Rigetto
Sentenza 21 luglio 2025
Parere definitivo 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/07/2025, n. 6403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6403 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06403/2025REG.PROV.COLL.
N. 00521/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 521 del 2025, proposto da Paolo IU, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Gerbi, Ilaria Greco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Gerbi in Genova, via Roma 11/1
contro
Università degli Studi Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 791/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Genova;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Marco AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Ilaria Greco e Fabio Cintioli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l’annullamento del Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Genova 27 novembre 2023 n. 5692 che ha accertato la “regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Giurisprudenza per il settore concorsuale 12/B1 Diritto Commerciale, settore scientifico disciplinare IUS/04 Diritto Commerciale” indicando il prof. Marco AR quale “candidato selezionato per il proseguimento della procedura”, oltre che di tutti gli atti antecedenti, preparatori, presupposti e comunque connessi.
A supporto del gravame la parte appellante espone le seguenti circostanze di fatto:
- con due sentenze, la n. 1255 del 2020 e la n.163 del 2022, entrambe della VI Sezione, il Consiglio di Stato aveva confermato le decisioni del TAR Liguria n.643 del 2018 e n.760 del 2020, di annullamento degli atti con cui il prof. AR era stato nominato professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/B1 – settore scientifico disciplinare IUS/04 – Diritto Commerciale, in esito alla procedura di valutazione comparativa indetta, oramai più di otto anni orsono, dall’Università degli Studi di Genova;
- con la sentenza n.791 del 2024 gli atti della rinnovata procedura comparativa, in esito alla quale era stato nuovamente scelto il prof. AR, sono stati, per la terza volta, annullati dal TAR Liguria in accoglimento del ricorso proposto dal prof. IU;
- poiché con questa sentenza il TAR Liguria ha accolto anche il ricorso incidentale proposto dal prof. AR, la sentenza n.791/2024 viene in parte qua gravata nelle statuizioni lesive della posizione giuridica dell’odierno appellante, relative alla congruenza della sua produzione scientifica con il settore disciplinare IUS/04, che il TAR Liguria ha messo in discussione, sulla base di un decreto ministeriale non più in vigore dal 2011, ossia inefficace da cinque anni prima dell’avvio del procedura di cui è causa;
- con Decreto Rettorale del 27 dicembre del 2016 n.4483, l’Università degli Studi di Genova ha indetto una procedura di valutazione comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia, per il settore concorsuale 12/B1 Diritto Commerciale, di cui al D.M. 30 ottobre 2015 n.855;
- l’art.1 del Bando precisava al comma 2 che nell’allegato “A” erano riportate le informazioni sulle specifiche funzioni che il vincitore sarebbe stato chiamato a svolgere, con esclusione di ogni finalità valutativa, nonché l’eventuale numero massimo delle pubblicazioni da presentare a scelta del candidato, comunque non inferiore a venti, ed al comma 3 che, per quanto concerne le declaratorie dei settori concorsuali, si rimandava al D.M. n.855/2015;
- alla selezione partecipavano inizialmente cinque candidati, tra cui l’odierno appellante principale Paolo IU, professore ordinario di diritto commerciale, già in servizio presso la Libera Università di Bolzano;
- l’art.7 del Bando assegnava alla Commissione giudicatrice i compiti di: 1. determinare i criteri per la valutazione dei candidati, in conformità all’art.9 del Regolamento in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia, di cui all’art.18 della legge n.240 del 2010; 2. sulla base dei criteri, procedere alla valutazione della produzione scientifica, delle pubblicazioni, dell’attività didattica e dei titoli degli aspiranti; 3. esprimere prima un giudizio collegiale per ciascun candidato, e poi una valutazione comparativa fondata sul giudizio collegiale;
- la prima Commissione giudicatrice, nominata con Decreto Rettorale del 27 marzo 2017, n.1106 predeterminava i criteri di valutazione in ossequio all’art.7 del Bando ed all’art.9 del Regolamento, stabilendo che la produzione scientifica sarebbe stata valutata in base: a) alla congruenza con le tematiche del settore scientifico disciplinare o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) all’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) alla consistenza complessiva e qualità della produzione valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità e del rigore metodologico; d) alla collocazione editoriale dei prodotti scientifici;
- alla luce dei criteri stabiliti, la prima commissione formulava, con riguardo alla produzione scientifica del prof. IU, un giudizio collegiale nel quale, dopo averne affermato la rispondenza a tutti i criteri di valutazione indicati nel Bando, ne accertava la congruenza con le tematiche dello specifico SSD a cui si riferisce il bando, riconoscendone la consistenza quantitativa, ma anche qualitativa, attestata dalle valutazioni, da buono a eccellente, ricevute in sede di VQR, esercizi 2004-2010 e 2011-2014;
- le venti pubblicazioni presentate – continuava ancora la Commissione – rappresentano solo una piccola parte della multiforme attività scientifica, che ha avuto ad oggetto temi di diritto della concorrenza e di diritto del mercato finanziario, entrambi congruenti con il SSD, mentre le ulteriori ricerca lo indirizzano verso ambiti ulteriori della disciplina giuscommercialistica, ed in particolare verso il diritto societario;
- con riguardo all’attività didattica, la Commissione evidenziava le numerose esperienze italiane ed estere dell’appellante principale, oltre al positivo apprezzamento degli studenti dell’Università di Bolzano, che lo hanno eletto come “ best teacher ” per due volte;
- in ordine ai titoli di altra natura, ne rilevava l’imponente serie;
- alla selezione partecipava anche il prof. Marco AR, professore associato in possesso dell’idoneità per la prima fascia, conseguita nell’anno 2014, che nella sua carriera ha tenuto corsi di diritto commerciale, di diritto delle crisi di impresa e di diritto bancario presso l’Università di Genova, e di diritto delle assicurazioni presso l’Università di Messina, autore di pubblicazioni su riviste e relatore in alcuni convegni;
- il giudizio collegiale dava conto che il candidato AR si era distinto in ambito locale, mentre l’attività del candidato IU si collocava ad un elevato livello internazionale;
- in sede di giudizio collegiale la Commissione riconosceva il livello elevato della collocazione editoriale dei lavori di IU, mentre per AR il livello della collocazione editoriale era giudicato solo “adeguato”;
- la prima commissione, in sede di valutazione comparativa, a maggioranza, con il motivo dissenso della presidente, professoressa Scognamiglio, dichiarava vincitore il prof. AR;
- il prof. IU impugnava innanzi al TAR Liguria il decreto n.2829/2017 con cui il Rettore dell’Università di Genova aveva accertato la regolarità della procedura, e dichiarato candidato dalla selezione per il proseguimento della procedura il prof AR, nonché il successivo Decreto Rettorale n.3595/2017 di nomina del prof. AR;
- con sentenza n. 643 del 2018 il TAR Liguria accoglieva il ricorso, osservando che, sia con riguardo al criterio della consistenza complessiva e qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, che per il criterio relativo alla collocazione editoriale della produzione scientifica, la Commissione aveva espresso la chiara preminenza del ricorrente;
- il TAR sottolineava che la Commissione aveva riconosciuto che la produzione scientifica del prof. IU rivela una costante partecipazione al dibattito scientifico, mentre nel caso del prof. AR era stata rilevata l’attenzione al dibattito scientifico internazionale, ossia un giudizio pur sempre favorevole, ma privo della connotazione di eccellenza;
