TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 05/02/2026, n. 2244
TAR
Ordinanza cautelare 13 settembre 2023
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TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione del termine di cui all’art. 9, c. 6, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737

    Il procedimento disciplinare è stato avviato tempestivamente, considerando la definitività della sentenza penale e la conoscenza formale della stessa da parte dell'amministrazione. L'amministrazione ha legittimamente atteso la definizione del procedimento penale, potendo sospendere il procedimento disciplinare in pendenza di quello penale. Il termine per l'avvio del procedimento disciplinare decorre dalla data di conoscenza della sentenza penale passata in giudicato. Non è stato evidenziato alcun pregiudizio per la difesa del ricorrente. L'amministrazione ha agito correttamente attendendo l'esito complessivo del procedimento penale, data la connessione tra i reati contestati.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione del principio di proporzionalità

    La sanzione disciplinare è legittimamente irrogata anche sulla base di fatti accertati in sede penale, pur se con esito di prescrizione o assoluzione, previa autonoma valutazione disciplinare. L'amministrazione ha svolto un'istruttoria autonoma, valutando la rilevanza disciplinare dei fatti e la responsabilità del ricorrente. La condotta del ricorrente, integrando la violazione del giuramento, del senso morale e dell'onore, e grave abuso di autorità, è stata ritenuta disciplinarmente rilevante. La disparità di trattamento non sussiste in quanto le posizioni dei soggetti coinvolti non sono identiche, e il ruolo apicale del ricorrente è stato legittimamente considerato. La sanzione della destituzione è proporzionata alla gravità della condotta e non è manifestamente sproporzionata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 05/02/2026, n. 2244
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2244
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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