Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/06/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2854/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2854/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
San GI (MI) in Via Santa Giovanna D'Arco n. 200/F, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Lucia Pozzi che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente a[...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.
Lucia Pozzi che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Arcore (MB), il 01.07.1995 tra il signor e la signora , iscritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del suddetto Comune, alle seguenti condizioni: Per_ 1. La figlia ha raggiunto la maggiore età e da poco ha terminato gli studi e intrapreso un'attività lavorativa da pochi mesi. Ella, pertanto, potrà frequentare i genitori liberamente, avvicendandosi presso le abitazioni degli stessi ad alternanza, compatibilmente con i propri impegni, nonché con quelli dei genitori e previo accordo con gli stessi.
pagina 1 di 5
2. In seguito alla separazione personale, con atto a TO Dr. Notaio di Arcore in data Persona_2
19.12.2024, la signora acquistava dal signor la quota parte pari Parte_2 Parte_1 al 50 % dell'immobile coniugale sito in Arcore (MB), Via Roma n. 11, nonché la quota parte pari al 50
% dei box autorimessa pertinenziali a predetto immobile al prezzo complessivo di € 110.000,00, di cui
€ 105.250,00 per l'appartamento e un box autorimessa ed € 4.750,00 per l'altro box autorimessa, divenendone esclusiva proprietaria. Per_ 3. Ella, pertanto, unitamente alla figlia ha seguitato a vivere in predetto immobile, lasciando ivi fissata la propria residenza anagrafica e quella della figlia.
4. Il signor in seguito alla separazione ha lasciato l'immobile in Arcore, (MB), Via Parte_1
Roma n. 11 per trasferirsi in altro immobile di sua esclusiva proprietà nel Comune di Sesto San GI, ove ha provveduto a trasferire la propria residenza anagrafica.
5. I coniugi si impegnano, con riferimento al box autorimessa in comproprietà al 50 % tra loro, acquistato in data 25.07.2003 con atto a rogito (rep. 3432 e racc. 1050) Dr. Notaio di Arcore Per_2
(MB), censito al catasto fabbricati di predetto Comune, foglio 12, mapp. 246, sub. 3, Via Roma 3/19, Per_ P. S1, cat. C/6, cl. 6, mq. 11, rendita catastale 48,84, a concederlo in uso esclusivo alla figlia . Per_
6. Attesa la possibilità per la figlia maggiorenne di alternarsi liberamente presso uno e l'altro Per_ genitore, i signori e si accordano affinchè il mantenimento ordinario di sia Pt_1 Parte_2 regolato nella forma del mantenimento diretto sino a quando ella non avrà raggiunto la propria indipendenza economica. Ciascun genitore, pertanto, si farà carico delle spese ordinarie relative alla figlia per i periodi che la stessa trascorrerà presso la di lui abitazione. Per_
7. Per quanto concerne le spese straordinarie relative a , i signori e se ne Parte_2 Pt_1 faranno carico nella misura del 50 % ciascuno secondo quanto disposto dal Protocollo in uso presso
Codesto Tribunale che di seguito integralmente si riporta:
Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo
Spese mediche
- Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
- Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
- Spese mediche urgenti
- Spese scolastiche e di istruzione
- Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
pagina 2 di 5 - Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali ed attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso d'anno;
- Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Spese per le quali è necessario il preventivo accordo
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche
- Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
- Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
Altre spese
- Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post – universitari;
- Alloggio o permanenza presso la sede universitaria;
- Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- Viaggi e vacanze trascorsi senza i genitori;
- Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Documentazione della spesa
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
Modalità di richiesta e prestazione del consenso pagina 3 di 5 La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Richiesta del rimborso e modalità di pagamento
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche a mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori ad € 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Benefici fiscali o assicurativi
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
8. I coniugi danno atto di avere già provveduto ad equa ripartizione del patrimonio famigliare mobiliare e immobiliare, compresa la liquidità che era presente sul conto corrente cointestato ai due che è stato chiuso, fatta eccezione per il box rimasto in comproprietà tra i due nella misura del 50 % ciascuno, meglio identificato catastalmente ai punti che precedono.
9. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Arcore (MB), con ogni altra seguente statuizione a termine di legge”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza emessa dal Tribunale di Monza n. 804/24, pubblicata in data 9.10.2024 e passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
pagina 4 di 5 Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Arcore (MB) il 1.7.1995 (trascritto al n. 24
[...] Parte_2
Parte II Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 1995) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arcore (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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