- dunque, la Commissione aveva deciso che il prof. AR andasse preferito, in ragione di elementi, quali la continuità della produzione scientifica e la vastità delle aree tematiche oggetto di indagine, che – secondo le censure dell’appellante principale - non erano stati indicati in sede di predeterminazione dei criteri di valutazione;
- il Tar aggiungeva che per quanto riguarda la continuità della produzione scientifica, la valutazione favorevole al prof. AR non appare neppure conforme a canoni di ragionevolezza, in quanto lo stesso, come si evince dal curriculum, ha pubblicato solo due lavori nel periodo 1993-2006 e diciotto lavori, contro i trentacinque del ricorrente principale, nel periodo 2006-2016;
- la pronuncia era confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n.1255/2020;
- con Decreto del Rettore del 5 settembre del 2018 n.4127 l’Università degli Studi di Genova aveva disposto la rinnovazione della procedura selettiva, invitando il Dipartimento a designare una nuova Commissione;
- il prof. IU impugnava il decreto con nuovo ricorso al TAR Liguria, col quale deduceva che l’effetto conformativo derivante dalla sentenza n.643 del 2018 imponeva all’Ateneo, non di rinnovare l’intera procedura, ma di effettuare una nuova valutazione comparativa riferita ai candidati AR e IU, sulla base dei giudizi collegiali espressi dalla Commissione giudicatrice, che era stata illegittimamente sostituita;
- in esito alla rinnovata procedura, con Decreto Rettorale del 10 maggio del 2019, n.1777, il prof. AR era nuovamente indicato come vincitore;
- come risulta dalla lettura dei giudizi collegiali e poi di quello comparativo, e dal loro confronto con quelli espressi dalla precedente, la nuova Commissione, dopo aver proceduto a nuova valutazione, non solo dei candidati AR e IU, ma anche dei candidati prof.ri Bertani e Mucciarelli, che però avevano prestato acquiescenza al precedente esito, stravolgeva il giudizio espresso nei confronti dei prof. IU, collocandolo all’ultimo posto della graduatoria dei quattro candidati, ed esprimendo nei confronti del prof. AR, un giudizio di eccellenza;
- peraltro anche questa seconda Commissione riconosceva la piena congruenza della produzione scientifica dell’odierno appellante con il settore scientifico disciplinare oggetto di procedura;
- il decreto n.17777ì/2019 e poi il decreto n.5211/2019 di nomina del prof. AR erano impugnati dal prof. IU con motivi aggiunti al ricorso RGR 738/2018;
- con la sentenza n.760 del 2020 il Tar accoglieva il ricorso ed annullava, per la seconda volta, gli atti della procedura selettiva, riconoscendo fondato il primo assorbente motivo con cui era stata censurata la decisione di rinnovare la procedura selettiva mediante la nomina di una nuova Commissione giudicatrice, che ha provveduto alla riformulazione dei giudizi collegiali;
- la pronuncia rimarcava il capovolgimento delle valutazioni realizzatosi nell’invarianza dei criteri, osservando come la nomina, non dovuta, di una nuova Commissione, avesse dato luogo ad oscillazioni valutative, la cui ampiezza, anche tenendo conto della pendenza del contenzioso, non giovava alla complessiva credibilità della procedura;
- il TAR riconosceva fondata anche la censura con cui era stata denunciata l’illegittima rinnovazione della valutazione nei confronti di tutti i candidati che non vi avevano espressamente rinunciato;
- la decisione era impugnata sia dall’Università degli Studi di Genova che dal prof. AR;
- con la sentenza n.163 del 2022 il Consiglio di Stato confermava con diversa motivazione la decisione di annullamento;
- in particolare giudicava legittima la decisione dell’Ateneo di sostituire i commissari ed affermava, conseguentemente, la correttezza della integrale riedizione della valutazione dei soli due candidati, ma riconosceva che i provvedimenti impugnati erano afflitti da plurimi vizi, sia per il mancato rispetto dei criteri di valutazione ai quali la Commissione si era auto-vincolata, sia per l’assenza di adeguata motivazione del giudizio di preminenza espresso nei confronti del prof. AR;
- in particolare, quanto alla produzione scientifica, il Consiglio di Stato rilevava che la Commissione ha proposto una graduazione dei candidati, valorizzando ai fini comparativi uno solo dei criteri valutativi predefiniti, ossia originalità e rigore metodologico, cui è stata attribuita una preminenza in origine non prevista;
- il prof. IU lamenta che la Commissione non abbia valorizzato, in funzione comparativa, gli altri criteri pure definiti nell’ambito della prima seduta, la cui applicazione avrebbe potuto influire sull’esito del giudizio di prevalenza;
- in particolare, secondo l’appellante principale, tali criteri valutativi prendevano in considerazione la collocazione editoriale dei prodotti scientifici, in relazione alla quale si registrava una diversa consistenza delle pubblicazioni e difatti emergeva che, in relazione alle opere del prof. IU, tanto gli articoli che le monografie erano di livello senz’altro adeguato a garantirne la diffusione presso la comunità scientifica, anche internazionale, mentre per il prof. AR la collocazione editoriale era stata valutata di livello adeguato a garantirne ampia diffusione presso la sola comunità scientifica nazionale;
- l’elemento della collocazione editoriale, in quanto oggetto di un autonomo criterio, vincolante per la Commissione ai fini valutativi, da applicare anche per il giudizio comparativo, avrebbe dovuto – secondo l’appellante principale - essere apprezzato autonomamente rispetto ai parametri dell’originalità e del rigore metodologico, potendo contribuire a ridurre il divario tra i candidati;
- con riguardo all’attività didattica, il giudizio comparativo di preminenza era ritenuto illegittimo, in quanto del tutto immotivato, sebbene sotto questo profilo l’attività del prof. IU fosse di maggiore consistenza sul piano temporale e caratterizzata da un numero maggiore di insegnamenti, nonché da una maggiore esperienza didattica maturata in ambito internazionale, elementi peraltro suscettibili di apprezzamento anche sotto un profilo qualitativo;
- con riguardo ai titoli ulteriori, il Consiglio di Stato riconosceva l’assenza di motivazione, del giudizio comparativo di equivalenza tra il prof. AR ed il prof. IU;
- il Consiglio di Stato accoglieva anche la censura relativa all’omessa valutazione dell’opera del prof. IU “ Financial - Scandal and the role of private enforcement: the Parmalat case” che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, recava espressamente l’attribuzione di paternità nella nota n.88 a pag.194 in cui si segnalava che i paragrafi successivi risultavano tratti da un’opera di IU;
- alla luce dei plurimi vizi di legittimità riscontrati, il Consiglio di Stato disponeva la rinnovazione delle operazioni valutative, attraverso una Commissione giudicatrice in diversa composizione;
- dopo che due dei tre componenti della nuova Commissione, nominata con Decreto Rettorale del 19 aprile del 2022 n.16\14 avevamo comunicato le proprie dimissioni, con decreto 5 aprile 2023 n.1663 il Rettore dell’Università di Genova nominava la nuova Commissione giudicatrice nelle persone dei professori UC Picardi, RE Santagata de ST e Philipp IO;
- nella prima riunione del 26 aprile del 2023 la nuova Commissione procedeva alla rideterminazione dei criteri per la valutazione dei candidati in conformità all’art.9 del Regolamento d’Ateneo in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia;
- con riguardo al parametro della produzione scientifica la nuova Commissione stabiliva che la medesima sarebbe stata valutata in base a) alla congruenza con le tematiche del settore scientifico disciplinare e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti; b) all’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) alla consistenza complessiva e qualità della produzione ed alla varietà degli interessi scientifici; d) alla collocazione editoriale dei prodotti scientifici;
