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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/12/2024, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 19 del mese di dicembre dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal dott. Valerio
Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
5322/2016 R.G.
È comparso, per parte attrice, l'avv. Antonino Gerbino, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e in particolare nelle note conclusive.
È comparso, per parte convenuta, l'avv. Andrea Tamburo, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e in particolare nelle note conclusive.
È presente personalmente il legale rappresentante della DI s.a.s., dott. Persona_1
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5322/2016 R.G., promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Gerbino, attrice contro
(p.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresento e difeso dall'avv. Andrea Tamburo, convenuta TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
avente ad oggetto: agenzia;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c, depositato in data 3 ottobre 2016, Parte_1
[... premesso di aver stipulato in data 3 ottobre 2005 un contratto di subagenzia con DI s.a.s.
(agente dell'agenzia di Capo d'Orlando cod. 726 Lloyd Adriatico s.p.a.) e di Controparte_1 aver ricevuto da quest'ultimo una comunicazione via email in data 29 marzo 2016 con cui lo stesso aveva esercitato il recesso dal rapporto contrattuale senza preavviso, ha agito in giudizio nei confronti di quest'ultima, chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di €
8.329,79, per i seguenti motivi:
1. liquidazione delle provvigioni maturate nel mese di marzo 2016;
2. rimborso di quanto versato nel mese di aprile 2016 per la locazione di un magazzino adibito ad ufficio;
3. pagamento dell'indennità di mancato preavviso del recesso;
4. pagamento dell'indennità di fine gestione. L'attrice ha, altresì, chiesto la revisione del calcolo delle provvigioni già liquidate negli ultimi cinque anni.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della Controparte_1 domanda, sollevando ai sensi dell'art. 1460 c.c. eccezione di inadempimento della controparte in ordine alla mancata riconsegna dell'atto di nomina. Ha, altresì, allegato di aver interrotto il rapporto contrattuale per giusta causa conseguente all'interruzione dell'attività di agente, contestando la sussistenza dei presupposti per la corresponsione delle indennità di mancato preavviso e di fine gestione, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Disposto il mutamento del rito, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e svolta l'attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
Andando ad analizzare la domanda svolta da di condanna della società Parte_1
al pagamento delle provvigioni relative al mese di marzo 2016, deve darsi atto che nelle more del giudizio la convenuta ha provveduto al pagamento di tale importo e che i procuratori delle parti hanno congiuntamente richiesto sul punto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la decisione del giudizio solo in ordine alla regolazione delle spese di lite. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Va osservato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, tale provvedimento a carattere dichiarativo implica che sia sopravvenuto un fattore che incida sulla situazione sostanziale preesistente e che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza di tale fattore quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia giudiziale o che comunque emerga in atti il soddisfacimento del diritto azionato (Cfr., ex multis, Cass. Civ., 10.02.2003, n. 1950; Cass. Civ.,
22.05.2006, n. 11931).
La Suprema Corte ha affermato, infatti, che “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali” (Cass.
Civ., 08.072010, n. 16150).
Deve, pertanto, ritenersi che sia venuto meno l'interesse alla pronuncia del provvedimento giudiziario sulla domanda originariamente formulata, ma non anche in ordine alle spese di lite, con riferimento al rimborso delle quali le parti hanno insistito in atti e verbali di causa.
Alla luce del criterio della cd. soccombenza virtuale, occorre quindi procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza della domanda svolta, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere del pagamento delle spese processuali. Per costante orientamento della Suprema Corte, infatti, “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito” (Cass. Civ. n. 29.11.2016, n.
