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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/02/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 21.2.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5106 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Germano Nicoletti presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania al corso G. Murat
n. 20;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: diniego di assegno sociale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.10.2024 conveniva in giudizio Parte_1
l' impugnando il provvedimento del 16.11.2021 con cui l'ufficio - CP_1 CP_1
sede di Agropoli - comunicava il diniego alla domanda di assegno sociale ed il provvedimento del 25.07.2022 con cui il predetto Ente rigettava la richiesta di riesame.
Nel ricorso si esponeva che il provvedimento di diniego dell' fosse CP_1
illegittimo per violazione dell'art. 3 commi 6 e 7 della l. 335/1995 in quanto l'assegno sociale spetta ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età e versino nelle previste situazioni reddituali senza prescrizione di ulteriori requisiti. Secondo il ricorrente il rigetto dell'istanza, con cui si specificava che il richiedente e la moglie avevano mantenuto la stessa residenza sino al 2017, si fondava su una mera presunzione di percezione da parte ricorrente del reddito della sig.ra . Controparte_2
Per questi motivi
, domandava accertarsi il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'assegno sociale richiesto in data 11.10.2021, la declaratoria di invalidità del provvedimento di diniego alla richiesta di assegno sociale e del diniego avverso l'istanza di riesame e per l'effetto condannare l' al CP_1
pagamento dei ratei di assegno sociale a far data dal 4 - 11.10.2021 con relativi accessori come per legge, con vittoria di spese al procuratore. Si costituiva tempestivamente l eccependo l'infondatezza della domanda CP_1
dal momento che alla formazione del reddito percepito ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale concorrevano redditi propri dell'istante e del coniuge, di qualsiasi natura, ad eccezione di alcune voci espressamente previste dalla legge.
L' , difatti, rigettava l'istanza per aver riscontrato che dall'ultima CP_1
dichiarazione Unico 2017 del ricorrente risultavano diversi immobili - tra cui un immobile con rendita catastale di € 4.267,00 - per i quali non era stata fornita alcuna spiegazione in fase di istruttoria. La proprietà di beni immobili a disposizione del proprietario rendeva, dunque, non soddisfatto il requisito del bisogno economico sotteso alla concessione dell'assegno sociale richiesto.
Il diniego si fondava, altresì, sulla circostanza che il ricorrente risultasse titolare e amministratore unico società per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande mediante apertura e gestione di ristoranti, trattorie, etc., la
Parte_2
Per tali ragioni, l' domandava che venisse accertata l'infondatezza della CP_1
domanda per carenza di prova sugli elementi essenziali della fattispecie, che venisse rigettato il ricorso perché inammissibile e comunque infondato per i motivi dedotti, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna prima udienza, questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni Pt_1
che si vengono a illustrare.
Sono destituiti di fondamento i motivi di ricorso con cui si contesta il diniego dell' all'istanza di riconoscimento dell'assegno sociale e di rigetto alla CP_1
richiesta di riesame.
Tutte le contestazioni di parte ricorrente muovono dall'erroneo assunto secondo cui il beneficio di cui alla l. 335/1995 si fondi sul mero rispetto da parte del richiedente dei requisiti anagrafici e reddituali, senza che sia possibile per l'Ente verificare la sussistenza del presupposto del beneficio, ossia lo stato di bisogno. Invero, l'attribuzione del beneficio è condizionata dal riscontro di un'effettiva impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche. Tale
circostanza, desunta dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti, va valutata con riferimento alle concrete condizioni del soggetto,
tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga,
compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto con la esclusione del reddito della casa di abitazione. Orbene, dalla documentazione versata in atti emerge la titolarità da parte del ricorrente di immobili produttivi di redditi fondiari e di azioni, acquisite il
20.02.2017 e, da ultimo, il 2.2.2024. La sussistenza di risorse economiche osta al riconoscimento di uno stato di bisogno, giacché, come correttamente evidenziato dall , proprio la possibilità di conseguire redditi con beni CP_1
immobili di proprietà, nonché mediante gli utili derivanti dal possesso azionario,
assume fondamentale importanza nella valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno e ciò anche nel caso in cui il richiedente dovesse decidere di privarsi di tali beni al fine di simulare una situazione di bisogno evidentemente evitabile.
