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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 5599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5599 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice, Dott.ssa OS IL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 873/2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, C.F._1
dagli Avv.ti Giancarlo Pellegrino e Davide Mostini
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Raia
Resistente
Oggetto: Assegno mensile di assistenza
MEDIANTE DEPOSITO A SEGUITO DELLA TRATTAZIONE SCRITTA
EX ART. 127 TER CPC DEL DEL SEGUENTE P.IVA_2
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese;
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.01.2025, parte ricorrente, dopo avere contestato la ctu della fase sommaria, conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento CP_1
dell'invalidità civile nella misura del 74% al fine di conseguire il diritto all'assegno mensile di assistenza.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto che chiedeva il CP_2
rigetto del ricorso.
Attesi i motivi di contestazione, veniva disposta la rinnovazione della ctu, affidando l'incarico al Dott. Persona_1
All'esito, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, le parti depositavano note scritte insistendo nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti difensivi.
La causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso non può essere accolto.
Il Dott. , dopo avere esaminato la documentazione prodotta dalla ricorrente Per_1
ed avere sottoposto la stessa a visita, ha posto la seguente diagnosi “Disturbo ossessivo compulsivo con manifestazioni ansioso-depressive, in trattamento psico- farmacologico e in follow-up psichiatrico. Episodi di epilessia, attualmente sporadici, in terapia continua con Depakin. Ipertensione arteriosa, in trattamento farmacologico, in attuale compenso emodinamico.
Obesità associata ad artrosi multi-distrettuale, in particolare spondilosi con discopatia del tratto dorso-lombare, e artrosi della spalla sinistra e del ginocchio omolaterale. Diabete mellito tipo 2 in terapia con ipoglicemizzanti orali, in compenso glico-metabolico. Ipotiroidismo in trattamento ormonale sostitutivo, in attuale eutiroidismo”. Ha quindi evidenziato che la patologia di maggior rilievo è quella relativa al
“disturbo ossessivo compulsivo che si associa a manifestazioni ansioso- depressive…. che interferisce con le abituali attività quotidiane”.
In applicazione delle tabelle di cui al D.M. del 5 febbraio 1992, ha ritenuto che tale patologia determina una percentuale invalidante del 30%. Ha stimato che gli episodi di epilessia comportano un'invalidità del 20% mentre l'obesità associata a spondilosi e discopatia del tratto dorso-lombare sintomatica con limitazione funzionale soprattutto a carico dell'articolazione della spalla sinistra e del ginocchio omolaterale determinano un'invalidità del 31%. L'ipertensione arteriosa riduce la capacità lavorativa del 21% mentre il diabete mellito, atteso il buon compenso glico-metabolico e in assenza di lesioni organiche conseguenti a complicanze, così come l'ipotiroidismo, in trattamento farmacologico ormonale sostitutivo e in stato di eutiroidismo non rientrano tra le patologie a carattere invalidante.
Procedendo pertanto alla valutazione globale delle infermità ed applicando il calcolo riduzionistico ha ritenuto che l'invalidità in capo alla ricorrente è del 69%.
Le conclusioni del CTU non sono state oggetto di osservazioni da parte della
CP_ ricorrente ed invece hanno trovato parere concorde da parte dell'
Ne deriva pertanto che la ricorrente è invalida nella misura del 69%, condividendo questo giudice le conclusioni del consulente, suffragate da motivazioni puntuali e dagli accertamenti clinici come documentati.
*
Conclusivamente parte ricorrente non ha i requisiti per essere riconosciuta invalida civile nella misura del 74% e pertanto non ha diritto all'assegno mensile di assistenza.
Attesa la dichiarazione di esenzione in caso di soccombenza, le spese si dichiarano irripetibili. Si pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta del 21.11.2025
Il Giudice onorario
OS IL
Firmato digitalmente