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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/03/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4815/2023 R.G.
TRA
, con Avv. Andrea Politano Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Avv.ti Luca Gencarelli e Antonio Nappi resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 1.12.2023 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la società in epigrafe e, premesso di aver lavorato alle sue dipendenze nel periodo dal 24.6.2016 al 5.1.2022 con inquadramento al livello A del CCNL case di cura personale non medico e qualifica di inserviente, esponeva che il contratto di lavoro prevedeva lo svolgimento di orario di lavoro diurno per 8 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana ma che, in realtà, aveva lavorato esclusivamente nelle ore notturne osservando l'orario di lavoro di 10 ore giornaliere dalle ore 21 alle ore 07,00.
Deduceva che dal marzo 2017 l'orario di lavoro era stato formalmente ridotto ma che aveva continuato ad osservare il medesimo orario prima svolto e, lamentando l'omesso pagamento della retribuzione relativa ai mesi di novembre e dicembre 2021 nonchè delle tredicesime mensilità ed del TFR ed il mancato godimento di ferie e permessi, assumeva l'insufficienza del
1 trattamento economico ricevuto sostenendo di essere rimasto creditore, a titolo di differenze retributive, straordinario lavoro diurno e notturno, maggiorazione lavoro ordinario notturno, tredicesime mensilità, ferie, festività soppresse e TFR del complessivo importo di € 86.152,78 come da conteggio prodotto.
Concludeva chiedendo “[..] 1) Accertare che il Sig. [..] ha di Parte_1 fatto, per l'intero periodo lavorativo, svolto l'attività lavorativa nelle ore notturne, osservando un orario lavorativo superiore alle 8 ore giornaliere;
2)
Condannare la al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 86.152,78 di cui € 30.497,83 per differenze retributive, € 5.491,53 per straordinario lavoro diurno, € 3.877,04 per straordinario lavoro notturno, € 25.268,28 per maggiorazione lavorio ordinario notturno, € 7.464,52 per tredicesime, € 2.241,92 per ferie, €1.165,69 per
Fest. Soppresse/ferie ed € 10.145,96 per Trattamento fine rapporto [..]”.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1 eccependo, preliminarmente, la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto per infondatezza, negando l'osservanza da parte del ricorrente dell'orario di lavoro dedotto in ricorso e sostenendo di aver a questi corrisposto il trattamento economico e le competenze previste dal CCNL.
Dopo aver eccepito la parziale prescrizione del diritto e contestato i conteggi prodotti dal ricorrente concludeva come innanzi indicato.
Istruita a mezzo prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 25.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Deve, preliminarmente, essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. sollevata dalla società resistente.
Occorre al riguardo ricordare che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione di tali elementi in modo formale,
2 ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite, n. 6140/93; Cass.
Lav. n. 2257/2000; n. 2572/2000).
Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di nullità è priva di pregio posto che l'esame complessivo dell'atto consente a controparte di ben comprendere quale sia l'oggetto della domanda e quali i presupposti fattuali su cui la stessa si fonda e quindi di articolare una piena difesa, avendo parte ricorrente agito in giudizio per ottenere quanto dovuto per i titoli specificati in ricorso e nel conteggio, ed avendo indicato, al riguardo, le concrete mansioni svolte, il periodo di occupazione, l'orario di lavoro osservato, il CCNL applicabile ed il livello di inquadramento.
Tanto precisato, il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi che seguono.
Parte ricorrente lamenta l'insufficienza del trattamento economico ricevuto deducendo di aver lavorato per l'intero periodo di occupazione esclusivamente nelle ore notturne rendendo le prestazioni per 10 ore al giorno dalle ore 21,00 alle ore 07,00 a fronte del contratto di lavoro che prevedeva lo svolgimento n.
8 ore al giorno per cinque giorni in orario diurno, nonché a fronte della solo formale riduzione dell'orario di lavoro attuata dal datore di lavoro nel mese di marzo 2017.
Parte convenuta - che non contesta il periodo di occupazione, l'inquadramento contrattuale e la qualifica dedotti in ricorso – contesta, tuttavia, la domanda negando il superamento dell'orario di lavoro contrattualmente previsto deducendo, in particolare, che “[..] Il ricorrente [..] è stato inquadrato con la qualifica di “inserviente” al livello A del CCNL Case Cura Personale non Medico, osservando il normale orario di lavoro contrattualmente previsto di otto ore giornaliere (quaranta ore settimanali) nel periodo dal 25.05.2016 sino al
28.02.2017 e di quattro ore giornaliere (20 ore settimanali) nel periodo dallo
01.03.2017 sino allo 05.01.2021 [..]” (cfr. pag. 2 della memoria).
Ora, premesso che l'indicazione della data 5.1.2021 contenuta in memoria quale epoca di cessazione del rapporto di lavoro deve ritenersi frutto di refuso avendo la resistente sostenuto che è pacifico il periodo di occupazione del
3 ricorrente (cfr. pag. 2 della memoria), si osserva, anzitutto, che il contratto di lavoro inter partes (cfr. all. 1 fasc. ricorrente) non prevede (come sostenuto da entrambe le parti) lo svolgimento dell'orario di lavoro di 40 ore settimanali facendo, invero, riferimento all'orario previsto dal CCNL di settore che, sul punto, (cfr. all. 2 fasc. ricorrente) dispone che l'orario di lavoro è fissato in n.
38 ore settimanali (cfr. art. 11); si osserva, altresì, che è in atti (cfr. fasc. resistente) la comunicazione al Centro per l'impiego della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Ciò detto, va qui richiamato l'orientamento di legittimità per cui
“il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto” (così, tra le altre, Cass. Sez. Lav. 16 febbraio 2009, n. 3714).
All'esito della espletata istruttoria, la prospettazione di parte ricorrente ha trovato riscontro.
I testi , (di parte ricorrente) e (di Testimone_1 Tes_2 Tes_3 parte resistente) hanno confermato l'assunto attoreo secondo il quale il turno notturno era quello articolato tra le ore 21,00 e le ore 07,00; non è in generale valorizzabile la deposizione resa dal teste (di parte ricorrente) poiché Tes_4 questi ha riferito di essere stato uno soci fondatori della società ma di aver interrotto i rapporti con la stessa nel 2016 e di non aver avuto, da tale epoca, occasione di contatto con detta società e con la struttura dove la stessa operava;
non è invece attendibile, sulla specifica questione della durata del turno notturno e sulla sua articolazione, la deposizione resa dal teste (di parte resistente) che, in contrasto con quanto riferito dagli altri testi CP_1 escussi, ha dichiarato che “[..] L'orario del turno notturno non era stabile nel senso che a volte iniziava alle 21 a volte alle 23 in base alle esigenze aziendali
[..]” e che “[..] Il turno notturno durava da quello che so circa sette, otto ore”.
Ora - premesso che la resistente, nel negare il superamento da parte del ricorrente dell'orario di lavoro contrattuale, non ha contestato che questi abbia lavorato in orario notturno né sostenuto, di contro, che le prestazioni lavorative
4 le abbia rese in orario diurno – si osserva che la circostanza che l' abbia Pt_1 prestato attività lavorativa durante il turno notturno trova riscontro nelle deposizioni dei citati testi (che ha riferito “[..] Ricordo che vi Testimone_1 erano due colleghi che si chiamano e di cui non Parte_1 Per_1 ricordo il cognome che si occupavano del turno notturno. Il collega Pt_1 svolgeva sempre il turno notturno alternandosi con il collega qualche Per_1 volta è capitato che per sostituire il collega che aveva il turno della mattina lo abbia sostituito aggiungendo al turno già fatto di notte anche quello Pt_1 del mattino [..]”), (che ha riferito “[..] Il ricorrente lavorava nel Tes_2 turno che va dalle 9 di sera alle 7 del mattino ma a volte rimaneva a lavorare per una parte del turno di mattina per aiutare con i pazienti. Io vedevo il ricorrente al lavoro quando iniziavo il turno di mattina alle 7 e lui terminava il suo oppure come ho detto rimaneva per un pò ad aiutare nel turno di mattina oppure lo vedevo quando terminavo il turno del pomeriggio e cioè alle 9 di sera quando lui iniziava il turno notturno [..]”), (che ha dichiarato “[..] Il CP_1 ricorrente svolgeva il turno di notte [..]”) e (che ha dichiarato “[..] Tes_3
Quando ho svolto il turno del mattino è capitato mediamente 2-3 volte la settimana di incontrare il ricorrente nel senso che quando io iniziavo il turno lui terminava quello di notte [..]”).
È dunque adeguatamente provato che le prestazioni lavorative del ricorrente si siano svolte durante il turno notturno e che detto turno, come detto, fosse articolato dalle ore 21,00 alle ore 7, per complessive n. 10 ore.
Deve, inoltre, ritenersi provato che a tale turno fosse adibito esclusivamente il ricorrente poiché la deposizione della teste (secondo la Testimone_1 quale il ricorrente si alternava al turno notturno con altro collega, di nome
) appare superata da quelle rese dai testi e per Per_1 Tes_2 CP_1
i quali l' era il solo ad occuparsi del turno in questione: in questo senso ha Pt_1 esplicitamente deposto il teste mentre il teste ha riferito Tes_2 CP_1 che “[..] lui era l'unico a svolgere questo turno oppure se c'era un'esigenza si faceva aiutare da uno dei titolare che sono miei fratelli e che sono reperibili per dette evenienze [..]”.
5 Risulta quindi dimostrato il superamento da parte del ricorrente dell'orario di lavoro contrattuale sia perché non ha trovato alcun riscontro la trasformazione,
a far data dal marzo 2017, del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dedotta da parte resistente (nulla avendo riferito in tal senso i testi escussi, per i quali, come detto, il ricorrente è sempre stato occupato nel turno notturno di 10 ore giornaliere), sia perché, anche avuto riguardo al normale orario di lavoro contrattuale previsto per il rapporto a tempo pieno (pari a n.
38 ore settimanali, cfr. art. 11 CCNL di settore) l' ha svolto le prestazioni Pt_1 in turni di n. 10 ore giornaliere per n. 5 notti a settimana nel periodo dal
25.5.2016 al 31.1.2028 e per n. 4 notti a settimana nel periodo dal 1.2.2028 al
5.1.2022 (cfr. pag. 1 perizia di parte all. 5 fasc. ricorrente).
Compete, dunque, al ricorrente quanto rivendicato a titolo di differenze retributive nonché di maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e per il lavoro straordinario notturno (cfr. artt. 13 e 14 CCNL).
Compete, altresì, al ricorrente quanto rivendicato a titolo di tredicesima mensilità e TFR – emolumenti dovuti per legge e in base al CCNL (cfr. art. 53 e
56) – rispetto ai quali la resistente, gravata dell'onere della prova circa l'avvenuta corresponsione nulla ha provato;
del pari spetta al ricorrente quanto preteso a titolo di ferie e festività soppresse posto che – benchè la parte non abbia provato di aver lavorato in giorni destinati alle ferie o di festività – nondimeno il dato della maturazione del relativo diritto può trarsi dalla busta paga del mese di marzo 2021 prodotta dal ricorrente (cfr. all. 4) dal quale si ricava un residuo maturato di n. 24,07 giorni di ferie e di n. 27,00 giorni di ex festività.
Alcunchè invece spetta a parte ricorrente a titolo di straordinario lavoro diurno
(quantificato nel conteggio in € 5.491,53) posto che la parte ha dedotto di aver lavorato esclusivamente nel turno notturno e tale deduzione è incompatibile con lo svolgimento di lavoro straordinario diurno.
Tanto precisato, l'eccezione di parziale prescrizione del diritto sollevata da parte resistente deve essere disattesa atteso che la parte non ha dedotto - né provato - la sussistenza del requisito dimensionale aziendale tale da determinare l'applicabilità nel specie della c.d. tutela reale e dunque il decorso
6 della prescrizione in costanza di rapporto sicchè il termine prescrizionale ha iniziato a decorrere all'atto della cessazione del rapporto (5.1.2022), con la ulteriore conseguenza che al momento della notifica del ricorso depositato il
1.12.2023 alcuna prescrizione era intervenuta.
Allo stesso modo deve disattendersi la contestazione della resistente relativa ai conteggi siccome generica e fondata, essenzialmente, sulla negazione dei fatti costitutivi del diritto posti dal ricorrente a fondamento della domanda.
Ed allora, sulla scorta di detti conteggi – che sono elaborati da sulla CP_2 scorta dei parametri retributivi previsti dalla contrattazione collettiva di categoria e che, dunque, possono essere posti alla base della presente decisione stante anche l'assenza di una specifica e puntuale contestazione in ordine ai criteri di calcolo e/o alla metodologia applicata – ed operata la decurtazione dell'importo di € 5.491,53 conteggiata a titolo di straordinario lavoro diurno, non spettante per quanto già detto, al ricorrente compete la complessiva somma di € 80.661,25 (€ 86.152,78 – € 5.491,53), oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo.
Al pagamento di detta somma è dunque tenuta la resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la
[...] al pagamento in favore di parte ricorrente della Controparte_1 complessiva somma di € 80.661,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in € 3.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, disponendo che il versamento sia eseguito in favore dello Stato.
Così deciso in Cosenza, 27 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
7
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4815/2023 R.G.
TRA
, con Avv. Andrea Politano Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Avv.ti Luca Gencarelli e Antonio Nappi resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 1.12.2023 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la società in epigrafe e, premesso di aver lavorato alle sue dipendenze nel periodo dal 24.6.2016 al 5.1.2022 con inquadramento al livello A del CCNL case di cura personale non medico e qualifica di inserviente, esponeva che il contratto di lavoro prevedeva lo svolgimento di orario di lavoro diurno per 8 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana ma che, in realtà, aveva lavorato esclusivamente nelle ore notturne osservando l'orario di lavoro di 10 ore giornaliere dalle ore 21 alle ore 07,00.
Deduceva che dal marzo 2017 l'orario di lavoro era stato formalmente ridotto ma che aveva continuato ad osservare il medesimo orario prima svolto e, lamentando l'omesso pagamento della retribuzione relativa ai mesi di novembre e dicembre 2021 nonchè delle tredicesime mensilità ed del TFR ed il mancato godimento di ferie e permessi, assumeva l'insufficienza del
1 trattamento economico ricevuto sostenendo di essere rimasto creditore, a titolo di differenze retributive, straordinario lavoro diurno e notturno, maggiorazione lavoro ordinario notturno, tredicesime mensilità, ferie, festività soppresse e TFR del complessivo importo di € 86.152,78 come da conteggio prodotto.
Concludeva chiedendo “[..] 1) Accertare che il Sig. [..] ha di Parte_1 fatto, per l'intero periodo lavorativo, svolto l'attività lavorativa nelle ore notturne, osservando un orario lavorativo superiore alle 8 ore giornaliere;
2)
Condannare la al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 86.152,78 di cui € 30.497,83 per differenze retributive, € 5.491,53 per straordinario lavoro diurno, € 3.877,04 per straordinario lavoro notturno, € 25.268,28 per maggiorazione lavorio ordinario notturno, € 7.464,52 per tredicesime, € 2.241,92 per ferie, €1.165,69 per
Fest. Soppresse/ferie ed € 10.145,96 per Trattamento fine rapporto [..]”.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1 eccependo, preliminarmente, la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto per infondatezza, negando l'osservanza da parte del ricorrente dell'orario di lavoro dedotto in ricorso e sostenendo di aver a questi corrisposto il trattamento economico e le competenze previste dal CCNL.
Dopo aver eccepito la parziale prescrizione del diritto e contestato i conteggi prodotti dal ricorrente concludeva come innanzi indicato.
Istruita a mezzo prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 25.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Deve, preliminarmente, essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. sollevata dalla società resistente.
Occorre al riguardo ricordare che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione di tali elementi in modo formale,
2 ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite, n. 6140/93; Cass.
Lav. n. 2257/2000; n. 2572/2000).
Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di nullità è priva di pregio posto che l'esame complessivo dell'atto consente a controparte di ben comprendere quale sia l'oggetto della domanda e quali i presupposti fattuali su cui la stessa si fonda e quindi di articolare una piena difesa, avendo parte ricorrente agito in giudizio per ottenere quanto dovuto per i titoli specificati in ricorso e nel conteggio, ed avendo indicato, al riguardo, le concrete mansioni svolte, il periodo di occupazione, l'orario di lavoro osservato, il CCNL applicabile ed il livello di inquadramento.
Tanto precisato, il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi che seguono.
Parte ricorrente lamenta l'insufficienza del trattamento economico ricevuto deducendo di aver lavorato per l'intero periodo di occupazione esclusivamente nelle ore notturne rendendo le prestazioni per 10 ore al giorno dalle ore 21,00 alle ore 07,00 a fronte del contratto di lavoro che prevedeva lo svolgimento n.
8 ore al giorno per cinque giorni in orario diurno, nonché a fronte della solo formale riduzione dell'orario di lavoro attuata dal datore di lavoro nel mese di marzo 2017.
Parte convenuta - che non contesta il periodo di occupazione, l'inquadramento contrattuale e la qualifica dedotti in ricorso – contesta, tuttavia, la domanda negando il superamento dell'orario di lavoro contrattualmente previsto deducendo, in particolare, che “[..] Il ricorrente [..] è stato inquadrato con la qualifica di “inserviente” al livello A del CCNL Case Cura Personale non Medico, osservando il normale orario di lavoro contrattualmente previsto di otto ore giornaliere (quaranta ore settimanali) nel periodo dal 25.05.2016 sino al
28.02.2017 e di quattro ore giornaliere (20 ore settimanali) nel periodo dallo
01.03.2017 sino allo 05.01.2021 [..]” (cfr. pag. 2 della memoria).
