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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg21226 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.-
Dott. Giuseppe Orso Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21226 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Parte_1
avv. ti GATTA CIRO e RICCIARDI ELVIRA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Nicola Amore n. 10,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dagli avv. ti GATTA CIRO e RICCIARDI ELVIRA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Nicola Amore n. 10,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. depositato il 13/10/2023
e , premettendo di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in NAPOLI il 25/07/2003 e che dalla loro unione sono nati due figli, il 14.10.2004, maggiorenne non Per_1
1 economicamente autosufficiente, e il 29.06.2007, minore, Per_2
riferendo che tra le parti era intervenuta separazione in forza di sentenza n.3934/2024 del 22.03.2024 passata in giudicato resa nel procedimento
RG n. 21226/2023, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“2) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_3
genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso il padre, a cui viene assegnata la casa coniugale, condotta in locazione, con contratto intestato al sig. Pt_2
per il quale corrisponde un canone mensile di locazione di € 700,00;
[...]
3) La sig.ra si è temporaneamente trasferita presso l'abitazione del Parte_1
proprio genitore, nell'attesa di reperire nuova abitazione, presso cui trasferirà la residenza;
4) La figlia maggiore d'età d' attualmente è collocata presso il padre;
Per_4
5) I coniugi continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, adottando di comune accordo tutte le decisioni relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla crescita psicofisica dello stesso, mentre le questioni attinenti alla vita ordinaria verranno adottate da ciascun genitore durante i tempi di rispettiva permanenza presso di loro;
6) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio: nei week-end a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore
2 17.00 sino alla domenica sera dopo cena;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé due pomeriggi a settimana, durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni il 24 dicembre ed il 1° gennaio, mentre trascorrerà con la madre il 25 dicembre e il 31 dicembre e viceversa;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni il minore trascorrerà, con ciascun genitore, le festività Pasquali dal giovedì Santo ore
10.00, al Lunedì in Albis ore 20,00. Nel periodo delle vacanze estive, il minore trascorrerà due settimane con il padre e due settimane con la madre. Le Per_2
settimane di agosto dovranno essere concordate entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, il tutto come più compiutamente dettagliato nel piano genitoriale che si allega al presente ricorso e che di esso forma parte integrante;
7) La sig.ra verserà al sig. d' entro il giorno 5 (cinque) Parte_1 Parte_2
di ciascun mese un assegno di € 200,00 a mezzo bonifico bancario ovvero ricarica
PostePay, quale contributo al mantenimento del figlio minore assegno da Per_2
rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, nonché provvederà al pagamento del
50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio, purché previamente concordate e debitamente documentate dal padre;
8) Le parti concordemente, in considerazione delle condizioni economico-finanziarie della sig.ra , stabiliscono che per la figlia maggiore d'età la sig.ra Parte_1 Per_1
si limiterà a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie Parte_1
sostenute per la stessa, purché previamente concordate e debitamente documentate dal padre e con l'impegno che, mutate positivamente le indicate condizioni e senza necessità di modifica dei patti, la sig.ra verserà a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia l'importo mensile di € 200,00, ove dovessero Per_1
permanere le attuali condizioni collocatarie;
9) Le parti si danno reciprocamente atto che la sig.ra ha corrisposto al Parte_1
sig. per i mesi di maggio e giugno l'importo mensile di € 150,00 Parte_2
quale quota erogata dall'INPS per il figlio minore a titolo di assegno unico;
Per_2
10) La sig.ra si dichiara economicamente autosufficiente.” Parte_1
3 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare;
) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 25/07/2003 (atto n.56, parte II, s. A, sez. D, reg. Atti Matrimonio anno 2003);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori condizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
4 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/1/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.-
Dott. Giuseppe Orso Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21226 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Parte_1
avv. ti GATTA CIRO e RICCIARDI ELVIRA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Nicola Amore n. 10,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dagli avv. ti GATTA CIRO e RICCIARDI ELVIRA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Nicola Amore n. 10,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. depositato il 13/10/2023
e , premettendo di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in NAPOLI il 25/07/2003 e che dalla loro unione sono nati due figli, il 14.10.2004, maggiorenne non Per_1
1 economicamente autosufficiente, e il 29.06.2007, minore, Per_2
riferendo che tra le parti era intervenuta separazione in forza di sentenza n.3934/2024 del 22.03.2024 passata in giudicato resa nel procedimento
RG n. 21226/2023, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“2) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_3
genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso il padre, a cui viene assegnata la casa coniugale, condotta in locazione, con contratto intestato al sig. Pt_2
per il quale corrisponde un canone mensile di locazione di € 700,00;
[...]
3) La sig.ra si è temporaneamente trasferita presso l'abitazione del Parte_1
proprio genitore, nell'attesa di reperire nuova abitazione, presso cui trasferirà la residenza;
4) La figlia maggiore d'età d' attualmente è collocata presso il padre;
Per_4
5) I coniugi continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, adottando di comune accordo tutte le decisioni relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla crescita psicofisica dello stesso, mentre le questioni attinenti alla vita ordinaria verranno adottate da ciascun genitore durante i tempi di rispettiva permanenza presso di loro;
6) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio: nei week-end a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore
2 17.00 sino alla domenica sera dopo cena;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé due pomeriggi a settimana, durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni il 24 dicembre ed il 1° gennaio, mentre trascorrerà con la madre il 25 dicembre e il 31 dicembre e viceversa;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni il minore trascorrerà, con ciascun genitore, le festività Pasquali dal giovedì Santo ore
10.00, al Lunedì in Albis ore 20,00. Nel periodo delle vacanze estive, il minore trascorrerà due settimane con il padre e due settimane con la madre. Le Per_2
settimane di agosto dovranno essere concordate entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, il tutto come più compiutamente dettagliato nel piano genitoriale che si allega al presente ricorso e che di esso forma parte integrante;
7) La sig.ra verserà al sig. d' entro il giorno 5 (cinque) Parte_1 Parte_2
di ciascun mese un assegno di € 200,00 a mezzo bonifico bancario ovvero ricarica
PostePay, quale contributo al mantenimento del figlio minore assegno da Per_2
rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, nonché provvederà al pagamento del
50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio, purché previamente concordate e debitamente documentate dal padre;
8) Le parti concordemente, in considerazione delle condizioni economico-finanziarie della sig.ra , stabiliscono che per la figlia maggiore d'età la sig.ra Parte_1 Per_1
si limiterà a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie Parte_1
sostenute per la stessa, purché previamente concordate e debitamente documentate dal padre e con l'impegno che, mutate positivamente le indicate condizioni e senza necessità di modifica dei patti, la sig.ra verserà a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia l'importo mensile di € 200,00, ove dovessero Per_1
permanere le attuali condizioni collocatarie;
9) Le parti si danno reciprocamente atto che la sig.ra ha corrisposto al Parte_1
sig. per i mesi di maggio e giugno l'importo mensile di € 150,00 Parte_2
quale quota erogata dall'INPS per il figlio minore a titolo di assegno unico;
Per_2
10) La sig.ra si dichiara economicamente autosufficiente.” Parte_1
3 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare;
) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 25/07/2003 (atto n.56, parte II, s. A, sez. D, reg. Atti Matrimonio anno 2003);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori condizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
4 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/1/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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