24234; cfr., anche Cass. Civ. 29.09.2006, n. 21244). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Al solo fine della determinazione delle spese di lite, dovendosi procedere alla valutazione della soccombenza virtuale, ritiene il presente Giudice che sia infondata l'unica eccezione svolta ai sensi dell'art. 1460 c.c. da Controparte_1
In tema di eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, qualora l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria. La giurisprudenza di legittimità ha osservato che, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute, della loro incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, dell'equilibrio sinallagmatico del rapporto e degli interessi delle parti (cfr. Cassazione civ., sez. II,
30 maggio 2017, n. 13627; Cassazione civ., 9 novembre 2006, n. 23908; Cassazione civ., sez. II,
26 ottobre 2005, n. 20678).
Andando ad analizzare il caso di specie, ritiene il presente Giudice che l'inadempimento contestato a (omessa consegna dell'atto di nomina) non appare idoneo a Parte_1 giustificare l'integrale mancato pagamento della provvigione relativa al mese di marzo 2016, considerato che tale obbligazione di pagamento è sorta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale e quale immediata conseguenza dell'attività lavorativa già svolta dal subagente, mentre l'obbligazione di restituzione dell'atto di nomina è sorta solo a seguito della conclusione del rapporto contrattuale.
Tanto premesso, passando ad analizzare la domanda di pagamento dell'indennità di mancato preavviso, la medesima deve essere rigettata.
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale “la previsione da parte dell'art. 1750 c.c., della facoltà delle parti di recedere con preavviso dal rapporto di agenzia a tempo indeterminato deve intendersi integrata dalla facoltà di recedere senza preavviso nel caso di ricorrenza di una giusta causa, essendo il rapporto di agenzia ascrivibile a quel genere di rapporti, come quelli di lavoro subordinato o di mandato per i quali, in considerazione del loro particolare oggetto (diretta collaborazione giuridica o materiale all'attività di un altro soggetto) sono previsti meccanismi risolutivi affidati, salvo gli eventuali e successivi controlli giudiziali, alle dirette determinazioni delle parti interessate anche in caso di inadempimento”, e ciò in quanto trova applicazione anche al TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
contratto di agenzia la regola dettata dall'art. 2219 c.c. con la specificazione che la medesima “deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso” (Cassazione civile sez. lav., 28/10/2021, n. 30488) e con la precisazione che “il fatto-inadempimento che le parti hanno dedotto nell'ambito della clausola risolutiva espressa e al verificarsi del quale il contratto si intende risolto di diritto, dovrà essere sempre sottoposto a valutazione del giudice, perché quel fatto sarà idoneo ad escludere la risoluzione ad nutum del contratto soltanto qualora integri anche una giusta causa di recesso, ossia un evento che, seppure contestualizzato nell'ambito del rapporto agenziale, non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria dello stesso” (conf. Cassazione civile sez. lav., 04/08/2021, n. 22246).
Andando ad analizzare il caso di specie, ritiene il presente Giudice che sussiste una giusta causa che ha comportato il recesso da parte delle convenuta dal rapporto di subagenzia, in quanto giustificato dalla circostanza (incontestata dalle parti) dell'avvenuta cessazione del rapporto di agenzia con la compagnia preponente così come previsto dall'art. 14 dell'atto di CP_2 nomina a subagente, per il quale “nessun preavviso è dovuto in caso di giusta causa” e “nel caso di cessazione dell'incarico dell'agente, il presente rapporto cesserà di diritto con effetto immediato”.
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che la cessazione dell'attività di agenzia da parte della
DI s.a.s. sia circostanza idonea a giustificare la cessazione immediata del rapporto di subagenzia, trattandosi di un fatto che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (v. per un caso analogo Tribunale Reggio Calabria sez. lav., 29/06/2022, n. 1325, il quale evidenzia che “va richiamato quell'orientamento della Suprema Corte (…) che ha qualificato il rapporto tra il contratto di agenzia e quello di subagenzia chiarendo che “Il contratto di subagenzia è un subcontratto funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia ed è quindi regolato, nei limiti consentiti o imposti dal collegamento predetto, dalla disciplina di quest'ultimo, dal quale si distingue in quanto il subagente promuove la conclusione dei contratti di assicurazione solo per conto dell'agente e non anche di un'impresa assicuratrice. La subagenzia costituisce, quindi, una particolare fattispecie di contratto derivato (o subcontratto), unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne costituisce il necessario presupposto sì che al primo si applica la disciplina del contratto principale, ex artt.
1742 e 1753 c.c., nei limiti consentiti (o imposti) dal collegamento funzionale”. Da tale collegamento funzionale o derivato discende come conseguenza che l'invalidità o lo scioglimento TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
del primo comporta l'invalidità o scioglimento del contratto di subagenzia, senza necessità di un'apposita manifestazione di volontà a opera delle parti. Tale considerazione esclude il diritto dell'istante all'indennità sostitutiva del preavviso, non essendo la risoluzione del rapporto di subagenzia il frutto di un mero recesso ad nutum dell'agente. È, invero, pacifico, nonché documentale, la circostanza che la cessazione del rapporto di subagenzia tra le parti era stata determinata dal recesso della società preponente (…) dal rapporto di agenzia con (…)”) e che il medesimo diritto di recesso è stato, altresì, esercitato in armonia ai principi di correttezza e buona fede che presiedono alla conclusione ed alla esecuzione del contratto (cfr. Cassazione civile sez. lav., 14/05/2014, n. 10428, per la quale “lo stesso canone della buona fede in senso oggettivo non impone ai soggetti un comportamento a contenuto prestabilito, ma rileva soltanto come limite esterno all'esercizio di una pretesa, essendo finalizzato al contemperamento degli opposti interessi, componendoli nell'ambito delle rispettive pretese. In sostanza il generale principio etico-giuridico di buona fede nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, gioca un ruolo fondamentale e in funzione integrativa dell'obbligazione, assunta dal debitore, e quale limite all'esercizio delle corrispondenti pretese”).
Ebbene, dall'istruttoria svolta è emerso (seppur le odierne parti processuali non hanno allegato l'esistenza di una effettiva cessione d'azienda rilevante ai sensi dell'art. 2558 c.c.: cfr. Cassazione civile sez. lav., 24/10/2018, n. 27021) che è immediatamente subentrato Controparte_3 nella gestione dell'agenzia e che ha proseguito la propria attività CP_2 Parte_1 lavorativa per il nuovo agente. infatti, sentito come teste all'udienza dell'11 CP_3 giugno 2024, ha dichiarato di aver assunto la nuova gestione dell'agenzia e di aver nei giorni immediatamente successivi conferito l'incarico di subagente all'attrice, confermando la cessazione dell'incarico e dell'attività di intermediazione finanziaria da parte del convenuto (“posso CP_1
riferire che vi fu interruzione in quanto a seguito della chiusura della ex gestione DI, con chiusura conti;
successivamente ho assunto incarico dall' mandante la gestione CP_2 dell'agenzia con apertura conti;
se non erro la chiusura ex gestione DI avvenne il 31 marzo
2016, mentre l'incarico mi venne conferito da dal 1 aprile 2016. Da quanto ricordo hanno CP_2 cessato l'attività di intermediazione assicurativa. […] Per chiusura conti si intende che un agente fa incassi e rimette some alla compagnia, con azzeramento dei saldi”; “preciso che la signora nei giorni immediatamente successivi all'assunzione da parte mia dell'agenzia nella gestione Pt_1 dell'agenzia assicurazione le venne conferito da me medesimo incarico di subagente;
non ricordo TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
esattamente il giorno, ma comunque nell'immediato. non ricordo se ciò avvenne giorno 1 aprile
2016 o nei giorni successivi, due o tre. Posso precisare che Non ci sono stati giorni in cui l'agenzia rimase chiusa al pubblico, in quanto in sede era presente un ispettore amministrativo incaricato da che ha effettuato operazioni di chiusura gestione DI ed apertura nuova gestione CP_2
NL AM e & C sas”).
Deve, altresì, essere rigettata la domanda di pagamento dell'indennità di fine gestione.
Ritiene il presente Giudice, infatti, fondata l'eccezione svolta dalla società convenuta ai sensi dell'art. 1460 c.c., per il quale, nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie e “salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti” (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/09/2017, n.
20939, per la quale “tale norma codicistica - per la quale l'eccezione di inadempimento non è ammissibile quando termini diversi per l'adempimento siano stabiliti dalle parti (o risultino dalla natura del contratto) - deve essere interpretata nel senso che, pure nell'ipotesi di termini diversificati per prestazione e controprestazione, l'eccezione di inadempimento deve essere consentita quando sia già evidente che la controprestazione non potrà mai essere adempiuta ovvero quando vi siano fondate probabilità di un ritardo tale che supererà il termine successivo fissato in contratto per la controprestazione, eccedendo i limiti della normalità secondo una interpretazione di buona fede. Rileva al fine probatorio la dichiarazione di non voler adempiere (v. Cass. n. 3787 del 14/03/2003), mentre non rileva l'imputabilità dell'inadempimento”).
Ebbene, nel caso di specie, l'art. 15 del contratto di subagenzia espressamente subordina, in caso di scioglimento del contratto (quali ne siano le cause, tranne che per l'ipotesi di giusta causa), il pagamento a favore del subagente di una indennità (pari al 3 % della media dell'ammontare provvigionale degli ultimi tre anni) all'adempimento degli obblighi di riconsegna di cui al successivo art. 16.
Ebbene, nel caso di specie, è incontestato ed emerge documentalmente il mancato assolvimento da parte dell'attrice dell'obbligo di consegna sulla stessa gravante, essendosi quest'ultima rifiutata di riconsegnare l'atto di nomina a subagente, con la conseguenza che deve ritenersi legittima l'eccezione di inadempimento sollevata dal convenuto ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Deve, infine rigettarsi la domanda di parte attrice di revisione del calcolo delle provvigioni già liquidate negli ultimi cinque anni e di rimborso di quanto versato nel mese di aprile 2016 per la TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
locazione di un magazzino, essendo le relative domande formulate in termini generici e non supportate da alcun elemento probatorio.
L'attrice non ha, infatti, specificamente indicato in che termini il convenuto avrebbe errato nel calcolare le provvigioni, né prodotto documentazione a sostegno di tale circostanza, e non ha, altresì, specificamente indicato il titolo in forza del quale la società convenuta sarebbe onerata al chiesto rimborso, considerato che a norma dell'art. 1748, ultimo comma, c.c. l'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Va, infine, rigettata la domanda azionata ex art. 96 c.p.c. dal convenuto in carenza di alcuna allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave di parte attrice del danno subito atteso che, anche in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria la domanda ex art. 96, comma 1,
c.p.c. è richiesta pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, della effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 19.07.2004, n.
13355). Non ricorrono, peraltro, neppure i presupposti per la condanna d'ufficio dovendosi condividere quell'impostazione ormai consolidata in giurisprudenza secondo cui “presupposto indefettibile per la sua applicazione è comunque l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà” (Tribunale
Palermo, 06.11.2019, negli stessi termini Corte d'Appello Ancona, 28.10.2019; Tribunale Milano,
09.01.2020).
Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza tra le parti (fondatezza della domanda attrice di condanna della convenuta al pagamento della provvigione relativa al mese di marzo 2016
e infondatezza delle ulteriori domande), devono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (v. Cass. Civ., sez. III, 22.02.2016, n. 3438, nonché Cass. Civ., sez. VI, 07.01.2019, n.
169).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5322/2016 R.G., così provvede: TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
1. dichiara la cessata materia del contendere in ordine alla domanda attrice di condanna della convenuta al pagamento della provvigione relativa al mese di marzo 2016;
2. rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice;
3. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, il 19 dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 19 del mese di dicembre dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal dott. Valerio
Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
5322/2016 R.G.
È comparso, per parte attrice, l'avv. Antonino Gerbino, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e in particolare nelle note conclusive.
È comparso, per parte convenuta, l'avv. Andrea Tamburo, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e in particolare nelle note conclusive.
È presente personalmente il legale rappresentante della DI s.a.s., dott. Persona_1
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5322/2016 R.G., promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Gerbino, attrice contro
(p.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresento e difeso dall'avv. Andrea Tamburo, convenuta TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
avente ad oggetto: agenzia;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c, depositato in data 3 ottobre 2016, Parte_1
[... premesso di aver stipulato in data 3 ottobre 2005 un contratto di subagenzia con DI s.a.s.
(agente dell'agenzia di Capo d'Orlando cod. 726 Lloyd Adriatico s.p.a.) e di Controparte_1 aver ricevuto da quest'ultimo una comunicazione via email in data 29 marzo 2016 con cui lo stesso aveva esercitato il recesso dal rapporto contrattuale senza preavviso, ha agito in giudizio nei confronti di quest'ultima, chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di €
8.329,79, per i seguenti motivi:
1. liquidazione delle provvigioni maturate nel mese di marzo 2016;
2. rimborso di quanto versato nel mese di aprile 2016 per la locazione di un magazzino adibito ad ufficio;
3. pagamento dell'indennità di mancato preavviso del recesso;
4. pagamento dell'indennità di fine gestione. L'attrice ha, altresì, chiesto la revisione del calcolo delle provvigioni già liquidate negli ultimi cinque anni.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della Controparte_1 domanda, sollevando ai sensi dell'art. 1460 c.c. eccezione di inadempimento della controparte in ordine alla mancata riconsegna dell'atto di nomina. Ha, altresì, allegato di aver interrotto il rapporto contrattuale per giusta causa conseguente all'interruzione dell'attività di agente, contestando la sussistenza dei presupposti per la corresponsione delle indennità di mancato preavviso e di fine gestione, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Disposto il mutamento del rito, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e svolta l'attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
Andando ad analizzare la domanda svolta da di condanna della società Parte_1
al pagamento delle provvigioni relative al mese di marzo 2016, deve darsi atto che nelle more del giudizio la convenuta ha provveduto al pagamento di tale importo e che i procuratori delle parti hanno congiuntamente richiesto sul punto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la decisione del giudizio solo in ordine alla regolazione delle spese di lite. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Va osservato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, tale provvedimento a carattere dichiarativo implica che sia sopravvenuto un fattore che incida sulla situazione sostanziale preesistente e che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza di tale fattore quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia giudiziale o che comunque emerga in atti il soddisfacimento del diritto azionato (Cfr., ex multis, Cass. Civ., 10.02.2003, n. 1950; Cass. Civ.,
22.05.2006, n. 11931).
La Suprema Corte ha affermato, infatti, che “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali” (Cass.
Civ., 08.072010, n. 16150).
Deve, pertanto, ritenersi che sia venuto meno l'interesse alla pronuncia del provvedimento giudiziario sulla domanda originariamente formulata, ma non anche in ordine alle spese di lite, con riferimento al rimborso delle quali le parti hanno insistito in atti e verbali di causa.
Alla luce del criterio della cd. soccombenza virtuale, occorre quindi procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza della domanda svolta, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere del pagamento delle spese processuali. Per costante orientamento della Suprema Corte, infatti, “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito” (Cass. Civ. n. 29.11.2016, n.
24234; cfr., anche Cass. Civ. 29.09.2006, n. 21244). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Al solo fine della determinazione delle spese di lite, dovendosi procedere alla valutazione della soccombenza virtuale, ritiene il presente Giudice che sia infondata l'unica eccezione svolta ai sensi dell'art. 1460 c.c. da Controparte_1
In tema di eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, qualora l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria. La giurisprudenza di legittimità ha osservato che, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute, della loro incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, dell'equilibrio sinallagmatico del rapporto e degli interessi delle parti (cfr. Cassazione civ., sez. II,
30 maggio 2017, n. 13627; Cassazione civ., 9 novembre 2006, n. 23908; Cassazione civ., sez. II,
26 ottobre 2005, n. 20678).
Andando ad analizzare il caso di specie, ritiene il presente Giudice che l'inadempimento contestato a (omessa consegna dell'atto di nomina) non appare idoneo a Parte_1 giustificare l'integrale mancato pagamento della provvigione relativa al mese di marzo 2016, considerato che tale obbligazione di pagamento è sorta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale e quale immediata conseguenza dell'attività lavorativa già svolta dal subagente, mentre l'obbligazione di restituzione dell'atto di nomina è sorta solo a seguito della conclusione del rapporto contrattuale.
Tanto premesso, passando ad analizzare la domanda di pagamento dell'indennità di mancato preavviso, la medesima deve essere rigettata.
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale “la previsione da parte dell'art. 1750 c.c., della facoltà delle parti di recedere con preavviso dal rapporto di agenzia a tempo indeterminato deve intendersi integrata dalla facoltà di recedere senza preavviso nel caso di ricorrenza di una giusta causa, essendo il rapporto di agenzia ascrivibile a quel genere di rapporti, come quelli di lavoro subordinato o di mandato per i quali, in considerazione del loro particolare oggetto (diretta collaborazione giuridica o materiale all'attività di un altro soggetto) sono previsti meccanismi risolutivi affidati, salvo gli eventuali e successivi controlli giudiziali, alle dirette determinazioni delle parti interessate anche in caso di inadempimento”, e ciò in quanto trova applicazione anche al TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
contratto di agenzia la regola dettata dall'art. 2219 c.c. con la specificazione che la medesima “deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso” (Cassazione civile sez. lav., 28/10/2021, n. 30488) e con la precisazione che “il fatto-inadempimento che le parti hanno dedotto nell'ambito della clausola risolutiva espressa e al verificarsi del quale il contratto si intende risolto di diritto, dovrà essere sempre sottoposto a valutazione del giudice, perché quel fatto sarà idoneo ad escludere la risoluzione ad nutum del contratto soltanto qualora integri anche una giusta causa di recesso, ossia un evento che, seppure contestualizzato nell'ambito del rapporto agenziale, non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria dello stesso” (conf. Cassazione civile sez. lav., 04/08/2021, n. 22246).
Andando ad analizzare il caso di specie, ritiene il presente Giudice che sussiste una giusta causa che ha comportato il recesso da parte delle convenuta dal rapporto di subagenzia, in quanto giustificato dalla circostanza (incontestata dalle parti) dell'avvenuta cessazione del rapporto di agenzia con la compagnia preponente così come previsto dall'art. 14 dell'atto di CP_2 nomina a subagente, per il quale “nessun preavviso è dovuto in caso di giusta causa” e “nel caso di cessazione dell'incarico dell'agente, il presente rapporto cesserà di diritto con effetto immediato”.
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che la cessazione dell'attività di agenzia da parte della
DI s.a.s. sia circostanza idonea a giustificare la cessazione immediata del rapporto di subagenzia, trattandosi di un fatto che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (v. per un caso analogo Tribunale Reggio Calabria sez. lav., 29/06/2022, n. 1325, il quale evidenzia che “va richiamato quell'orientamento della Suprema Corte (…) che ha qualificato il rapporto tra il contratto di agenzia e quello di subagenzia chiarendo che “Il contratto di subagenzia è un subcontratto funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia ed è quindi regolato, nei limiti consentiti o imposti dal collegamento predetto, dalla disciplina di quest'ultimo, dal quale si distingue in quanto il subagente promuove la conclusione dei contratti di assicurazione solo per conto dell'agente e non anche di un'impresa assicuratrice. La subagenzia costituisce, quindi, una particolare fattispecie di contratto derivato (o subcontratto), unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne costituisce il necessario presupposto sì che al primo si applica la disciplina del contratto principale, ex artt.
1742 e 1753 c.c., nei limiti consentiti (o imposti) dal collegamento funzionale”. Da tale collegamento funzionale o derivato discende come conseguenza che l'invalidità o lo scioglimento TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
del primo comporta l'invalidità o scioglimento del contratto di subagenzia, senza necessità di un'apposita manifestazione di volontà a opera delle parti. Tale considerazione esclude il diritto dell'istante all'indennità sostitutiva del preavviso, non essendo la risoluzione del rapporto di subagenzia il frutto di un mero recesso ad nutum dell'agente. È, invero, pacifico, nonché documentale, la circostanza che la cessazione del rapporto di subagenzia tra le parti era stata determinata dal recesso della società preponente (…) dal rapporto di agenzia con (…)”) e che il medesimo diritto di recesso è stato, altresì, esercitato in armonia ai principi di correttezza e buona fede che presiedono alla conclusione ed alla esecuzione del contratto (cfr. Cassazione civile sez. lav., 14/05/2014, n. 10428, per la quale “lo stesso canone della buona fede in senso oggettivo non impone ai soggetti un comportamento a contenuto prestabilito, ma rileva soltanto come limite esterno all'esercizio di una pretesa, essendo finalizzato al contemperamento degli opposti interessi, componendoli nell'ambito delle rispettive pretese. In sostanza il generale principio etico-giuridico di buona fede nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, gioca un ruolo fondamentale e in funzione integrativa dell'obbligazione, assunta dal debitore, e quale limite all'esercizio delle corrispondenti pretese”).
Ebbene, dall'istruttoria svolta è emerso (seppur le odierne parti processuali non hanno allegato l'esistenza di una effettiva cessione d'azienda rilevante ai sensi dell'art. 2558 c.c.: cfr. Cassazione civile sez. lav., 24/10/2018, n. 27021) che è immediatamente subentrato Controparte_3 nella gestione dell'agenzia e che ha proseguito la propria attività CP_2 Parte_1 lavorativa per il nuovo agente. infatti, sentito come teste all'udienza dell'11 CP_3 giugno 2024, ha dichiarato di aver assunto la nuova gestione dell'agenzia e di aver nei giorni immediatamente successivi conferito l'incarico di subagente all'attrice, confermando la cessazione dell'incarico e dell'attività di intermediazione finanziaria da parte del convenuto (“posso CP_1
riferire che vi fu interruzione in quanto a seguito della chiusura della ex gestione DI, con chiusura conti;
successivamente ho assunto incarico dall' mandante la gestione CP_2 dell'agenzia con apertura conti;
se non erro la chiusura ex gestione DI avvenne il 31 marzo
2016, mentre l'incarico mi venne conferito da dal 1 aprile 2016. Da quanto ricordo hanno CP_2 cessato l'attività di intermediazione assicurativa. […] Per chiusura conti si intende che un agente fa incassi e rimette some alla compagnia, con azzeramento dei saldi”; “preciso che la signora nei giorni immediatamente successivi all'assunzione da parte mia dell'agenzia nella gestione Pt_1 dell'agenzia assicurazione le venne conferito da me medesimo incarico di subagente;
non ricordo TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
esattamente il giorno, ma comunque nell'immediato. non ricordo se ciò avvenne giorno 1 aprile
2016 o nei giorni successivi, due o tre. Posso precisare che Non ci sono stati giorni in cui l'agenzia rimase chiusa al pubblico, in quanto in sede era presente un ispettore amministrativo incaricato da che ha effettuato operazioni di chiusura gestione DI ed apertura nuova gestione CP_2
NL AM e & C sas”).
