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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/12/2025, n. 4025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4025 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE. nella persona della giudice on. Liliana Anselmo de Vivo ha reso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta il 16.12.2024 al n. 14884 del R.G.C.A. del 2024, promossa da
, nato il [...] a [...], stato di SA PA Parte_1
(Brasile), residente in [...]/SP, Avenida Monte Castelo n. 158, Jardim Proenca, Cap 13026-240, titolare della carta d'identità RG n° e munito di codice fiscale brasiliano (CPF) NumeroDiCartaId_1
n° NumeroDi_2
, nato il [...] a [...], stato di SA PA (Brasile), ivi Parte_2 residente in [...]n. 158, Jardim Proenca, Cap 13026-240, titolare della carta d'identità RG n° e munito di codice fiscale brasiliano (CPF) n° NumeroDiCartaIde_3 C.F._1
, nata il [...] Campinas, stato di SA PA (Brasile), ivi Parte_3 residente in [...]n. 158, Jardim Proenca, Cap 13026-240, titolare della carta d'identità RG n° e munita di codice fiscale brasiliano (CPF) n° NumeroDiCartaIde_4 P.IVA_1
, nata il [...] a [...], stato di SA PA Parte_4
(Brasile), residente in [...], Rua Petropolis, n. 128, caixa 212, quartiere Sousas, Cap 13104-150, titolare della carta d'identità RG n° e munita di codice fiscale brasiliano (CPF) n° NumeroDiCarta_5
. P.IVA_2
5- nato il [...] a [...], stato di SA Parte_5
PA (Brasile), residente nella città di Sorocaba/SP, in Rua Professor Lauro SAches n. 56, quartiere
Jardim Embaixador, Cap. 18040-431, titolare della carta d'identità RG n° e NumeroDiCartaId_6 munito di codice fiscale brasiliano (CPF) n° . P.IVA_3
nata il [...] a [...], residente nella città Parte_6 di Sorocaba/SP, in Rua Professor Lauro SAches n. 56, quartiere Jardim Embaixador, Cap. 18040-
1 431, titolare della carta d'identità RG n° e munita di codice fiscale brasiliano NumeroDiCartaIde_7
(CPF) n° . C.F._2
, nato il [...] a [...], residente nella città Parte_7 di Sorocaba/SP, in Rua Caique Chagas de Assis n. 137, quartiere Condominio Villa dos Ingezes, Cap
18051-886, titolare della carta d'identità RG n° e munito di codice fiscale NumeroDiCartaIde_8 brasiliano (CPF) n° . P.IVA_4
8- , nata il [...] a [...], nello Stato di SA PA Parte_8
(Brasile), titolare della carta d'identità RG n° e munita di codice fiscale NumeroDiCartaIde_9 brasiliano (CPF) n° minorenne legalmente rappresentata dai genitori: C.F._3 [...]
(qualificato e generalizzato al punto 7) e (soggetto non Parte_7 Parte_9 ricorrente), titolare della carta d'identità RG n° e munita di codice fiscale NumeroDiCarta_10 brasiliano (CPF) n° , residente con i genitori. P.IVA_5
9- nata il [...] a [...], stato di SA PA (Brasile), Parte_10
Pa residente nella città di SA PA, Rua Heraclito Graca n. , casa 12, quartiere Casa Verde Media,
Cap. 02530-030, titolare della carta d'identità RG n° e munita di codice fiscale NumeroDiCartaIde_11 brasiliano (CPF) n° . C.F._4
, nata il [...] a [...], titolare della Parte_11 carta d'identità RG n° e munita di codice fiscale brasiliano (CPF) n° NumeroDiCartaId_12
, minorenne legalmente rappresentata dai genitori: C.F._5 Parte_10
(qualificata e generalizzata al punto 9) e (soggetto non ricorrente), titolare Parte_12 della carta d'identità RG n° e munito di codice fiscale brasiliano (CPF) n° NumeroDiCarta_13
, residente con i genitori. C.F._6 tutti rappresentati e difesi dall'avv. D'ARCHI RICCARDO del Foro di BERGAMO
-ricorrenti- contro
, in persona del , l.r.p.t., con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
resistente- contumace
e nei confronti
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CP_3
Firenze
Intervenuto – Parte necessaria
2 OGGETTO: Diritti della cittadinanza
Conclusioni
Per i ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda formulata dai ricorrenti, accertare e dichiarare che tutti i ricorrenti, sono cittadini italiani iure sanguinis per essere discendenti diretti di cittadino italiano per nascita e ordinare al convenuto Controparte_1
e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compenso professionale oltre rimborso forfettario, cpa e iva da attribuire in favore del sottoscritto procuratore avendone fatto anticipo”.
