TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/04/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25/25 P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 25/25 P.U. promosso con ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 31.01.2025
da
AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A. (C.F./P. IVA 05828330638), in persona del suo procuratore dott. Plinio Cortesia, con sede legale in Napoli, Vico dei Corrieri n. 27
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ravasio del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Bergamo, via Gian Maria Scotti n. 11
RICORRENTE
nei confronti di
ELITT S.r.l. (C.F. e P.IVA 03079340166), in persona del suo legale rappresentante sig. Pio Tarcisio Testa, con sede legale in Bergamo (BG), Via Campagnola n. 40
CONVENUTA
ha pronunciato la seguente
pagina1 di 4 SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ letto il ricorso proposto da AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A. (C.F./P. IVA 05828330638), in persona del suo procuratore dott. Plinio Cortesia, con sede legale in Napoli, Vico dei Corrieri n. 27, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società ELITT S.r.l. (C.F. e P.IVA 03079340166), in persona del suo legale rappresentante sig. Pio Tarcisio Testa, con sede legale in Bergamo (BG), Via Campagnola n. 40;
considerato che
la debitrice non si è costituita e non ha provveduto al deposito della prescritta documentazione contabile;
rilevato che all'udienza del 10.04.2025 la ricorrente ha insistito nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, mentre la debitrice non è comparsa;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale: il Tribunale rileva, in tal senso, che è onere gravante sulla debitrice quello di provare l'insussistenza dei presupposti per la sottoposizione a liquidazione giudiziale di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I.I.; nel caso di specie, ELITT S.r.l. non ha ottemperato all'onere sulla stessa gravante;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in Bergamo, Comune sede dell'intestato Tribunale;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa avente ad oggetto, tra l'altro, “… la costruzione, l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobili, urbani, rustici, industriali, commerciali sia in italia che all'estero; ,…”, e non è provato che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII (i soli debiti nei confronti della ricorrente ammontano ad euro 405.889,97, e ad essi vanno aggiunti i debiti verso l'Erario, dell'importo di euro 83.515,84); ritenuto, infine, che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'elevato ammontare dei debiti maturati e l'incapacità di farvi fronte per assenza di attivo prontamente liquidabile (la società è già in liquidazione), nonché il mancato deposito dei bilanci a far data dall'esercizio chiuso al 31.12.2021, che denota una verosimile inattività della società medesima che esclude in radice la possibilità di rientro dall'esposizione debitoria;
ritenuto di indicare come curatore il dott. Guido Alessandro Rho, con Studio in Bergamo, Largo Porta Nuova n. 14, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello pagina2 di 4 svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società ELITT S.r.l. (C.F. e P.IVA 03079340166), in persona del suo legale rappresentante sig. Pio Tarcisio Testa, con sede legale in Bergamo (BG), Via Campagnola n. 40;
Nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
Nomina curatore il dott. Guido Alessandro Rho, con Studio in Bergamo, Largo Porta Nuova n. 14;
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 10.09.2025, ore 11.30;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pagina3 di 4 e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 17 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
pagina4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 25/25 P.U. promosso con ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 31.01.2025
da
AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A. (C.F./P. IVA 05828330638), in persona del suo procuratore dott. Plinio Cortesia, con sede legale in Napoli, Vico dei Corrieri n. 27
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ravasio del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Bergamo, via Gian Maria Scotti n. 11
RICORRENTE
nei confronti di
ELITT S.r.l. (C.F. e P.IVA 03079340166), in persona del suo legale rappresentante sig. Pio Tarcisio Testa, con sede legale in Bergamo (BG), Via Campagnola n. 40
CONVENUTA
ha pronunciato la seguente
pagina1 di 4 SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ letto il ricorso proposto da AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A. (C.F./P. IVA 05828330638), in persona del suo procuratore dott. Plinio Cortesia, con sede legale in Napoli, Vico dei Corrieri n. 27, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società ELITT S.r.l. (C.F. e P.IVA 03079340166), in persona del suo legale rappresentante sig. Pio Tarcisio Testa, con sede legale in Bergamo (BG), Via Campagnola n. 40;
considerato che
la debitrice non si è costituita e non ha provveduto al deposito della prescritta documentazione contabile;
rilevato che all'udienza del 10.04.2025 la ricorrente ha insistito nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, mentre la debitrice non è comparsa;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale: il Tribunale rileva, in tal senso, che è onere gravante sulla debitrice quello di provare l'insussistenza dei presupposti per la sottoposizione a liquidazione giudiziale di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I.I.; nel caso di specie, ELITT S.r.l. non ha ottemperato all'onere sulla stessa gravante;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in Bergamo, Comune sede dell'intestato Tribunale;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa avente ad oggetto, tra l'altro, “… la costruzione, l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobili, urbani, rustici, industriali, commerciali sia in italia che all'estero; ,…”, e non è provato che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII (i soli debiti nei confronti della ricorrente ammontano ad euro 405.889,97, e ad essi vanno aggiunti i debiti verso l'Erario, dell'importo di euro 83.515,84); ritenuto, infine, che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'elevato ammontare dei debiti maturati e l'incapacità di farvi fronte per assenza di attivo prontamente liquidabile (la società è già in liquidazione), nonché il mancato deposito dei bilanci a far data dall'esercizio chiuso al 31.12.2021, che denota una verosimile inattività della società medesima che esclude in radice la possibilità di rientro dall'esposizione debitoria;
ritenuto di indicare come curatore il dott. Guido Alessandro Rho, con Studio in Bergamo, Largo Porta Nuova n. 14, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello pagina2 di 4 svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società ELITT S.r.l. (C.F. e P.IVA 03079340166), in persona del suo legale rappresentante sig. Pio Tarcisio Testa, con sede legale in Bergamo (BG), Via Campagnola n. 40;
Nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
Nomina curatore il dott. Guido Alessandro Rho, con Studio in Bergamo, Largo Porta Nuova n. 14;
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 10.09.2025, ore 11.30;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pagina3 di 4 e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 17 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
pagina4 di 4