Deve, altresì, essere rigettata la domanda di pagamento dell'indennità di fine gestione.
Ritiene il presente Giudice, infatti, fondata l'eccezione svolta dalla società convenuta ai sensi dell'art. 1460 c.c., per il quale, nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie e “salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti” (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/09/2017, n.
20939, per la quale “tale norma codicistica - per la quale l'eccezione di inadempimento non è ammissibile quando termini diversi per l'adempimento siano stabiliti dalle parti (o risultino dalla natura del contratto) - deve essere interpretata nel senso che, pure nell'ipotesi di termini diversificati per prestazione e controprestazione, l'eccezione di inadempimento deve essere consentita quando sia già evidente che la controprestazione non potrà mai essere adempiuta ovvero quando vi siano fondate probabilità di un ritardo tale che supererà il termine successivo fissato in contratto per la controprestazione, eccedendo i limiti della normalità secondo una interpretazione di buona fede. Rileva al fine probatorio la dichiarazione di non voler adempiere (v. Cass. n. 3787 del 14/03/2003), mentre non rileva l'imputabilità dell'inadempimento”).
Ebbene, nel caso di specie, l'art. 15 del contratto di subagenzia espressamente subordina, in caso di scioglimento del contratto (quali ne siano le cause, tranne che per l'ipotesi di giusta causa), il pagamento a favore del subagente di una indennità (pari al 3 % della media dell'ammontare provvigionale degli ultimi tre anni) all'adempimento degli obblighi di riconsegna di cui al successivo art. 16.
Ebbene, nel caso di specie, è incontestato ed emerge documentalmente il mancato assolvimento da parte dell'attrice dell'obbligo di consegna sulla stessa gravante, essendosi quest'ultima rifiutata di riconsegnare l'atto di nomina a subagente, con la conseguenza che deve ritenersi legittima l'eccezione di inadempimento sollevata dal convenuto ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Deve, infine rigettarsi la domanda di parte attrice di revisione del calcolo delle provvigioni già liquidate negli ultimi cinque anni e di rimborso di quanto versato nel mese di aprile 2016 per la TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
locazione di un magazzino, essendo le relative domande formulate in termini generici e non supportate da alcun elemento probatorio.
L'attrice non ha, infatti, specificamente indicato in che termini il convenuto avrebbe errato nel calcolare le provvigioni, né prodotto documentazione a sostegno di tale circostanza, e non ha, altresì, specificamente indicato il titolo in forza del quale la società convenuta sarebbe onerata al chiesto rimborso, considerato che a norma dell'art. 1748, ultimo comma, c.c. l'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Va, infine, rigettata la domanda azionata ex art. 96 c.p.c. dal convenuto in carenza di alcuna allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave di parte attrice del danno subito atteso che, anche in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria la domanda ex art. 96, comma 1,
c.p.c. è richiesta pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, della effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 19.07.2004, n.
13355). Non ricorrono, peraltro, neppure i presupposti per la condanna d'ufficio dovendosi condividere quell'impostazione ormai consolidata in giurisprudenza secondo cui “presupposto indefettibile per la sua applicazione è comunque l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà” (Tribunale
Palermo, 06.11.2019, negli stessi termini Corte d'Appello Ancona, 28.10.2019; Tribunale Milano,
09.01.2020).
Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza tra le parti (fondatezza della domanda attrice di condanna della convenuta al pagamento della provvigione relativa al mese di marzo 2016
e infondatezza delle ulteriori domande), devono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (v. Cass. Civ., sez. III, 22.02.2016, n. 3438, nonché Cass. Civ., sez. VI, 07.01.2019, n.
169).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5322/2016 R.G., così provvede: TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
1. dichiara la cessata materia del contendere in ordine alla domanda attrice di condanna della convenuta al pagamento della provvigione relativa al mese di marzo 2016;
2. rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice;
3. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, il 19 dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli