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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/06/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2868/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2868/2022 R.G. degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto
“Opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.)”
Vertente tra
(C.F. ), in persona del procuratore speciale, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Iannaccone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Parigi sito in Firenze, Via XX Settembre, n. 6, giusta procura in calce all'atto di citazione
- ATTORE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Controparte_1 C.F._1
Fausto Leoncini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pontedera (PI),
Piazza Curtatone, n. 11, come da delega in calce all'atto di precetto
- CONVENUTO
Conclusioni
Attore opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare nel merito: A) Accertare e dichiarare che non ha Controparte_1
diritto di procedere ad esecuzione forzata, in forza della sentenza n. 21488/2021 del
Tribunale di Pisa, per i motivi esposti in premessa ed in particolare: 1) accertare e dichiarare che non ha diritto di procedere esecutivamente contro la Controparte_1 [...]
, per conseguire il pagamento della diaria da ricovero di €5.250,00 oltre Parte_1 rivalutazione ed interessi, delle spese legali di €12.370,60 comprensive di rimb. forfettario e
CPA, per le anticipazioni esenti di €658,89 (contributo unificato, spese di mediazione e di notifica), per l'imposta di registrazione della sentenza di €200,00, per le spese di CTU di
€707,60, per le spese di CTP di €3.600,00, avendo già percepito per tutte le suddette causali la somma di €24.186,16 in data 12.1.2022; 2) accertare e dichiarare che Controparte_1
non ha diritto di procedere esecutivamente contro la per conseguire Parte_1 il pagamento della somma indebitamente richiesta di €169.392,93 (capitale €152.507,00 + rivalutazione monetaria ed interessi di €16.885,93), a titolo di ratei mensili della rendita vitalizia per il periodo anteriore alla stipulazione della polizza vita, non avendo la sentenza
n. 21488/2021 del Tribunale di Pisa condannato l'opponente a pagare alcunchè a tale titolo;
3) per l'effetto dichiarare nullo, invalido, inefficace l'atto di precetto notificato da
ad in data 1.7.2022; B) Respingere le domande Controparte_1 Parte_1
svolte in via riconvenzionale da , perché inammissibile e comunque Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite, maggiorate di accessori di legge per spese generali, capa e iva.”
Convenuto opposto:
“Voglia l' Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: 1) accertare e dichiarare il diritto del sig. a procedere CP_1 CP_1
esecutivamente, in ossequio al dispositivo della sentenza del Tribunale di Pisa n.
21488/2021, per l'importo di cui all'atto di precetto notificato ed opposto dalla controparte;
2) in via subordinata: nella denegata ipotesi del mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, piaccia all'Ill.mo Giudice adito: accertare e dichiarare il diritto del sig.
a procedere esecutivamente, in ossequio al dispositivo della sentenza del Controparte_1
Tribunale di Pisa n. 21488/2021, per l'importo di € 1000,00 mensili, come rivalutato e calcolato in base alle condizioni di polizza, a decorrere dal deposito della relazione peritale definitiva depositata dal CTU Prof. in data 03.03 2016, con cui si accerta Per_1
l'invalidità e l'operatività della polizza in essere tra le parti;
2) in via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi del mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, piaccia all'Ill.mo Giudice adito: accertare e dichiarare il diritto del sig.
[...]
a procedere esecutivamente, in ossequio al dispositivo della sentenza del CP_1
Tribunale di Pisa n. 21488/2021, per l'importo di € 1000,00 mensili, come rivalutato e calcolato in base alle condizioni di polizza, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Pisa n. 21488/2021; Con vittoria di spese e onorari di causa.”
*****
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 29.07.2022 ha proposto Parte_1
opposizione al precetto notificatogli in data 1.07.2022 su istanza di e con il Controparte_1 quale è stato intimato il pagamento di complessivi € 169.392,93, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e del precetto, di dichiarare l'insussistenza di del diritto di procedere all'esecuzione forzata. CP_1
A sostegno dell'opposizione, ha allegato:
- che, con sentenza n. 1488/2021 del Tribunale di Pisa, è stata condannata al pagamento di
€ 5.250,00 a titolo di diaria da ricovero e all'emissione di una polizza vita avente ad oggetto il pagamento, in favore di , di una rendita vitalizia di € 1.000,00 Controparte_1 al mese ai sensi dell'art. 47 delle condizioni assicurative, oltre alla rifusione delle spese di lite;
- che, in data 12.01.2012, ha pagato le somme liquidate dal Tribunale di Pisa, nello specifico € 24.186,16;
- che ha provveduto ad emettere la polizza vita;
- che l'art. 47 CGA prevede che il pagamento dei ratei inizia dal mese successivo a quello di accensione della polizza;
- che la sentenza n. 1488/2021, pur avendo accertato l'obbligo di emettere la polizza vita, non ha indicato la data di decorrenza di detto obbligo;
- che, in mancanza di una pronuncia che condanni a corrispondere una Parte_1
rendita per il periodo antecedente alla sentenza, nulla può pretendere parte opposta;
- che sussistono gravi motivi per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e del precetto.
Si è costituito in giudizio , contestando tutto quanto dedotto da controparte. Controparte_1
In particolare, ha dedotto:
- che controparte non tiene conto della peculiarità della situazione, cioè che l'accertamento dell'invalidità e l'operatività della polizza sono maturate non a seguito di una normale procedura indennitaria, come previsto dagli artt. 46 e 47 della polizza, ma a seguito di un procedimento contenzioso;
- che l'accertamento dell'invalidità è avvenuto a seguito del deposito della CTU;
- che l'obbligo di emettere la polizza per il pagamento risale al momento della domanda e l'importo richiesto con l'atto di precetto è legittimo e dovuto;
- che ha comunicato l'avvenuta emissione della polizza vita senza che Parte_1
la stessa fosse visionata né sottoscritta da . Controparte_1
Con provvedimento del 7.10.2022 il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo nel sub-procedimento Rg. 2868-1/2022.
All'udienza del 15.12.2022, all'esito dei termini assegnati per la trattazione scritta, il
Giudice ha concesso i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
La causa è stata istruita in via meramente documentale e con provvedimento del 30.06.2023, vista la gravosità del ruolo, il Giudice ha rinviato all'udienza del 19.10.2023 in trattazione scritta.
Con provvedimento del 02.11.2023, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2024 successivamente rinviata a causa del carico del ruolo.
Medio tempore assegnato a questo Giudice il fascicolo, con ordinanza a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 06.03.2025 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
Sostiene che non avrebbe il diritto di procedere ad Parte_1 CP_1
esecuzione forzata, essendo la somma precettata inesigibile, in quanto basata sul (in tesi) falso presupposto per il quale le statuizioni di cui al titolo giudiziale posto a fondamento del precetto includerebbero la condanna dell'assicurazione al pagamento della rendita vitalizia dell'importo di € 1.000,00 mensili a far data dalla domanda giudiziale.
Trattasi, di evidenza, di questione interpretativa del titolo giudiziale.
Com'è noto, il sindacato da parte del giudice dell'esecuzione sul titolo esecutivo esterno o sul giudicato (qual è nel caso, come dato atto dalle parti) civile, è sottoposto a limiti. In sintesi, il giudice dell'opposizione a precetto o all'esecuzione deve procedere all'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale, individuandone il contenuto precettivo sulla base del dispositivo e della motivazione e definendone la portata. È stato altresì precisato che in presenza di un contenuto ambiguo e bisognevole di chiarimenti è consentita anche l'interpretazione extra-testuale del titolo esecutivo giudiziale, “purché avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione (principio affermato da Sez. U, Sentenza n. 11066 del 02/07/2012, Rv. 622929 -
01, e costantemente riaffermato dalla giurisprudenza successiva, ad iniziare da Sez. 3,
Sentenza n. 1027 del 17/01/2013, fino a, da ultimo, Sez. L, Ordinanza n. 5049 del
25/02/2020, Rv. 656939 - 01). Al contrario, deve ritenersi esclusa la possibilità di integrare una pronuncia carente o dubbia facendo riferimento a regole di diritto o ad orientamenti giurisprudenziali (tra le altre, Sez. L, Sentenza n. 14986 del 27/11/2001, Rv. 550607 - 01), in quanto in tal modo il giudice dell'esecuzione finirebbe per sovrapporre la propria valutazione giuridica a quella del giudice di merito” (Cass. sez. III, n. 10806/2020).
Orbene, l'applicazione al caso delle esposte, condivise, coordinate esegetiche, determina il rigetto dell'opposizione.
Il dispositivo del titolo giudiziale, in forma succinta, recita “accoglie le domande” di parte attrice. È dunque accolta, tra le altre, la domanda volta ad ottenere la condanna di
[...]
a corrispondere “b) la somma di € 1.000,00 quale rendita vitalizia Parte_1 mensile, secondo le condizioni di polizza… (cfr. sent. 1488/2021).
Ora, l'equivoco legato alla portata del comando di cui al titolo esecutivo può essere risolto mediante l'interpretazione sistematica delle parti motiva e dispositiva della sentenza, tenuto conto della finalità che il primigenio attore aspirava a conseguire.
A dispetto di quanto sostenuto dalla opponente, la formulazione delle conclusioni di cui al libello introduttivo del giudizio n. 4296/2011 r.g. non implica, nella parte in cui richiama le condizioni contrattuali, il pedissequo rispetto delle procedure indicate per l'erogazione della polizza vita. Proprio la patologia nel rapporto negoziale ha determinato l'accertamento del presupposto per il diritto all'erogazione della rendita vitalizia in sede giudiziale, e ciò determina il superamento degli adempimenti procedurali stabiliti negli artt. 42-47 condizioni generali di assicurazioni.
Del resto, il bene della vita cui aspirava non era rappresentato dalla coartazione CP_1
della controparte alla stipula della polizza vita con efficacia vincolante (condanna ad un facere), bensì l'accertamento e la condanna dell'assicurazione al pagamento (condanna ad un dare) della rendita vitalizia spettantegli come da condizioni contrattuali, da intendersi richiamate nelle conclusioni attoree nel loro significato minimo legato alle condizioni sostanziali per il riconoscimento del diritto.
Siffatto inquadramento trova conferma dall'esegesi combinata di parte dispositiva e di parte motiva della sentenza: quest'ultima, in particolare, lungi dal differenziare i punti di motivazione scindendo quelli destinati a supportare una statuizione di condanna ad un facere rispetto a quelli che presupporrebbero – come pretenderebbe l'opponente – una fattispecie a formazione progressiva, si limita a isolare concettualmente gli iter logici legandoli ai rispettivi presupposti sostanziali e a soffermarsi sul quantum. Diversamente opinando, tra l'altro, in difetto di necessarie indicazioni sui tempi e modi della formazione della polizza ai fini dell'erogazione della somma accertata come dovuta – elemento, come detto, significativo ai fini dell'interpretazione del decisum – si determinerebbe un inaccettabile nocumento per la parte vittoriosa in giudizio, che sarebbe rimessa all'iniziativa della controparte.
In definitiva, spetta il diritto di credito come indicato in precetto – il metodo computazionale non è oggetto di contestazione – perché correttamente calcolato a decorrere dalla domanda giudiziale.
Per quanto esposto, l'opposizione è rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, in applicazione dei parametri medi, scaglione di riferimento per valore, ridotti considerata la contrazione dell'attività difensiva, specie nella fase istruttoria e decisoria.
P.Q.M
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione a precetto;
- condanna al rimborso in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, liquidate in complessivi € 8.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%.
C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Pisa, 16 giugno 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2868/2022 R.G. degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto
“Opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.)”
Vertente tra
(C.F. ), in persona del procuratore speciale, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Iannaccone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Parigi sito in Firenze, Via XX Settembre, n. 6, giusta procura in calce all'atto di citazione
- ATTORE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Controparte_1 C.F._1
Fausto Leoncini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pontedera (PI),
Piazza Curtatone, n. 11, come da delega in calce all'atto di precetto
- CONVENUTO
Conclusioni
Attore opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare nel merito: A) Accertare e dichiarare che non ha Controparte_1
diritto di procedere ad esecuzione forzata, in forza della sentenza n. 21488/2021 del
Tribunale di Pisa, per i motivi esposti in premessa ed in particolare: 1) accertare e dichiarare che non ha diritto di procedere esecutivamente contro la Controparte_1 [...]
, per conseguire il pagamento della diaria da ricovero di €5.250,00 oltre Parte_1 rivalutazione ed interessi, delle spese legali di €12.370,60 comprensive di rimb. forfettario e
CPA, per le anticipazioni esenti di €658,89 (contributo unificato, spese di mediazione e di notifica), per l'imposta di registrazione della sentenza di €200,00, per le spese di CTU di
€707,60, per le spese di CTP di €3.600,00, avendo già percepito per tutte le suddette causali la somma di €24.186,16 in data 12.1.2022; 2) accertare e dichiarare che Controparte_1
non ha diritto di procedere esecutivamente contro la per conseguire Parte_1 il pagamento della somma indebitamente richiesta di €169.392,93 (capitale €152.507,00 + rivalutazione monetaria ed interessi di €16.885,93), a titolo di ratei mensili della rendita vitalizia per il periodo anteriore alla stipulazione della polizza vita, non avendo la sentenza
n. 21488/2021 del Tribunale di Pisa condannato l'opponente a pagare alcunchè a tale titolo;
3) per l'effetto dichiarare nullo, invalido, inefficace l'atto di precetto notificato da
ad in data 1.7.2022; B) Respingere le domande Controparte_1 Parte_1
svolte in via riconvenzionale da , perché inammissibile e comunque Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite, maggiorate di accessori di legge per spese generali, capa e iva.”
Convenuto opposto:
“Voglia l' Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: 1) accertare e dichiarare il diritto del sig. a procedere CP_1 CP_1
esecutivamente, in ossequio al dispositivo della sentenza del Tribunale di Pisa n.
21488/2021, per l'importo di cui all'atto di precetto notificato ed opposto dalla controparte;
2) in via subordinata: nella denegata ipotesi del mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, piaccia all'Ill.mo Giudice adito: accertare e dichiarare il diritto del sig.
a procedere esecutivamente, in ossequio al dispositivo della sentenza del Controparte_1
Tribunale di Pisa n. 21488/2021, per l'importo di € 1000,00 mensili, come rivalutato e calcolato in base alle condizioni di polizza, a decorrere dal deposito della relazione peritale definitiva depositata dal CTU Prof. in data 03.03 2016, con cui si accerta Per_1
l'invalidità e l'operatività della polizza in essere tra le parti;
2) in via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi del mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, piaccia all'Ill.mo Giudice adito: accertare e dichiarare il diritto del sig.
[...]
a procedere esecutivamente, in ossequio al dispositivo della sentenza del CP_1
Tribunale di Pisa n. 21488/2021, per l'importo di € 1000,00 mensili, come rivalutato e calcolato in base alle condizioni di polizza, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Pisa n. 21488/2021; Con vittoria di spese e onorari di causa.”
*****
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 29.07.2022 ha proposto Parte_1
opposizione al precetto notificatogli in data 1.07.2022 su istanza di e con il Controparte_1 quale è stato intimato il pagamento di complessivi € 169.392,93, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e del precetto, di dichiarare l'insussistenza di del diritto di procedere all'esecuzione forzata. CP_1
A sostegno dell'opposizione, ha allegato:
- che, con sentenza n. 1488/2021 del Tribunale di Pisa, è stata condannata al pagamento di
€ 5.250,00 a titolo di diaria da ricovero e all'emissione di una polizza vita avente ad oggetto il pagamento, in favore di , di una rendita vitalizia di € 1.000,00 Controparte_1 al mese ai sensi dell'art. 47 delle condizioni assicurative, oltre alla rifusione delle spese di lite;
- che, in data 12.01.2012, ha pagato le somme liquidate dal Tribunale di Pisa, nello specifico € 24.186,16;
- che ha provveduto ad emettere la polizza vita;
- che l'art. 47 CGA prevede che il pagamento dei ratei inizia dal mese successivo a quello di accensione della polizza;
- che la sentenza n. 1488/2021, pur avendo accertato l'obbligo di emettere la polizza vita, non ha indicato la data di decorrenza di detto obbligo;
- che, in mancanza di una pronuncia che condanni a corrispondere una Parte_1
rendita per il periodo antecedente alla sentenza, nulla può pretendere parte opposta;
- che sussistono gravi motivi per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e del precetto.
Si è costituito in giudizio , contestando tutto quanto dedotto da controparte. Controparte_1
In particolare, ha dedotto:
- che controparte non tiene conto della peculiarità della situazione, cioè che l'accertamento dell'invalidità e l'operatività della polizza sono maturate non a seguito di una normale procedura indennitaria, come previsto dagli artt. 46 e 47 della polizza, ma a seguito di un procedimento contenzioso;
- che l'accertamento dell'invalidità è avvenuto a seguito del deposito della CTU;
- che l'obbligo di emettere la polizza per il pagamento risale al momento della domanda e l'importo richiesto con l'atto di precetto è legittimo e dovuto;
- che ha comunicato l'avvenuta emissione della polizza vita senza che Parte_1
la stessa fosse visionata né sottoscritta da . Controparte_1
Con provvedimento del 7.10.2022 il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo nel sub-procedimento Rg. 2868-1/2022.
All'udienza del 15.12.2022, all'esito dei termini assegnati per la trattazione scritta, il
Giudice ha concesso i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
La causa è stata istruita in via meramente documentale e con provvedimento del 30.06.2023, vista la gravosità del ruolo, il Giudice ha rinviato all'udienza del 19.10.2023 in trattazione scritta.
Con provvedimento del 02.11.2023, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2024 successivamente rinviata a causa del carico del ruolo.
Medio tempore assegnato a questo Giudice il fascicolo, con ordinanza a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 06.03.2025 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
Sostiene che non avrebbe il diritto di procedere ad Parte_1 CP_1
esecuzione forzata, essendo la somma precettata inesigibile, in quanto basata sul (in tesi) falso presupposto per il quale le statuizioni di cui al titolo giudiziale posto a fondamento del precetto includerebbero la condanna dell'assicurazione al pagamento della rendita vitalizia dell'importo di € 1.000,00 mensili a far data dalla domanda giudiziale.
Trattasi, di evidenza, di questione interpretativa del titolo giudiziale.
Com'è noto, il sindacato da parte del giudice dell'esecuzione sul titolo esecutivo esterno o sul giudicato (qual è nel caso, come dato atto dalle parti) civile, è sottoposto a limiti. In sintesi, il giudice dell'opposizione a precetto o all'esecuzione deve procedere all'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale, individuandone il contenuto precettivo sulla base del dispositivo e della motivazione e definendone la portata. È stato altresì precisato che in presenza di un contenuto ambiguo e bisognevole di chiarimenti è consentita anche l'interpretazione extra-testuale del titolo esecutivo giudiziale, “purché avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione (principio affermato da Sez. U, Sentenza n. 11066 del 02/07/2012, Rv. 622929 -
01, e costantemente riaffermato dalla giurisprudenza successiva, ad iniziare da Sez. 3,
Sentenza n. 1027 del 17/01/2013, fino a, da ultimo, Sez. L, Ordinanza n. 5049 del
25/02/2020, Rv. 656939 - 01). Al contrario, deve ritenersi esclusa la possibilità di integrare una pronuncia carente o dubbia facendo riferimento a regole di diritto o ad orientamenti giurisprudenziali (tra le altre, Sez. L, Sentenza n. 14986 del 27/11/2001, Rv. 550607 - 01), in quanto in tal modo il giudice dell'esecuzione finirebbe per sovrapporre la propria valutazione giuridica a quella del giudice di merito” (Cass. sez. III, n. 10806/2020).
Orbene, l'applicazione al caso delle esposte, condivise, coordinate esegetiche, determina il rigetto dell'opposizione.
Il dispositivo del titolo giudiziale, in forma succinta, recita “accoglie le domande” di parte attrice. È dunque accolta, tra le altre, la domanda volta ad ottenere la condanna di
[...]
a corrispondere “b) la somma di € 1.000,00 quale rendita vitalizia Parte_1 mensile, secondo le condizioni di polizza… (cfr. sent. 1488/2021).
Ora, l'equivoco legato alla portata del comando di cui al titolo esecutivo può essere risolto mediante l'interpretazione sistematica delle parti motiva e dispositiva della sentenza, tenuto conto della finalità che il primigenio attore aspirava a conseguire.
A dispetto di quanto sostenuto dalla opponente, la formulazione delle conclusioni di cui al libello introduttivo del giudizio n. 4296/2011 r.g. non implica, nella parte in cui richiama le condizioni contrattuali, il pedissequo rispetto delle procedure indicate per l'erogazione della polizza vita. Proprio la patologia nel rapporto negoziale ha determinato l'accertamento del presupposto per il diritto all'erogazione della rendita vitalizia in sede giudiziale, e ciò determina il superamento degli adempimenti procedurali stabiliti negli artt. 42-47 condizioni generali di assicurazioni.
Del resto, il bene della vita cui aspirava non era rappresentato dalla coartazione CP_1
della controparte alla stipula della polizza vita con efficacia vincolante (condanna ad un facere), bensì l'accertamento e la condanna dell'assicurazione al pagamento (condanna ad un dare) della rendita vitalizia spettantegli come da condizioni contrattuali, da intendersi richiamate nelle conclusioni attoree nel loro significato minimo legato alle condizioni sostanziali per il riconoscimento del diritto.
Siffatto inquadramento trova conferma dall'esegesi combinata di parte dispositiva e di parte motiva della sentenza: quest'ultima, in particolare, lungi dal differenziare i punti di motivazione scindendo quelli destinati a supportare una statuizione di condanna ad un facere rispetto a quelli che presupporrebbero – come pretenderebbe l'opponente – una fattispecie a formazione progressiva, si limita a isolare concettualmente gli iter logici legandoli ai rispettivi presupposti sostanziali e a soffermarsi sul quantum. Diversamente opinando, tra l'altro, in difetto di necessarie indicazioni sui tempi e modi della formazione della polizza ai fini dell'erogazione della somma accertata come dovuta – elemento, come detto, significativo ai fini dell'interpretazione del decisum – si determinerebbe un inaccettabile nocumento per la parte vittoriosa in giudizio, che sarebbe rimessa all'iniziativa della controparte.
In definitiva, spetta il diritto di credito come indicato in precetto – il metodo computazionale non è oggetto di contestazione – perché correttamente calcolato a decorrere dalla domanda giudiziale.
Per quanto esposto, l'opposizione è rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, in applicazione dei parametri medi, scaglione di riferimento per valore, ridotti considerata la contrazione dell'attività difensiva, specie nella fase istruttoria e decisoria.
P.Q.M
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione a precetto;
- condanna al rimborso in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, liquidate in complessivi € 8.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%.
C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Pisa, 16 giugno 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.