- con riguardo all’attività didattica, la Commissione decideva di tener conto in particolare: a) del numero e delle caratteristiche dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta; b) delle altre attività didattiche svolte a livello universitario;
- con riguardo ai “titoli diversi”, la Commissione decideva di tenere in considerazione le attività svolte ed i riconoscimenti ricevuti tra i quali in particolare: “a) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; b) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio, cura di volumi; c) partecipazione a comitati di direzione e editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio; d) attribuzione di incarichi o di fellowship ufficiali presso atenei, istituti di ricerca e aziende, esteri e internazionali, di alta qualificazione; e) direzione di enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; f) partecipazione a congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di relatore; g) partecipazione ad accademie, società professionali o scientifiche aventi prestigio nel settore; h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica; i) attività di consulenza presso istituzioni di alta cultura, università, accademie ed enti di ricerca, pubblici e privati di alta qualificazione a livello nazionale ed internazionale; l) eventuale attività accademico istituzionale di responsabilità e/o di servizio; m) organizzazione di congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di presidente del comitato organizzatore locale o membro del comitato scientifico”;
- nella riunione del 21 settembre del 2023 la Commissione valutava pubblicazioni, attività didattica e titoli dei candidati, formulando un giudizio di maggioranza ed un giudizio minoritario in dissenso;
- anche la terza commissione riconosceva che tutte le pubblicazioni presentate per la valutazione dal prof. IU erano congruenti con il settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura, ed effettuava la valutazione comparativa, in esito alla quale era nuovamente indicato vincitore il prof. AR, con un giudizio espresso a maggioranza di voti;
- in particolare i due commissari di maggioranza professoi Picardi e Santagata de ST esprimevano un giudizio di sostanziale equivalenza dei due candidati, per quanto attiene l’attività didattica ed i titoli diversi, mentre, per quanto riguarda la produzione scientifica, ritenevano la netta superiorità delle monografie del prof. AR, rispetto a quelle del prof. IU;
- si trattava di esito, ancora una volta, illegittimo, secondo l’appellante principale: da un lato il giudizio di equivalenza di attività didattica e titoli era secondo lui del tutto immotivato, dall’altro, nella valutazione scientifica la Commissione aveva di nuovo omesso di valutare la produzione scientifica dei candidati, all’interno del panorama internazionale della ricerca, così disattendendo il criterio di valutazione al quale si era auto-vincolata; inoltre aveva omesso di considerare che la collocazione editoriale delle opere dei due candidati era del tutto differente;
- con un nuovo ricorso al TAR Liguria il prof. IU ha quindi impugnato il Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Genova del 27 novembre 2023 n.5692, recante accertamento della regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva, e indicazione del prof. AR quale candidato selezionato, estendendo l’impugnativa con motivi aggiunti al Decreto di nomina di quest’ultimo;
- il prof. AR ha, a sua volta, in via incidentale, impugnato gli atti della procedura, comprese la determinazione dei criteri valutativi e le valutazioni espresse con riguardo al prof. IU, evidenziando come costui fino all’anno 2016 era stato professore nel diverso settore IUS/05, e che pertanto la Commissione non avrebbe considerato che le pubblicazioni, l’attività didattica ed i titoli del prof. IU non erano congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, in quanto prevalentemente inquadrabili nel Settore scientifico disciplinare IUS/05;
- con la sentenza n.791 del 2024 il TAR ha deciso la causa;
- dopo aver estromesso il Ministero dell’Università e della Ricerca, il primo giudice ha dapprima esaminato il ricorso incidentale e lo ha accolto nel suo primo motivo, considerando che tutta la produzione scientifica e l’attività accademica del prof. IU, perlomeno fino all’indizione della procedura in contestazione, si muovono sul margine fra diritto dell’economia e diritto commerciale, con risultati di ricerca ottimamente valutati dall’Anvur, ma appunto non sempre rientranti nel perimetro di materia oggetto di concorso;
- passando allo scrutinio del ricorso principale, il TAR ha ritenuto parzialmente fondati il primo ed il secondo motivo, riconoscendo, quanto alla produzione scientifica, che i membri di maggioranza della Commissione non hanno applicato il parametro dell’inserimento dei candidati nel panorama internazionale della ricerca, cui si erano invece auto-vincolati;
- quanto al criterio della collocazione editoriale, il primo giudice ha ritenuto che, per il prof. IU, i commissari hanno pretermesso la valutazione del contributo “Il mercato finanziario” il cui contenuto è congruente con il SSD IUS 04, né hanno apprezzato la collocazione editoriale dei saggi e degli articoli in collane e riviste, anche straniere, di primaria importanza, mentre per il prof. AR hanno sopravvalutato la collocazione di due monografie;
- quanto all’attività didattica ed ai titoli diversi, il TAR ha ritenuto che il giudizio di equivalenza non fosse adeguatamente motivato, posto che i membri si sono limitati ad elencare gli insegnamenti svolti dai due candidati, ed a sottolineare la partecipazione del prof. AR a commissioni ministeriali per la riforma del diritto fallimentare, senza spiegare le ragioni del giudizio di equivalenza fra i profili;
- tuttavia, in ragione dell’accoglimento del ricorso incidentale, il TAR ha statuito che, in forza dell’effetto conformativo, le operazioni dovranno essere rinnovate da una nuova Commissione, secondo le coordinate tracciate in sentenza, nonché specificando le ragioni del giudizio di congruenza/incongruenza, piena o parziale, delle pubblicazioni dell’appellante principale.
-Tanto premesso, conclude l’appellante principale, nella parte in cui ha accolto il ricorso incidentale la sentenza gravata sarebbe illegittima per i seguenti motivi:
1.1) Erroneità della sentenza appellata per: violazione degli artt. 15 e 18 L. n. - 240/2010, dell’art. 9 del “Regolamento in materia di chiamate dei professori di prima e di seconda fascia” approvato con decreto del Rettore dell’Università di Genova 28 ottobre 2016 n. 3624 e del bando della procedura approvato con Decreto rettorale 27 dicembre 2016 n. 4483 in relazione alla violazione del D.M. Università e Ricerca 30 ottobre 2015 n. 855. Erronea applicazione del D.M. Università e Ricerca Scientifica e Tecnologia 4 ottobre 2000. Violazione dei criteri stabiliti dalla Commissione di concorso. Travisamento. Contraddittorietà. Illogicità. Difetto di motivazione.
2) Erroneità della sentenza appellata per: violazione degli artt. 15 e 18 L. n. 240/2010, dell’art. 9 del “Regolamento in materia di chiamate dei professori di prima e di seconda fascia” approvato con decreto del Rettore dell’Università di Genova 28 ottobre 2016 n. 3624 e del bando della procedura approvato con decreto rettorale 27 dicembre 2016 n. 4483 in relazione alla violazione del D.M. Università e Ricerca 30 ottobre 2015 n. 855. Erronea applicazione del D.M. Università e Ricerca Scientifica e Tecnologia 4 ottobre 2000. Violazione dei criteri stabiliti dalla Commissione di concorso. Travisamento. Contraddittorietà. Illogicità. Difetto di motivazione. Violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale amministrativo per eccesso di potere giurisdizionale e difetto di giurisdizione. Invasione della sfera di discrezionalità riservata all’Amministrazione.
