TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/10/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio civile I grado iscritto al n. 1758/2024 Reg. Cont. promosso da:
(c.f. ) - rappresentata e difesa dall'avv. Loredana De Parte_1 CodiceFiscale_1
Cuia in virtù di procura in atti;
contro p. iva ) - contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
Oggetto: altri contratti d'opera;
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA
La signora con atto di citazione del 12 aprile 2024, conveniva in giudizio la casa Parte_1
editrice per ottenere la risoluzione del contratto di pubblicazione Controparte_2
editoriale a termine del romanzo dal titolo “Freddie - la leggenda non può morire”, per grave inadempimento dell'editore. Chiedeva la condanna al pagamento delle somme a credito maturate dalla pagina 1 di 6 vendita del romanzo, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti per l'impossibilità di sfruttare i diritti di autore derivanti dal romanzo, oltre interessi moratori dal dì della costituzione in mora e sino al soddisfo, al pagamento delle somme ulteriori dovute, nonché alla restituzione delle opere invendute.
Affermava, a sostegno della propria domanda, che, con il contratto in parola, stipulato in data 30
ottobre 2021, l'editore si impegnava a pubblicare e stampare il romanzo per un massimo di 500 copie
(di cui 20 copie fuori commercio destinate a pubblicità), con prezzo di copertina fissato in euro 18,00;
al punto 4.6) si impegnava a “corrispondere gli importi maturati e spettanti all'Autore, ovvero il 10%
del prezzo di vendita al pubblico, per le vendite effettuate nell'arco di ogni anno contabile (…)”.
Secondo tale clausola contrattuale e in base agli artt. 126 co. II e s.s. della Legge 22 aprile 1941, n. 633,
l'editore è obbligato a “pagare all'autore i compensi pattuiti”, ossia nella misura del 10% del prezzo di copertina (pari ad euro 18,00) delle copie vendute ogni anno contabile, e a rendere conto annualmente delle copie distribuite attraverso contabilizzazioni periodiche intellegibili, complete e chiare. Tuttavia,
solo in data 8 febbraio 2023, a seguito di diversi solleciti da parte dell'attrice, la casa editrice informava l'attrice della vendita di 342 copie. Ciò nonostante, la ricorrente continuava a non percepire alcun compenso maturato, né veniva a conoscenza della completa contabilizzazione periodica. Rimasti vani i tentativi di sollecito e la diffida ad adempiere (in atti), la signora instaurava il presente giudizio Pt_1
per ottenere, soprattutto, la risoluzione per inadempimento del ricordato contratto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla prima udienza del 16 ottobre 2024, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione a stante la sua assenza, veniva dichiarata la sua contumacia. La causa Controparte_3
veniva rinviata all'udienza del 15 gennaio 2024 con concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.,
e nella quale la difesa di parte attrice insisteva nel chiedere che la causa fosse trattenuta in decisione ai fini della pronuncia non definitiva di risoluzione del contratto, con prosecuzione del giudizio pagina 2 di 6 relativamente alle altre domande;
il Giudice si riservava, pertanto, per la decisione e, in data
29.01.2025, emetteva la sentenza non definitiva N. 204/2025 con la quale così disponeva: “La legge
sulla protezione del diritto d'autore all'art. 126 sancisce che l'editore è obbligato a riprodurre e porre
in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudomina, se ciò è previsto nel contratto,
in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale, e a pagare all'autore i
compensi pattuiti. Stante anche la mancata costituzione della convenuta e la conseguente mancata
allegazione di circostanze di fatto contrarie al dedotto mancato adempimento agli obblighi da essa
assunti con il contratto in parola (arg. ex art. 1218 c.c.), deve ritenersi dimostrato che l'editore sia
incorso in grave inadempimento per non aver corrisposto alcun compenso, e per non aver fornito il
numero esatto delle copie vendute sino ad oggi e, la contabilizzazione periodica, chiara e completa. La
domanda di risoluzione contrattuale va dunque accolta e le spese del giudizio saranno regolamentate
con la pronuncia definitiva. P.T.M. Decidendo – non definitivamente - sulla domanda di risoluzione
proposta da con atto di citazione del 12 aprile 2024 regolarmente notificato a Parte_1
così provvede: dichiara la risoluzione per inadempimento di Controparte_1 [...]