Ora, premesso che l'indicazione della data 5.1.2021 contenuta in memoria quale epoca di cessazione del rapporto di lavoro deve ritenersi frutto di refuso avendo la resistente sostenuto che è pacifico il periodo di occupazione del
3 ricorrente (cfr. pag. 2 della memoria), si osserva, anzitutto, che il contratto di lavoro inter partes (cfr. all. 1 fasc. ricorrente) non prevede (come sostenuto da entrambe le parti) lo svolgimento dell'orario di lavoro di 40 ore settimanali facendo, invero, riferimento all'orario previsto dal CCNL di settore che, sul punto, (cfr. all. 2 fasc. ricorrente) dispone che l'orario di lavoro è fissato in n.
38 ore settimanali (cfr. art. 11); si osserva, altresì, che è in atti (cfr. fasc. resistente) la comunicazione al Centro per l'impiego della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Ciò detto, va qui richiamato l'orientamento di legittimità per cui
“il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto” (così, tra le altre, Cass. Sez. Lav. 16 febbraio 2009, n. 3714).
All'esito della espletata istruttoria, la prospettazione di parte ricorrente ha trovato riscontro.
I testi , (di parte ricorrente) e (di Testimone_1 Tes_2 Tes_3 parte resistente) hanno confermato l'assunto attoreo secondo il quale il turno notturno era quello articolato tra le ore 21,00 e le ore 07,00; non è in generale valorizzabile la deposizione resa dal teste (di parte ricorrente) poiché Tes_4 questi ha riferito di essere stato uno soci fondatori della società ma di aver interrotto i rapporti con la stessa nel 2016 e di non aver avuto, da tale epoca, occasione di contatto con detta società e con la struttura dove la stessa operava;
non è invece attendibile, sulla specifica questione della durata del turno notturno e sulla sua articolazione, la deposizione resa dal teste (di parte resistente) che, in contrasto con quanto riferito dagli altri testi CP_1 escussi, ha dichiarato che “[..] L'orario del turno notturno non era stabile nel senso che a volte iniziava alle 21 a volte alle 23 in base alle esigenze aziendali
[..]” e che “[..] Il turno notturno durava da quello che so circa sette, otto ore”.
Ora - premesso che la resistente, nel negare il superamento da parte del ricorrente dell'orario di lavoro contrattuale, non ha contestato che questi abbia lavorato in orario notturno né sostenuto, di contro, che le prestazioni lavorative
4 le abbia rese in orario diurno – si osserva che la circostanza che l' abbia Pt_1 prestato attività lavorativa durante il turno notturno trova riscontro nelle deposizioni dei citati testi (che ha riferito “[..] Ricordo che vi Testimone_1 erano due colleghi che si chiamano e di cui non Parte_1 Per_1 ricordo il cognome che si occupavano del turno notturno. Il collega Pt_1 svolgeva sempre il turno notturno alternandosi con il collega qualche Per_1 volta è capitato che per sostituire il collega che aveva il turno della mattina lo abbia sostituito aggiungendo al turno già fatto di notte anche quello Pt_1 del mattino [..]”), (che ha riferito “[..] Il ricorrente lavorava nel Tes_2 turno che va dalle 9 di sera alle 7 del mattino ma a volte rimaneva a lavorare per una parte del turno di mattina per aiutare con i pazienti. Io vedevo il ricorrente al lavoro quando iniziavo il turno di mattina alle 7 e lui terminava il suo oppure come ho detto rimaneva per un pò ad aiutare nel turno di mattina oppure lo vedevo quando terminavo il turno del pomeriggio e cioè alle 9 di sera quando lui iniziava il turno notturno [..]”), (che ha dichiarato “[..] Il CP_1 ricorrente svolgeva il turno di notte [..]”) e (che ha dichiarato “[..] Tes_3
Quando ho svolto il turno del mattino è capitato mediamente 2-3 volte la settimana di incontrare il ricorrente nel senso che quando io iniziavo il turno lui terminava quello di notte [..]”).
È dunque adeguatamente provato che le prestazioni lavorative del ricorrente si siano svolte durante il turno notturno e che detto turno, come detto, fosse articolato dalle ore 21,00 alle ore 7, per complessive n. 10 ore.
Deve, inoltre, ritenersi provato che a tale turno fosse adibito esclusivamente il ricorrente poiché la deposizione della teste (secondo la Testimone_1 quale il ricorrente si alternava al turno notturno con altro collega, di nome
) appare superata da quelle rese dai testi e per Per_1 Tes_2 CP_1
i quali l' era il solo ad occuparsi del turno in questione: in questo senso ha Pt_1 esplicitamente deposto il teste mentre il teste ha riferito Tes_2 CP_1 che “[..] lui era l'unico a svolgere questo turno oppure se c'era un'esigenza si faceva aiutare da uno dei titolare che sono miei fratelli e che sono reperibili per dette evenienze [..]”.
5 Risulta quindi dimostrato il superamento da parte del ricorrente dell'orario di lavoro contrattuale sia perché non ha trovato alcun riscontro la trasformazione,
a far data dal marzo 2017, del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dedotta da parte resistente (nulla avendo riferito in tal senso i testi escussi, per i quali, come detto, il ricorrente è sempre stato occupato nel turno notturno di 10 ore giornaliere), sia perché, anche avuto riguardo al normale orario di lavoro contrattuale previsto per il rapporto a tempo pieno (pari a n.
38 ore settimanali, cfr. art. 11 CCNL di settore) l' ha svolto le prestazioni Pt_1 in turni di n. 10 ore giornaliere per n. 5 notti a settimana nel periodo dal
25.5.2016 al 31.1.2028 e per n. 4 notti a settimana nel periodo dal 1.2.2028 al
5.1.2022 (cfr. pag. 1 perizia di parte all. 5 fasc. ricorrente).
Compete, dunque, al ricorrente quanto rivendicato a titolo di differenze retributive nonché di maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e per il lavoro straordinario notturno (cfr. artt. 13 e 14 CCNL).
Compete, altresì, al ricorrente quanto rivendicato a titolo di tredicesima mensilità e TFR – emolumenti dovuti per legge e in base al CCNL (cfr. art. 53 e
56) – rispetto ai quali la resistente, gravata dell'onere della prova circa l'avvenuta corresponsione nulla ha provato;
del pari spetta al ricorrente quanto preteso a titolo di ferie e festività soppresse posto che – benchè la parte non abbia provato di aver lavorato in giorni destinati alle ferie o di festività – nondimeno il dato della maturazione del relativo diritto può trarsi dalla busta paga del mese di marzo 2021 prodotta dal ricorrente (cfr. all. 4) dal quale si ricava un residuo maturato di n. 24,07 giorni di ferie e di n. 27,00 giorni di ex festività.
Alcunchè invece spetta a parte ricorrente a titolo di straordinario lavoro diurno
(quantificato nel conteggio in € 5.491,53) posto che la parte ha dedotto di aver lavorato esclusivamente nel turno notturno e tale deduzione è incompatibile con lo svolgimento di lavoro straordinario diurno.
Tanto precisato, l'eccezione di parziale prescrizione del diritto sollevata da parte resistente deve essere disattesa atteso che la parte non ha dedotto - né provato - la sussistenza del requisito dimensionale aziendale tale da determinare l'applicabilità nel specie della c.d. tutela reale e dunque il decorso
6 della prescrizione in costanza di rapporto sicchè il termine prescrizionale ha iniziato a decorrere all'atto della cessazione del rapporto (5.1.2022), con la ulteriore conseguenza che al momento della notifica del ricorso depositato il
1.12.2023 alcuna prescrizione era intervenuta.
Allo stesso modo deve disattendersi la contestazione della resistente relativa ai conteggi siccome generica e fondata, essenzialmente, sulla negazione dei fatti costitutivi del diritto posti dal ricorrente a fondamento della domanda.
Ed allora, sulla scorta di detti conteggi – che sono elaborati da sulla CP_2 scorta dei parametri retributivi previsti dalla contrattazione collettiva di categoria e che, dunque, possono essere posti alla base della presente decisione stante anche l'assenza di una specifica e puntuale contestazione in ordine ai criteri di calcolo e/o alla metodologia applicata – ed operata la decurtazione dell'importo di € 5.491,53 conteggiata a titolo di straordinario lavoro diurno, non spettante per quanto già detto, al ricorrente compete la complessiva somma di € 80.661,25 (€ 86.152,78 – € 5.491,53), oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo.
Al pagamento di detta somma è dunque tenuta la resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la
[...] al pagamento in favore di parte ricorrente della Controparte_1 complessiva somma di € 80.661,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in € 3.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, disponendo che il versamento sia eseguito in favore dello Stato.
Così deciso in Cosenza, 27 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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