3) (segue) Erroneità della sentenza appellata per: violazione degli artt. 15 e 18 L. n. 240/2010, dell’art. 9 del “Regolamento in materia di chiamate dei professori di prima e di seconda fascia” approvato con decreto del Rettore dell’Università di Genova 28 ottobre 2016 n. 3624 e del bando della procedura approvato con decreto rettorale 27 dicembre 2016 n. 4483 in relazione alla violazione del D.M. Università e Ricerca 30 ottobre 2015 n. 855. Erronea applicazione del D.M. Università e Ricerca Scientifica e Tecnologia 4 ottobre 2000. Violazione dei criteri stabiliti dalla Commissione di concorso. Travisamento. Contraddittorietà. Illogicità. Difetto di motivazione. Violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale amministrativo per eccesso di potere giurisdizionale e difetto di giurisdizione. Invasione della sfera di discrezionalità riservata all’Amministrazione.
II) Con riguardo all’accoglimento solo parziale del ricorso principale.
1) Erroneità della sentenza appellata per: violazione degli artt. 15 e 18 L. n. 240/2010, dell’art. 9 del “Regolamento in materia di chiamate dei professori di prima e di seconda fascia” approvato con decreto del Rettore dell’Università di Genova 28 ottobre 2016 n. 3624 e del bando della procedura approvato con decreto rettorale 27 dicembre 2016 n. 4483 in relazione alla violazione del D.M. Università e Ricerca 30 ottobre 2015 n. 855. Erronea applicazione del D.M. Università e Ricerca Scientifica e Tecnologia 4 ottobre 2000. Violazione dei criteri stabiliti dalla Commissione di concorso. Travisamento. Contraddittorietà. Illogicità. Difetto di motivazione. Illogicità. Travisamento.
2. Si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi di Genova e il controinteressato Marco AR, entrambi contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
3. Il prof. AR ha altresì spiegato appello incidentale affidandolo ai seguenti motivi:
I. Con riferimento al parziale accoglimento del ricorso incidentale. I.1. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, pur accogliendo il ricorso incidentale proposto dal prof. AR, ha ritenuto di esaminare nel merito il ricorso principale del prof. IU.
I.2. Sull’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha annoverato tra le pubblicazioni incongruenti con il s.s.d IUS/04 la monografia del prof. IU “Il mercato finanziario (contratti del)”.
II. Con riferimento al parziale accoglimento del ricorso principale. II.1 Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto i motivi I e II del ricorso principale del prof. IU.
Alla pubblica udienza del 27 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
4. La sentenza impugnata ha ritenuto che la Commissione di concorso avesse errato nel ritenere pienamente congruente al settore disciplinare IUS/04, oggi 12/B1 dell’allegato B al D.M. m.855 del 30 ottobre del 2015, parte dell’attività accademica, sia scientifica che didattica, ascrivibile all’odierno appellante principale.
Così operando, in parziale accoglimento del ricorso incidentale del contro-interessato prof. AR, il primo giudice ha disposto la rinnovazione della valutazione, da eseguire con la nomina di una nuova commissione esaminatrice, che dovrà tener conto del suddetto rilievo nelle operazioni valutative che dovrà porre in essere.
La sentenza impugnata è giunta a questo risultato dopo aver rilevato la natura, per così dire, ancipite del profilo professionale della parte appellante principale che, dal 2002 al 2016, è stata docente di diritto dell’economia SSD IUS/05, oggi 12/E3 dell’allegato B al D.M. n. 855/2015 citato, e solo dal 2016 si è trasferita sull’insegnamento di diritto commerciale.
Analizzando la produzione scientifica del IU, il primo giudice ha invitato il nuovo organo valutatore a riesaminare, alla luce di questa critica, due monografie dell’appellante, ossia “I prezzi predatori” e “La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari”, nonché alcune opere minori (il contributo “Independent Financial Advice”; l’articolo “Auditors’ Multi-Layered Liability Regime”; il saggio “Financial Scandals and the Role of Private Enforcement: The Parmalat Case” (n. 15 dell’elenco), ritenendo che alcune si muovessero sul crinale fra diritto dell’economia e diritto commerciale, altre trattassero più francamente temi non attinenti al settore disciplinare del diritto commerciale.
Il pronunciamento in parte qua è oggetto di gravame sia col primo motivo di appello principale che con i primi due motivi di appello incidentale.
5. Il primo mezzo di gravame, quello dell’appellante principale, contesta alla sentenza impugnata di essere incorsa nel vizio di travisamento dei presupposti, oltre ad essersi indebitamente sostituita alla Commissione di concorso, esprimendo giudizi di merito che non le competevano.
L’appellante principale sostiene che la Commissione giudicatrice, ossia l’unico soggetto abilitato alla relativa valutazione, aveva invece pacificamente riconosciuto che l’attività scientifica e quella didattica da lui svolte fossero congrue rispetto ai contenuti del settore scientifico di diritto commerciale, e che il primo giudice non avrebbe potuto mettere in discussione il suddetto giudizio tecnico.
Peraltro, aggiunge, la sentenza sarebbe vieppiù erronea perché, nell’esprimere il suddetto giudizio di non congruenza, si è riferita alle definizioni dei settori disciplinari contenuti nell’allegato B del D.M. del 4 ottobre del 2000, che non era più in vigore al momento dello svolgimento del concorso, perché sostituito dall’allegato B al D.M. del 30 ottobre del 2015 n.855, espressamente richiamato, come fonte regolatrice del concorso, sia dal Bando che dal Decreto rettorale n.5692 del 2013, che contiene una definizione aggiornata e più ampia rispetto alla precedente, del settore disciplinare “diritto commerciale”, settore concorsuale 12/B1.
5.1. Il motivo è infondato.
5.1.1. Va escluso che la decisione impugnata abbia debordato dai limiti del giudizio di legittimità.
Invero, a fronte delle censure sollevate con ricorso incidentale dal controinteressato, prof. Marco AR, il primo giudice ha ritenuto che le valutazioni della Commissione non fossero adeguatamente motivate con riferimento al perché, malgrado alcuni lavori presentati dall’appellante – a giudizio dello stesso organo ausiliario – affrontassero tematiche piuttosto connesse al diritto dell’economia, li avesse, ciò nonostante, conteggiati appieno come studi che trattavano tematiche attinenti al settore disciplinare del diritto commerciale, e che di conseguenza tale criticità meritasse necessariamente un approfondimento.
5.1.2. Coerentemente a questo approdo, l’unico consentito in sede di giudizio di legittimità, il giudice di prime cure, lungi dal sostituirsi alla Commissione di concorso, ha invitato quest’ultima, volta che sarà istituita in nuova composizione, a pronunciarsi in merito, motivando su questo specifico punto.
5.1.3. Detto del metodo – corretto - e delle indicazioni - altrettanto corrette - che la sentenza qui impugnata ha ritenuto di dettare per la riedizione del potere, si deve ancora aggiungere che il dubbio sull’effettiva congruenza delle tematiche trattate col settore disciplinare di cui al concorso è più che fondato, per quanto si evince dalle considerazioni che, sulle pubblicazioni del prof. IU, hanno espresso gli stessi commissari.