del contratto di pubblicazione editoriale a termine sottoscritto tra le parti il 30 ottobre CP_1
202”. Provvedeva per l'ulteriore corso del giudizio con separata ordinanza in cui, ex art. 210 c.p.c.,
ordinava alla SIAE di Taranto di fornire tutti i rendiconti relativi alle vendite avutesi del romanzo dal titolo “Freddie – La leggenda non può morire”, in virtù del contratto di pubblicazione editoriale a termine stipulato tra la signora e la e Parte_1 Controparte_4
rinviava, per la prosecuzione della causa, all'udienza del 14.05.2025. La causa veniva rinviata, per la rimessione in decisione, all'udienza del 08.10.2025, con la concessione dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 6 La predetta sentenza non definitiva n. 204/2025 del Tribunale di Taranto ha già accertato e dichiarato la risoluzione del contratto intercorso tra le parti il 31.10.2021, stante il grave inadempimento della casa editrice convenuta, rimasta contumace.
Resta da disporre, in questa sede, sulle altre domande proposte da parte attrice. L'istante ha certamente diritto alla restituzione delle 158 opere invendute (500 contrassegnate -342 vendute), che, risolto il contratto, vengono trattenute dalla casa editrice senza alcun titolo.
Quanto al pagamento delle copie vendute si osserva quanto segue.
La SIAE, in risposta all'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c., in data 13.02.2025, comunicava che,
sebbene l'ente non intermedi i diritti di pubblicazione di libri a stampa e in digitale gestiti, invece,
all'interno del contratto di edizione tra autore ed editore, l'autore dell'opera letteraria ha tuttavia la facoltà di richiedere, all'interno del suddetto contratto di edizione, l'apposizione del contrassegno per verificare la tiratura dell'opera. Nel caso di specie, dalle verifiche eseguite dall'ente, risulta una richiesta prot. n° 2021/19415/RM per n. 500 contrassegni inviata l'8 novembre 2021. Risulta anche certo, grazie all'informazione fornita dalla stessa casa editrice in data 08.02.2023, che a quella data fossero state vendute 342 copie del romanzo.
Pertanto, alla luce delle informazioni ricevute dalla SIAE, che ha verificato una richiesta di 500
contrassegni, per quanto stabilito dalla citata legge sui diritti d'autore e dal predetto contratto, al punto
4.6, per cui l'editore è obbligato a “pagare all'autore i compensi pattuiti”, nella misura pattuita del
10% del prezzo di copertina (pari ad euro 18,00), è possibile quantificare l'importo dovuto in euro
615,60 (il 10% di 342 copie vendute x 18,00 euro, prezzo di copertina).
L'ulteriore domanda di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa dell'impossibilità di sfruttare i diritti di autore derivanti dal romanzo, o al pagamento di somme ulteriori eventualmente risultanti a termine dell'istruttoria, non può invece essere accolta in quanto non provata nel giudizio. pagina 4 di 6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'ammissione dell'istante al patrocinio a spese dello Stato, ed in conformità al separato decreto di liquidazione,
limitato alla fase in cui subentrava altro difensore rispetto a quello iniziale, per la cui attività fino alla sentenza non definitiva veniva già disposta la liquidazione. Tanto, tenuto conto del limitato valore delle domande accessorie quale accertato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Decidendo definitivamente sulle domande accessorie proposte dalla signora nei Parte_1
confronti in persona dell'Amministratore pro tempore Controparte_2 [...]
rispetto a quella di risoluzione già pronunziata con sentenza non definitiva, rigettata ogni CP_2
altra domanda ed eccezione, così provvede:
- Accogliendo la domanda accessoria e condanna la convenuta al pagamento di euro 615,60, oltre interessi legali dal 12-04-2024 al soddisfo, in favore della signora Parte_1
- condanna parte convenuta alla restituzione delle 158 copie del romanzo rimaste invendute;
- rigetta la domanda risarcitoria;
- condanna, altresì, parte convenuta al pagamento, in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del
D.P.R. 115/2002, delle spese di lite, sostenute da parte attrice, ammessa al gratuito patrocinio,
per come liquidate con separato decreto, ossia in euro 800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
inoltre condanna parte convenuta al pagamento in favore dello Stato delle spese di euro 1.300,00, oltre accessori, già liquidate con decreto del 21-11-2024 in favore di precedente difensore dell'attrice, al quale subentrava il nuovo difensore.
