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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/12/2024, n. 3280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3280 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
Sent. n. ………….
R.G 3489/2023
..
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice Onorario di Pace Dott. Domenico Dente Gattola ha emesso la seguente sentenza
Avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi
Tra
Per: il sig. , c.f. c.f. Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall' Avv.Antonio Giordano presso il cui studio in Boscotrecase alla Via Lava n. 35,elegge domicilio, giusta procura in atti;
Attore
E
già ) in Controparte_1 Controparte_2 PartitaIVA_1
p. legale rapp.te p.t rapp.ta e difesa dall'Avv.to Rosaria Striano presso il cui studio in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n.126 elegge domicilio giusta procura in atti;
Convenuta
Nonché
in qualità di terzo pignorato Controparte_3
CONCLUSIONI
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Oggetto della presente opposizione è l'atto di pignoramento presso terzi n. 20230002109340944664050 per un importo di € 867,35 avente origine dal presunto mancato pagamento della tassa automobilistica di cui veniva chiesta dichiararsi la nullità,,l'inefficacia, l'illegittimità ed infondatezza della suddetta .
Atteso il carattere documentale della questione il fascicolo , veniva posto in decisione senza necessità di articolare alcun mezzo istruttorio che del resto nulla avrebbero aggiunto alle argomentazioni delle parti.
In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa , che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva la regolare instaurazione del contraddittorio e del resto dall'istruttoria processuale così come risultano essere provate sia la legittimazione attiva che quella passiva e del resto non sono emersi elementi che autorizzino a ritenere fondata una carenza di legittimazione in tal senso di una delle parti. Sussiste la competenza dell'autorità adita del tribunale di Torre Annunziata e nello specifico del Giudice dell'esecuzione poiché viene contestato la facoltà di di procedere con il recupero coattivo delle somme CP_1 vantate e tale doglianza è mossa dopo la notifica atto di pignoramento. Circostanza questa che giustifica il mancato ricorso innanzi il Giudice
Tributario malgrado si faccia riferimento alla richiesta di pagamento della tassa di circolazione. All'esito della vicenda processuale la domanda risulta essere fondata in fatto ed in diritto e quindi meritevole dell'accoglimento per i motivi che si vanno ad illustrare di seguito. Dalla lettura della documentazione in atti e all'esito della vicenda processuale si rileva come la questione avrebbe potuto essere definita in via bonaria senza ricorrere all'autorità giudiziaria con dilatazione dei tempi . Nel merito si osserva come in via assorbente e preliminare sia fondata l'eccezione relativa alla prescrizione dei tributi avanzata dall'odierna attrice. Questo perché la notifica della raccomandata contenente l'atto di accertamento con cui veniva richiesto il pagamento delle somme non risulta essersi perfezionata correttamente.
Difatti in atti si rinviene la cartolina di notifica per compiuta giacenza ma nel contempo nulla circa la relativa documentazione che possa comprovare il perfezionamento e quindi la regolarità della procedura seguita.
Ne deriva che nessuna comunicazione è pervenuta all'interessato e quindi anche i successivi atti sono da considerarsi nulla ovvero anche ingiunzione , preavviso fermo amministrativo e pignoramento poiché nella realtà nessuna richiesta è giunta alla parte .
In altre parole nulla è dovuto in quanto la contestazione circa le somme vantate non è mai pervenuta nella sfera del destinatario. Sarebbe stato in tal senso onere dell'odierna convenuta dimostrare la fondatezza delle propria pretesa ed in assenza dell'idonea documentazione ciò non è avvenuto.
Tale circostanza comporta di per sè l'accoglimento della domanda del ricorrente e rende del tutto superfluo ed ininfluente soffermarsi sulle ulteriori argomentazioni sollevate dalle parti.
Il pignoramento n. 20230002109340944664050 dell'importo di € 867,35 relativo il pagamento tassa automobilistica 2014 sulla scorta di quanto evidenziato dall'istruttoria processuale deve essere dichiarato nullo ovvero inefficace ovvero illegittimo.