5.1.3.1. A tal proposito va evidenziato che, a proposito della monografia su “ I prezzi predatori” il parere a firma /S de ST ricorda che essa affronta il tema di diritto della concorrenza, ricostruendo il diritto antitrust europeo e le discipline della concorrenza italiane, oltre che descrivendo l’illecito concorrenziale e ed altri temi che sono tipicamente di diritto della concorrenza. Materia, quest’ultima, che solo in quanto, e quando, sia connessa alla “proprietà industriale” a rigore è oggi contemplata nel settore disciplinare 12/B1 Diritto commerciale dell’allegato B al D.M. n.855/2015. Connessione, quest’ultima, che dalla generale descrizione contenuta in detto parere, non pare essere emersa.
È evidente che non spetta al giudice amministrativo, in sede di scrutinio di legittimità, valutare se ed in quali limiti la pubblicazione in analisi attenga o meno a quella parte di settore disciplinare individuata dal suddetto sintagma. Ciò non di meno, a fronte dell’eccezione proposta, diviene necessario che, con adeguata motivazione tecnica, la nuova Commissione dia conto dell’apparente disallineamento che questa opera presenta rispetto alla materia di concorso.
5.1.3.2. Considerazioni simili vanno dedicate alla pubblicazione della parte appellante principale “La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari” che, nel ricordato parere di maggioranza, viene presentata come lavoro che si occupa del tema del “ private enforcement” come strumento di regolazione dei mercati finanziari, illustrando il sistema della responsabilità civile da informazioni omesse o inesatte, nonché della responsabilità civile dei cd. gatekeepers , nell’ambito di un’analisi calata nella prospettiva della teoria economica, ambito dove anche si ravvisa un punto di confluenza, se non di coincidenza, piuttosto, con tematiche di diritto dell’economia, ossia 12/E3, che non invece di 12/B1 diritto commerciale.
5.1.3.3. Una doppia natura ancor più marcata, a stare alle descrizioni contenute nel suddetto parere, se non addirittura oggetto più francamente di problematiche attinenti al diritto dell’economia, presentano le altre opere minori di cui la parte appellante è autrice, che vertono in materia di mercati finanziari e/o società e ancora di antitrust e che si fondano, oltre che sulla comparazione giuridica, sull’analisi economica del diritto.
5.1.3.4. Con ulteriore censura sollevata avverso lo stesso capo di sentenza, la parte appellante principale sostiene poi che, a norma del Regolamento d’Ateneo e dei criteri che la Commissione si è autoassegnata, la congruenza della produzione scientifica andava valutata anche con riferimento a tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti e che, a tutto concedere, le pubblicazioni di cui si parla rientrerebbero in quest’ultima, e più ampia, nozione, proprio perché il IU scelse di partecipare, all’epoca, al concorso per la cattedra di diritto dell’economia, essendo un settore che valorizzava maggiormente il metodo inter-disciplinare, e dunque particolarmente adatto per uno studioso come lui che aveva scelto di trattare gli aspetti economici collegati al diritto commerciale.
Parametro dunque che consentirebbe alle suddette pubblicazioni di essere ritenute, in ogni caso, congrue rispetto al SSD in questione.
5.1.3.4.1. Il motivo è infondato
Va preliminarmente osservato che la deduzione su cui si basa il motivo in esame è, in sé, astrattamente corretta, anche sotto il profilo giuridico, dal momento che richiama un presupposto contemplato dalla normativa in vigore grazie al Regolamento di Ateneo.
È altrettanto indubitabile, in fatto, che il diritto dell’economia e il diritto commerciale siano materie fra loro connesse, presentando molteplici punti di interferenza e dunque che esse si prestino ad un approccio scientifico e didattico interdisciplinare, particolarmente fecondo ed adatto a ricercatori che posseggano entrambe le specializzazioni, come l’attuale appellante principale.
Tuttavia tale generale constatazione ancora nulla dice in ordine al se, nel caso dei lavori prodotti da quest’ultimo, tale feconda interferenza si sia effettivamente avuta e se pertanto possa affermarsi che nell’ambito della sua produzione risultino trattati, in quest’ottica, argomenti specificamente attinenti al diritto commerciale, sia pur connessi a questioni legate al diritto dell’economia.
D’altro canto in atti non risulta alcun elemento – la parte non ne ha forniti, né alcunché emerge dalle relazioni dei Commissari – dal quale inferire che l’approccio dei suddetti lavori che, ripetesi, laddove sussistente, avrebbe potuto integrare la necessaria congruenza rispetto al SSD di cui al concorso in oggetto, presenti i pretesi caratteri di interdisciplinarietà.
Anche quest’ultima possibilità, non potendo essere oggetto di indagine in sede di giurisdizione di legittimità, dovrà dunque essere oggetto di una più approfondita valutazione da parte della nuova Commissione a nominarsi, ma di per sé sola, rimanendo allo stadio di mera ipotesi in base agli atti, non è idonea ad inficiare gli approdi cui è giunto il primo giudice.
6. Il primo motivo dell’appello incidentale proposto da prof. AR, che per comodità sistematica converrà scrutinare a questo punto della trattazione, contesta – sotto un profilo inversamente speculare al precedente – la sentenza di primo grado, ritenendo che il giudizio di non congruenza da essa espresso con riferimento alla produzione della parte appellante indicata al paragrafo che precede, avrebbe dovuto ricomprendere anche la pubblicazione della parte appellante dedicata a “ il Mercato finanziario (contratti del ”), pubblicata nell’opera, Trattato dei contratti , edizione Giuffrè curata da Vincenzo Roppo.
Sostiene la parte appellante incidentale che, anche in questo caso, la materia trattata atterrebbe a questioni di diritto dell’economia, e che il solo fatto che la monografia sia stata pubblicata nel suddetto Trattato non sarebbe indicativo di una sua attinenza al diritto commerciale, tra l’altro pertenendo la materia oggetto del lavoro collettaneo piuttosto al diritto civile, ossia ad una materia ancora diversa sia dal diritto commerciale che dal diritto dell’economia.
Richiamando l’analogo motivo sollevato con il ricorso incidentale di primo grado, dopo aver svolto la surriferita premessa, la parte rileva innanzitutto la contraddittorietà della sentenza impugnata, che, pur avendo riconosciuto la non congruenza di buona parte della produzione scientifica dell’appellante con la materia di concorso, non avrebbe accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso da lei sollevata per carenza di interesse alla sua proposizione in capo all’originario ricorrente, odierna parte appellante.
In secondo luogo, e comunque, contesta alla decisione epigrafata di non aver rilevato l’estraneità alla materia del diritto commerciale di questa pubblicazione, che trattava dinamiche del mercato finanziario, ossia un argomento esclusivamente attinente al diritto dell’economia.
6.1. L’obiezione, nella sua duplice articolazione ( rectius: nelle conseguenze che intende trarre dalla deduzione) così come nella sua stessa premessa, è infondata.
6.1.1. Innanzitutto, anche laddove fosse riscontrata - ma così non è - l’estraneità della suddetta pubblicazione alla materia del diritto commerciale, questa circostanza di per sé sola non sarebbe idonea ad escludere che, in capo alla parte appellante, vi era comunque un interesse a ricorrere. Infatti, in quanto titolare dell’abilitazione scientifica nazionale sulla materia di diritto commerciale, nonché essendo in possesso di ulteriori titoli, certamente validi e congrui, costei poteva pacificamente concorrere alla relativa procedura, e dunque in ogni caso sarebbe rimasta titolare dell’interesse a contestarne gli esiti, qualora negativi.
6.1.2. Del resto, la sentenza di primo grado non è giunta alla conclusione che la parte appellante non abbia titoli per partecipare al concorso, convenendosi solo sulla necessità di un più approfondito scrutinio di essi, sotto il profilo della loro congruenza rispetto al SSD oggetto del Bando. E tanto meno il presente pronunciamento intende giungere a tale conclusione.
6.1.3. Di conseguenza, va disatteso il primo motivo dell’appello incidentale.
6.2. Quanto al sub-motivo che contesta la non congruenza del lavoro sul “ mercato finanziario” alla materia del diritto commerciale, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto, la sua pertinenza al settore in oggetto si desume innanzitutto dal fatto dell’essere esso inserito nel Trattato dei contratti diretto dal prof. Roppo edito da Giuffrè il che, già di per sé, rappresenta un elemento di prova favorevole all’appellante principale, essendo la materia dei contratti tipici in comune tra diritto civile e diritto commerciale, e non di esclusiva appartenenza del primo, come sostiene la doglianza in esame.
6.3. Anche a voler prescindere dal rilievo che precede, che l’opera pertenga alla disciplina concorsuale è confermato dalla descrizione dei suoi contenuti, per come ricostruiti sia nel parere di minoranza del prof. IO che in quello a doppia firma TA.
Dai suddetti commenti si evince, infatti, rispettivamente (parere IO) che il lavoro propone una tipizzazione e classificazione dei vari contratti in uso nei mercati finanziari e dei profili di disciplina più rilevanti, e che (parere TA) esso dedica una particolare attenzione ai contratti derivati, ai contratti degli emittenti, ai contratti per i servizi di investimento e per la distribuzione di prodotti finanziari, ossia a temi chiaramente appartenenti al diritto commerciale.
Il che dequota, senza che residui alcun dubbio in merito, anche la seconda doglianza di cui al primo motivo, articolato in due segmenti, dell’appello incidentale.
7. Il secondo motivo dell’appello principale contesta alla sentenza di primo grado di avere utilizzato, nella valutazione relativa alla congruenza delle pubblicazioni prodotte dal prof. IU, un’elencazione delle materie afferenti il diritto commerciale oramai anacronistica. In ragione di essa, in modo erroneo, il primo giudice ha ritenuto che il lavoro su “ I prezzi predatori ” si fosse posto sul confine tra il diritto dell’economia ed il diritto commerciale e che il lavoro sulla responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari non fosse completamente congruente col diritto commerciale. Viceversa, entrambi i titoli, come pure le altre opere minori presentate dall’appellante al concorso, secondo la doglianza in scrutinio, a pieno titolo appartengono a quest’ultimo settore, nella versione concettuale per così dire “contemporanea”, descritta nell’allegato B, 12/B1 del D.M. n.855/2015, che peraltro, opportunamente emendato, ricomprende oggi anche parte del diritto della concorrenza nell’ambito della materia diritto commerciale.
7.1. Il motivo è complessivamente infondato.
7.1.1. Va innanzitutto osservato che, per come è proposta, la doglianza è tendenzialmente inconciliabile con i limiti interni del giudizio di cognizione. Infatti, prospettando la possibilità/necessità che il giudice amministrativo interpreti, per così dire, in senso evolutivo, le definizioni dei settori disciplinari contenute nella normativa che disciplina i concorsi banditi dall’accademia, gli contesta l’omissione di un’attività tecnico-discrezionale che in realtà gli era preclusa, e che, a tutto concedere, spettava alla sola Commissione di concorso, alla quale, come detto, va anche per questo motivo rimesso il relativo giudizio, da esperire in sede di rinnovazione.
7.1.2. In secondo luogo, il motivo qui scrutinato omette di considerare che, come già precisato, la questione della congruenza o meno dei titoli dell’appellante principale, è stata condivisibilmente rilevata dal giudice di primo grado, che ha accolto la doglianza formulata sul punto dal ricorrente incidentale, sol perché l’apparente disallineamento delle pubblicazioni presentate rispetto al settore di riferimento rendeva necessario uno sforzo motivazionale ulteriore da parte della Commissione, che era invece del tutto mancato.
Il che, peraltro, esclude che, nel rilevare quel deficit valutativo, il giudice amministrativo sia incorso in uno sconfinamento dai limiti di cognizione propri del giudizio di legittimità.
7.1.3. Approfondendo la questione della non congruenza, e aggiungendo ulteriori considerazioni rispetto a quanto osservato rispetto al motivo già scrutinato, si osserva che, valutando i contenuti delle opere in contestazione per come sono descritti dai commissari di concorso, si rileva che effettivamente l’opera di IU sui “prezzi predatori” tratta un tema che, pur presupponendo la conoscenza del diritto antitrust , propone un’analisi sull’opportunità di un intervento pubblico di contrasto alla pratica dei prezzi predatori sotto il, diverso, angolo dell’analisi economica del diritto.
Il parere di maggioranza, non a caso, sottolinea che ampia parte del lavoro è dedicata alle teorie economiche, il che suffraga i dubbi in ordine alla congruenza di questa pubblicazione col settore del diritto commerciale.
7.1.4. Considerazioni consimili vanno riferite anche al libro dedicato alla responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari che solo in parte, e segnatamente nel secondo capitolo, per come è descritto dai lavori della Commissione, si rivela congruo con il SSD di riferimento.
7.1.5. Ed a maggior ragione, scorrendone i titoli, e leggendone le sintesi contenute nei lavori della Commissione, tali perplessità in ordine alla mera tangenzialità e alla non piena congruenza rispetto al suddetto settore si colgono anche con riferimento a quelle, tra le opere minori presentate in concorso dalla parte, che sono state puntualmente individuate dal primo giudice.
7.2. Per altro verso si può fondatamente escludere che la pronuncia gravata si sia riferita ad elementi nozionali e definitori non aggiornati, o comunque non conformi alle tabelle che ricostruiscono le materie afferenti al settore di diritto commerciale.
Infatti leggendo la definizione del SSD in argomento si può agevolmente evincere che, pur esistendo una tangenzialità tra esse, le materie di diritto dell’economia e di diritto commerciale rimangono distinte concettualmente e presentano confini definitori nitidi ed intellegibili.
Il che consente a questo giudice, ab extrinseco , di evidenziare l’esistenza dei suddetti disallineamenti in relazione ad alcuni titoli in possesso della parte appellante, e consentirà ab intrinseco, ad una nuova Commissione, di valutarne rilevanza e significatività, onde attribuire il giusto valore ad essi nell’ambito della procedura comparativa che andrà a rinnovare.
8. Il terzo motivo d’appello principale contesta che il TAR abbia espresso un giudizio di non congruenza anche con riferimento a parte dell’attività didattica, evidenziando che, al più, il parametro della corrispondenza di settore didattico scientifico potesse applicarsi alla valutazione della produzione bibliografica, ma giammai per quella dell’attività didattica, e tanto meno per le ulteriori attività curriculari, quali ad es. l’iscrizione ad associazioni di studiosi e/o il conseguimento di premi o riconoscimenti presenti numerosi nel profilo della parte appellante, che pure dovevano essere presi in considerazione nella competizione del merito.
Di conseguenza in relazione a questi elementi evidenziati nella sua carriera, secondo la parte appellante principale, il primo giudice, oltre ad avere esorbitato dai limiti del sindacato di legittimità, avrebbe anche malaccortamente applicato le regole vigenti.