Esposizione dei fatti e Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato il 16/12/2024, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo che venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure Controparte_1 sanguinis, per essere discendenti diretti di , nata il [...] a [...] Persona_1
UL (PI), cittadina italiana in quanto figlia di e coniugatasi con Persona_2 Persona_3
a seguito di matrimonio in data 26.2.1931, poi emigrata in Brasile, ove è deceduta Parte_5 in data 16.07.1978; in costanza di matrimonio è nata il [...] la figlia Persona_4 questa si univa in matrimonio in Brasile con . Persona_5
Dall'unione coniugale nacquero tre (3) figli: (A) Il 17/12/1958
[...]
[che il 27/8/1983 sposò di e dall'unione Parte_5 Controparte_4 Pt_6 coniugale nacquero due (2) figli: di cui il primo il 26/11/1985 che Parte_7 il 23/7/2016 sposò (all. n. 2 doc. 10) e dall'unione coniugale è nata il [...] Parte_9
e la seconda il 17/2/1988 ]; Parte_8 Parte_6
(B) il 28/4/1961 che il 30/12/1989 sposò Parte_4 Persona_6
e dalla loro unione coniugale sono nati il 7/10/1988
[...] Parte_10 che ha avuto una relazione con dalla quale è nata il [...] Parte_12
, riconosciuta dalla madre con dichiarazione notarile;
(C) il Persona_7
12/6/1963, che il 26/4/1994 sposò Parte_13 Persona_8
e dall' unione coniugale nacquero due figli: il 5/12/1995 e il
[...] Persona_9
6/4/1998 . Persona_10
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato rimanendo così CP_1 contumace.
3 Fissata l'udienza cartolare del 10.12.2025 per la trattazione del ricorso, parte ricorrente ha depositato il 2.12.2025 la nota sostitutiva ex art 127 ter c.p.c, avendo cura di allegare il certificato di nascita plurilingue dell'ascendente in sostituzione del precedente Persona_11 certificato di nascita della medesima ascendente dei ricorrenti prodotto che era stato depositato privo di traduzione e apostille.
Circa la competenza del Tribunale di Firenze, va premesso che la legge nr. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «…se l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del
Tribunale si è spostata da quello di appartenenza del luogo di nascita dell'avo italiano a quello ove è radicata la sezione in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'ava era nata in [...], da cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
In ordine all'interesse ad agire, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'A.G., è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
4 E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste, tuttavia, l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa l'ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud America e quindi si trovano in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole. Inoltre, la pagina delle FAQ sulla Cittadinanza
Italiana pubblicata sul sito del Consolato Generale d'Italia in SA PA in Brasile, alla domanda n. 1
“Chi ha diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana” dà la seguente risposta: “(…) hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa i figli di donna italiana soltanto se nati a partire dal 01/01/1948, e i loro discendenti. Nel caso in cui esista una donna nella linea di trasmissione della cittadinanza, avranno diritto soltanto i suoi figli nati a partire dalla data sopracitata”.
A causa di tale interpretazione i ricorrenti hanno dovuto promuovere il presente giudizio per ottenere l'accertamento giudiziale del loro status di cittadini italiani iure sanguinis, accertamento che altrimenti non avrebbero mai potuto ottenere in via amministrativa.
Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Va affermato che - in forza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna.
5 Ed inoltre – in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero- non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
Infine, va comunque specificato che “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Fermo restando che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana né Persona_1 si è mai naturalizzata, essendo così rimasta cittadina italiana, in quanto figlia di padre cittadino, a causa delle norme dichiarate illegittime si è vista negare il diritto di trasmettere iure sanguinis a sua figlia e, conseguentemente, ai propri discendenti, quello status civitatis a lei Persona_4 attribuito, si deve ritenere che per effetto dei principi sopra esposti sua figlia se Persona_4 pur nata prima dell'1 gennaio 1948, ha acquistato la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948 in quanto il rapporto di filiazione ha determinato, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino che le sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria e per questo dichiarata incostituzionale;
cittadinanza che, per effetto del rapporto di filiazione ha trasmesso ai propri figli e ai discendenti, inclusi gli odierni ricorrenti.
Ciò premesso dalla documentazione allegata risulta la seguente discendenza – con continuità della linea di trasmissione - dalla capostipite , cittadina italiana. Persona_1
6 Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l.
n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U.
Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
In ogni caso è da precisare che “ l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato
7 all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Sulle spese di lite.
Richiamato il principio di causalità che regge la soccombenza alle spese di lite (per cui viene condannato al pagamento delle spese processuali chi resiste alla domanda altrui con forme ed argomenti non rispondenti al diritto v. Cass. nr. 25141 del 2006), si osserva come nel caso di specie il convenuto, al quale i ricorrenti non si sono rivolti prima dell'instaurazione del giudizio, CP_1 non costituendosi in giudizio, non ha dato causa in alcun modo al giudizio;
ciò giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come in epigrafe indicati sono cittadini italiani;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Firenze, 11/12/2025
Il Giudice on. Liliana Anselmo de Vivo
8
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE. nella persona della giudice on. Liliana Anselmo de Vivo ha reso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta il 16.12.2024 al n. 14884 del R.G.C.A. del 2024, promossa da
, nato il [...] a [...], stato di SA PA Parte_1
(Brasile), residente in [...]/SP, Avenida Monte Castelo n. 158, Jardim Proenca, Cap 13026-240, titolare della carta d'identità RG n° e munito di codice fiscale brasiliano (CPF) NumeroDiCartaId_1
n° NumeroDi_2
, nato il [...] a [...], stato di SA PA (Brasile), ivi Parte_2 residente in [...]n. 158, Jardim Proenca, Cap 13026-240, titolare della carta d'identità RG n° e munito di codice fiscale brasiliano (CPF) n° NumeroDiCartaIde_3 C.F._1
, nata il [...] Campinas, stato di SA PA (Brasile), ivi Parte_3 residente in [...]n. 158, Jardim Proenca, Cap 13026-240, titolare della carta d'identità RG n° e munita di codice fiscale brasiliano (CPF) n° NumeroDiCartaIde_4 P.IVA_1
, nata il [...] a [...], stato di SA PA Parte_4
(Brasile), residente in [...], Rua Petropolis, n. 128, caixa 212, quartiere Sousas, Cap 13104-150, titolare della carta d'identità RG n° e munita di codice fiscale brasiliano (CPF) n° NumeroDiCarta_5
. P.IVA_2
5- nato il [...] a [...], stato di SA Parte_5
PA (Brasile), residente nella città di Sorocaba/SP, in Rua Professor Lauro SAches n. 56, quartiere
Jardim Embaixador, Cap. 18040-431, titolare della carta d'identità RG n° e NumeroDiCartaId_6 munito di codice fiscale brasiliano (CPF) n° . P.IVA_3
nata il [...] a [...], residente nella città Parte_6 di Sorocaba/SP, in Rua Professor Lauro SAches n. 56, quartiere Jardim Embaixador, Cap. 18040-
1 431, titolare della carta d'identità RG n° e munita di codice fiscale brasiliano NumeroDiCartaIde_7
(CPF) n° . C.F._2
, nato il [...] a [...], residente nella città Parte_7 di Sorocaba/SP, in Rua Caique Chagas de Assis n. 137, quartiere Condominio Villa dos Ingezes, Cap
18051-886, titolare della carta d'identità RG n° e munito di codice fiscale NumeroDiCartaIde_8 brasiliano (CPF) n° . P.IVA_4
8- , nata il [...] a [...], nello Stato di SA PA Parte_8
(Brasile), titolare della carta d'identità RG n° e munita di codice fiscale NumeroDiCartaIde_9 brasiliano (CPF) n° minorenne legalmente rappresentata dai genitori: C.F._3 [...]
