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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/07/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/06/2024
da
(C.F. , con l'Avv. BONO LUCIA e con domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso il suo studio in Mede PV, viale dei Mille 6;
e
(C.F. ), con l'Avv. ALCIATI ROBERTA Controparte_1 C.F._2
MA e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano (MI), Piazza Grandi n. 3;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Villa Biscossi(PV), in data 16/06/2012,
(atto n.2, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012); separati consensualmente con sentenza n. 319/2024 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• “ dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
16.06.2012; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Villa Biscossi al n.
2, Serie A, P II, Anno 2012;
• ordinare al Comune di Villa Biscossi di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali, con rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei propri difensori;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
“ 1) Le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano reciprocamente a richieste di assegni divorzili;
2) Le parti dichiarano di aver diviso tutti i beni comuni, di avere definito tutti i rapporti economici e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per alcun titolo o ragione in dipendenza del loro matrimonio e di aver definito ogni questione economico patrimoniale e personale fra gli stessi in essere.“
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/06/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 319/24 emessa dal Tribunale di Pavia in data 02/10/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno precisato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutato che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
Pag. 2 di 3 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
da in Villa Biscossi (PV) il giorno 16/06/2012
[...] Controparte_1
(atto n.2, parte II, serie A, anno 2012);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/06/2024
da
(C.F. , con l'Avv. BONO LUCIA e con domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso il suo studio in Mede PV, viale dei Mille 6;
e
(C.F. ), con l'Avv. ALCIATI ROBERTA Controparte_1 C.F._2
MA e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano (MI), Piazza Grandi n. 3;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Villa Biscossi(PV), in data 16/06/2012,
(atto n.2, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012); separati consensualmente con sentenza n. 319/2024 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• “ dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
16.06.2012; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Villa Biscossi al n.
2, Serie A, P II, Anno 2012;
• ordinare al Comune di Villa Biscossi di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali, con rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei propri difensori;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
“ 1) Le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano reciprocamente a richieste di assegni divorzili;
2) Le parti dichiarano di aver diviso tutti i beni comuni, di avere definito tutti i rapporti economici e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per alcun titolo o ragione in dipendenza del loro matrimonio e di aver definito ogni questione economico patrimoniale e personale fra gli stessi in essere.“
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/06/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 319/24 emessa dal Tribunale di Pavia in data 02/10/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno precisato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutato che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
Pag. 2 di 3 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
da in Villa Biscossi (PV) il giorno 16/06/2012
[...] Controparte_1
(atto n.2, parte II, serie A, anno 2012);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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