CA
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/09/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Maria Laura Benini - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta a rg.n.1650/2023
promossa da
1-5, in Quarto Inferiore Parte_1 di Granarolo dell'Emilia (BO), in persona dell'amministratore le- gale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliato in Bologna, Via Valparaiso n. 5, presso lo studio dell'avv. Mirna Zappoli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di riassunzione
- Ricorrente in riassunzione –
Contro
in persona del Sindaco legale Controparte_1 rapp.te pro-tempore, domiciliato in Bologna, Galleria Guglielmo Marconi n. 1/p, presso lo studio dell'avv. Gabriele Giorgi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio Resistente –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a rg.n.10313/2008 dinanzi al Tribunale di Bologna, il Condominio QR1, Piazza Bagneres de Bigorre 1-5, sito in Quarto Inferiore – Granarolo dell'Emilia (BO), ha convenuto in giudizio il Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), per sentirne accertare e di- chiarare la sua responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., ovvero in subordine ex art. 2043 c.c., e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a causa dell'uso improprio, disposto da detto , della piazza pedonale antistante il , avente anche funzione di solaio e co- CP_1 Parte_1 pertura delle autorimesse e di altre parti comuni, quali il corsello carrabile. Più in dettaglio, i danni erano consistiti nelle spese sostenute dal (doc. 5 e docc. dal n. 10 Parte_1 al n. 19 fasc. I grado) per l'esecuzione di lavori di ripristino dell'impermeabilizzazione della zona nord della piazza pedonale e delle parti sottostanti;
lavori che, nel relativo procedimento di A.T.P. tenutosi negli anni 2005/2006, erano stati quantificati in € 75.000 oltre IVA (doc. 9 fasc. grado), oltre all'inte- grale refusione dei costi sostenuti per la direzione dei lavori e responsabile della sicurezza (docc. 16-19 fasc. I grado;
ft. Ing. e copia contabili bonifico) per complessivi € 6.872,76. CP_2
1 Il Condominio ha altresì chiesto al Tribunale la condanna del all'in- Controparte_1 tegrale refusione dei costi sostenuti nel citato procedimento di accertamento tecnico preventivo, previa- mente iscritto a rg.n.5925/2005, per spese CTP e CTU e spese legali (doc.20, 21, 36 e 37 fasc. I grado).
Il Condominio ha documentato che la piazza era stata progettata, costruita e collaudata quale luogo esclusivamente pedonale e comunque era adibita ad uso pubblico per effetto della convenzione urbani- stica per l'attuazione del piano particolareggiato stipulata tra il costruttore del complesso edilizio (Edil- fornaciai s.c. a r.l.) e il . Controparte_1 Per_ Detta convenzione è stata espressamente richiamata nell'atto di compravendita a ministero notaio di Bologna in data 29.10.1992 (doc. 1 fasc.I grado pagg.nn.11, 35, 36).
[...]
In forza di detta convenzione, la piazza pedonale aveva destinazione di “proprietà privata ad uso pub- blico” e la manutenzione di detto bene era stata posta a carico, pro-quota, degli acquirenti condomini e dei loro aventi causa. Con l'azione incardinata dinanzi al Tribunale di Bologna, il ha allegato un uso improprio Parte_1 dell'area da parte del che aveva provocato, tra la fine dell'anno 2003 Controparte_1 e l'inizio dell'anno 2004, l'insorgenza di infiltrazioni di acqua nella zona nord delle autorimesse e del corsello sottostanti il lato nord della . Parte_1
In particolare, ha evidenziato che, dall'anno 2000 sino alla fine dell'anno 2003, sul lato nord della piazza antistante ai civici 4 e 5, il aveva autorizzato e disposto lo svolgimento Controparte_1 di un mercato ambulante settimanale sulla piazza, con accesso e permanenza di autocarri.
Gli autocarri accedevano alla piazza dopo che il apriva il lucchetto della catena, che aveva CP_1 proprio la funzione di impedire l'accesso di mezzi a detta area pedonale. La circostanza non è stata contestata in corso di giudizio ed anzi è stata provata tramite la produzione, da parte del della delibera del Consiglio Comunale n. 16/ 15 marzo 2000 (doc. 24 fasc. I Parte_1 grado), contenente autorizzazione allo svolgimento di detto mercato, all'accesso dei mezzi e all'asse- gnazione dei relativi posteggi sul lato nord della piazza. Inoltre, il Comune di aveva disposto lo svolgimento di manifestazioni in detta Controparte_1 piazza, con conseguente transito di autoarticolati nella relativa zona nord per il trasporto di allestimenti.
Anche tale circostanza non è stata contestata nel giudizio di primo grado.
Per questi motivi
, il ha ravvisato la sussistenza della responsabilità del Parte_1 Controparte_3 milia (BO) ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c., avendo l'ente pubblico la piena dispo-
[...] nibilità del bene, in forza dell'uso pubblico impresso dalla citata convenzione. Si è costituito in giudizio il Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore dell'autorità giudiziaria amministra- tiva;
nel merito, ha chiesto rigettarsi la domanda e, in subordine, limitare la soccombenza all'importo di
€ 5.500 oltre IVA, da compensare con l'importo di € 12.150 pagato dal per migliorie eseguite CP_1 sulla piazza. Nel corso del giudizio di primo grado è stato acquisito il fascicolo relativo al citato procedimento di
ATP.
Con sentenza n. 20528/12, il Tribunale di Bologna: ha rigettato l'eccezione pregiudiziale avanzata dal convenuto;
ha ritenuto il custode ex art. 2051 c.c. stante CP_1 Controparte_1 l'effettivo potere di controllo, governo ed intervento sulla piazza;
ha, per l'effetto, condannato il Co- mune al pagamento in favore del non dell'integrale risarcimento del danno, ma nella minor Parte_1 somma quantificata in € 36.000, oltre accessori di legge.
2 Avverso detta sentenza ha proposto appello il iscritto a Controparte_1 rg.n.1919/2012, eccependo l'inoperatività della responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. in capo all'ente pubblico e ritenendo che dovesse trovare applicazione la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. con i relativi oneri probatori in capo al Parte_1 Ha ribadito la mancanza di qualsiasi responsabilità del nella causa- Controparte_1 zione dei lamentati danni e, in via subordinata, ha chiesto limitare il risarcimento all'importo di € 5.500 oltre IVA, somma da porre in compensazione con quanto già pagato, dal medesimo per le CP_1 opere di migliorie apportate alla piazza, quantificate in € 12.150, oltre rivalutazione ed interessi.
In via ulteriormente gradata, ha chiesto limitare la soccombenza ad € 8.532,43 IVA inclusa, da porre sempre in compensazione con quanto già pagato dal medesimo per citate le opere di migliorie CP_1 apportate alla piazza, quantificate in € 12.150, oltre rivalutazione ed interessi. In estremo subordine, ha chiesto limitare la soccombenza ad € 36.000, con compensazione con quanto già pagato dal medesimo per le opere di migliorie apportate alla piazza, quantificate in € 12.150 CP_1 oltre rivalutazione ed interessi.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello Parte_1 incidentale, sia sull'ammontare del risarcimento (chiesto in misura maggiore rispetto a quello indicato in sentenza) , sia sull'omesso riconoscimento del rimborso per le documentate spese tecniche e legali del procedimento di A.T.P.
Il Condominio ha ribadito la piena applicabilità al caso in esame della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. avendo il (BO) l'effettiva ed esclusiva signoria sulla piazza, e dunque Controparte_1 il pieno governo del bene, alla luce dell'uso pubblico impresso dalla convenzione urbanistica. Inoltre, il ha richiamato l'esito della CTU espletata nel procedimento di A.T.P., laddove Parte_1 l'ausiliario, dopo aver accertato la portata pedonale della piazza, aveva confermato la presenza delle infiltrazioni denunciate dal , limitatamente al lato nord della piazza (quello in cui si svol- Parte_1 geva il mercato).
Ha evidenziato che il CTU aveva attribuito la causa delle dette infiltrazioni, in sostanza, a due fattori: danneggiamento della zona di appoggio dei grigliati e vizi costruttivi.
Ha tuttavia precisato che la zona sud della piazza – che quindi aveva ed ha gli stessi vizi costruttivi della zona nord, poi oggetto degli interventi di impermeabilizzazione da parte del – non era stata Parte_1 soggetta ad alcun fenomeno infiltrativo.
Per tale ragione, il ha attribuito la causa delle infiltrazioni al danneggiamento della porzione Parte_1 della piazza in cui si trovano gli scannafossi e le griglie di copertura, conseguente al transito, protratto negli anni, di mezzi pesanti su un solaio costruito per un passaggio pedonale e quindi per carichi certa- mente inferiori.
Con sentenza n. 1427/2020, la Corte di Appello di Bologna, in accoglimento del gravame proposto dal pur riconoscendo in capo a quest'ultimo la qualifica di custode sul bene (piazza), lo ha con- CP_1 dannato al pagamento in favore del della somma di € 5.500 oltre IVA relativa alla mera Parte_1 sostituzione dei grigliati, oltre rivalutazione e interessi di legge.
Ha rigettato l'appello incidentale del , che è stato quindi condannato a rifondere, al Parte_1 [...]
, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle di A.T.P. Controparte_1
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso in Cassazione il fondato su tre motivi: Parte_1
I motivo - violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. n. 4, nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 1, n. 4 c.p.c.;
3 II motivo - violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 c.c. - 2055 c.c., comma 1 e 3, in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3 c.p.c.; III motivo - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5; Il ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale sul Controparte_1 punto relativo al mancato riconoscimento dell'eccepita compensazione. Con ordinanza 22923/2023 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ri- corso;
ha accolto il secondo motivo;
ha dichiarato assorbito il terzo;
ha rigettato il ricorso incidentale proposto dal . Controparte_1
Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Appello, in diversa composizione, con la seguente motivazione” Quanto al secondo motivo accolto, la Corte di Cassazione ha rilevato, in particolare, quanto segue: - “5.2 - Con il secondo motivo, il ricorrente prospetta violazione degli arti- coli 2051 e 2055 cc. La tesi è che, avendo i giudici di merito accertato che parte del danno è dovuto a vizi di costruzione, avrebbero dovuto ritenere la responsabilità del costruttore come solidale rispetto a quella del condominio (evidente refuso laddove si intendeva ovviamente e non ), CP_1 Parte_1 ed in base al terzo comma dell'articolo 2055 c.c., non essendo possibile stabilire il ruolo di entrambi, ossia la proporzione di entrambi nella determinazione del danno, avrebbero dovuto condannare il
[...] per l'intero. Pt_2
Il motivo è fondato.
La responsabilità è solidale anche quando il medesimo evento sia dovuto a cause tra loro del tutto indipendenti, e pure se i titoli di responsabilità cui conduce ciascuna causa siano diversi a loro volta (ad esempio perché uno risponde ex art. 2051 c.c. e l'altro per 2043 c.c. o altro) (Cass. Sez. Un. 13143/2022).
I giudici di merito hanno ritenuto, sulla base della CTU, che il danno da infiltrazioni è dovuto in parte
a difetti di costruzione ed in parte all'eccessivo carico sui grigliati da attribuirsi al un unico CP_1 evento dannoso (le infiltrazioni) riferibile a due condotte autonome. Il che non esclude, come si è detto, la responsabilità solidale di entrambi.
Ora, il fatto che il abbia agito nei confronti di uno solo dei debitori in solido non influenza Parte_1 la questione. Infatti, “la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà …… può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale dise- guale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili. Conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneg- giato deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe e sull'efficienza causale delle rispettive condotte solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento ai fini della ripartizione interna, ovvero se il danneg- giato abbia rinunciato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui non convenuto nel giudizio - rinuncia, peraltro, non ravvisabile nella sola circostanza di non avere agito anche contro quest'ultimo - o, infine, abbia rinunciato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto.” (Cass., 19492/ 2007; Cass. 5475/ 2023).
Qui il Condominio ha agito nei confronti di un solo dei debitori, ossia di uno solo tra gli autori del danno, ed il fatto che lo abbia fatto nella convinzione che fosse l'unico responsabile, non significa che la re- sponsabilità solidale dell'altro (accertata in corso di causa) è esclusa o che il creditore vi abbia rinun- ciato (Cass.16125/ 2006).
4 Di conseguenza, i giudici non potevano ridurre l'ammontare del risarcimento in ragione della misura della responsabilità di ciascun autore del danno, posto che il creditore ha agito nei confronti di uno solo di questi per l'intero e nessuno ha chiesto la ripartizione interna, tanto meno un accertamento del ruolo causale delle singole condotte.”. Conseguentemente il ha ritualmente riassunto il giudizio in questa sede, chiedendo, in Parte_1 applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione, l'integrale accoglimento della domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti del . Controparte_1
Più in dettaglio, richiamando quanto sostenuto dalla Cassazione, ha evidenziato che:
- il danno da infiltrazioni, unico evento dannoso, è stato ritenuto causato da due differenti eventi, ovvero da vizi di costruzione e dall'eccessivo carico sui grigliati, quest'ultimo riconducibile alla condotta ille- gittima del Controparte_1
- sussiste la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. quando l'evento dannoso è dovuto a cause tra loro indipendenti ed anche nel caso in cui i titoli di responsabilità, cui conduce ciascuna causa, sono diversi tra loro;
- il non ha mai chiesto, né in primo grado, né in secondo grado, di graduare Controparte_1 la propria colpa, né di stabilire quale efficienza causale avesse avuto la propria condotta illecita rispetto al danno complessivo;
- il fatto che il Condominio avesse agito solo nei confronti del , ritenen- Controparte_1 dolo l'unico responsabile del fatto, non significa che la responsabilità solidale sia venuta meno, né che il creditore vi abbia rinunciato;
-
per questi motivi
, il Tribunale e la Corte di Appello di Bologna non potevano ridurre l'ammontare del risarcimento in ragione della misura della responsabilità di ciascun autore del danno, posto che il creditore ha agito nei confronti di uno solo di questi per l'intero e nessuno ha chiesto la ripartizione interna, tanto meno un accertamento del ruolo causale delle singole condotte. Ciò premesso, ha chiesto la condanna del all'integrale risarcimento del Controparte_1 danno patito dal , quantificato nei seguenti termini: Parte_1
a) € 75.000 oltre IVA di legge (come stimato dal CTU in sede di A.T.P. - rif. pag. 22 elaborato peritale
“
1.2.4 Costo rimedi – In termini arrotondati al netto di IVA stimano in € 75.000,00 le opere di rimedio estese soltanto alla porzione nord del fabbricato”); b) € 4.751,20 quali oneri di occupazione del suolo pubblico pagati dal al di Grana- Parte_1 CP_1 rolo Emilia, in occasione delle opere di rifacimento dell'ala nord della piazza. Si tratta di importi documentati dal nel giudizio di I grado, causa R.G. 10313/2008, tramite Parte_1 la produzione della contabilità lavori e della documentazione afferente la quantificazione da parte del degli oneri da versare per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, Controparte_1 con copia dei bollettini postali quietanzati (doc. 15 fasc. I grado).
c) € 13.454,20 per spese tecniche sostenute e documentate per il procedimento di A.T.P. (di cui € 6.581,44 per il compenso versato al CTU ing. € 6.872,76 quale compenso versato al CTP Ing. . Per_2 CP_2
Quindi € 75.000,00 + IVA di legge, oltre € 18.205,40 per rimborso oneri di occupazione suolo pubblico e spese tecniche procedimento di A.T.P.
Trattandosi di credito di valore, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno dovrà essere maggio- rata di rivalutazione monetaria ed interessi (“L'obbligazione risarcitoria da fatto illecito costituisce tipico debito di valore”, ex multis Cass. Civ. 28/02/2023 n. 5958). d) € 2.322,52 per spese e € 25.876,21 per onorari processuali di tutti i precedenti gradi di giudizio, oltre a spese ed onorari processuali del presente grado di giudizio.
5 Si è ritualmente costituito il , con comparsa con la quale ha richiamato Controparte_1 tutte le deduzioni, eccezioni, conclusioni, richieste e difese già formulate nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa.
Più in dettaglio osserva che la Suprema Corte ha affermato che “la responsabilità è solidale anche quando il medesimo evento sia dovuto a cause tra loro del tutto indipendenti, e pure se i titoli di respon- sabilità cui conduce ciascuna causa siano diversi a loro volta” (Cass. Sez. Unite 13143/2022)”. Rileva, al riguardo che, sostanzialmente, la Corte di Cassazione, applicando un principio di diritto affer- mato a Sezioni Unite solo nel 2022, ha travolto completamente tutta l'impostazione logico giuridica che ha sempre deciso la controversia e che aveva visto sia il Tribunale in primo grado, che la Corte d'Appello in secondo, tenere distinte le responsabilità del costruttore della piazza da quelle del custode, addebitando quindi a quest'ultimo il solo danno direttamente riconducibile alla custodia del bene, ed escludendo quindi tutte quelle voci non etiologicamente ad esso riferibili (nello specifico tutti i danni riferibili ai vizi costruttivi della piazza, sempre addebitati e riferiti al costruttore dell'epoca). Osserva ancora che il , né in primo né in secondo grado, aveva mai invocato la solidarietà Parte_1 della responsabilità tra i potenziali autori del danno. Chiede che questa Corte, pur vincolata ai poteri del cd “giudizio rescissorio”, addivenga comunque ad una giusta e corretta liquidazione del danno in favore del Parte_1 A tale riguardo, lamenta un'errata richiesta del risarcimento del danno effettuata dal , così Parte_1 quantificata:
€ 75,000 oltre IVA per costi di rifacimento della piazza come quantificato dal CTU;
€ 4.751,20 per oneri di occupazione suolo pubblico;
€ 13.454,20 per spese relative al procedimento per ATP E quindi “€ 75.000,00 + IVA di legge, oltre ad € 18.205,40” per rimborso oneri occupazione solo pub- blico e spese per procedimento di ATP. Osserva, al riguardo, che il non può richiedere il rimborso di spese che non ha sostenuto e Parte_1 rileva, nello specifico, che il documento n. 15 del quantifica il costo effettivamente pagato Parte_1 per il totale rifacimento della piazza in complessivi € 72.305,97 IVA inclusa (così richiesto anche nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio) di cui:
€ 65.732,70 per importo complessivo lavori;
€ 6.573,27 per IVA Evidenzia ancora che nella somma di € 65.732,70, indicata nella contabilità prodotta da controparte come documento 15, la somma di € 4.751,20 relativa agli “oneri di occupazione suolo pubblico” è già inclusa e pertanto il Condominio non può richiederla di nuovo come distinta voce di danno. Quanto invece alla somma di € 13.454,20, trattasi di spese tecniche relative al procedimento per ATP
(liquidazione del compenso del CTU e spese per il compenso del CTP di parte), e come tali dovranno essere trattate, nell'ambito quindi della liquidazione delle spese legali, che per espressa statuizione della Corte di Cassazione è demandata a questa Corte di Appello.
Sostiene poi che, mentre il nel primo grado di giudizio ha chiesto la liquidazione – senza Parte_1 peraltro specificare se in solido o meno con il costruttore estraneo peraltro alla presente causa – dell'in- tera somma pagata paro ad € 72.305,97, nell'appello incidentale si è limitato a chiedere un risarcimento in misura “maggiore” rispetto a quanto liquidato in primo grado, e cioè gli € 36.000 corrispondenti al 50% della somma pagata.
6 Osserva quindi che, in sede di appello incidentale il non ha reiterato la domanda di liquida- Parte_1 zione dell'intero danno, ma ne ha solo chiesto una rideterminazione in una percentuale “maggiore” del 50%, con una formula scarna e opinabile.
Invita quindi questa Corte a valutare se la domanda di risarcimento, avanzata per l'intero da parte del ricorrente in riassunzione, non ecceda il petitum dell'appello incidentale a suo tempo proposto dal Con- dominio. Rileva poi che nella quantificazione del danno si dovrà tenere conto, in compensazione, delle spese so- stenute dal (docc.nn.4, 5 e 6 fasc. I grado nonché n. 7 e 8 prodotti in allegato alla memoria ex CP_1 art. 183 VI° comma c.p.c.).
Ribadisce che la somma, documentalmente provata pari ad € 12.150, è relativa ad opere di manutenzione effettuate all'epoca dal e che, secondo la convenzione in essere tra le parti, dovevano essere a CP_1 carico del Parte_1
Sostiene che non si tratta nel caso di specie di un riesame nel merito della questione, ma di una mera operazione contabile di dare/avere tra le parti, sulla base della documentazione di spesa agli atti, che questa Corte è chiamata a fare nell'ambito del suo potere di valutazione del quantum da liquidare. Sulle spese di lite. Ribadisce il fatto che questa Corte è chiamata, in sede di rinvio, a decidere una causa iniziata nel lontano
2008 sulla base di un principio di diritto sancito a Sezioni Unite solo nel 2022.
Osserva che la questione è stata quindi definita sulla base di un principio di diritto nuovo e che, nel corso del lungo iter processuale, il non ha mai invocato né il “principio della solidarietà”, né Parte_1 l'applicazione dell'art. 2055 C.C., salvo che nel ricorso in Cassazione. Chiede quindi di tenere conto di tali considerazioni nella quantificazione delle spese processuali.
Quindi sulla scorta di dette conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17.12.2024, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione è fondato, in attuazione logico-conseguenziale degli effetti della decisione re- scindente, resa dalla Suprema Corte, che ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il terzo e rigettato il ricorso incidentale del . Controparte_1
A tale riguardo, anche recentemente (ord.n.3150/2024) la Corte di Cassazione ha ribadito che “I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'articolo 384, comma 1, del c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo …” . Nel caso in esame, con la rescindente ordinanza n.22923/2023, la Suprema Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso presentato dal per violazione di legge e, segnatamente, degli articoli Parte_1
2051 e 2055 c.c. e ha quindi cassato la sentenza impugnata di questa Corte, per le seguenti ragioni:
“Il motivo è fondato. La responsabilità è solidale anche quando il medesimo evento sia dovuto a cause tra loro del tutto indipendenti, e pure se i titoli di responsabilità cui conduce ciascuna causa siano diversi a loro volta
(ad esempio perché uno risponde ex art. 2051 c.c. e l'altro per 2043 c.c. o altro) (Cass. Sez. Un. 13143/2022).
7 I giudici di merito hanno ritenuto, sulla base della CTU, che il danno da infiltrazioni è dovuto in parte a difetti di costruzione ed in parte all'eccessivo carico sui grigliati da attribuirsi al un unico CP_1 evento dannoso (le infiltrazioni) riferibile a due condotte autonome. Il che non esclude, come si è detto, la responsabilità solidale di entrambi.
Ora, il fatto che il abbia agito nei confronti di uno solo dei debitori in solido non influenza Parte_1 la questione. Infatti, “la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà …… può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale dise- guale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili. Conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneg- giato deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe e sull'efficienza causale delle rispettive condotte solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento ai fini della ripartizione interna, ovvero se il danneg- giato abbia rinunciato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui non convenuto nel giudizio - rinuncia, peraltro, non ravvisabile nella sola circostanza di non avere agito anche contro quest'ultimo - o, infine, abbia rinunciato ad avvalersi della solidarietà nei con- fronti del corresponsabile convenuto.” (Cass., 19492/ 2007; Cass. 5475/ 2023). Qui il Condominio ha agito nei confronti di un solo dei debitori, ossia di uno solo tra gli autori del danno, ed il fatto che lo abbia fatto nella convinzione che fosse l'unico responsabile non significa che la respon- sabilità solidale dell'altro (accertata in corso di causa) è esclusa o che il creditore vi abbia rinunciato (Cass. 16125/ 2006). Di conseguenza, i giudici non potevano ridurre l'ammontare del risarcimento in ragione della misura della responsabilità di ciascun autore del danno, posto che il creditore ha agito nei confronti di uno solo di questi per l'intero e nessuno ha chiesto la ripartizione interna, tanto meno un accertamento del ruolo causale delle singole condotte.”. Ciò premesso, questa Corte è tenuta a riesaminare il precedente appello proposto dal nonché CP_1 l'appello incidentale avanzato dal alla luce del principio di diritto affermato nella citata Parte_1 ordinanza della Corte di Cassazione. Ne consegue che, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal CP_4 [...]
, ai sensi dell'art. 2051 c.c. deve essere dichiarato responsabile dell'intero danno ripor- Controparte_5 tato dal Condominio e quindi tenuto all'integrale risarcimento del danno, richiesto nell'atto di citazione introduttivo del precedente grado di giudizio.
Si osserva, al riguardo che non ha alcun rilievo il fatto che, nella citata ordinanza n.22923/2023, la Su- prema abbia fatto riferimento ad una pronuncia delle Sezioni Unite del 2022 (n. 13143).
Ciò perché, come noto, le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere divergenze di orientamenti tra le sin- gole sezioni e comunque, già prima di detta data (ex plurimis Cass. Civ. 05/10/2004 n. 19934; Cass. Civ.
06/04/2006 n. 8106; Cass.n.6665/2009; Cass.n.13495/2016) la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la persona danneggiata, in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più soggetti legati dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da uno solo dei coobbligati.
Si rileva poi ancora che, alla luce del rigetto del ricorso incidentale proposto, è ormai divenuta definitiva e non più passibile di riesame in questa sede, la questione sull'eccepita compensazione sollevata dal per le asserite opere di migliorie apportate alla piazza, pari ad € 12.150. CP_1
8 Si evidenzia infine che, la richiesta di liquidazione di un risarcimento danni “maggiore rispetto a quello stabilito dal Tribunale di Bologna”, oggetto dell'appello incidentale proposto dal (pag. 8 Parte_1 comparsa appello rg.1919/2012), è certamente comprensiva dell'intero danno che può essere richiesto, in tale misura, nei confronti anche di un solo dei danneggianti obbligati in solido, come sostenuto dalla citata ordinanza della Cassazione n.22923/2023.
Sono quindi dovuti al i seguenti importi. Parte_1
A) A titolo di risarcimento del danno:
- € 72.305,97 IVA inclusa (così richiesto anche nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio) di cui, € 65.732,70 per lavori (comprensivo della somma di € 4.751,20 relativa agli “oneri di occupazione suolo pubblico”) ed € 6.573,27 a titolo di IVA (V. doc. 15 fasc. I grado . Parte_1
Trattandosi di credito di valore detta somma dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria ed interessi (ex plurimis, Cass. n. 5958/2023), con decorrenza dalla data della stima operata dal CTU
(09.01.2006) fino a quella di pubblicazione della sentenza e, successivamente, dei soli interessi legali fino al saldo effettivo.
B) A titolo di spese tecniche sostenute e documentate per il procedimento di A.T.P:
- € 13.454,20 (di cui € 6.581,44 per il compenso versato al CTU ing. € 6.872,76 quale com- Per_2 penso versato al CTP Ing. . CP_2
Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, come da note spese in atti (richiamate nella tabella contenuta a pag. 14 dell'atto di riassunzione del Con- dominio), da ritenersi congrue con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (Cass.n.31884/2018;
Cass.n.19989/2021). Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante Controparte_1
, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio
[...]
2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso in riassunzione così decide:
- rigetta l'appello proposto dal;
Controparte_1
- accoglie l'appello incidentale proposto dal , e per Controparte_6 l'effetto
- condanna il a pagare al Controparte_1 Parte_1
1-5, a titolo risarcitorio, la somma di € 72.305,97 IVA inclusa, oltre rivalutazione monetaria ed
[...] interessi , con decorrenza dalla data della stima operata dal CTU (09.01.2006) fino a quella di pubblica- zione della sentenza e, successivamente, dei soli interessi legali fino al saldo effettivo;
- condanna il a rimborsare al Controparte_1 Controparte_6
, la somma di € 13.454,20 a titolo di spese tecniche per il procedimento di A.T.P;
[...]
- condanna il a rifondere al Controparte_1 Parte_1 CP_6
, le spese di lite del giudizio di ATP e dei precedenti gradi di giudizio che si liquidano:
[...]
- per il procedimento di ATP in € 215,40 per spese ed € 3.083,21 per diritti ed onorari, oltre al rimborso spese generali del 12, 5%, IVA e CPA;
- per giudizio di primo grado in € 539,80 per spese e in € 5.250 per diritti ed onorari, oltre al rimborso spese generali del 12, 5%, IVA e CPA;
- per il giudizio di appello in € 189,32 per spese e in € 9.000 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA;
9 - per il giudizio di legittimità in € 1.378,00 per spese e in € 8.543 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA:
- per il presente giudizio di rinvio in € 787,90 per spese e in € 11,991 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante Controparte_1
, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio
[...]
2002, n. 115.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 17.07.2025. dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Maria Laura Benini - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta a rg.n.1650/2023
promossa da
1-5, in Quarto Inferiore Parte_1 di Granarolo dell'Emilia (BO), in persona dell'amministratore le- gale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliato in Bologna, Via Valparaiso n. 5, presso lo studio dell'avv. Mirna Zappoli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di riassunzione
- Ricorrente in riassunzione –
Contro
in persona del Sindaco legale Controparte_1 rapp.te pro-tempore, domiciliato in Bologna, Galleria Guglielmo Marconi n. 1/p, presso lo studio dell'avv. Gabriele Giorgi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio Resistente –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a rg.n.10313/2008 dinanzi al Tribunale di Bologna, il Condominio QR1, Piazza Bagneres de Bigorre 1-5, sito in Quarto Inferiore – Granarolo dell'Emilia (BO), ha convenuto in giudizio il Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), per sentirne accertare e di- chiarare la sua responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., ovvero in subordine ex art. 2043 c.c., e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a causa dell'uso improprio, disposto da detto , della piazza pedonale antistante il , avente anche funzione di solaio e co- CP_1 Parte_1 pertura delle autorimesse e di altre parti comuni, quali il corsello carrabile. Più in dettaglio, i danni erano consistiti nelle spese sostenute dal (doc. 5 e docc. dal n. 10 Parte_1 al n. 19 fasc. I grado) per l'esecuzione di lavori di ripristino dell'impermeabilizzazione della zona nord della piazza pedonale e delle parti sottostanti;
lavori che, nel relativo procedimento di A.T.P. tenutosi negli anni 2005/2006, erano stati quantificati in € 75.000 oltre IVA (doc. 9 fasc. grado), oltre all'inte- grale refusione dei costi sostenuti per la direzione dei lavori e responsabile della sicurezza (docc. 16-19 fasc. I grado;
ft. Ing. e copia contabili bonifico) per complessivi € 6.872,76. CP_2
1 Il Condominio ha altresì chiesto al Tribunale la condanna del all'in- Controparte_1 tegrale refusione dei costi sostenuti nel citato procedimento di accertamento tecnico preventivo, previa- mente iscritto a rg.n.5925/2005, per spese CTP e CTU e spese legali (doc.20, 21, 36 e 37 fasc. I grado).
Il Condominio ha documentato che la piazza era stata progettata, costruita e collaudata quale luogo esclusivamente pedonale e comunque era adibita ad uso pubblico per effetto della convenzione urbani- stica per l'attuazione del piano particolareggiato stipulata tra il costruttore del complesso edilizio (Edil- fornaciai s.c. a r.l.) e il . Controparte_1 Per_ Detta convenzione è stata espressamente richiamata nell'atto di compravendita a ministero notaio di Bologna in data 29.10.1992 (doc. 1 fasc.I grado pagg.nn.11, 35, 36).
[...]
In forza di detta convenzione, la piazza pedonale aveva destinazione di “proprietà privata ad uso pub- blico” e la manutenzione di detto bene era stata posta a carico, pro-quota, degli acquirenti condomini e dei loro aventi causa. Con l'azione incardinata dinanzi al Tribunale di Bologna, il ha allegato un uso improprio Parte_1 dell'area da parte del che aveva provocato, tra la fine dell'anno 2003 Controparte_1 e l'inizio dell'anno 2004, l'insorgenza di infiltrazioni di acqua nella zona nord delle autorimesse e del corsello sottostanti il lato nord della . Parte_1
In particolare, ha evidenziato che, dall'anno 2000 sino alla fine dell'anno 2003, sul lato nord della piazza antistante ai civici 4 e 5, il aveva autorizzato e disposto lo svolgimento Controparte_1 di un mercato ambulante settimanale sulla piazza, con accesso e permanenza di autocarri.
Gli autocarri accedevano alla piazza dopo che il apriva il lucchetto della catena, che aveva CP_1 proprio la funzione di impedire l'accesso di mezzi a detta area pedonale. La circostanza non è stata contestata in corso di giudizio ed anzi è stata provata tramite la produzione, da parte del della delibera del Consiglio Comunale n. 16/ 15 marzo 2000 (doc. 24 fasc. I Parte_1 grado), contenente autorizzazione allo svolgimento di detto mercato, all'accesso dei mezzi e all'asse- gnazione dei relativi posteggi sul lato nord della piazza. Inoltre, il Comune di aveva disposto lo svolgimento di manifestazioni in detta Controparte_1 piazza, con conseguente transito di autoarticolati nella relativa zona nord per il trasporto di allestimenti.
Anche tale circostanza non è stata contestata nel giudizio di primo grado.
Per questi motivi
, il ha ravvisato la sussistenza della responsabilità del Parte_1 Controparte_3 milia (BO) ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c., avendo l'ente pubblico la piena dispo-
[...] nibilità del bene, in forza dell'uso pubblico impresso dalla citata convenzione. Si è costituito in giudizio il Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore dell'autorità giudiziaria amministra- tiva;
nel merito, ha chiesto rigettarsi la domanda e, in subordine, limitare la soccombenza all'importo di
€ 5.500 oltre IVA, da compensare con l'importo di € 12.150 pagato dal per migliorie eseguite CP_1 sulla piazza. Nel corso del giudizio di primo grado è stato acquisito il fascicolo relativo al citato procedimento di
ATP.
Con sentenza n. 20528/12, il Tribunale di Bologna: ha rigettato l'eccezione pregiudiziale avanzata dal convenuto;
ha ritenuto il custode ex art. 2051 c.c. stante CP_1 Controparte_1 l'effettivo potere di controllo, governo ed intervento sulla piazza;
ha, per l'effetto, condannato il Co- mune al pagamento in favore del non dell'integrale risarcimento del danno, ma nella minor Parte_1 somma quantificata in € 36.000, oltre accessori di legge.
2 Avverso detta sentenza ha proposto appello il iscritto a Controparte_1 rg.n.1919/2012, eccependo l'inoperatività della responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. in capo all'ente pubblico e ritenendo che dovesse trovare applicazione la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. con i relativi oneri probatori in capo al Parte_1 Ha ribadito la mancanza di qualsiasi responsabilità del nella causa- Controparte_1 zione dei lamentati danni e, in via subordinata, ha chiesto limitare il risarcimento all'importo di € 5.500 oltre IVA, somma da porre in compensazione con quanto già pagato, dal medesimo per le CP_1 opere di migliorie apportate alla piazza, quantificate in € 12.150, oltre rivalutazione ed interessi.
In via ulteriormente gradata, ha chiesto limitare la soccombenza ad € 8.532,43 IVA inclusa, da porre sempre in compensazione con quanto già pagato dal medesimo per citate le opere di migliorie CP_1 apportate alla piazza, quantificate in € 12.150, oltre rivalutazione ed interessi. In estremo subordine, ha chiesto limitare la soccombenza ad € 36.000, con compensazione con quanto già pagato dal medesimo per le opere di migliorie apportate alla piazza, quantificate in € 12.150 CP_1 oltre rivalutazione ed interessi.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello Parte_1 incidentale, sia sull'ammontare del risarcimento (chiesto in misura maggiore rispetto a quello indicato in sentenza) , sia sull'omesso riconoscimento del rimborso per le documentate spese tecniche e legali del procedimento di A.T.P.
Il Condominio ha ribadito la piena applicabilità al caso in esame della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. avendo il (BO) l'effettiva ed esclusiva signoria sulla piazza, e dunque Controparte_1 il pieno governo del bene, alla luce dell'uso pubblico impresso dalla convenzione urbanistica. Inoltre, il ha richiamato l'esito della CTU espletata nel procedimento di A.T.P., laddove Parte_1 l'ausiliario, dopo aver accertato la portata pedonale della piazza, aveva confermato la presenza delle infiltrazioni denunciate dal , limitatamente al lato nord della piazza (quello in cui si svol- Parte_1 geva il mercato).
Ha evidenziato che il CTU aveva attribuito la causa delle dette infiltrazioni, in sostanza, a due fattori: danneggiamento della zona di appoggio dei grigliati e vizi costruttivi.
Ha tuttavia precisato che la zona sud della piazza – che quindi aveva ed ha gli stessi vizi costruttivi della zona nord, poi oggetto degli interventi di impermeabilizzazione da parte del – non era stata Parte_1 soggetta ad alcun fenomeno infiltrativo.
Per tale ragione, il ha attribuito la causa delle infiltrazioni al danneggiamento della porzione Parte_1 della piazza in cui si trovano gli scannafossi e le griglie di copertura, conseguente al transito, protratto negli anni, di mezzi pesanti su un solaio costruito per un passaggio pedonale e quindi per carichi certa- mente inferiori.
Con sentenza n. 1427/2020, la Corte di Appello di Bologna, in accoglimento del gravame proposto dal pur riconoscendo in capo a quest'ultimo la qualifica di custode sul bene (piazza), lo ha con- CP_1 dannato al pagamento in favore del della somma di € 5.500 oltre IVA relativa alla mera Parte_1 sostituzione dei grigliati, oltre rivalutazione e interessi di legge.
Ha rigettato l'appello incidentale del , che è stato quindi condannato a rifondere, al Parte_1 [...]
, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle di A.T.P. Controparte_1
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso in Cassazione il fondato su tre motivi: Parte_1
I motivo - violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. n. 4, nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 1, n. 4 c.p.c.;
3 II motivo - violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 c.c. - 2055 c.c., comma 1 e 3, in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3 c.p.c.; III motivo - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5; Il ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale sul Controparte_1 punto relativo al mancato riconoscimento dell'eccepita compensazione. Con ordinanza 22923/2023 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ri- corso;
ha accolto il secondo motivo;
ha dichiarato assorbito il terzo;
ha rigettato il ricorso incidentale proposto dal . Controparte_1
Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Appello, in diversa composizione, con la seguente motivazione” Quanto al secondo motivo accolto, la Corte di Cassazione ha rilevato, in particolare, quanto segue: - “5.2 - Con il secondo motivo, il ricorrente prospetta violazione degli arti- coli 2051 e 2055 cc. La tesi è che, avendo i giudici di merito accertato che parte del danno è dovuto a vizi di costruzione, avrebbero dovuto ritenere la responsabilità del costruttore come solidale rispetto a quella del condominio (evidente refuso laddove si intendeva ovviamente e non ), CP_1 Parte_1 ed in base al terzo comma dell'articolo 2055 c.c., non essendo possibile stabilire il ruolo di entrambi, ossia la proporzione di entrambi nella determinazione del danno, avrebbero dovuto condannare il
[...] per l'intero. Pt_2
Il motivo è fondato.
La responsabilità è solidale anche quando il medesimo evento sia dovuto a cause tra loro del tutto indipendenti, e pure se i titoli di responsabilità cui conduce ciascuna causa siano diversi a loro volta (ad esempio perché uno risponde ex art. 2051 c.c. e l'altro per 2043 c.c. o altro) (Cass. Sez. Un. 13143/2022).
I giudici di merito hanno ritenuto, sulla base della CTU, che il danno da infiltrazioni è dovuto in parte
a difetti di costruzione ed in parte all'eccessivo carico sui grigliati da attribuirsi al un unico CP_1 evento dannoso (le infiltrazioni) riferibile a due condotte autonome. Il che non esclude, come si è detto, la responsabilità solidale di entrambi.
Ora, il fatto che il abbia agito nei confronti di uno solo dei debitori in solido non influenza Parte_1 la questione. Infatti, “la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà …… può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale dise- guale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili. Conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneg- giato deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe e sull'efficienza causale delle rispettive condotte solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento ai fini della ripartizione interna, ovvero se il danneg- giato abbia rinunciato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui non convenuto nel giudizio - rinuncia, peraltro, non ravvisabile nella sola circostanza di non avere agito anche contro quest'ultimo - o, infine, abbia rinunciato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto.” (Cass., 19492/ 2007; Cass. 5475/ 2023).
Qui il Condominio ha agito nei confronti di un solo dei debitori, ossia di uno solo tra gli autori del danno, ed il fatto che lo abbia fatto nella convinzione che fosse l'unico responsabile, non significa che la re- sponsabilità solidale dell'altro (accertata in corso di causa) è esclusa o che il creditore vi abbia rinun- ciato (Cass.16125/ 2006).
4 Di conseguenza, i giudici non potevano ridurre l'ammontare del risarcimento in ragione della misura della responsabilità di ciascun autore del danno, posto che il creditore ha agito nei confronti di uno solo di questi per l'intero e nessuno ha chiesto la ripartizione interna, tanto meno un accertamento del ruolo causale delle singole condotte.”. Conseguentemente il ha ritualmente riassunto il giudizio in questa sede, chiedendo, in Parte_1 applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione, l'integrale accoglimento della domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti del . Controparte_1
Più in dettaglio, richiamando quanto sostenuto dalla Cassazione, ha evidenziato che:
- il danno da infiltrazioni, unico evento dannoso, è stato ritenuto causato da due differenti eventi, ovvero da vizi di costruzione e dall'eccessivo carico sui grigliati, quest'ultimo riconducibile alla condotta ille- gittima del Controparte_1
- sussiste la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. quando l'evento dannoso è dovuto a cause tra loro indipendenti ed anche nel caso in cui i titoli di responsabilità, cui conduce ciascuna causa, sono diversi tra loro;
- il non ha mai chiesto, né in primo grado, né in secondo grado, di graduare Controparte_1 la propria colpa, né di stabilire quale efficienza causale avesse avuto la propria condotta illecita rispetto al danno complessivo;
- il fatto che il Condominio avesse agito solo nei confronti del , ritenen- Controparte_1 dolo l'unico responsabile del fatto, non significa che la responsabilità solidale sia venuta meno, né che il creditore vi abbia rinunciato;
-
per questi motivi
, il Tribunale e la Corte di Appello di Bologna non potevano ridurre l'ammontare del risarcimento in ragione della misura della responsabilità di ciascun autore del danno, posto che il creditore ha agito nei confronti di uno solo di questi per l'intero e nessuno ha chiesto la ripartizione interna, tanto meno un accertamento del ruolo causale delle singole condotte. Ciò premesso, ha chiesto la condanna del all'integrale risarcimento del Controparte_1 danno patito dal , quantificato nei seguenti termini: Parte_1
a) € 75.000 oltre IVA di legge (come stimato dal CTU in sede di A.T.P. - rif. pag. 22 elaborato peritale
“
1.2.4 Costo rimedi – In termini arrotondati al netto di IVA stimano in € 75.000,00 le opere di rimedio estese soltanto alla porzione nord del fabbricato”); b) € 4.751,20 quali oneri di occupazione del suolo pubblico pagati dal al di Grana- Parte_1 CP_1 rolo Emilia, in occasione delle opere di rifacimento dell'ala nord della piazza. Si tratta di importi documentati dal nel giudizio di I grado, causa R.G. 10313/2008, tramite Parte_1 la produzione della contabilità lavori e della documentazione afferente la quantificazione da parte del degli oneri da versare per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, Controparte_1 con copia dei bollettini postali quietanzati (doc. 15 fasc. I grado).
c) € 13.454,20 per spese tecniche sostenute e documentate per il procedimento di A.T.P. (di cui € 6.581,44 per il compenso versato al CTU ing. € 6.872,76 quale compenso versato al CTP Ing. . Per_2 CP_2
Quindi € 75.000,00 + IVA di legge, oltre € 18.205,40 per rimborso oneri di occupazione suolo pubblico e spese tecniche procedimento di A.T.P.
Trattandosi di credito di valore, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno dovrà essere maggio- rata di rivalutazione monetaria ed interessi (“L'obbligazione risarcitoria da fatto illecito costituisce tipico debito di valore”, ex multis Cass. Civ. 28/02/2023 n. 5958). d) € 2.322,52 per spese e € 25.876,21 per onorari processuali di tutti i precedenti gradi di giudizio, oltre a spese ed onorari processuali del presente grado di giudizio.
5 Si è ritualmente costituito il , con comparsa con la quale ha richiamato Controparte_1 tutte le deduzioni, eccezioni, conclusioni, richieste e difese già formulate nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa.
Più in dettaglio osserva che la Suprema Corte ha affermato che “la responsabilità è solidale anche quando il medesimo evento sia dovuto a cause tra loro del tutto indipendenti, e pure se i titoli di respon- sabilità cui conduce ciascuna causa siano diversi a loro volta” (Cass. Sez. Unite 13143/2022)”. Rileva, al riguardo che, sostanzialmente, la Corte di Cassazione, applicando un principio di diritto affer- mato a Sezioni Unite solo nel 2022, ha travolto completamente tutta l'impostazione logico giuridica che ha sempre deciso la controversia e che aveva visto sia il Tribunale in primo grado, che la Corte d'Appello in secondo, tenere distinte le responsabilità del costruttore della piazza da quelle del custode, addebitando quindi a quest'ultimo il solo danno direttamente riconducibile alla custodia del bene, ed escludendo quindi tutte quelle voci non etiologicamente ad esso riferibili (nello specifico tutti i danni riferibili ai vizi costruttivi della piazza, sempre addebitati e riferiti al costruttore dell'epoca). Osserva ancora che il , né in primo né in secondo grado, aveva mai invocato la solidarietà Parte_1 della responsabilità tra i potenziali autori del danno. Chiede che questa Corte, pur vincolata ai poteri del cd “giudizio rescissorio”, addivenga comunque ad una giusta e corretta liquidazione del danno in favore del Parte_1 A tale riguardo, lamenta un'errata richiesta del risarcimento del danno effettuata dal , così Parte_1 quantificata:
€ 75,000 oltre IVA per costi di rifacimento della piazza come quantificato dal CTU;
€ 4.751,20 per oneri di occupazione suolo pubblico;
€ 13.454,20 per spese relative al procedimento per ATP E quindi “€ 75.000,00 + IVA di legge, oltre ad € 18.205,40” per rimborso oneri occupazione solo pub- blico e spese per procedimento di ATP. Osserva, al riguardo, che il non può richiedere il rimborso di spese che non ha sostenuto e Parte_1 rileva, nello specifico, che il documento n. 15 del quantifica il costo effettivamente pagato Parte_1 per il totale rifacimento della piazza in complessivi € 72.305,97 IVA inclusa (così richiesto anche nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio) di cui:
€ 65.732,70 per importo complessivo lavori;
€ 6.573,27 per IVA Evidenzia ancora che nella somma di € 65.732,70, indicata nella contabilità prodotta da controparte come documento 15, la somma di € 4.751,20 relativa agli “oneri di occupazione suolo pubblico” è già inclusa e pertanto il Condominio non può richiederla di nuovo come distinta voce di danno. Quanto invece alla somma di € 13.454,20, trattasi di spese tecniche relative al procedimento per ATP
(liquidazione del compenso del CTU e spese per il compenso del CTP di parte), e come tali dovranno essere trattate, nell'ambito quindi della liquidazione delle spese legali, che per espressa statuizione della Corte di Cassazione è demandata a questa Corte di Appello.
Sostiene poi che, mentre il nel primo grado di giudizio ha chiesto la liquidazione – senza Parte_1 peraltro specificare se in solido o meno con il costruttore estraneo peraltro alla presente causa – dell'in- tera somma pagata paro ad € 72.305,97, nell'appello incidentale si è limitato a chiedere un risarcimento in misura “maggiore” rispetto a quanto liquidato in primo grado, e cioè gli € 36.000 corrispondenti al 50% della somma pagata.
6 Osserva quindi che, in sede di appello incidentale il non ha reiterato la domanda di liquida- Parte_1 zione dell'intero danno, ma ne ha solo chiesto una rideterminazione in una percentuale “maggiore” del 50%, con una formula scarna e opinabile.
Invita quindi questa Corte a valutare se la domanda di risarcimento, avanzata per l'intero da parte del ricorrente in riassunzione, non ecceda il petitum dell'appello incidentale a suo tempo proposto dal Con- dominio. Rileva poi che nella quantificazione del danno si dovrà tenere conto, in compensazione, delle spese so- stenute dal (docc.nn.4, 5 e 6 fasc. I grado nonché n. 7 e 8 prodotti in allegato alla memoria ex CP_1 art. 183 VI° comma c.p.c.).
Ribadisce che la somma, documentalmente provata pari ad € 12.150, è relativa ad opere di manutenzione effettuate all'epoca dal e che, secondo la convenzione in essere tra le parti, dovevano essere a CP_1 carico del Parte_1
Sostiene che non si tratta nel caso di specie di un riesame nel merito della questione, ma di una mera operazione contabile di dare/avere tra le parti, sulla base della documentazione di spesa agli atti, che questa Corte è chiamata a fare nell'ambito del suo potere di valutazione del quantum da liquidare. Sulle spese di lite. Ribadisce il fatto che questa Corte è chiamata, in sede di rinvio, a decidere una causa iniziata nel lontano
2008 sulla base di un principio di diritto sancito a Sezioni Unite solo nel 2022.
Osserva che la questione è stata quindi definita sulla base di un principio di diritto nuovo e che, nel corso del lungo iter processuale, il non ha mai invocato né il “principio della solidarietà”, né Parte_1 l'applicazione dell'art. 2055 C.C., salvo che nel ricorso in Cassazione. Chiede quindi di tenere conto di tali considerazioni nella quantificazione delle spese processuali.
Quindi sulla scorta di dette conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17.12.2024, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione è fondato, in attuazione logico-conseguenziale degli effetti della decisione re- scindente, resa dalla Suprema Corte, che ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il terzo e rigettato il ricorso incidentale del . Controparte_1
A tale riguardo, anche recentemente (ord.n.3150/2024) la Corte di Cassazione ha ribadito che “I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'articolo 384, comma 1, del c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo …” . Nel caso in esame, con la rescindente ordinanza n.22923/2023, la Suprema Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso presentato dal per violazione di legge e, segnatamente, degli articoli Parte_1
2051 e 2055 c.c. e ha quindi cassato la sentenza impugnata di questa Corte, per le seguenti ragioni:
“Il motivo è fondato. La responsabilità è solidale anche quando il medesimo evento sia dovuto a cause tra loro del tutto indipendenti, e pure se i titoli di responsabilità cui conduce ciascuna causa siano diversi a loro volta
(ad esempio perché uno risponde ex art. 2051 c.c. e l'altro per 2043 c.c. o altro) (Cass. Sez. Un. 13143/2022).
7 I giudici di merito hanno ritenuto, sulla base della CTU, che il danno da infiltrazioni è dovuto in parte a difetti di costruzione ed in parte all'eccessivo carico sui grigliati da attribuirsi al un unico CP_1 evento dannoso (le infiltrazioni) riferibile a due condotte autonome. Il che non esclude, come si è detto, la responsabilità solidale di entrambi.
Ora, il fatto che il abbia agito nei confronti di uno solo dei debitori in solido non influenza Parte_1 la questione. Infatti, “la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà …… può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale dise- guale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili. Conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneg- giato deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe e sull'efficienza causale delle rispettive condotte solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento ai fini della ripartizione interna, ovvero se il danneg- giato abbia rinunciato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui non convenuto nel giudizio - rinuncia, peraltro, non ravvisabile nella sola circostanza di non avere agito anche contro quest'ultimo - o, infine, abbia rinunciato ad avvalersi della solidarietà nei con- fronti del corresponsabile convenuto.” (Cass., 19492/ 2007; Cass. 5475/ 2023). Qui il Condominio ha agito nei confronti di un solo dei debitori, ossia di uno solo tra gli autori del danno, ed il fatto che lo abbia fatto nella convinzione che fosse l'unico responsabile non significa che la respon- sabilità solidale dell'altro (accertata in corso di causa) è esclusa o che il creditore vi abbia rinunciato (Cass. 16125/ 2006). Di conseguenza, i giudici non potevano ridurre l'ammontare del risarcimento in ragione della misura della responsabilità di ciascun autore del danno, posto che il creditore ha agito nei confronti di uno solo di questi per l'intero e nessuno ha chiesto la ripartizione interna, tanto meno un accertamento del ruolo causale delle singole condotte.”. Ciò premesso, questa Corte è tenuta a riesaminare il precedente appello proposto dal nonché CP_1 l'appello incidentale avanzato dal alla luce del principio di diritto affermato nella citata Parte_1 ordinanza della Corte di Cassazione. Ne consegue che, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal CP_4 [...]
, ai sensi dell'art. 2051 c.c. deve essere dichiarato responsabile dell'intero danno ripor- Controparte_5 tato dal Condominio e quindi tenuto all'integrale risarcimento del danno, richiesto nell'atto di citazione introduttivo del precedente grado di giudizio.
Si osserva, al riguardo che non ha alcun rilievo il fatto che, nella citata ordinanza n.22923/2023, la Su- prema abbia fatto riferimento ad una pronuncia delle Sezioni Unite del 2022 (n. 13143).
Ciò perché, come noto, le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere divergenze di orientamenti tra le sin- gole sezioni e comunque, già prima di detta data (ex plurimis Cass. Civ. 05/10/2004 n. 19934; Cass. Civ.
06/04/2006 n. 8106; Cass.n.6665/2009; Cass.n.13495/2016) la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la persona danneggiata, in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più soggetti legati dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da uno solo dei coobbligati.
Si rileva poi ancora che, alla luce del rigetto del ricorso incidentale proposto, è ormai divenuta definitiva e non più passibile di riesame in questa sede, la questione sull'eccepita compensazione sollevata dal per le asserite opere di migliorie apportate alla piazza, pari ad € 12.150. CP_1
8 Si evidenzia infine che, la richiesta di liquidazione di un risarcimento danni “maggiore rispetto a quello stabilito dal Tribunale di Bologna”, oggetto dell'appello incidentale proposto dal (pag. 8 Parte_1 comparsa appello rg.1919/2012), è certamente comprensiva dell'intero danno che può essere richiesto, in tale misura, nei confronti anche di un solo dei danneggianti obbligati in solido, come sostenuto dalla citata ordinanza della Cassazione n.22923/2023.
Sono quindi dovuti al i seguenti importi. Parte_1
A) A titolo di risarcimento del danno:
- € 72.305,97 IVA inclusa (così richiesto anche nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio) di cui, € 65.732,70 per lavori (comprensivo della somma di € 4.751,20 relativa agli “oneri di occupazione suolo pubblico”) ed € 6.573,27 a titolo di IVA (V. doc. 15 fasc. I grado . Parte_1
Trattandosi di credito di valore detta somma dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria ed interessi (ex plurimis, Cass. n. 5958/2023), con decorrenza dalla data della stima operata dal CTU
(09.01.2006) fino a quella di pubblicazione della sentenza e, successivamente, dei soli interessi legali fino al saldo effettivo.
B) A titolo di spese tecniche sostenute e documentate per il procedimento di A.T.P:
- € 13.454,20 (di cui € 6.581,44 per il compenso versato al CTU ing. € 6.872,76 quale com- Per_2 penso versato al CTP Ing. . CP_2
Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, come da note spese in atti (richiamate nella tabella contenuta a pag. 14 dell'atto di riassunzione del Con- dominio), da ritenersi congrue con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (Cass.n.31884/2018;
Cass.n.19989/2021). Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante Controparte_1
, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio
[...]
2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso in riassunzione così decide:
- rigetta l'appello proposto dal;
Controparte_1
- accoglie l'appello incidentale proposto dal , e per Controparte_6 l'effetto
- condanna il a pagare al Controparte_1 Parte_1
1-5, a titolo risarcitorio, la somma di € 72.305,97 IVA inclusa, oltre rivalutazione monetaria ed
[...] interessi , con decorrenza dalla data della stima operata dal CTU (09.01.2006) fino a quella di pubblica- zione della sentenza e, successivamente, dei soli interessi legali fino al saldo effettivo;
- condanna il a rimborsare al Controparte_1 Controparte_6
, la somma di € 13.454,20 a titolo di spese tecniche per il procedimento di A.T.P;
[...]
- condanna il a rifondere al Controparte_1 Parte_1 CP_6
, le spese di lite del giudizio di ATP e dei precedenti gradi di giudizio che si liquidano:
[...]
- per il procedimento di ATP in € 215,40 per spese ed € 3.083,21 per diritti ed onorari, oltre al rimborso spese generali del 12, 5%, IVA e CPA;
- per giudizio di primo grado in € 539,80 per spese e in € 5.250 per diritti ed onorari, oltre al rimborso spese generali del 12, 5%, IVA e CPA;
- per il giudizio di appello in € 189,32 per spese e in € 9.000 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA;
9 - per il giudizio di legittimità in € 1.378,00 per spese e in € 8.543 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA:
- per il presente giudizio di rinvio in € 787,90 per spese e in € 11,991 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante Controparte_1
, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio
[...]
2002, n. 115.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 17.07.2025. dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
10