(qualificato e generalizzato al punto 7) e (soggetto non Parte_7 Parte_9 ricorrente), titolare della carta d'identità RG n° e munita di codice fiscale NumeroDiCarta_10 brasiliano (CPF) n° , residente con i genitori. P.IVA_5
9- nata il [...] a [...], stato di SA PA (Brasile), Parte_10
Pa residente nella città di SA PA, Rua Heraclito Graca n. , casa 12, quartiere Casa Verde Media,
Cap. 02530-030, titolare della carta d'identità RG n° e munita di codice fiscale NumeroDiCartaIde_11 brasiliano (CPF) n° . C.F._4
, nata il [...] a [...], titolare della Parte_11 carta d'identità RG n° e munita di codice fiscale brasiliano (CPF) n° NumeroDiCartaId_12
, minorenne legalmente rappresentata dai genitori: C.F._5 Parte_10
(qualificata e generalizzata al punto 9) e (soggetto non ricorrente), titolare Parte_12 della carta d'identità RG n° e munito di codice fiscale brasiliano (CPF) n° NumeroDiCarta_13
, residente con i genitori. C.F._6 tutti rappresentati e difesi dall'avv. D'ARCHI RICCARDO del Foro di BERGAMO
-ricorrenti- contro
, in persona del , l.r.p.t., con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
resistente- contumace
e nei confronti
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CP_3
Firenze
Intervenuto – Parte necessaria
2 OGGETTO: Diritti della cittadinanza
Conclusioni
Per i ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda formulata dai ricorrenti, accertare e dichiarare che tutti i ricorrenti, sono cittadini italiani iure sanguinis per essere discendenti diretti di cittadino italiano per nascita e ordinare al convenuto Controparte_1
e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compenso professionale oltre rimborso forfettario, cpa e iva da attribuire in favore del sottoscritto procuratore avendone fatto anticipo”.
Esposizione dei fatti e Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato il 16/12/2024, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo che venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure Controparte_1 sanguinis, per essere discendenti diretti di , nata il [...] a [...] Persona_1
UL (PI), cittadina italiana in quanto figlia di e coniugatasi con Persona_2 Persona_3
a seguito di matrimonio in data 26.2.1931, poi emigrata in Brasile, ove è deceduta Parte_5 in data 16.07.1978; in costanza di matrimonio è nata il [...] la figlia Persona_4 questa si univa in matrimonio in Brasile con . Persona_5
Dall'unione coniugale nacquero tre (3) figli: (A) Il 17/12/1958
[...]
[che il 27/8/1983 sposò di e dall'unione Parte_5 Controparte_4 Pt_6 coniugale nacquero due (2) figli: di cui il primo il 26/11/1985 che Parte_7 il 23/7/2016 sposò (all. n. 2 doc. 10) e dall'unione coniugale è nata il [...] Parte_9
e la seconda il 17/2/1988 ]; Parte_8 Parte_6
(B) il 28/4/1961 che il 30/12/1989 sposò Parte_4 Persona_6
e dalla loro unione coniugale sono nati il 7/10/1988
[...] Parte_10 che ha avuto una relazione con dalla quale è nata il [...] Parte_12
, riconosciuta dalla madre con dichiarazione notarile;
(C) il Persona_7
12/6/1963, che il 26/4/1994 sposò Parte_13 Persona_8
e dall' unione coniugale nacquero due figli: il 5/12/1995 e il
[...] Persona_9
6/4/1998 . Persona_10
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato rimanendo così CP_1 contumace.
