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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/02/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Composto dai Signori Magistrati dott. Vincenzo Di Pede Presidente relatore dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 473 bis.28 CPC) sul ricorso iscritto al n. 1916/2023 ruolo generale affari contenziosi civili da:
nata in [...] il [...] e residente a [...]
Marconi 91, con l' avv. CADAVERO TIZIANA - RICORRENTE
CONTRO
nato in [...] il [...] e residente a [...]– CP_1
Rossano (CS) c.da Torre di Mezzo - RESISTENTE CONTUMACE
E
– INTERVENIENTE NECESSARIO Controparte_2
OGGETTO: separazione giudiziale tra coniugi (art. 151 CC – artt. 473 bis e ss CPC
– nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglia, introdotto dalla c.d.
)
FATTO e DIRITTO
Con ricorso presentato in data 20.9.2023, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la separazione dal coniuge , con cui ha contratto CP_1
matrimonio in SENEGAL in data 15.8.2015. Premesso di aver raggiunto il marito in
Italia, di non aver avuto figli e di aver cessato la convivenza a cagione della condotta del marito, ha chiesto che le fosse riconosciuto un contributo al proprio mantenimento di € 500,00 al mese.
1 Ascoltata la ricorrente nella contumacia del resistente all' udienza del 28.2.2024, con successiva ordinanza del 6.4.2024 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e la causa è stata rinviata all' udienza del 10.2.2025 per la rimessione al
Collegio (udienza sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell' art. 127 ter
CPC).
Il PM non ha fatto pervenire le sue richieste.
*** ***
La domanda di separazione va accolta, in quanto la cessazione della convivenza da tempo e la condotta processuale del resistente, rimasto contumace, sono sintomo sicuro dell' irreversibilità della crisi coniugale e, quindi, della intollerabilità della convivenza.
La richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente non merita accoglimento, non avendo la medesima allegato e fornito prova della disparità reddituale tra lei e il marito.
P.Q.M.
Visti gli artt. 151 cc e 473 bis e ss CPC, definitivamente pronunciando:
a) Dichiara la separazione tra i coniugi e;
Parte_1 CP_1
b) Compensa le spese.
Così deciso in Castrovillari, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente estensore dott. Vincenzo Di Pede
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