L'impugnato provvedimento di diniego del 16.11.2021, a dispetto di quanto indicato da parte ricorrente, non si fonda su una motivazione presuntiva,
poiché scaturisce dall'accertamento negativo dello stato di bisogno del richiedente, evinto dalle risultanze dei dovuti controlli fiscali dai quali emergeva che il richiedente fosse proprietario di immobili, socio amministratore della dedita all'attività di agriturismo, nonché coniugato con la sig.ra Parte_2
. Controparte_3
Le predette circostanze ostative non sono state chiarite dal ricorrente nemmeno in sede di riesame, all'esito del quale l'Ente ha confermato il diniego.
In relazione allo status personale del ricorrente, l'Ente ha precisato che,
sebbene egli abbia provato che la separazione personale dei coniugi risaliva al 2010, i due hanno mantenuto la stessa residenza sino al 2017, con conseguente valutabilità, ai fini dell'accoglimento della domanda, anche dei redditi prodotti dalla sig.ra . CP_2
La produzione in giudizio del certificato di residenza, datato 9.10.2024, dal quale risulta l'assenza coniuge, non consente, invero, di attribuire valenza retroattiva all'attestazione in esso contenuta per ritenere che il limite reddituale di cui all'art. 3 l. 335/1995 non fosse stato superato dal richiedente.
Dagli atti di causa non emergono, inoltre, elementi contrari alla ricostruzione di parte resistente, stante l'assenza di prove volte a destituire di fondamento l'avversa ricostruzione in ordine alla proprietà immobiliare del sig. e alla Pt_1
sua posizione societaria nella Parte_2
Atteso che non sussistono le condizioni per ritenere accertato il diritto al riconoscimento dell'assegno sociale in capo al ricorrente, non risultano integrati i contestati profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Nulla sulle spese di lite essendo agli atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5106 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' . CP_1 Salerno, 21.2.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
Sentenza redatta con la collaborazione del dott.ssa Federica Lavanga CP_4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 21.2.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5106 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Germano Nicoletti presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania al corso G. Murat
n. 20;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: diniego di assegno sociale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.10.2024 conveniva in giudizio Parte_1
l' impugnando il provvedimento del 16.11.2021 con cui l'ufficio - CP_1 CP_1
sede di Agropoli - comunicava il diniego alla domanda di assegno sociale ed il provvedimento del 25.07.2022 con cui il predetto Ente rigettava la richiesta di riesame.
Nel ricorso si esponeva che il provvedimento di diniego dell' fosse CP_1
illegittimo per violazione dell'art. 3 commi 6 e 7 della l. 335/1995 in quanto l'assegno sociale spetta ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età e versino nelle previste situazioni reddituali senza prescrizione di ulteriori requisiti. Secondo il ricorrente il rigetto dell'istanza, con cui si specificava che il richiedente e la moglie avevano mantenuto la stessa residenza sino al 2017, si fondava su una mera presunzione di percezione da parte ricorrente del reddito della sig.ra . Controparte_2
Per questi motivi
, domandava accertarsi il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'assegno sociale richiesto in data 11.10.2021, la declaratoria di invalidità del provvedimento di diniego alla richiesta di assegno sociale e del diniego avverso l'istanza di riesame e per l'effetto condannare l' al CP_1
pagamento dei ratei di assegno sociale a far data dal 4 - 11.10.2021 con relativi accessori come per legge, con vittoria di spese al procuratore. Si costituiva tempestivamente l eccependo l'infondatezza della domanda CP_1
dal momento che alla formazione del reddito percepito ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale concorrevano redditi propri dell'istante e del coniuge, di qualsiasi natura, ad eccezione di alcune voci espressamente previste dalla legge.
L' , difatti, rigettava l'istanza per aver riscontrato che dall'ultima CP_1
dichiarazione Unico 2017 del ricorrente risultavano diversi immobili - tra cui un immobile con rendita catastale di € 4.267,00 - per i quali non era stata fornita alcuna spiegazione in fase di istruttoria. La proprietà di beni immobili a disposizione del proprietario rendeva, dunque, non soddisfatto il requisito del bisogno economico sotteso alla concessione dell'assegno sociale richiesto.