TARANTO, 13-10-2025
pagina 5 di 6 Il Giudice, dott. Claudio Casarano
pagina 6 di 6
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio civile I grado iscritto al n. 1758/2024 Reg. Cont. promosso da:
(c.f. ) - rappresentata e difesa dall'avv. Loredana De Parte_1 CodiceFiscale_1
Cuia in virtù di procura in atti;
contro p. iva ) - contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
Oggetto: altri contratti d'opera;
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA
La signora con atto di citazione del 12 aprile 2024, conveniva in giudizio la casa Parte_1
editrice per ottenere la risoluzione del contratto di pubblicazione Controparte_2
editoriale a termine del romanzo dal titolo “Freddie - la leggenda non può morire”, per grave inadempimento dell'editore. Chiedeva la condanna al pagamento delle somme a credito maturate dalla pagina 1 di 6 vendita del romanzo, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti per l'impossibilità di sfruttare i diritti di autore derivanti dal romanzo, oltre interessi moratori dal dì della costituzione in mora e sino al soddisfo, al pagamento delle somme ulteriori dovute, nonché alla restituzione delle opere invendute.
Affermava, a sostegno della propria domanda, che, con il contratto in parola, stipulato in data 30
ottobre 2021, l'editore si impegnava a pubblicare e stampare il romanzo per un massimo di 500 copie
(di cui 20 copie fuori commercio destinate a pubblicità), con prezzo di copertina fissato in euro 18,00;
al punto 4.6) si impegnava a “corrispondere gli importi maturati e spettanti all'Autore, ovvero il 10%
del prezzo di vendita al pubblico, per le vendite effettuate nell'arco di ogni anno contabile (…)”.
Secondo tale clausola contrattuale e in base agli artt. 126 co. II e s.s. della Legge 22 aprile 1941, n. 633,
l'editore è obbligato a “pagare all'autore i compensi pattuiti”, ossia nella misura del 10% del prezzo di copertina (pari ad euro 18,00) delle copie vendute ogni anno contabile, e a rendere conto annualmente delle copie distribuite attraverso contabilizzazioni periodiche intellegibili, complete e chiare. Tuttavia,
solo in data 8 febbraio 2023, a seguito di diversi solleciti da parte dell'attrice, la casa editrice informava l'attrice della vendita di 342 copie. Ciò nonostante, la ricorrente continuava a non percepire alcun compenso maturato, né veniva a conoscenza della completa contabilizzazione periodica. Rimasti vani i tentativi di sollecito e la diffida ad adempiere (in atti), la signora instaurava il presente giudizio Pt_1
per ottenere, soprattutto, la risoluzione per inadempimento del ricordato contratto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla prima udienza del 16 ottobre 2024, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione a stante la sua assenza, veniva dichiarata la sua contumacia. La causa Controparte_3
veniva rinviata all'udienza del 15 gennaio 2024 con concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.,
e nella quale la difesa di parte attrice insisteva nel chiedere che la causa fosse trattenuta in decisione ai fini della pronuncia non definitiva di risoluzione del contratto, con prosecuzione del giudizio pagina 2 di 6 relativamente alle altre domande;
il Giudice si riservava, pertanto, per la decisione e, in data
29.01.2025, emetteva la sentenza non definitiva N. 204/2025 con la quale così disponeva: “La legge
sulla protezione del diritto d'autore all'art. 126 sancisce che l'editore è obbligato a riprodurre e porre
in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudomina, se ciò è previsto nel contratto,
in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale, e a pagare all'autore i
compensi pattuiti. Stante anche la mancata costituzione della convenuta e la conseguente mancata
allegazione di circostanze di fatto contrarie al dedotto mancato adempimento agli obblighi da essa
assunti con il contratto in parola (arg. ex art. 1218 c.c.), deve ritenersi dimostrato che l'editore sia
incorso in grave inadempimento per non aver corrisposto alcun compenso, e per non aver fornito il
numero esatto delle copie vendute sino ad oggi e, la contabilizzazione periodica, chiara e completa. La
domanda di risoluzione contrattuale va dunque accolta e le spese del giudizio saranno regolamentate
con la pronuncia definitiva. P.T.M. Decidendo – non definitivamente - sulla domanda di risoluzione
proposta da con atto di citazione del 12 aprile 2024 regolarmente notificato a Parte_1
così provvede: dichiara la risoluzione per inadempimento di Controparte_1 [...]
