo stesso non si trovasse in casa al momento della sottrazione del veicolo, non potendo ricondursi tale circostanza, quand'anche provata, ad alcuna delle esimenti previste dall'art. 4 della L. n. 689/1981.
Si aggiunga, altresì, che nell'immediatezza l'opponente non ha rilasciato alcuna dichiarazione, prendendo atto della contestazione, non firmando e non ritirando il verbale n. 700016557148.
Anche il secondo motivo di gravame è pertanto infondato.
In definitiva, deve concludersi che l'appello non sia meritevole di accoglimento e deve confermarsi la sentenza del giudice di primo grado.
3. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa e dello svolgimento delle sole fasi studio, introduttiva e decisionale, stante l'istruzione solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Parte_1 CP_1
9418/2021, pubblicata in data 17.12.2021.:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che liquida in €462,00 per compensi professionali, oltre spese
[...] generali, IVA e CPA come per legge;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Lecce, 3.7.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Dott. Matteo Muci.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 3493/2022 R.G.,
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. TARANTINO PASQUALE, procuratore domiciliatario;
- appellante –
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE;
- appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 9418/2021, CP_1 pubblicata in data 17.12.2021.
CONCLUSIONI: all'udienza del 03.07.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con verbale di accertamento n. 70016557148 la Polizia Stradale di ha sanzionato CP_1
per la violazione dell'art. 116 co. 2 C.d.S. poiché quest'ultimo Parte_1 consentiva la guida a persona che non aveva conseguito la patente di guida specifica per quel tipo di veicolo, a seguito della contestazione effettuata al conducente in data
11.11.2020, in Nardò, via XXV Luglio.
1. – si è opposto al predetto verbale innanzi al Giudice di Pace Parte_1 di eccependo l'errata rappresentazione dei fatti e la violazione e falsa applicazione CP_1 dell'art. 116 C.d.S, chiedendone pertanto l'annullamento.
Si è costituita in giudizio a mezzo di funzionario la , la quale ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione.
2. – ha proposto appello avverso alla sentenza del Giudice di Parte_1
Pace innanzi al Tribunale di Lecce, contestando l'esclusione della fase istruttoria nonostante la richiesta avanzata, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 116, co. 14 C.d.S., insistendo per l'annullamento del verbale opposto, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata discussa e decisa all'udienza del 03.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello sia infondato.
Come esposto in premessa, ha proposto appello avverso alla Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di n. 9418/2021, con la quale il giudice di prime cure CP_1 ha rigettato l'opposizione al verbale di accertamento n. 70016557148 elevato dalla Polizia
Stradale di relativo alla violazione dell'art. 116 co. 14 C.d.S. CP_1
1. – Con il primo motivo di appello, parte appellante ha lamentato l'erronea esclusione della fase istruttoria da parte del giudice di prime cure, nonostante la richiesta di prova orale per testimoni avanzata, nonché l'omessa motivazione in sentenza sul punto. Al riguardo si rammenta come, per consolidato orientamento della Suprema Corte, Cass. sentenza n. 15502/2009, “Il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di prova avanzate dalla parte ove i fatti risultino già accertati
a sufficienza e i mezzi istruttori formulati appaiano, alla luce della stessa prospettazione della parte, inidonei a vanificare, anche solo parzialmente, detto accertamento”. In senso conforme, (in senso conforme, cfr. Cass. sentenza n. 14611/2005).
Stante il predetto principio, non è censurabile la scelta del giudice di prime cure di rigettare i mezzi istruttori articolati da parte attrice, tantomeno l'asserito difetto motivazionale sul punto.
Nel caso di specie, è peraltro di agevole riscontro che i mezzi di prova articolati in primo grado dalla parte attrice vertessero su circostanze irrilevanti ai fini della decisione, come più chiaramente si dirà a seguire.
Il primo motivo di appello è pertanto infondato.
2. – Con il secondo motivo di appello, parte appellante si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 14 C.d.S., rammentando come alla guida del ciclomotore vi fosse persona differente rispetto all'appellante.
Si richiama, al riguardo, il disposto dell'art. 116, comma 14 C.d.S., a mente del quale
“Chiunque avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 397 a € 1.592.”.
Dalla lettura del verbale di accertamento della violazione si evince come gli agenti accertatori abbiano contestato la seguente condotta “Avendo la materiale disponibilità del predetto veicolo ne consentiva la guida a persona che non aveva conseguito la patente di guida specifica per quel tipo di veicolo. L'infrazione è stata elevata a seguito di contestazione effettuata nei confronti del conducente […]”.
La condotta accertata corrisponde dunque alla fattispecie tipica prevista dalla norma sanzionatoria di cui all'art. 116, comma 14, C.d.S.
Orbene, nell'interpretare l'art. 116, comma 14, CdS deve tenersi conto del costante principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, “Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell'art. 2054 c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà" (prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate” (v. Cass. ordinanza n. 22318/2014, in senso conforme Cass. 15478/2011 e Cass. n. 15521/2006).
Perché vi sia circolazione contro la volontà del proprietario (prohibente domino), dunque, questi deve aver posto in essere atti o comportamenti idonei a vietare e impedire la circolazione del mezzo, indicativi di diligenza e delle cautele adottate allo scopo.
Nel caso in esame, come ampiamente motivato dal giudice di prime cure, parte ricorrente si è limitata da allegare circostanze non decisive (ovvero che l'abitazione del è Pt_1 sita in una palazzina popolare dotata di ingresso comune e che il minore Per_1
vicino di casa, si sia introdotto e abbia prelevato il motoveicolo all'insaputa
[...] del proprietario).
Trattasi, infatti, di circostanze che non fanno venir meno le efficaci cautele che il proprietario, secondo la diligenza media, avrebbe dovuto porre in essere per evitare l'evento (quali, ad esempio, la chiusura a chiave del veicolo e l'adeguata custodia delle chiavi di accensione).
Pertanto, l'onere di custodia di cui è gravato il detentore del veicolo non è eliso dalla mera allegazione che lo stesso non si trovasse in casa al momento della sottrazione del veicolo, non potendo ricondursi tale circostanza, quand'anche provata, ad alcuna delle esimenti previste dall'art. 4 della L. n. 689/1981.
Si aggiunga, altresì, che nell'immediatezza l'opponente non ha rilasciato alcuna dichiarazione, prendendo atto della contestazione, non firmando e non ritirando il verbale n. 700016557148.
Anche il secondo motivo di gravame è pertanto infondato.
In definitiva, deve concludersi che l'appello non sia meritevole di accoglimento e deve confermarsi la sentenza del giudice di primo grado.
3. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa e dello svolgimento delle sole fasi studio, introduttiva e decisionale, stante l'istruzione solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Parte_1 CP_1
9418/2021, pubblicata in data 17.12.2021.:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che liquida in €462,00 per compensi professionali, oltre spese
[...] generali, IVA e CPA come per legge;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Lecce, 3.7.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Dott. Matteo Muci.