Il diniego si fondava, altresì, sulla circostanza che il ricorrente risultasse titolare e amministratore unico società per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande mediante apertura e gestione di ristoranti, trattorie, etc., la
Parte_2
Per tali ragioni, l' domandava che venisse accertata l'infondatezza della CP_1
domanda per carenza di prova sugli elementi essenziali della fattispecie, che venisse rigettato il ricorso perché inammissibile e comunque infondato per i motivi dedotti, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna prima udienza, questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni Pt_1
che si vengono a illustrare.
Sono destituiti di fondamento i motivi di ricorso con cui si contesta il diniego dell' all'istanza di riconoscimento dell'assegno sociale e di rigetto alla CP_1
richiesta di riesame.
Tutte le contestazioni di parte ricorrente muovono dall'erroneo assunto secondo cui il beneficio di cui alla l. 335/1995 si fondi sul mero rispetto da parte del richiedente dei requisiti anagrafici e reddituali, senza che sia possibile per l'Ente verificare la sussistenza del presupposto del beneficio, ossia lo stato di bisogno. Invero, l'attribuzione del beneficio è condizionata dal riscontro di un'effettiva impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche. Tale
circostanza, desunta dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti, va valutata con riferimento alle concrete condizioni del soggetto,
tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga,
compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto con la esclusione del reddito della casa di abitazione. Orbene, dalla documentazione versata in atti emerge la titolarità da parte del ricorrente di immobili produttivi di redditi fondiari e di azioni, acquisite il
20.02.2017 e, da ultimo, il 2.2.2024. La sussistenza di risorse economiche osta al riconoscimento di uno stato di bisogno, giacché, come correttamente evidenziato dall , proprio la possibilità di conseguire redditi con beni CP_1
immobili di proprietà, nonché mediante gli utili derivanti dal possesso azionario,
assume fondamentale importanza nella valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno e ciò anche nel caso in cui il richiedente dovesse decidere di privarsi di tali beni al fine di simulare una situazione di bisogno evidentemente evitabile.
L'impugnato provvedimento di diniego del 16.11.2021, a dispetto di quanto indicato da parte ricorrente, non si fonda su una motivazione presuntiva,
poiché scaturisce dall'accertamento negativo dello stato di bisogno del richiedente, evinto dalle risultanze dei dovuti controlli fiscali dai quali emergeva che il richiedente fosse proprietario di immobili, socio amministratore della dedita all'attività di agriturismo, nonché coniugato con la sig.ra Parte_2
. Controparte_3
Le predette circostanze ostative non sono state chiarite dal ricorrente nemmeno in sede di riesame, all'esito del quale l'Ente ha confermato il diniego.
In relazione allo status personale del ricorrente, l'Ente ha precisato che,
sebbene egli abbia provato che la separazione personale dei coniugi risaliva al 2010, i due hanno mantenuto la stessa residenza sino al 2017, con conseguente valutabilità, ai fini dell'accoglimento della domanda, anche dei redditi prodotti dalla sig.ra . CP_2
La produzione in giudizio del certificato di residenza, datato 9.10.2024, dal quale risulta l'assenza coniuge, non consente, invero, di attribuire valenza retroattiva all'attestazione in esso contenuta per ritenere che il limite reddituale di cui all'art. 3 l. 335/1995 non fosse stato superato dal richiedente.
Dagli atti di causa non emergono, inoltre, elementi contrari alla ricostruzione di parte resistente, stante l'assenza di prove volte a destituire di fondamento l'avversa ricostruzione in ordine alla proprietà immobiliare del sig. e alla Pt_1
sua posizione societaria nella Parte_2
Atteso che non sussistono le condizioni per ritenere accertato il diritto al riconoscimento dell'assegno sociale in capo al ricorrente, non risultano integrati i contestati profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Nulla sulle spese di lite essendo agli atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5106 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' . CP_1 Salerno, 21.2.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
Sentenza redatta con la collaborazione del dott.ssa Federica Lavanga CP_4