del contratto di pubblicazione editoriale a termine sottoscritto tra le parti il 30 ottobre CP_1
202”. Provvedeva per l'ulteriore corso del giudizio con separata ordinanza in cui, ex art. 210 c.p.c.,
ordinava alla SIAE di Taranto di fornire tutti i rendiconti relativi alle vendite avutesi del romanzo dal titolo “Freddie – La leggenda non può morire”, in virtù del contratto di pubblicazione editoriale a termine stipulato tra la signora e la e Parte_1 Controparte_4
rinviava, per la prosecuzione della causa, all'udienza del 14.05.2025. La causa veniva rinviata, per la rimessione in decisione, all'udienza del 08.10.2025, con la concessione dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 6 La predetta sentenza non definitiva n. 204/2025 del Tribunale di Taranto ha già accertato e dichiarato la risoluzione del contratto intercorso tra le parti il 31.10.2021, stante il grave inadempimento della casa editrice convenuta, rimasta contumace.
Resta da disporre, in questa sede, sulle altre domande proposte da parte attrice. L'istante ha certamente diritto alla restituzione delle 158 opere invendute (500 contrassegnate -342 vendute), che, risolto il contratto, vengono trattenute dalla casa editrice senza alcun titolo.
Quanto al pagamento delle copie vendute si osserva quanto segue.
La SIAE, in risposta all'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c., in data 13.02.2025, comunicava che,
sebbene l'ente non intermedi i diritti di pubblicazione di libri a stampa e in digitale gestiti, invece,
all'interno del contratto di edizione tra autore ed editore, l'autore dell'opera letteraria ha tuttavia la facoltà di richiedere, all'interno del suddetto contratto di edizione, l'apposizione del contrassegno per verificare la tiratura dell'opera. Nel caso di specie, dalle verifiche eseguite dall'ente, risulta una richiesta prot. n° 2021/19415/RM per n. 500 contrassegni inviata l'8 novembre 2021. Risulta anche certo, grazie all'informazione fornita dalla stessa casa editrice in data 08.02.2023, che a quella data fossero state vendute 342 copie del romanzo.
Pertanto, alla luce delle informazioni ricevute dalla SIAE, che ha verificato una richiesta di 500
contrassegni, per quanto stabilito dalla citata legge sui diritti d'autore e dal predetto contratto, al punto
4.6, per cui l'editore è obbligato a “pagare all'autore i compensi pattuiti”, nella misura pattuita del
10% del prezzo di copertina (pari ad euro 18,00), è possibile quantificare l'importo dovuto in euro
615,60 (il 10% di 342 copie vendute x 18,00 euro, prezzo di copertina).
L'ulteriore domanda di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa dell'impossibilità di sfruttare i diritti di autore derivanti dal romanzo, o al pagamento di somme ulteriori eventualmente risultanti a termine dell'istruttoria, non può invece essere accolta in quanto non provata nel giudizio. pagina 4 di 6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'ammissione dell'istante al patrocinio a spese dello Stato, ed in conformità al separato decreto di liquidazione,
limitato alla fase in cui subentrava altro difensore rispetto a quello iniziale, per la cui attività fino alla sentenza non definitiva veniva già disposta la liquidazione. Tanto, tenuto conto del limitato valore delle domande accessorie quale accertato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Decidendo definitivamente sulle domande accessorie proposte dalla signora nei Parte_1
confronti in persona dell'Amministratore pro tempore Controparte_2 [...]
rispetto a quella di risoluzione già pronunziata con sentenza non definitiva, rigettata ogni CP_2
altra domanda ed eccezione, così provvede:
- Accogliendo la domanda accessoria e condanna la convenuta al pagamento di euro 615,60, oltre interessi legali dal 12-04-2024 al soddisfo, in favore della signora Parte_1
- condanna parte convenuta alla restituzione delle 158 copie del romanzo rimaste invendute;
- rigetta la domanda risarcitoria;
- condanna, altresì, parte convenuta al pagamento, in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del
D.P.R. 115/2002, delle spese di lite, sostenute da parte attrice, ammessa al gratuito patrocinio,
per come liquidate con separato decreto, ossia in euro 800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
inoltre condanna parte convenuta al pagamento in favore dello Stato delle spese di euro 1.300,00, oltre accessori, già liquidate con decreto del 21-11-2024 in favore di precedente difensore dell'attrice, al quale subentrava il nuovo difensore.
TARANTO, 13-10-2025
pagina 5 di 6 Il Giudice, dott. Claudio Casarano
pagina 6 di 6