Versione
1 agosto 2004
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1 luglio 2025
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Art. 544-quinquies.
(Divieto di combattimenti tra animali).
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita' fisica e' punito con la reclusione ((da due a quattro anni)) e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta':
1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attivita' sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti ((, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma)) .
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
(Divieto di combattimenti tra animali).
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita' fisica e' punito con la reclusione ((da due a quattro anni)) e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta':
1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attivita' sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti ((, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma)) .
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Commentari • 53
- 1. Cassazione penale n. 42434/2015https://www.brocardi.it/ · 286.9907
(massima n. 1) In tema di competizioni non autorizzate tra animali, il pericolo per l'integrità fisica di questi ultimi, che rende tali competizioni penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 544-quinquies cod. pen., va valutato in concreto sulla base di un criterio "ex ante" in relazione sia alle peculiarità della gara, sia alle complessive condizioni in cui essa si svolge, con particolare riguardo, […]
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Giurisprudenza • 22
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 23/08/2019, n. 36385Provvedimento: […] con cui deducono violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 544-quinquies cod. pen. e 192 cod. proc. pen. […] peraltro suddivisa in banconote di piccolo taglio, sia sintomatico del fatto che la gara fosse accompagnata da scommesse clandestine tra i partecipanti, ciò che integra il corpo del reato dell'ipotesi delittuosa di cui al comma 4 dell'art. 544-quinquies cod. pen. Nel confutare l'obiezione difensiva, qui riproposta, […] per espressa previsione normativa, non è applicabile nei confronti di cui ha partecipato alla gara, che risponde del più grave delitto di cui al comma 1 dell'art. 544 quinquies cod. pen., come, appunto, nel caso in esame.Leggi di più...
- art. 192 cod. proc. pen.·
- inammissibilità ricorso·
- sequestro preventivo·
- violazione di legge·
- art. 544-quinquies cod. pen.·
- spese processuali·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- sanzione pecuniaria·
- scommesse clandestine·
- fumus commissi delicti