Nullità che comporta la restituzione delle somme eventualmente già corrisposte dal terzo al creditore poiché non sussiste più titolo per trattenerle. In ultimo circa la richiesta di condanna della parte soccombente al pagamento al risarcimento del danno ex art 96 cpc , questa deve essere rigettata . Infatti in questa sede malgrado l'accoglimento della domanda non si rinvengono i presupposti in tal senso;
ciò tuttavia non impedisce alla parte interessata di far valere le proprie ragioni in altra sede.
Le spese di lite alla luce della risultanze istruttorie e della condotta processuale delle parti seguono la soccombenza e tengono conto del valore della controversia.
Riguardo il governo delle suddette , questo giudice ritiene di dover aderire al principio adottato anche da altri giudicanti , secondo cui queste sono da determinarsi in base al decreto del Ministero della Giustizia n.
10.03.2014 n.55 pubblicato su gazzetta ufficiale del 1.4.2014 Tab. A tenuto del novellato art. 91 c.p.c. e comprensive delle spese generali ex art. 2 comma 2° citato Decreto e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (e dell'attività difensiva espletata, con attribuzione - ex art.93 c.p.c.- al procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario avv.to Antonio Giordano .
PQM
Il Giudice Onorario di Pace dott. Domenico Dente Gattola , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di già in p. Controparte_1 Controparte_2 legale rapp.te p.t, provvede come di seguito :
1 Dichiara nullo il pignoramento presso terzi n. 20230002109340944664050 per un importo di € 867,35;
2.Dispone che provveda alla restituzione al sig. CP_1 [...] delle somme eventualmente già versate dal terzo pignorato;
Parte_1
3. Condanna in p. del legale rapp.te p.t. al pagamento delle CP_1 competenze che si determinano in € 462,00 oltre 15% spese generali , iva e cpa come per legge nella misura e nell'importo dovuto non rinvenendosi in atto il relativo contributo unificato con attribuzione al procuratore antistatario avvocato Antonio Giordano. Così deciso in Torre Annunziata
Lì data del deposito 20.12.2024
Dott.Domenico Dente Gattola
R.G 3489/2023
..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice Onorario di Pace Dott. Domenico Dente Gattola ha emesso la seguente sentenza
Avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi
Tra
Per: il sig. , c.f. c.f. Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall' Avv.Antonio Giordano presso il cui studio in Boscotrecase alla Via Lava n. 35,elegge domicilio, giusta procura in atti;
Attore
E
già ) in Controparte_1 Controparte_2 PartitaIVA_1
p. legale rapp.te p.t rapp.ta e difesa dall'Avv.to Rosaria Striano presso il cui studio in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n.126 elegge domicilio giusta procura in atti;
Convenuta
Nonché
in qualità di terzo pignorato Controparte_3
CONCLUSIONI
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Oggetto della presente opposizione è l'atto di pignoramento presso terzi n. 20230002109340944664050 per un importo di € 867,35 avente origine dal presunto mancato pagamento della tassa automobilistica di cui veniva chiesta dichiararsi la nullità,,l'inefficacia, l'illegittimità ed infondatezza della suddetta .
Atteso il carattere documentale della questione il fascicolo , veniva posto in decisione senza necessità di articolare alcun mezzo istruttorio che del resto nulla avrebbero aggiunto alle argomentazioni delle parti.
In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa , che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva la regolare instaurazione del contraddittorio e del resto dall'istruttoria processuale così come risultano essere provate sia la legittimazione attiva che quella passiva e del resto non sono emersi elementi che autorizzino a ritenere fondata una carenza di legittimazione in tal senso di una delle parti. Sussiste la competenza dell'autorità adita del tribunale di Torre Annunziata e nello specifico del Giudice dell'esecuzione poiché viene contestato la facoltà di di procedere con il recupero coattivo delle somme CP_1 vantate e tale doglianza è mossa dopo la notifica atto di pignoramento. Circostanza questa che giustifica il mancato ricorso innanzi il Giudice
Tributario malgrado si faccia riferimento alla richiesta di pagamento della tassa di circolazione. All'esito della vicenda processuale la domanda risulta essere fondata in fatto ed in diritto e quindi meritevole dell'accoglimento per i motivi che si vanno ad illustrare di seguito. Dalla lettura della documentazione in atti e all'esito della vicenda processuale si rileva come la questione avrebbe potuto essere definita in via bonaria senza ricorrere all'autorità giudiziaria con dilatazione dei tempi . Nel merito si osserva come in via assorbente e preliminare sia fondata l'eccezione relativa alla prescrizione dei tributi avanzata dall'odierna attrice. Questo perché la notifica della raccomandata contenente l'atto di accertamento con cui veniva richiesto il pagamento delle somme non risulta essersi perfezionata correttamente.
Difatti in atti si rinviene la cartolina di notifica per compiuta giacenza ma nel contempo nulla circa la relativa documentazione che possa comprovare il perfezionamento e quindi la regolarità della procedura seguita.
Ne deriva che nessuna comunicazione è pervenuta all'interessato e quindi anche i successivi atti sono da considerarsi nulla ovvero anche ingiunzione , preavviso fermo amministrativo e pignoramento poiché nella realtà nessuna richiesta è giunta alla parte .
In altre parole nulla è dovuto in quanto la contestazione circa le somme vantate non è mai pervenuta nella sfera del destinatario. Sarebbe stato in tal senso onere dell'odierna convenuta dimostrare la fondatezza delle propria pretesa ed in assenza dell'idonea documentazione ciò non è avvenuto.
Tale circostanza comporta di per sè l'accoglimento della domanda del ricorrente e rende del tutto superfluo ed ininfluente soffermarsi sulle ulteriori argomentazioni sollevate dalle parti.
Il pignoramento n. 20230002109340944664050 dell'importo di € 867,35 relativo il pagamento tassa automobilistica 2014 sulla scorta di quanto evidenziato dall'istruttoria processuale deve essere dichiarato nullo ovvero inefficace ovvero illegittimo.
Nullità che comporta la restituzione delle somme eventualmente già corrisposte dal terzo al creditore poiché non sussiste più titolo per trattenerle. In ultimo circa la richiesta di condanna della parte soccombente al pagamento al risarcimento del danno ex art 96 cpc , questa deve essere rigettata . Infatti in questa sede malgrado l'accoglimento della domanda non si rinvengono i presupposti in tal senso;
ciò tuttavia non impedisce alla parte interessata di far valere le proprie ragioni in altra sede.
Le spese di lite alla luce della risultanze istruttorie e della condotta processuale delle parti seguono la soccombenza e tengono conto del valore della controversia.
Riguardo il governo delle suddette , questo giudice ritiene di dover aderire al principio adottato anche da altri giudicanti , secondo cui queste sono da determinarsi in base al decreto del Ministero della Giustizia n.
10.03.2014 n.55 pubblicato su gazzetta ufficiale del 1.4.2014 Tab. A tenuto del novellato art. 91 c.p.c. e comprensive delle spese generali ex art. 2 comma 2° citato Decreto e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (e dell'attività difensiva espletata, con attribuzione - ex art.93 c.p.c.- al procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario avv.to Antonio Giordano .
PQM
Il Giudice Onorario di Pace dott. Domenico Dente Gattola , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di già in p. Controparte_1 Controparte_2 legale rapp.te p.t, provvede come di seguito :
1 Dichiara nullo il pignoramento presso terzi n. 20230002109340944664050 per un importo di € 867,35;
2.Dispone che provveda alla restituzione al sig. CP_1 [...] delle somme eventualmente già versate dal terzo pignorato;
Parte_1
3. Condanna in p. del legale rapp.te p.t. al pagamento delle CP_1 competenze che si determinano in € 462,00 oltre 15% spese generali , iva e cpa come per legge nella misura e nell'importo dovuto non rinvenendosi in atto il relativo contributo unificato con attribuzione al procuratore antistatario avvocato Antonio Giordano. Così deciso in Torre Annunziata
Lì data del deposito 20.12.2024
Dott.Domenico Dente Gattola