8.1. Il motivo è infondato.
8.1.1. Innanzitutto, anche se non richiama esplicitamente la necessità che le attività didattiche abbiano avuto oggetto congruente con il SSD del bando, il Regolamento d’ Ateneo presuppone evidentemente la suddetta corrispondenza, considerato che, a tacer d’altro, alla procedura di chiamata possono partecipare, ai sensi dell’art. 6, lett. a) e b), gli studiosi in possesso dell’ASN per il settore concorsuale indicato nel bando, oltre che, lett. c), quelli impegnati all’estero, con titoli corrispondenti, e coloro, lett. d), che abbiano ottenuto l’idoneità per una fascia corrispondente.
Il che dequota significativamente la doglianza in esame perché palesa che la congruenza è un requisito implicito anche per le ulteriori attività, e dunque una pre-condizione per tutte le ulteriori valutazioni.
8.1.2. Quanto al percorso argomentativo che ha condotto il primo giudice a ritenere che, anche in questo caso - evidenziandosi un possibile disallineamento tra i cicli di lezione erogati dalla parte appellante e gli altri titoli da lei conseguiti nel corso degli anni in cui risultava docente di diritto dell’economia e SSD di riferimento - fosse opportuna una più attenta rivalutazione della Commissione di concorso, l’ iter logico-giuridico da lui seguito è del tutto analogo a quello applicato in tema di analisi della produzione bibliografica, ed è dunque parimenti convincente, per le ragioni espresse ai precedenti paragrafi in relazione agli scritti presentati al concorso.
8.1.3. Ciò premesso, e volendo approfondirne l’analisi, si osserva che nel caso delle lezioni svolte ed indicate dalla parte appellante, applicando un criterio deduttivo che non è né scorretto né irragionevole, posto che le stesse sono state tenute nell’arco temporale in cui la parte appellante insegnava diritto dell’economia, in mancanza dell’indicazione relativa a quali fossero gli argomenti ivi trattati, si deve desumere che quegli elementi curriculari non possano, senza le necessarie verifiche, immediatamente ricondursi al S.S.D. di Diritto commerciale, e che, quanto meno, questo aspetto avrebbe dovuto essere scrutinato più puntualmente, nell’apposita sede tecnico-valutativa, prima di attribuirvi rilievo specifico per il punteggio.
8.1.4. Anche con riferimento ai tre insegnamenti impartiti dalla parte appellante nelle materie di Diritto bancario e dei mercati finanziari, di Diritto dell’economia e di diritto privato, parimenti la Commissione avrebbe dovuto meglio indagarne i contenuti che, anche in questo caso, a stare ai soli titoli degli insegnamenti, verosimilmente si ponevano sulla linea di confine tra le materie nominativamente indicate, e quella del diritto commerciale, considerando, che quanto meno i secondi due, quasi integralmente e, il primo, per metà almeno, si riferiscono ad insegnamenti differenti, e dunque avevano verosimilmente, almeno nella parte istituzionale, contenuti diversi dal suddetto SSD.
Il che significa che, anche in questo caso, era necessario un approfondimento sia istruttorio che valutativo da parte dell’organo ausiliario dell’Ateneo che è invece mancato.
8.1.5. Infine, con riferimento agli altri titoli, ossia ai progetti di ricerca cui ha partecipato, o alle qualifiche di socio fondatore di alcune società o Centri di ricerca, così come per la partecipazione a convegni, della parte appellante, si continua a registrare, anche in questo caso una persistente interferenza fra i suddetti profili disciplinari che pure rende deficitaria, nella parte motivazionale, la valutazione offerta dai Commissari ai suddetti elementi curriculari.
8.2. In definitiva, come appena osservato, anche per le attività diverse dai titoli discendenti dalle pubblicazioni, non può che valere, mutatis mutandis il medesimo ragionamento applicato alle pubblicazioni, la qual cosa induce a ritenere necessario che la Commissione rinnovi le sue valutazioni anche in parte qua, alla luce delle coordinate tratteggiate nel precedente paragrafo.
9. Il quarto motivo dell’appello principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui, in conseguenza dell’accoglimento del ricorso incidentale di primo grado, ha ritenuto, così ridimensionandone la rilevanza, che seppure significativo nel panorama internazionale della ricerca, l’impatto della produzione scientifica del candidato possa dipendere dalle tematiche giuseconomiche affrontate che si prestano alla diffusione all’estero più degli studi aventi ad oggetto istituti e norme del diritto interno, quali sono quelli tipici di diritto commerciale positivo.
La parte appellante censura il suddetto giudizio evidenziando, da un lato che, tra le materie giuridiche, il diritto commerciale è fra le più internazionali per sua propria natura, in quanto peraltro largamente disciplinata oramai da direttive e regolamenti europei e, dall’altro, che la produzione dell’altro candidato, odierno appellante incidentale, non presenta alcun impatto nel panorama internazionale, nonostante quest’ultimo fosse un criterio indispensabile da valutare con riferimento al conferimento di incarichi di prima fascia, ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.M. n.120 del 2016, che, non a caso, non lo richiede per i concorsi riservati ai professori associati.
9.1. Il motivo è infondato.
9.1.1. Effettivamente la Commissione non ha adeguatamente valutato, benché ciò fosse previsto, la proiezione internazionale degli studi della parte appellante, autrice di molte pubblicazioni in lingua straniera rispetto a quella, meno significativa sotto questo profilo, della parte appellata. Ed è pertanto opportuno che anche questo deficit motivazionale sia colmato nel corso delle rinnovate operazioni commissariali.
9.1.2. Questo significa, tuttavia, che valore e pertinenza di dette opere al SSD di riferimento – così come lo stesso impatto che esse hanno avuto sul panorama internazionale – dovranno essere soppesati dal nuovo organo nominando, e che rispetto a dette valutazioni il giudizio di legittimità nulla può anticipare.
9.1.3. D’altronde allo stesso scrutinio di più ampio respiro rispetto al panorama solo interno dovranno essere sottoposti anche i lavori dell’appellante incidentale, con la precisazione che il criterio va declinato con riferimento alla specifica materia concorsuale, e va applicato tenendo conto del riscontro che le opere di entrambi i candidati hanno ottenuto nella comunità scientifica internazionale, escludendosi che il presente giudizio di cognizione possa aggiungere alcunché nel merito.
10. Il sub-motivo al quarto motivo d’appello contesta che, anche rispetto al criterio della collocazione editoriale - la cui applicazione pure il primo giudice ha ritenuto essere stata disattesa dalla Commissione di concorso – sia stata data all’istituendo organo l’indicazione di previamente valutare la pertinenza con il SSD di diritto commerciale.
L’indicazione, secondo la parte appellante, è invece superflua, se non addirittura erronea, essendo tutte le opere pubblicate su autorevoli collane specificamente dedicate agli studi commercialistici. In particolare lo è – aggiunge - la pubblicazione in materia di responsabilità civile nei mercati finanziari, non a caso citata a più riprese da un insigne professore di diritto privato.
10.1. Il motivo è infondato.
10.1.1. La collocazione editoriale delle riviste o delle pubblicazioni deve infatti evidentemente sottostare al medesimo criterio della congruenza rispetto allo SSD cui sono sottoposti le pubblicazioni e gli altri titoli posseduti dalla parte appellante.
Se l’istituenda commissione operasse diversamente, adotterebbe un metodo illogico ed incongruo.
Dunque è del tutto ragionevole che, prima di valutare la rilevanza che riveste il criterio della collocazione editoriale dei lavori, venga previamente verificata la congruenza del posizionamento dell’edizione rispetto al settore disciplinare di diritto commerciale, congruenza che – come si è ripetuto nel corso dell’intera trattazione- rappresenta la pre-condizione di ogni ulteriore giudizio di merito comparativo, che si rende più che mai necessario in questa competizione, in ragione della particolarità del profilo professionale della parte appellante, che si è dedicata, per una parte della carriera, a materia solo affine a quella oggetto del concorso controverso.
