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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/05/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5109/2023 promossa da:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Baliani (c.f. Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato in Borgo Trevi (PG), Piazza della Concordia n. C.F._2
12, presso lo studio del difensore;
ATTORE contro c.f. , rappresentata da c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in forza di mandato speciale del 02.08.2023, rep. n. 10860, racc. n. 6173, a rogito Notaio P.IVA_2 dott. in persona del procuratore dott.ssa in virtù di procura del Persona_1 CP_3
02.08.2023 a rogito Notaio , rep. n. 10860, racc. n. 6173, registrata all'Agenzia delle Persona_1
Entrate di Milano DP II in data 09.08.2023 al n. 83073 serie 1T, rilasciata da Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Zuccaccia (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata in Perugia, via delle Prome n. 5, presso lo studio del difensore;
CONVENUTA
e
CP_4
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: giudizio di merito a seguito di opposizione ex artt. 615/617 c.p.c..
1 CONCLUSIONI:
per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. depositato in pct in data 19.12.2024: “in via istruttoria, perché il Giudice ordini ex art. 210 cpc alla Controparte_2 quale cessionaria della del credito originariamente facente capo alla Cassa di Risparmio di Foligno, la produzione della perizia di stima effettuata sull'immobile pignorato al momento della delibera di concessione del mutuo. Chiede inoltre che venga disposta consulenza tecnica per appurare
l'autonomia delle aree pignorate identificate come edificio B e cantina sotterranea rispetto a quelle oggetto del mutuo e ipoteca e la verifica della loro pertinenzialità rispetto all'immobile principale. Conclude nel merito, perché l'Ill.mo Tribunale adito voglia accertare e dichiarare l'impignorabilità e la non assoggettabilità alla vendita forzosa di cui alla presente procedura esecutiva del piano seminterrato / interrato dell'immobile A – - e dell'intero immobile B, entrambi sopra Controparte_5 meglio descritti ed individuati, oltre che dei 500 mq circa di terreno così come sopra descritto e per
l'effetto dichiarare nullo/invalido o comunque inefficace l'atto di pignoramento nei limiti sopra richiamati;
- accertare e dichiarare l'erronea identificazione dei beni individuati dal delegato alle vendite e dallo stesso posti in vendita nell'avviso di vendita delegata del 17.09.2021 per le ragioni sopra espresse e per l'effetto dichiarare la nullità dell'avviso di vendita de quo con ogni conseguenza di legge;
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”; per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. depositato in pct in data 18.12.2024: si oppone “alla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. e alla richiesta di CTU, per i motivi sollevati in sede di costituzione e conseguentemente conferma le conclusioni ivi rassegnate che integralmente si trascrivono: “Voglia l' Ill.mo Giudice adito, contrariis reciectis, rigettare l'opposizione in quanto inammissibile e/o infondata per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre il rimborso spese generali 15% ed accessori di legge.””
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.12.2023 ha introdotto il giudizio di merito a Parte_1 seguito dell'emissione dell'ordinanza del 09.11.2023, comunicata il 13.11.2023, con cui il G.E., nella persona della dott.ssa Elena Stramaccioni, nell'ambito dell'opposizione ex artt. 615/617 c.p.c. proposta dall'odierno attore nel corso della procedura esecutiva n. 279/2013 R.G.E.I., ha rigettato l'istanza di sospensione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
Parte attrice – dopo aver premesso di avere proposto con ricorso del 30.11.2021 opposizione ex artt.
6157617 c.p.c., eccependo l'errata individuazione dei beni pignorati e posti in vendita rispetto a quelli ipotecati, l'erroneità dell'avviso di vendita del 17.09.2021 in quanto carente nella descrizione degli immobili staggiti e l'estinzione della procedura esecutiva per eccessivo ribasso ex art. 164-bis disp. att. c.p.c., e che il giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta di sospensiva con provvedimento depositato in data 13.11.2023 -, nel riportarsi a tutto quanto dedotto ed articolato nel ricorso in opposizione, ha evidenziato in particolare: a) l'errata individuazione e conformità tra i beni ipotecati e quelli dapprima sottoposti a pignoramento e successivamente messi in vendita, in quanto: dal contenuto dei contratti di mutuo stipulati originariamente con Cassa di Risparmio di Foligno, posti a fondamento dell'azione esecutiva, emerge che oggetto dell'ipoteca concessa è esclusivamente il piano terra e il
2 primo piano di un edificio rurale in corso di costruzione, censito al NCEU del Comune di Cannara al foglio 21, part. 22, cat. D/10; tale identificazione è riportata nel pignoramento notificato e nella nota di trascrizione;
il bando di vendita del 17.09.2021, invece, (e anche il successivo decreto di trasferimento) amplia la descrizione degli immobili posti in vendita, includendovi anche il piano interrato/seminterrato dell'edificio identificato dal proprio consulente di parte con la lettera “A”, dedicato ad attività produttiva enologica, e l'intero fabbricato da quest'ultimo denominato edificio “B”, mentre solo parte dell'edificio “A” è oggetto dell'ipoteca, con esclusione della restante parte e dell'intero fabbricato “B”, che ha una sua consistenza e funzione autonoma;
b) la conseguente erroneità e/o contraddittorietà dell'avviso di vendita del 17.09.2021 redatto dal professionista delegato dott.
. Persona_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.02.2024 si è costituita in giudizio rappresentata da la quale ha domandato il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'opposizione in quanto inammissibile e/o infondata, esponendo in particolare le seguenti circostanze: che con ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., del 25.10.2016,
[...] si era lamentato che fosse stato posto in vendita un compendio di consistenza maggiore rispetto Pt_1
a quello pignorato, comprendente illegittimamente anche il piano seminterrato adibito a cantina, gli annessi agricoli (ex part. n. 21 poi accorpata alla n. 22) e parte della corte esterna, compresa la ex part.
n. 582 di 104 mq;
che il G.E., con ordinanza del 28.07.2017, ha dato atto che la part. n. 22 era stata pignorata per intero, in quanto, a seguito dell'assorbimento delle part. n. 21 e n. 582, l'estensione originaria di 3.650 mq era passata a 4.134 mq, ritenendo sufficiente disporre la rettifica del pignoramento e della nota di trascrizione, oltre a rilevare la tardività dell'opposizione in quanto da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente rigetto dell'istanza di sospensione;
che il giudizio di merito introdotto dal sig. (n. 6629/2017 R.G.) è stato deciso, previo Pt_1 mutamento del rito da ordinario a sommario di cognizione, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del
06.09.2019, con cui è stata dichiarata la tardività e, quindi, l'inammissibilità dell'opposizione, qualificata alla stregua di opposizione agli atti esecutivi;
che con ricorso del 30.11.2021 il sig. Pt_1 ha proposto una seconda opposizione ex artt. 615/617 c.p.c., da cui è originato il presente giudizio di merito;
che l'opposizione di cui si discute, relativa all'asserita non conformità tra beni ipotecati, beni pignorati e beni posti in vendita, è inammissibile, sia se qualificata come opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., poiché è stata proposta dopo che è stata disposta la vendita del compendio pignorato, sia se qualificata come opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., poiché è stata proposta decorsi venti giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento;
che parimenti inammissibile è l'avversa opposizione con riferimento alla presunta erroneità dell'avviso di vendita delegata, atteso che parte opponente, avverso un atto del professionista delegato, avrebbe dovuto proporre reclamo ex art. 591-ter c.p.c. e, comunque, ogni paventata erroneità dell'avviso di vendita del 17.09.2021 è stata superata dal nuovo avviso di vendita del 06.12.2021, non oggetto di opposizione;
che, inoltre, la spiegata opposizione, nella parte in cui si contesta che siano stati sottoposti ad esecuzione beni non gravati da ipoteca, è inammissibile anche perché nel precedente giudizio di opposizione, in cui il sig. si era lamentato che fossero Pt_1 stati posti in vendita dei beni non oggetto di pignoramento, il G.E., nel rigettare l'istanza di sospensione con ordinanza del 28.07.2017, aveva ritenuto che ipoteca e pignoramento avessero il medesimo oggetto, e il giudizio di merito incardinato con atto di citazione del 25.10.2017 si è concluso con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. con cui il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile perché
3 tardiva;
che, comunque, anche a volere ammettere che il pignoramento abbia colpito beni non pignorati e, quindi, dare credito alla tesi avversaria della “non pertinenzialità”, l'atto sarebbe legittimo ai sensi dell'art. 2911 c.c., secondo cui il creditore ipotecario può sottoporre a pignoramento altri beni del debitore, purché sottoponga al medesimo vincolo anche i beni gravati da ipoteca.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 13.02.2024 è stata dichiarata la contumacia di e CP_4 confermata l'udienza di comparizione delle parti fissata per il giorno 16.05.2024, all'esito della quale sono state rigette le istanze istruttorie richieste da parte attrice e fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 189 c.p.c..
All'udienza del 20.02.2025, pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1.L'opposizione proposta da non può trovare accoglimento, in quanto inammissibile Parte_1 per le ragioni di seguito spiegate.
2. Con riferimento al primo motivo di doglianza, con cui parte attrice si duole dell'errata individuazione e della non conformità tra i beni oggetto di garanzia ipotecaria, quelli sottoposti a pignoramento e quelli posti in vendita, la spiegata opposizione è inammissibile sia se ricondotta nell'alveo dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., sia se qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., sia pure per profili diversi.
2.1 In particolare, volendo ritenere tale motivo astrattamente e potenzialmente idoneo a fondare l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., in quanto risolventesi in una questione attinente alla pignorabilità o meno dei beni, l'opposizione proposta dal sig. è inammissibile non perché Pt_1 formulata oltre il termine previsto dalla norma citata, ovvero dopo che è stata disposta la vendita del compendio pignorato – come dedotto da parte convenuta -, dato che l'attuale formulazione dell'art. 615, comma 2, c.p.c. – come introdotta dall'art. 4, d.l. n. 59/2016, convertito in l. n. 119/2016 – trova applicazione soltanto ai procedimenti di esecuzione forzata iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, ossia dopo il 03.07.2016, ma perché sulla medesima censura si è già espresso il giudice dell'esecuzione nell'ambito di precedente opposizione proposta sempre dal sig.
la cui fase di merito si è conclusa con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. di inammissibilità per Pt_1 tardività dell'opposizione, previa riqualificazione della stessa ex art. 617, comma 2, c.p.c..
2.1.1 Ed invero, nell'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., promossa con ricorso del 25.10.2016, l'odierno attore aveva contestato che fossero stati messi in vendita beni non oggetto di pignoramento
(in particolare il piano seminterrato, gli annessi agricoli ex part. 21 poi accorpata alla n. 22 e parte della corte esterna) e il G.E., con ordinanza del 28.07.2017, nel rigettare l'istanza di sospensione e nel rilevare la tardività della proposta opposizione – riqualificata ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. – aveva già ritenuto che i beni oggetto di vendita delegata fossero stati oggetto di pignoramento, evidenziando che “il piano seminterrato fa parte del fabbricato pignorato per intero, mentre gli annessi agricoli e la corte costituiscono accessori e pertinenze a servizio diretto del fabbricato in corso
4 di completamento;
che il pignoramento ha attinto l'intero fabbricato ex rurale in corso di ristrutturazione ed ampliamento censito al nceu foglio 21 part. 22 e al nct al foglio 21 part. 22; che la particella 22 risulta essere stata pignorata in tutta la sua originaria estensione pari a mq. 3650; che detta estensione ha subito delle modificazioni nel senso che in virtù dell'assorbimento, prima della part. 21 e poi della part. 582, la sua estensione è passata da 3650 mq agli attuali 4134 mq;
che
l'estensione del mappale non inficia il pignoramento, che oltre a identificare esaustivamente il bene ex art. 2826 c.c., ha comunque attinto l'intera part. 22 per cui deve ritenersi che, come l'ipoteca, anche il pignoramento ha colpito tutto quanto in essa presente e quant'altro in essa ricompreso dalla iscrizione ipotecaria in poi;
beni, peraltro, aventi tutti chiara natura pertinenziale ex art. 2912 c.c. tanto da non avere autonomi dati identificativi catastali propri, esclusivi ed unici, diversi e distinti dalla part. 22 oggetto di ipoteca, pignoramento e nota di trascrizione”.
2.1.2 Con l'opposizione proposta con ricorso del 30.11.2021, della cui fase di merito si discute nel presente procedimento, il sig. ha eccepito che sarebbero stati posti in vendita beni non colpiti Pt_1 da ipoteca (piano seminterrato, annessi agricoli con circostante terreno), la cui estraneità alla garanzia ipotecaria deriverebbe, secondo la prospettazione dallo stesso offerta, da un'asserita loro non pertinenzialità con i beni oggetto di ipoteca. Ebbene, sulla medesima questione qui sollevata, afferente alla corrispondenza fra quanto pignorato ed ipotecato e alla natura pertinenziale dei beni, si è già espresso il giudice dell'esecuzione in occasione della precedente opposizione, cui è seguita la fase di merito conclusasi con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 06.09.2019, con la conseguenza che l'opposizione deve ritenersi inammissibile proprio perché gli stessi profili eccepiti in relazione agli stessi beni asseritamente ritenuti come illegittimamente posti in vendita sono stati già oggetto di discussione e decisione nell'ambito della precedente opposizione.
2.2 Parimenti inammissibile è l'opposizione laddove i vizi fatti valere con il primo motivo vengano considerati come deducibili soltanto con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., in quanto gli stessi avrebbero dovuti essere denunciati, al più tardi, entro il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza dell'ordinanza di vendita, emessa in data 04.02.2015; sicché l'opposizione si prospetta essere tardiva, essendo stata avanzata solo con ricorso del 30.11.2021.
3. Quanto al secondo motivo di opposizione, con cui il sig. si duole dell'erroneità dell'avviso Pt_1 di vendita del 17.09.2021 redatto dal professionista delegato dott. la relativa censura doveva Per_2 essere dedotta con lo strumento del reclamo ex art. 591-ter c.p.c., previsto per contestare la correttezza formale e sostanziale degli atti posti in essere dal Delegato, avverso i quali non è esperibile il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c., consentito esclusivamente avverso gli atti compiuti dal giudice dell'esecuzione, da azionare nel termine decadenziale ivi previsto. Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione anche con riguardo al secondo motivo di censura.
4. Ogni ulteriore deduzione e/o eccezione è assorbita.
5. La declaratoria di inammissibilità dell'opposizione rende superflue le prove richieste da parte attrice, per la cui ammissione quest'ultima ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni.
5 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice. Esse sono liquidate secondo i parametri medi del d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della causa e delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale, con riduzione dei compensi nella misura del
50% per quest'ultima fase, in considerazione del contenuto della comparsa conclusionale, riproduttiva sostanzialmente delle difese già contenute nella comparsa di costituzione, e con esclusione della fase istruttoria non essendo state depositate le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2. condanna al pagamento, in favore di rappresentata da Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € Controparte_2
6.306,50 per compensi professionali, oltre il 15% di rimborso forfetario, IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa) e C.P.A come per legge.
Così deciso in Perugia, 24 maggio 2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
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