3 Fissata l'udienza cartolare del 10.12.2025 per la trattazione del ricorso, parte ricorrente ha depositato il 2.12.2025 la nota sostitutiva ex art 127 ter c.p.c, avendo cura di allegare il certificato di nascita plurilingue dell'ascendente in sostituzione del precedente Persona_11 certificato di nascita della medesima ascendente dei ricorrenti prodotto che era stato depositato privo di traduzione e apostille.
Circa la competenza del Tribunale di Firenze, va premesso che la legge nr. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «…se l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del
Tribunale si è spostata da quello di appartenenza del luogo di nascita dell'avo italiano a quello ove è radicata la sezione in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'ava era nata in [...], da cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
In ordine all'interesse ad agire, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'A.G., è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
4 E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste, tuttavia, l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa l'ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud America e quindi si trovano in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole. Inoltre, la pagina delle FAQ sulla Cittadinanza
Italiana pubblicata sul sito del Consolato Generale d'Italia in SA PA in Brasile, alla domanda n. 1
“Chi ha diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana” dà la seguente risposta: “(…) hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa i figli di donna italiana soltanto se nati a partire dal 01/01/1948, e i loro discendenti. Nel caso in cui esista una donna nella linea di trasmissione della cittadinanza, avranno diritto soltanto i suoi figli nati a partire dalla data sopracitata”.
A causa di tale interpretazione i ricorrenti hanno dovuto promuovere il presente giudizio per ottenere l'accertamento giudiziale del loro status di cittadini italiani iure sanguinis, accertamento che altrimenti non avrebbero mai potuto ottenere in via amministrativa.
Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Va affermato che - in forza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna.
5 Ed inoltre – in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero- non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
Infine, va comunque specificato che “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Fermo restando che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana né Persona_1 si è mai naturalizzata, essendo così rimasta cittadina italiana, in quanto figlia di padre cittadino, a causa delle norme dichiarate illegittime si è vista negare il diritto di trasmettere iure sanguinis a sua figlia e, conseguentemente, ai propri discendenti, quello status civitatis a lei Persona_4 attribuito, si deve ritenere che per effetto dei principi sopra esposti sua figlia se Persona_4 pur nata prima dell'1 gennaio 1948, ha acquistato la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948 in quanto il rapporto di filiazione ha determinato, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino che le sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria e per questo dichiarata incostituzionale;
cittadinanza che, per effetto del rapporto di filiazione ha trasmesso ai propri figli e ai discendenti, inclusi gli odierni ricorrenti.
Ciò premesso dalla documentazione allegata risulta la seguente discendenza – con continuità della linea di trasmissione - dalla capostipite , cittadina italiana. Persona_1
6 Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l.
n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U.
Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
In ogni caso è da precisare che “ l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato
7 all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Sulle spese di lite.
Richiamato il principio di causalità che regge la soccombenza alle spese di lite (per cui viene condannato al pagamento delle spese processuali chi resiste alla domanda altrui con forme ed argomenti non rispondenti al diritto v. Cass. nr. 25141 del 2006), si osserva come nel caso di specie il convenuto, al quale i ricorrenti non si sono rivolti prima dell'instaurazione del giudizio, CP_1 non costituendosi in giudizio, non ha dato causa in alcun modo al giudizio;
ciò giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come in epigrafe indicati sono cittadini italiani;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Firenze, 11/12/2025
Il Giudice on. Liliana Anselmo de Vivo
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