Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL 963/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 17 gennaio
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivi contestuali della decisione nel procedimento RG 963/2020 avente ad oggetto opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria promossa
tra
, con l'avv. Michele Malavenda;
Parte_1
-ricorrente–
contro
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. A. D'Agostino CP_1
-resistente-
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
-resistente contumace-
Conclusioni dalle parti: come dai rispettivi atti e scritti difensivi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/04/2020, il ricorrente proponeva opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202000000198000
notificata il 20/02/2020 per l'importo complessivo di 372.093,53, con la quale l'agente di riscossione sollecitava, tra le altre, il pagamento della seguente cartella avente ad oggetto c rate premio e precisamente:
20.11.2014, avente ad oggetto premi e sanzioni, per gli anni 2013 e 2014, per CP_1
un importo di € 1.239,87
Parte ricorrente eccepiva, tra l'altro, la prescrizione del diritto in ragione dell'intervenuta prescrizione maturata in conseguenza della mancata notifica di atti interruttivi.
L , seppur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva e Controparte_3
pertanto dovrà esser dichiarata la sua contumacia.
Si costituiva l' la quale, preliminarmente eccepiva la competenza e la CP_1
legittimazione passiva e nel merito chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e diritto.
Preliminarmente, va verificata la effettiva regolare notifica della cartella di pagamento e di successivi atti interruttivi.
Sul punto si osserva che dai documenti prodotti in atti si evince che la cartella di pagamento, sottesa all'atto impugnato, risulta effettivamente notificate nella data sopra indicata.
In atti non vi è alcuna prova di successivi atti interruttivi.
Orbene ricorrente eccependo la prescrizione ha inteso formulare, per tale verso,
un'opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Orbene, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in
5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (cfr Cass S.U. 23397/2016)
Pertanto, nella fattispecie che ci occupa non emerge dagli atti la prova di eventi interruttivi successivi alla data della notifica della cartella. Ed invero considerato che l'atto di iscrizione ipotecaria è intervenuto dopo lo spirare del termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla notifica della cartella, i crediti oggetto dell'iscrizione ipotecaria, limitatamente agli atti indicati, devono dichiararsi estinti per prescrizione.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione il dato che dalla data di notifica della cartella non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione -
nessuna prova avendo fornito gli enti impositori ovvero l'agente della riscossione in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione -
sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi nella stessa indicati.
Va dunque dichiarata la nullità della comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria limitatamente alla cartella indicata per l'intervenuta prescrizione dei crediti in essi portati.
Le spese seguono il principio della soccombenza, tenuto conto della serialità della lite,
avuto riguardo alla natura del giudizio, alla assenza di questioni giuridiche e di fatto affrontate, al valore della causa, vanno poste a carico del concessionario del credito tempestivamente incaricato della riscossione del credito, che non ha dato prova di eventi interruttivi (rimasto contumace) della prescrizione successivamente alla notifica della cartella de quo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-preliminarmente dichiara la contumacia dell;
Controparte_4
-accoglie la domanda e per l'effetto:
dichiara la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476202000000198000 limitatamente alla cartella n. 09420140017728416000, per quanto di ragione e per intervenuta prescrizione dei crediti in essi asseritamente vantati;
condanna l al pagamento, in favore Controparte_4
dell'opponente, delle spese di lite, che vengono liquidate nella somma di euro 750,00
per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente costituito dichiaratosi antistatario.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 17/01/2025 alle ore 15:28
IL GIUDICE dott. Davide De Leo