TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/12/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice applicato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 111/2024 promosso da:
(p.iva. ) in persona del suo Responsabile della Direzione Legale avv. CP_1 P.IVA_1
con sede in Roma alla via Monzambano n. 10, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Jean Jacques Kerambrun, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, al Centro Direzionale, Isola B/3 del Centro Direzionale;
- appellante- CONTRO
(C.F. nata a [...] il Controparte_3 C.F._1
12/12/1937, e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Gisonna, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla Via Scuola Eleatica n.1;
-appellata – Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 6731/2023 del Giudice di Pace di Avellino il 15.06.2023 e depositata il 21.06.2023, non notificata, nella causa incardinata con n.r.g. 1373/2020, proposta dalla sig.ra Controparte_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: «…riformare la sentenza n. 673/2023 pronunciata in data 15.06.2023 e depositata dal Giudice di Pace di Avellino il 21.06.2023 non notificata, nella causa recante n. R.G. 1373/2020, preliminarmente dichiarando nullo e di nessun effetto il giudizio di prime cure per morte della parte attrice avvenuta in data antecedente all'instaurazione del giudizio di I grado, per le causali di cui in premessa, nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla sig.ra e, comunque ed in ogni caso, in riforma totale della sentenza, CP_3 rigettare la domanda cosi come proposta in primo grado da parte avversa in quanto improponibile, irricevibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, per i motivi indicati in narrativa. In via istruttoria, ammettersi ogni più opportuno mezzo di prova che dovesse ritenersi necessario. Vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore costituito resosene anticipatario».
Per parte appellata: «In via preliminare accertare e dichiarare l'ultrattività del mandato per le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione 2. In via SUBORDINATA in caso di dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado per inesistenza della procura alle liti, accertare e dichiarare l'inammissibile dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni qui esposte anche in violazione dell'art 291 cpc e 330 cpc. - 3. RIGETTARE L'APPELLO DICHIRANDO LO STESSO INAMMISSIBILE in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale anche in violazione dell'artt. 113 co. 2 c.p.c. e 339 co. 3 c.p.c. di guisa Confermare la sentenza n. n. 6731\23 emessa in data 15\06\2023 e depositata in data 21\06\2023 dal Giudice di Pace di Avellino – Dott. ssa Camerlengo .
3. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio anche ai sensi dell'art 96 cpc.».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, a impugnato la sentenza n. 673/2023, emessa dal CP_1
Giudice di Pace di Avellino in data 15.06.2023 e depositata il 21.06.2023, con la quale era stata condannata al risarcimento dei danni subiti dal veicolo di proprietà della sig.ra Controparte_3
seguito di un sinistro causato dall'attraversamento di cinghiali sulla SS 7 al km 304, nel
[...]
Comune di Pratola Serra (AV), in data 05.05.2017. L'appellante ha articolato diversi motivi di gravame, chiedendo la riforma integrale CP_1 della sentenza impugnata. In via preliminare, ha eccepito la nullità dell'intero giudizio di primo grado, in quanto la parte attrice, sig.ra era deceduta in data 08.09.2019, Controparte_3 prima della notificazione dell'atto di citazione introduttivo, avvenuta in data 05.03.2020. Ha inoltre riproposto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva per mancata prova della proprietà del veicolo. Nel merito, ha contestato la declaratoria di responsabilità a suo carico, invocando il caso fortuito rappresentato dall'improvviso attraversamento della fauna selvatica e deducendo di aver adempiuto ai propri obblighi di custodia. Infine, ha lamentato l'omessa pronuncia sul concorso di colpa del conducente del veicolo. Si è costituita in giudizio la parte appellata, per il tramite del medesimo difensore del primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In via preliminare, ha contestato l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado, invocando il principio di ultrattività del mandato al difensore. Ha, inoltre, sollevato plurime eccezioni di inammissibilità dell'appello: per violazione degli artt. 113 co. 2 e 339 co. 3 c.p.c., trattandosi di causa di valore inferiore a € 1.100,00; per essere stato l'appello notificato alla parte defunta anziché agli eredi;
e per vizi della vocatio in ius. Nel merito, ha ribadito la correttezza della decisione del Giudice di Pace sulla responsabilità di ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello proposto da è fondato e merita accoglimento per il motivo di nullità del CP_1 giudizio di primo grado, che assume carattere assorbente rispetto a tutte le altre censure. Il primo motivo di appello, con cui deduce la nullità dell'intero giudizio di primo CP_1 grado, è fondato. Risulta documentalmente provato, e non è contestato, che la sig.ra
[...]
è deceduta in data 08.09.2019, come da certificato di morte allegato CP_3 dall'appellante. L'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, pur recando una procura a margine conferita in data 10.04.2019, è stato notificato ad solo in data CP_1
05.03.2020, e quindi in epoca successiva al decesso della parte attrice. La notificazione dell'atto di citazione al convenuto costituisce l'atto fondamentale attraverso cui si realizza la vocatio in ius e si instaura il rapporto processuale. Affinché tale rapporto possa validamente costituirsi, è presupposto indispensabile l'esistenza in vita delle parti processuali al momento in cui la domanda giudiziale viene portata a conoscenza del convenuto. Invero, secondo un granitico e pacifico orientamento della Suprema Corte di cassazione, dato che presupposto necessario della vocatio in ius è l'esistenza attuale delle parti, la morte della parte attrice avvenuta anteriormente a tale vocatio, determina la nullità della citazione e dell'intero giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto il contraddittorio tra le parti si istituisce dopo che la domanda sia portata a conoscenza della parte convenuta, restando esclusa, in mancanza di un valido rapporto processuale, l'applicabilità dell'art. 111 cod. proc. civ., nonché dell'istituto dell'interruzione del processo e senza che, peraltro, a ciò rilevi la volontaria costituzione dei successori dell'attore che intendano proseguire il processo. Neppure opera in tale evenienza il principio dell'ultrattività del mandato e della sopravvenienza della procura ad litem oltre la morte del mandante, il quale, derogando alle regole generali ex artt. 1722, n. 4, cod. civ. e 83 – 84 cod. proc. civ., ha carattere del tutto eccezionale e va perciò contenuto, nella sua applicazione, entro lo stretto ambito delle norme che lo prevedono (artt. 1728 cod. civ. e 300 cod. proc. civ.) (cfr. ex multis: Cass. n. 11506 del 08/04/2022; Cass. n.27530 del 20/11/2017; Cass. n. 8670 del 14/08/1999; Cass. n. 10437 del 05/12/1994; Cass. n. 2951 del 14/04/1988; Cass. n. 4758 del 01/10/1985; Cass. n. 244 del 12/01/1979). Nel caso di specie, al momento della notifica, la sig.ra non era più un soggetto di CP_3 diritto, essendo venuta a mancare. La sua capacità giuridica e, di conseguenza, la sua capacità di essere parte in giudizio si erano estinte con la morte. Ne deriva che il rapporto processuale non si è mai validamente instaurato. Il decesso della parte prima della notifica dell'atto introduttivo determina, inoltre, l'estinzione del mandato conferito al difensore, ai sensi dell'art. 1722, n. 4, c.c. La tesi difensiva dell'appellata, fondata sul principio dell'ultrattività del mandato al difensore (art. 300 c.p.c.) e sul richiamo alla sentenza della Cassazione n. 11193/2022, non è pertinente al caso di specie. Il principio di ultrattività del mandato opera, infatti, quando l'evento interruttivo (morte o perdita di capacità della parte) si verifica a processo già pendente, ovvero dopo che il rapporto processuale si è validamente costituito. La sua ratio è quella di salvaguardare la continuità del processo e di tutelare la controparte ignara dell'evento. Tale meccanismo non può, tuttavia, sanare un vizio genetico che inficia la stessa costituzione del rapporto processuale, come la notifica di un atto di citazione proveniente da una parte già deceduta. La giurisprudenza citata dall'appellata si riferisce a eventi occorsi dopo l'instaurazione del giudizio e non è quindi applicabile alla fattispecie in esame, dove l'evento morte è anteriore alla vocatio in ius. Pertanto, il giudizio di primo grado è affetto da nullità insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, per inesistenza di una delle parti al momento della sua instaurazione. In merito alle eccezioni preliminari sollevate dalla parte appellata, si osserva quanto segue. Quanto all'eccezione afferente alla inammissibilità dell'appello ex art. 339, co. 3, c.p.c. con cui l'appellata sostiene l'inammissibilità del gravame in quanto, trattandosi di causa di valore inferiore a € 1.100,00, la sentenza del Giudice di Pace sarebbe appellabile solo per violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, o dei principi regolatori della materia, essa è infondata. Il primo motivo di appello, relativo alla nullità del giudizio per decesso dell'attrice prima della notifica, attiene proprio a una "violazione delle norme sul procedimento", e in particolare delle norme fondamentali sulla costituzione del contraddittorio, con conseguente sua ammissibilità. Per ciò che concerne l'eccezione di inammissibilità dell'appello per notifica a parte defunta con cui l'appellata eccepisce che, essendo a conoscenza del decesso, avrebbe dovuto CP_1 notificare l'appello agli eredi e non alla parte defunta, essa è infondata. L'impugnazione deve essere proposta nei confronti della parte indicata nella sentenza impugnata: nel caso di specie, la sentenza di primo grado, seppur nulla, è stata pronunciata nei confronti della sig.ra
[...] er cui l'appello, volto a far dichiarare tale nullità, è stato correttamente notificato CP_3 alla parte come costituita nel (seppur nullo) giudizio di primo grado, presso il procuratore costituito. L'accoglimento del primo motivo di appello, con la conseguente declaratoria di nullità del giudizio di primo grado, determina l'assorbimento di tutti gli altri motivi di gravame, sia preliminari (carenza di legittimazione attiva) che di merito (responsabilità di caso fortuito, CP_1 concorso di colpa), in quanto ogni questione relativa al merito della controversia è logicamente e giuridicamente superata dalla radicale invalidità del procedimento da cui la sentenza impugnata è scaturita. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e valgono i seguenti criteri: l'azione di primo grado è stata promossa e coltivata in assenza di un presupposto processuale essenziale, dando origine a una sentenza nulla, l'appello di si è reso CP_1 necessario per ottenere la declaratoria di tale nullità. La soccombenza va quindi imputata alla parte che ha dato causa al giudizio nullo e così la parte appellata deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute da
[...] per entrambi i gradi di giudizio. CP_1
La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., formulata dall'appellata, è manifestamente infondata e va rigettata. Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. 15/02/2021, n. 3830). Ancor di più (Cass. 30/05/2024, n. 15232), la condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito. Circostanza qui non verificata atteso che l'istanza è rivolta dalla parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Nella persona del Giudice applicato, Dott.ssa Maria Luisa De Rosa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. CP_1
6731/2023 del Giudice di Pace di Avellino, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità della sentenza n. 6731/2023 del Giudice di Pace di Avellino e dell'intero giudizio di primo grado recante n. R.G. 1373/2020. Liquida le spese di lite, quanto al primo grado in € 350,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e, quanto al presente grado, in € 670,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Condanna, pertanto, parte appellata, al pagamento in favore di a titolo di spese CP_1 processuali, della somma complessiva di € 1.020,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi anticipatario. Così deciso in data 4 dicembre 2025.
Il Giudice applicato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice applicato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 111/2024 promosso da:
(p.iva. ) in persona del suo Responsabile della Direzione Legale avv. CP_1 P.IVA_1
con sede in Roma alla via Monzambano n. 10, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Jean Jacques Kerambrun, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, al Centro Direzionale, Isola B/3 del Centro Direzionale;
- appellante- CONTRO
(C.F. nata a [...] il Controparte_3 C.F._1
12/12/1937, e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Gisonna, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla Via Scuola Eleatica n.1;
-appellata – Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 6731/2023 del Giudice di Pace di Avellino il 15.06.2023 e depositata il 21.06.2023, non notificata, nella causa incardinata con n.r.g. 1373/2020, proposta dalla sig.ra Controparte_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: «…riformare la sentenza n. 673/2023 pronunciata in data 15.06.2023 e depositata dal Giudice di Pace di Avellino il 21.06.2023 non notificata, nella causa recante n. R.G. 1373/2020, preliminarmente dichiarando nullo e di nessun effetto il giudizio di prime cure per morte della parte attrice avvenuta in data antecedente all'instaurazione del giudizio di I grado, per le causali di cui in premessa, nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla sig.ra e, comunque ed in ogni caso, in riforma totale della sentenza, CP_3 rigettare la domanda cosi come proposta in primo grado da parte avversa in quanto improponibile, irricevibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, per i motivi indicati in narrativa. In via istruttoria, ammettersi ogni più opportuno mezzo di prova che dovesse ritenersi necessario. Vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore costituito resosene anticipatario».
Per parte appellata: «In via preliminare accertare e dichiarare l'ultrattività del mandato per le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione 2. In via SUBORDINATA in caso di dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado per inesistenza della procura alle liti, accertare e dichiarare l'inammissibile dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni qui esposte anche in violazione dell'art 291 cpc e 330 cpc. - 3. RIGETTARE L'APPELLO DICHIRANDO LO STESSO INAMMISSIBILE in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale anche in violazione dell'artt. 113 co. 2 c.p.c. e 339 co. 3 c.p.c. di guisa Confermare la sentenza n. n. 6731\23 emessa in data 15\06\2023 e depositata in data 21\06\2023 dal Giudice di Pace di Avellino – Dott. ssa Camerlengo .
3. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio anche ai sensi dell'art 96 cpc.».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, a impugnato la sentenza n. 673/2023, emessa dal CP_1
Giudice di Pace di Avellino in data 15.06.2023 e depositata il 21.06.2023, con la quale era stata condannata al risarcimento dei danni subiti dal veicolo di proprietà della sig.ra Controparte_3
seguito di un sinistro causato dall'attraversamento di cinghiali sulla SS 7 al km 304, nel
[...]
Comune di Pratola Serra (AV), in data 05.05.2017. L'appellante ha articolato diversi motivi di gravame, chiedendo la riforma integrale CP_1 della sentenza impugnata. In via preliminare, ha eccepito la nullità dell'intero giudizio di primo grado, in quanto la parte attrice, sig.ra era deceduta in data 08.09.2019, Controparte_3 prima della notificazione dell'atto di citazione introduttivo, avvenuta in data 05.03.2020. Ha inoltre riproposto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva per mancata prova della proprietà del veicolo. Nel merito, ha contestato la declaratoria di responsabilità a suo carico, invocando il caso fortuito rappresentato dall'improvviso attraversamento della fauna selvatica e deducendo di aver adempiuto ai propri obblighi di custodia. Infine, ha lamentato l'omessa pronuncia sul concorso di colpa del conducente del veicolo. Si è costituita in giudizio la parte appellata, per il tramite del medesimo difensore del primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In via preliminare, ha contestato l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado, invocando il principio di ultrattività del mandato al difensore. Ha, inoltre, sollevato plurime eccezioni di inammissibilità dell'appello: per violazione degli artt. 113 co. 2 e 339 co. 3 c.p.c., trattandosi di causa di valore inferiore a € 1.100,00; per essere stato l'appello notificato alla parte defunta anziché agli eredi;
e per vizi della vocatio in ius. Nel merito, ha ribadito la correttezza della decisione del Giudice di Pace sulla responsabilità di ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello proposto da è fondato e merita accoglimento per il motivo di nullità del CP_1 giudizio di primo grado, che assume carattere assorbente rispetto a tutte le altre censure. Il primo motivo di appello, con cui deduce la nullità dell'intero giudizio di primo CP_1 grado, è fondato. Risulta documentalmente provato, e non è contestato, che la sig.ra
[...]
è deceduta in data 08.09.2019, come da certificato di morte allegato CP_3 dall'appellante. L'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, pur recando una procura a margine conferita in data 10.04.2019, è stato notificato ad solo in data CP_1
05.03.2020, e quindi in epoca successiva al decesso della parte attrice. La notificazione dell'atto di citazione al convenuto costituisce l'atto fondamentale attraverso cui si realizza la vocatio in ius e si instaura il rapporto processuale. Affinché tale rapporto possa validamente costituirsi, è presupposto indispensabile l'esistenza in vita delle parti processuali al momento in cui la domanda giudiziale viene portata a conoscenza del convenuto. Invero, secondo un granitico e pacifico orientamento della Suprema Corte di cassazione, dato che presupposto necessario della vocatio in ius è l'esistenza attuale delle parti, la morte della parte attrice avvenuta anteriormente a tale vocatio, determina la nullità della citazione e dell'intero giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto il contraddittorio tra le parti si istituisce dopo che la domanda sia portata a conoscenza della parte convenuta, restando esclusa, in mancanza di un valido rapporto processuale, l'applicabilità dell'art. 111 cod. proc. civ., nonché dell'istituto dell'interruzione del processo e senza che, peraltro, a ciò rilevi la volontaria costituzione dei successori dell'attore che intendano proseguire il processo. Neppure opera in tale evenienza il principio dell'ultrattività del mandato e della sopravvenienza della procura ad litem oltre la morte del mandante, il quale, derogando alle regole generali ex artt. 1722, n. 4, cod. civ. e 83 – 84 cod. proc. civ., ha carattere del tutto eccezionale e va perciò contenuto, nella sua applicazione, entro lo stretto ambito delle norme che lo prevedono (artt. 1728 cod. civ. e 300 cod. proc. civ.) (cfr. ex multis: Cass. n. 11506 del 08/04/2022; Cass. n.27530 del 20/11/2017; Cass. n. 8670 del 14/08/1999; Cass. n. 10437 del 05/12/1994; Cass. n. 2951 del 14/04/1988; Cass. n. 4758 del 01/10/1985; Cass. n. 244 del 12/01/1979). Nel caso di specie, al momento della notifica, la sig.ra non era più un soggetto di CP_3 diritto, essendo venuta a mancare. La sua capacità giuridica e, di conseguenza, la sua capacità di essere parte in giudizio si erano estinte con la morte. Ne deriva che il rapporto processuale non si è mai validamente instaurato. Il decesso della parte prima della notifica dell'atto introduttivo determina, inoltre, l'estinzione del mandato conferito al difensore, ai sensi dell'art. 1722, n. 4, c.c. La tesi difensiva dell'appellata, fondata sul principio dell'ultrattività del mandato al difensore (art. 300 c.p.c.) e sul richiamo alla sentenza della Cassazione n. 11193/2022, non è pertinente al caso di specie. Il principio di ultrattività del mandato opera, infatti, quando l'evento interruttivo (morte o perdita di capacità della parte) si verifica a processo già pendente, ovvero dopo che il rapporto processuale si è validamente costituito. La sua ratio è quella di salvaguardare la continuità del processo e di tutelare la controparte ignara dell'evento. Tale meccanismo non può, tuttavia, sanare un vizio genetico che inficia la stessa costituzione del rapporto processuale, come la notifica di un atto di citazione proveniente da una parte già deceduta. La giurisprudenza citata dall'appellata si riferisce a eventi occorsi dopo l'instaurazione del giudizio e non è quindi applicabile alla fattispecie in esame, dove l'evento morte è anteriore alla vocatio in ius. Pertanto, il giudizio di primo grado è affetto da nullità insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, per inesistenza di una delle parti al momento della sua instaurazione. In merito alle eccezioni preliminari sollevate dalla parte appellata, si osserva quanto segue. Quanto all'eccezione afferente alla inammissibilità dell'appello ex art. 339, co. 3, c.p.c. con cui l'appellata sostiene l'inammissibilità del gravame in quanto, trattandosi di causa di valore inferiore a € 1.100,00, la sentenza del Giudice di Pace sarebbe appellabile solo per violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, o dei principi regolatori della materia, essa è infondata. Il primo motivo di appello, relativo alla nullità del giudizio per decesso dell'attrice prima della notifica, attiene proprio a una "violazione delle norme sul procedimento", e in particolare delle norme fondamentali sulla costituzione del contraddittorio, con conseguente sua ammissibilità. Per ciò che concerne l'eccezione di inammissibilità dell'appello per notifica a parte defunta con cui l'appellata eccepisce che, essendo a conoscenza del decesso, avrebbe dovuto CP_1 notificare l'appello agli eredi e non alla parte defunta, essa è infondata. L'impugnazione deve essere proposta nei confronti della parte indicata nella sentenza impugnata: nel caso di specie, la sentenza di primo grado, seppur nulla, è stata pronunciata nei confronti della sig.ra
[...] er cui l'appello, volto a far dichiarare tale nullità, è stato correttamente notificato CP_3 alla parte come costituita nel (seppur nullo) giudizio di primo grado, presso il procuratore costituito. L'accoglimento del primo motivo di appello, con la conseguente declaratoria di nullità del giudizio di primo grado, determina l'assorbimento di tutti gli altri motivi di gravame, sia preliminari (carenza di legittimazione attiva) che di merito (responsabilità di caso fortuito, CP_1 concorso di colpa), in quanto ogni questione relativa al merito della controversia è logicamente e giuridicamente superata dalla radicale invalidità del procedimento da cui la sentenza impugnata è scaturita. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e valgono i seguenti criteri: l'azione di primo grado è stata promossa e coltivata in assenza di un presupposto processuale essenziale, dando origine a una sentenza nulla, l'appello di si è reso CP_1 necessario per ottenere la declaratoria di tale nullità. La soccombenza va quindi imputata alla parte che ha dato causa al giudizio nullo e così la parte appellata deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute da
[...] per entrambi i gradi di giudizio. CP_1
La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., formulata dall'appellata, è manifestamente infondata e va rigettata. Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. 15/02/2021, n. 3830). Ancor di più (Cass. 30/05/2024, n. 15232), la condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito. Circostanza qui non verificata atteso che l'istanza è rivolta dalla parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Nella persona del Giudice applicato, Dott.ssa Maria Luisa De Rosa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. CP_1
6731/2023 del Giudice di Pace di Avellino, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità della sentenza n. 6731/2023 del Giudice di Pace di Avellino e dell'intero giudizio di primo grado recante n. R.G. 1373/2020. Liquida le spese di lite, quanto al primo grado in € 350,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e, quanto al presente grado, in € 670,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Condanna, pertanto, parte appellata, al pagamento in favore di a titolo di spese CP_1 processuali, della somma complessiva di € 1.020,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi anticipatario. Così deciso in data 4 dicembre 2025.
Il Giudice applicato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa