Ordinanza cautelare 13 settembre 2023
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 05/02/2026, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02244/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10723/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10723 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariapaola Marro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Primaticcio 8;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della determina del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, s/p, di data 24 aprile 2023, notificata all'odierno ricorrente in data 3 maggio 2023 e del relativo allegato, con la quale si comunica al medesimo l'inflizione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio ai sensi dell'art. 7, co. 2, nn. 1-4 del P.R. 737/1981;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa CA LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato la determina del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, s/p, del 24 aprile 2023, notificata in data 3 maggio 2023, e il relativo allegato, con la quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, ai sensi dell’art. 7, co. 2, nn. 1-4 del d.P.R. 737/1981.
1.1. Egli ha premesso di rivestire la qualità di ex appartenente alla Polizia di Stato nel ruolo ispettori e di essere stato coinvolto in una “ complessa vicenda avente ad oggetto rapporti poco chiari tra ventidue soggetti, taluni dei quali appartenenti alle Forze dell’ordine (tra cui l’odierno ricorrente), e due donne, dedite allo sfruttamento della prostituzione ” (cfr. pag. 2 del ricorso introduttivo). Il Tribunale ordinario di -OMISSIS-, in relazione a tale vicenda, lo ha condannato in primo grado alla pena di anni 5 e mesi 1 di reclusione per aver commesso i reati di omessa denuncia di reato, concussione aggravata, sfruttamento della prostituzione. All’esito di tale pronuncia l’amministrazione lo ha sospeso cautelarmente dal servizio ai sensi dell’art. 4, co. 1, l.n. 97/2001.
Il ricorrente, poi, è stato dispensato dal servizio per inabilità fisica a decorrere dal 13 novembre 2013.
La Corte di Appello di -OMISSIS-, con sentenza -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, accertando da un lato la prescrizione del reato di omessa denuncia, assolvendolo dal reato di concussione aggravata e rideterminando la pena complessivamente inflitta in anni 5 di reclusione e euro 1.200 di multa per il reato di sfruttamento della prostituzione.
La Corte di Cassazione, con sentenza -OMISSIS-, ha confermato la decisione della Corte di Appello di -OMISSIS-, ad eccezione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, rinviando alla Corte di Appello di -OMISSIS- per la rideterminazione della pena da infliggere, definitivamente stabilita in anni cinque di reclusione, euro 1.200 di multa, interdizione dai pubblici uffici per anni quattro e mesi sei. La pena è divenuta definitiva in data 22 novembre 2022, a seguito della declaratoria di inammissibilità dell’ulteriore ricorso per cassazione proposto.
In data 19 dicembre 2022 l’amministrazione ha avviato il procedimento disciplinare che si è concluso con l’adozione del provvedimento impugnato nell’ambito del presente contenzioso.
1.2. Il ricorrente, pertanto, ha proposto il ricorso in epigrafe che ha affidato ai seguenti motivi di illegittimità:
“ 1.Violazione di legge per violazione del termine di cui all’art. 9, c. 6, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 .”, con cui ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe avuto conoscenza dell’irrevocabilità della parte di sentenza relativa a ciascuna delle tre impugnazioni a decorrere dal -OMISSIS- (per quanto riguarda la prescrizione del reato di omessa denuncia e per quanto riguarda l’assoluzione dal reato di concussione) dal 22 novembre 2022 per quanto riguarda il reato di sfruttamento della prostituzione. Nel non avviare il procedimento disciplinare in tali momenti avrebbe, quindi, violato il principio di tempestività nella contestazione degli addebiti.
“ 2. Eccesso di potere 2.1. Per disparità di trattamento. 2.2. Per violazione del principio di proporzionalità .”, con cui contesta che il ricorrente sarebbe stato l’unico dipendente sanzionato con la destituzione dal servizio, comminata per comportamenti posti a fondamento dell’imputazione di concussione che, in sede penale, è stata esclusa. La sanzione, quindi, sarebbe sproporzionata integrando “ sotto una prospettiva dei criteri Engel, una misura sostanzialmente penale ” sotto l’aspetto “ esperienziale ” e “ giuridico ” (cfr. pag. 7 del ricorso) in quanto la sanzione disciplinare si sovrappone a quella penale senza che sia possibile distinguerne la diversa ratio , non risultando motivato in che modo la condotta del ricorrente abbia concorso all’individuazione della sanzione applicata, né che si sia tenuto conto dell’intervenuta applicazione della sanzione penale.
Ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso previa concessione di un’idonea misura cautelare.
1.3. Il Ministero dell’Interno si è costituito genericamente e ha depositato documentazione in data 5 settembre 2023. Il ricorrente, a sua volta, ha depositato in atti la Determinazione n. 138966 del 7 giugno 2023 con cui gli è stato comunicata la sospensione dell’erogazione della pensione di invalidità in quanto la cessazione dal servizio era antecedente alla sua concessione, con decorrenza dal 13 novembre 2013.
1.4. Il Tribunale, con ordinanza cautelare -OMISSIS-, ha respinto la relativa richiesta, non ritenendo sufficientemente provato il requisito del fumus boni iuris per la sua concessione.
1.5. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
3. Infondato è, in primo luogo, il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente si duole, in sostanza, della non tempestività dell’avvio del procedimento disciplinare, che ha avuto inizio solo dopo la conclusione della complessiva vicenda penale in cui egli è stato coinvolto.
3.1. L’art. 9, co. 6, D.P.R. n. 737/1981, con riferimento ai termini di avvio di procedimento disciplinare connesso a procedimento penale, stabilisce che: " quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione di pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione ".
A tal proposito, questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire che “ la norma recata dall'art. 9, comma 6 è chiara nel condizionare il decorso del termine per l'esercizio dell'azione disciplinare dalla definitività della sentenza penale e dalla conoscenza attuale e qualificata della stessa, avvenuta con mezzi ufficiali e formali ” (cfr. Tar Lazio, sez. I quater, sentt. nn. 15526/2022 e 11842/2023).
3.2. Il successivo art. 11 del D.P.R. n. 737/1981 prevede che “ quando l'appartenente alla Polizia di Stato (. . .) viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato ".
Una corretta esegesi della norma consente di concludere che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, è rimesso all’amministrazione se esercitare o meno l’azione disciplinare in pendenza del giudizio penale, a condizione che - qualora ciò avvenga - il procedimento disciplinare sia sospeso in attesa della definizione del processo penale con sentenza irrevocabile. È, quindi, in linea con la citata disciplina la decisione dell’amministrazione di attendere prudentemente la definizione della vicenda penale prima di avviare il procedimento disciplinare che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere sospeso.
3.3. A tali considerazioni occorre aggiungere che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, il momento da cui far decorrere il termine di 120 giorni per l’avvio dell’azione disciplinare non è né quello della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale -OMISSIS-, né quello della sentenza da parte della Corte di Appello di -OMISSIS-. Ai fini del decorso del termine, infatti, occorre avere riguardo al momento in cui l’amministrazione ha ricevuto copia della sentenza con attestazione relativa al passaggio in giudicato della stessa (seguendo la prospettazione della parte ricorrente la pena è divenuta definitiva il 22 novembre 2022, mentre la contestazione degli addebiti risale al 19 dicembre 2022 con notifica del 21 dicembre 2022). Si è affermato infatti in proposito che " in riferimento alla decorrenza del termine, tale norma deve necessariamente essere interpretata in modo tale da garantire che l'azione amministrativa si svolga secondo i canoni del giusto procedimento e del buon andamento, che suggeriscono di individuare il dies a quo del termine in questione dalla data di conoscenza della pronunzia penale. Diversamente opinando, si perverrebbe alla conclusione, illogica e contraddittoria, di sottoporre l'esercizio del potere disciplinare al termine decadenziale in questione senza che l'Amministrazione competente abbia alcuna conoscenza degli elementi fattuali emersi in sede penale e suscettibili di legittimare il procedimento sanzionatorio " (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 25 marzo 2014, n. 1458, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 2942 del 2011).
A tali considerazioni si aggiunge anche che il ricorrente non ha evidenziato nessun pregiudizio, in termini di esercizio del diritto di difesa, che gli sarebbe derivato dal mancato asserito tempestivo avvio del procedimento disciplinare.
3.4. Del resto, la prospettiva del ricorrente, che assume che la tempestività della contestazione avrebbe dovuto tenere in considerazione gli esiti dei giudizi penali in relazione a ciascuno dei tre reati contestati è smentita dal fatto che: i) le condotte contestate erano tutte avvinte dal vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 81, c.p., inserendosi in un contesto unitario di condotta potenzialmente integrante una pluralità di fattispecie penali; ii) scindere l’avvio del procedimento penale nei confronti del ricorrente avuto riguardo a ciascuno dei reati contestati avrebbe potuto comportare delle conseguenze pregiudizievoli per il ricorrente, chiamato a rispondere, per un fatto sostanzialmente unitario, ad una pluralità di contestazioni; iii) in definitiva, la decisione di attendere il complessivo esito del procedimento penale è posta a maggior tutela dell’incolpato posto che la valutazione atomistica dei singoli episodi contestati potrebbe risolversi in un accertamento incompleto e fallace (cfr. in questi termini Cons. St., Ad. Plen. 14/2022, seppur con riferimento al procedimento disciplinare avviato nei confronti di un militare appartenente all’Arma dei Carabinieri).
3.5. Dalle considerazioni che precedono si ricava che il procedimento disciplinare iniziato con comunicazione di addebiti del 19- 21 dicembre 2022 è stato tempestivamente avviato.
4. Il secondo motivo, del pari, è infondato.
4.1. A tal riguardo, il collegio osserva, preliminarmente, che per consolidata giurisprudenza gli atti di un procedimento penale, anche se sfociato in una pronuncia di non doversi procedere per prescrizione o di assoluzione, possono essere utilizzati in sede disciplinare e, che, in tali casi “ la sanzione disciplinare è legittimamente irrogata all’esito di una autonoma e necessaria rivalutazione, al fine di accertarne il rilievo disciplinare, dei fatti che hanno costituito oggetto del giudizio penale ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, sent. 16 febbraio 2022, n. 1163).
In altri termini, fatti materialmente accertati come accaduti nella sede penale sono rilevanti nel procedimento disciplinare, specie nel caso in cui assumano una valenza oggettiva chiara e inequivocabile, dovendo quindi essere oggetto di una diversa valutazione soltanto in merito alla loro rilevanza sotto il profilo disciplinare (cfr. Consiglio di Stato, IV, 20 ottobre 2016, n. 4381). In tale contesto “ il riferimento nella motivazione del provvedimento impugnato alle sentenze penali, che hanno dichiarato il reato estinto per prescrizione, non comporta che l'Amministrazione abbia fatto discendere automaticamente da queste l'applicazione della sanzione, ma deve ritenersi compiuto per evidenziare come le condotte accertate in sede istruttoria ben possano reputarsi disciplinarmente rilevanti in quanto l'offensività delle stesse e la loro riconducibilità all'interessato non sono state escluse, ma sono state in certa misura evidenziate nel giudizio penale ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2020, n. 1689).
4.2. Ciò chiarito, il collegio ritiene che nessuno dei vizi articolati possa riscontrarsi nel caso di specie: dagli atti del procedimento disciplinare, infatti, si evince che la p.a. resistente ha svolto una articolata istruttoria; ha acquisito i documenti relativi al procedimento penale che ha interessato il ricorrente; ha assentito alle sue richieste istruttorie e ha proceduto a un'autonoma valutazione della loro valenza probatoria in ordine agli addebiti contestati ed alla responsabilità del ricorrente, dando puntualmente conto delle ragioni su cui poggia la gravata determinazione.
La specifica valutazione nel corso del procedimento disciplinare si ricava anche dal fatto che l’amministrazione, oltre ad utilizzare le risultanze istruttorie della sede penale quali elementi fattuali idonei a supportare il giudizio disciplinare, ha dato rilievo ai fatti contestati anche sotto il profilo disciplinare, valutandoli in tale diversa prospettiva e ritenendo sussistenti la violazione del giuramento e del senso morale e dell’onore che devono accompagnare costantemente i comportamenti degli appartenenti alla Polizia di Stato.
Del resto il ricorrente non contesta, neppure nel presente giudizio, di aver assiduamente frequentato i locali -OMISSIS- e -OMISSIS- di -OMISSIS- e di essere stato a conoscenza che in tali locali avveniva un’attività di sfruttamento della prostituzione; in tale contesto il sig. -OMISSIS- ha omesso di riferire quanto accadeva, omettendo la denuncia, che, per quanto prescritta, assume comunque rilevanza sotto il profilo disciplinare. È stato evidenziato, inoltre, che tali comportamenti recassero un grave pregiudizio all’immagine del corpo di appartenenza. I fatti in questioni sono stati, quindi, ritenuti integranti: a) atti che rivelino la mancanza del senso dell’onore e del senso morale; 2) atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento; 3) grave abuso di autorità e di fiducia; 4) dolosa violazione dei doveri che abbiano recato grave pregiudizio allo Stato, all’Amministrazione della Pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati del D.P.R. n. 737/1981.
Sotto questo profilo, del resto, occorre ricordare come il ricorrente sia stato definitivamente condannato per il reato previsto dagli art. art. 6 e 7, l. n. 75/58, per sfruttamento della prostituzione perché “ favoriva l’attività di gestione di case di prostituzione di sfruttamento del meretricio sistematicamente svolta da (…) (e) tenendo i comportamenti di seguito specificati, faceva sorgere negli appartenenti al sodalizio criminale dedito a gestire la prostituzione presso i locali notturni la convinzione di godere dell’informale protezione delle Forze di Polizia, in tal modo rafforzando i propositi criminali degli appartenenti al sodalizio medesimo ”, frequentando assiduamente e settimanalmente i locali senza alcuna motivazione di servizio, consumando alcolici senza pagare il corrispettivo, consumando rapporti sessuali con le prostitute senza pagare alcunché. Dagli atti processuali è emerso, infatti, che il Sig. -OMISSIS- aveva intrattenuto numerosi rapporti sessuali con le prostitute dei night in questione e che “ -OMISSIS- pagava le ragazze, fra queste (…) ”, in base a tali emergenze probatorie è stato ritenuto che la condotta dell’imputato abbia favorito la prostituzione (cfr. pag. 106 della sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS-).
4.3. Per quanto attiene alla dedotta disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti coinvolti nella medesima vicenda è noto il principio secondo cui “ il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento è configurabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse, non potendo, comunque, essere dedotto quando viene rivendicata l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo .” (cfr. di recente Consiglio di Stato sez. VII, 02 aprile 2024, n. 3003), non potendosi, in tal caso, invocare il sorgere di alcun legittimo affidamento.
In ogni caso, nella specie, si ritiene non ricorra quella condizione di identità delle posizioni dei soggetti coinvolti tenuto conto che l’apporto di ciascuno ai fatti contestati assume diversa rilevanza anche in considerazione del contesto, dell’assiduità e del ruolo ricoperto. Proprio quest’ultimo elemento – vale a dire il fatto che il ricorrente rivestisse una posizione apicale all’epoca dei fatti – è stato non irragionevolmente valutato dall’amministrazione di appartenenza per valutare la complessiva gravità della condotta.
5. Il ricorrente, infine, deduce la sproporzione nella sanzione applicata.
A tal proposito, il collegio ritiene innanzitutto necessario ricordare che per granitica giurisprudenza “ la p.a. dispone di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare in via autonoma la rilevanza disciplinare dei fatti, di tal ché, una volta valutati gli stessi fatti, l’accertamento della proporzionalità della sanzione all’illecito disciplinare contestato e la graduazione della medesima sanzione, risolvendosi in giudizi di merito da parte della p.a., sfuggono al sindacato del giudice amministrativo, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento o la contraddittorietà ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentt. 31 dicembre 2021, n. 8740 e IV, 7 giugno 2017, n. 2752).
Ciò premesso, il Collegio ritiene che la decisione gravata non sia affetta da alcuno dei gravi vizi sopra elencati (e che l’amministrazione abbia adottato una sanzione che non appare affatto manifestamente sproporzionata), essendo la stessa supportata da una motivazione congrua e ragionevole in ordine alla gravità del disvalore della condotta del ricorrente (così come ragionevolmente ricostruita e valutata dalla p.a. resistente all’esito di adeguata istruttoria) sotto il profilo disciplinare, tale da giustificare l’irrogazione della sanzione della destituzione.
D’altronde, avuto riguardo a quanto ricostruito dall’amministrazione in sede istruttoria, non pare potersi dubitare del fatto che la condotta tenuta dal ricorrente contrasti gravemente – così come ampiamente argomentato nel provvedimento gravato – con i doveri istituzionali assunti con il giuramento, nonché con il dovere del personale di polizia di non commettere atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso morale o che arrechino un grave pregiudizio allo Stato, all’amministrazione della pubblica sicurezza ad enti pubblici o privati.
6. In definitiva il ricorso è infondato e va respinto.
7. Le spese di lite, anche in considerazione della costituzione solo formale dell’amministrazione, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti o altri soggetti coinvolti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA ER, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
CA LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA LA | RA ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.