10.1.2. A maggior ragione tali considerazioni, che esigono un maggior approfondimento valutativo, valgono per quel che riguarda il lavoro sulla responsabilità civile in materia di mercati finanziari, del cui apparente parziale disallineamento rispetto alla materia di concorso si è già detto e sul quale non incide la, pur autorevole, collocazione editoriale.
11. Venendo ai restanti motivi sollevati con l’appello incidentale dal prof. AR – che vanno parimenti scrutinati, trattandosi di appello incidentale cd. “improprio”, ossia un ordinario mezzo di gravame- la seconda doglianza opposta da costui contesta alla sentenza impugnata di avere rilevato l’omessa applicazione del parametro dell’inserimento dei candidati nel panorama internazionale della ricerca, risultando al contrario che la Commissione, pur valutando detto criterio, ha ritenuto prevalenti le pubblicazioni del prof. AR, in quanto dotate di maggiore originalità rispetto a quelle del prof. IU.
Peraltro – aggiunge – in questo frangente la Commissione avrebbe applicato la prescrizione contenuta nella sentenza n.163/2022 del Consiglio di Stato che aveva precisato che il respiro comparatistico e/o internazionale della ricerca non va considerato per l’appunto “ ex se”, ma va rapportato all’originalità ed al rigore metodologico dei lavori.
11.1. Il motivo è infondato.
11.1.1. Dagli atti si rileva che la Commissione di concorso, almeno nella proposta di maggioranza, ha del tutto omesso di valutare il suddetto profilo, la qual cosa dimostra ancor più una carenza motivazionale, sol che si pensi a quanto invece emergeva dal parere del prof. IO che pure sulla declinazione di quel criterio si è ampiamente soffermato, segnalando, in un’ottica comparativa, la preminenza che avrebbe dovuto acquisire il profilo dell’appellante rispetto a quello dell’appellante incidentale.
11.1.2. Ciò non toglie che, in sede di più generale valutazione comparativa, effettivamente la Commissione a maggioranza abbia ritenuto preminente, per qualità e rigore metodologico, la produzione dell’appellante incidentale, ma, per l’appunto, quel giudizio risulta essere stato dato senza apparentemente tenere in alcun conto (o comunque senza dare contezza della relativa necessaria valutazione de) la proiezione internazionale degli studi rispettivi dei due candidati. E tanto segnala una lacuna nel giudizio che, come condivisibilmente osservato dal primo giudice, deve essere colmata.
11.1.3. Del resto, che il criterio di valutazione debba rivolgersi anche agli effetti degli studi all’interno del panorama internazionale è espressamente contemplato dall’art.3 comma 2 del D.M. del 7 giugno del 2016 n.120, dunque si tratta di un presupposto indefettibile la cui operatività non avrebbe dovuto essere completamente pretermessa, come invece accaduto, dall’organo commissariale.
12. Il quarto motivo dell’appello incidentale contesta la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che la Commissione non abbia adeguatamente valutato la collocazione editoriale delle pubblicazioni della parte appellante principale, sopravvalutando al contempo, quella delle opere della parte appellante incidentale.
Quest’ultimo sostiene che la mera collocazione di un lavoro sarebbe, in sé, un dato neutro e non significativo, dipendendo il valore della pubblicazione dai suoi contenuti, e non dalla casa editrice e/o dall’iniziativa editoriale nell’ambito della quale essa è inserita, e che dunque la Commissione avrebbe correttamente applicato il suo giudizio, ritenendo che le opere dell’appellante incidentale, in un giudizio complessivo, fossero comunque superiori rispetto a quelle dell’appellante principale.
12.1. Il motivo è infondato.
12.1.1. Il criterio della collocazione editoriale da sempre è utilizzato nelle valutazioni delle commissioni di concorso per professore universitario, rispondendo la sua applicazione a criteri che, prima ancora di essere giuridici, sono logico-esperienziali; dunque è intrinsecamente contraddittorio, oltre che inconsueto, denunciarne l’applicazione quale criterio inedito, o comunque poco significativo.
È vero piuttosto che il “dove” la pubblicazione è collocata rivela se ed in che limiti essa sia inserita in un più ampio progetto di ricerca, o sia comunque il prodotto di un gruppo di lavoro (o di ricerca) tematico/i. Dunque esso conferisce allo scritto un particolare valore scientifico, consegnandogli una fisionomia più netta all’interno di uno specifico panorama di ricerca, e, con esso e grazie ad esso, negli studi specialistici di settore.
Senza altresì considerare che più è prestigiosa la casa editrice, e soprattutto la collana di riferimento, e più divengono stringenti le verifiche alle quali la pubblicazione è sottoposta, perché le stesse sono finalizzate a valutare, non solo la qualità del lavoro, come accade d’ordinario, ma anche la rispondenza di esso - e con essa, attestare la versatilità dell’autore e la sua capacità a lavorare in équipe - al progetto di ricerca o al lavoro di gruppo al quale si deve coordinare o nel quale è inserita.
La qual cosa rivela la maggiore accuratezza anche dell’opera, che deve raccordarsi, da un punto di vista sistematico, con altri lavori e quindi dimostra, a tacer d’altro, una particolare maturità scientifica del suo autore.
Per tutti questi motivi la collocazione editoriale si rivela un efficace criterio di valutazione, anche nella valutazione comparativa delle produzioni dei candidati, e perciò la Commissione di concorso avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione a questo profilo, che invece risulta sostanzialmente disapplicato nella parte in cui è giunta ad una valutazione di equivalenza fra le opere, collocate in collana, della parte appellante principale e le opere, che sono invece fuori collana, della parte appellante incidentale.
13. Il quinto motivo dell’appello incidentale contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto immotivato il giudizio di equivalenza espresso dalla Commissione, con riguardo all’attività didattica ed ai titoli diversi, posseduti dai due candidati.
13.1. Il motivo è infondato.
13.1.1. Quanto all’attività didattica, infatti, trattandosi di un elemento che ha anche una rilevante dimensione quantitativa, occorreva valorizzare, in forma comparativa, anche la consistenza temporale dei cicli di lezione rispettivamente tenuti dai candidati, in termini di anni ed in termini di ore delle docenze erogate, incombente che la Commissione non ha punto rispettato, essendosi - come condivisibilmente ha rilevato il primo giudice - limitata a elencare gli insegnamenti svolti da entrambi, senza metterli in comparazione su dati né temporali, né cronologici, che invece andavano entrambi valutati.
13.1.2. Tanto meno risultano valutate dalla Commissione, e/o tenute in debito conto, le lezioni svolte in lingua inglese dall’appellante principale. Anche sotto questo profilo pertanto l’appello incidentale si rivela infondato.
13.1.3. Quanto ai titoli diversi, è incontestabile che l’appellante principale ne disponga di più rispetto a quelli posseduti dall’appellante incidentale e che, ciò non di meno, la Commissione abbia espresso un sintetico (e dunque non motivato) giudizio di equivalenza (“molto buono”) con riferimento a questa voce, fra i curriculum dei due candidati, senza motivare sufficientemente in merito.
14. In definitiva questi motivi inducono a rigettare sia l’appello principale che quello incidentale.
La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull’appello incidentale, come in epigrafe proposti, li rigetta entrambi.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO