Ordinanza collegiale 15 settembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 04/12/2025, n. 7853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7853 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07853/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02800/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2800 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Mennella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casamicciola Terme, non costituito in giudizio;
per l’accertamento dell’illegittimità
- del comportamento omissivo, ovvero del silenzio-rifiuto (o silenzio inadempimento) formatosi, per l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 della legge 07.8.1990, n. 241, e ss. mm. e ii., sull'istanza depositata dal ricorrente presso il Comune di Casamicciola Terme in data 29 maggio 2024, acquisita al prot. dell'Ente n. 0011246 del 29.5.2024, avente ad oggetto “Richiesta Sollecito rimborso spese legali” in riferimento al procedimento penale n. 3761/2029 RGNR iscritto presso la Procura della Repubblica di Napoli, perdurando, a tutt'oggi, l'inadempimento da parte dell'Ente alla conclusione del procedimento;
- per quanto di ragione, del comportamento omissivo ovvero del silenzio-rifiuto (o silenzio inadempimento) formatosi, per l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 della legge 07.8.1990, n. 241, e ss. mm. e ii., sulla successiva diffida ad adempiere al rimborso spese legali in riferimento al procedimento penale sopra indicato inviata al Comune di Casamicciola Terme in data 02 agosto 2024, ed acquisita al prot. dell'Ente n. 15892 del 02.8.2024;
nonché per l'accertamento
dell'obbligo di provvedere in relazione alle istanze sopra indicate mediante l'adozione di un provvedimento espresso quale che ne sia il contenuto
e per la condanna
- ai sensi dell'art. 26, co. 1 e 2, c.p.a e 96 c.p.c., dell'amministrazione intimata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo che codesto Tribunale vorrà liquidare in via equitativa, riservata, in ogni caso, l'azione di risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa AR AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che parte ricorrente, in data 6 ottobre 2025, ha depositato in giudizio dichiarazione di rinuncia al ricorso notificata al comune intimato in pari data;
Ritenuto che, alla luce della rituale rinuncia al ricorso, non resti al collegio che prenderne atto e dichiarare l’estinzione del presente giudizio;
Ritenuto che nulla vada disposto per le spese di lite attesa la mancata costituzione in giudizio del comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del presente giudizio.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e altri soggetti citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TI ER, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
AR AT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AT | TI ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.