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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/02/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 22/25 Sent.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
OGGETTO: appello In nome del popolo italiano avverso la sentenza n.
347/2024 del Tribunale L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A di Terni;
insegnanti di
- S E Z I O N E L A V O R O - religione cattolica – risarcimento danni per composta dai magistrati: illegittimità dei contratti
a tempo determinato
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 150 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
Controparte_2 [...]
in persona dei Controparte_3
Dirigenti pro-tempore, organicamente rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Perugia, presso la cui sede sono domiciliati in Perugia via degli Offici n. 12;
- a p p e l l a n t i -
1 c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliata Parte_1
presso il suo studio sito in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b, come da mandato posto in calce alla memoria di costituzione in appello
- a p p e l l a t a –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 347/2024 del Tribunale di Terni;
insegnanti di
religione cattolica – risarcimento danni per illegittimità dei contratti a tempo determinato.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La controversia concerne il diritto al risarcimento del danno fatto valere, in primo grado, dinanzi al Tribunale di Terni, da , quale docente di religione cattolica, nei confronti del Parte_1
e dell' (anche nel Controparte_1 Controparte_2
suo ambito territoriale per la Provincia di , per l'illegittima reiterazione di una pluralità di CP_3
contratti a tempo determinato succedutisi dall'anno scolastico 2015/2016 a quello 2022/2023.
2. Il Tribunale di Terni, con la sentenza n. 347/2024, pubblicata in data 12 settembre 2024, accolse il ricorso, riconoscendo l'illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati in successione tra le parti e condannò, pertanto, il al risarcimento del danno da Controparte_1
quantificarsi in una somma corrispondente a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di fatto della ricorrente, oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 1.200,00 per compensi professionali, oltre accessori.
Il Tribunale richiamò i principi recentemente enunciati dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione
(sentenza 14 luglio 2022, n. 22265), che, dopo aver ricostruito la complessa normativa disciplinante
2 il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, riconobbe la sussistenza dell'abuso e l'insorgenza del diritto al risarcimento del danno c.d. “Euro unitario”, in favore del docente che abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o, comunque, senza soluzione di continuità, in mancanza dell'indizione di un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato, demandando al giudice la liquidazione del danno secondo i criteri previsti dall'art. 32
della legge n. 183 del 2010 (ora art. 28, comma 2, del D.lgs. n. 81 del 2015), attraverso l'opportuno dosaggio tra i minimi e i massimi previsti dalla norma e fermo il ristoro del maggior danno, se provato.
Il Tribunale, pertanto, considerato che la ricorrente aveva lavorato con contratti a termine per 8 anni consecutivi, liquidò in favore della medesima un'indennità risarcitoria pari a cinque mensilità
dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo. Condannò
infine il convenuto al pagamento delle spese di lite in ragione della soccombenza. CP_1
3. Con atto depositato il 1° ottobre 2024 il e le sue articolazioni Controparte_1
territoriali hanno interposto appello avverso la decisione e ne hanno chiesto la riforma, con il conseguente rigetto della domanda proposta in primo grado o, in subordine, con la riduzione dell'indennità risarcitoria in misura pari a 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto o comunque inferiore rispetto a quella liquidata in primo grado.
Con decreto presidenziale del 1° ottobre è stata fissata per la discussione l'udienza collegiale del 19
febbraio 2025.
Con memoria difensiva si è costituita in appello contestando il gravame di cui ha Parte_1
chiesto il rigetto.
Quindi, la causa è stata decisa all'udienza di discussione, fissata con il decreto a cui sopra si è
accennato.
Il dispositivo letto in udienza e qui trascritto è stato depositato in via telematica il giorno stesso.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante ripropone l'eccezione di estinzione della situazione di “precariato” sulla quale il primo giudice non si sarebbe neanche pronunciato in motivazione.
Rileva in proposito il appellante che con il D.M. 9/24 è stata disciplinata la prova selettiva CP_1
straordinaria (destinata ad assorbire il 70 % dei posti disponibili e vacanti) riservata agli insegnanti di religione cattolica precari con almeno 36 mesi di insegnamento e finalizzata a stabilizzarli nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
Si tratterebbe, ad avviso del appellante, di una procedura privilegiata che attribuirebbe al CP_1
personale interessato serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo, ovvero una ragionevole certezza di stabilizzazione sulla base di una “blanda selezione”, idonea a costituire una misura risarcitoria in forma specifica secondo i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
22552/2016, in relazione all'immissione in ruolo del personale scolastico precario stabilita dalla legge n. 107 del 2015.
1.1. Il motivo è infondato.
In primo luogo, non vi è stata affatto un'omessa pronuncia sul punto da parte del Tribunale.
Ed infatti, si legge testualmente alla penultima pagina della sentenza impugnata che:
<< Peraltro, incontestata la pluralità dei contratti a termine intercorsi con la ricorrente, nonché la
complessiva durata ultra-triennale, si rileva che la Cassazione (n. 15240/2021), all'esito di ampia e
condivisa argomentazione, ha affermato che: “Nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di
abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già
impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta
correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal
dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione
4 avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo
oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre
quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale,
ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine”.
Ebbene, il non ha fornito alcuna prova non risultando dimostrato che la ricorrente sia CP_1
stata stabilizzata nonostante l'avvio di procedure per la stabilizzazione dei docenti precari di
religione >>.
Inoltre, secondo i principi stabiliti da un'altra coeva decisione della Suprema Corte di Cassazione
(vedi Sez. L, sentenza n. 14815 del 27 maggio 2021, Rv. 661419 – 01): “In tema di pubblico impiego
privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in
ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze
pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso
e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che
l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma
occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a
superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia
pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte giustizia U.E.
19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale,
ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi
riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito
offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza
riparatoria”.
La Suprema Corte, con la decisione sopra citata, ha cassato la sentenza emessa dalla Corte territoriale,
perché non conforme ai principi esposti, in quanto aveva riconosciuto effetto sanante dell'illecito alla assunzione del docente precario avvenuta all'esito della procedura di reclutamento speciale
5 transitoria, per titoli ed esami, prevista per gli operatori dei servizi scolastici dall'art. 4, co. 6, del decreto legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, che non prevedeva una procedura agevolata di immissione in ruolo — quale effetto dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine — ma offriva al dipendente precario solo una mera “chance” di assunzione attraverso la partecipazione ad una prova selettiva sia pure riservata al personale già assunto a tempo determinato, “chance” la cui valenza riparatoria è stata esclusa dalla Corte di Cassazione sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola.
Anche nel caso di specie, la procedura straordinaria prevista dall'art. 1 bis del D.L. n. 126/2019,
convertito in legge n. 159/2019, di cui solo ora il D.M. 9/24 costituisce la concreta applicazione, non si pone in correlazione immediata e diretta con l'utilizzo abusivo dei contratti a termine, sebbene sia riservata al personale con almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativo.
La procedura, infatti, non è in grado di offrire la certezza dell'immissione in ruolo in tempi ravvicinati. Ne è conferma il fatto che, pur essendo stata prevista nel 2019, né alla data dell'introduzione del giudizio di primo grado, né a quella successiva della decisione del Tribunale, la stessa è stata definita.
Ritiene, inoltre, questo Collegio che neppure il sopravvenuto D.M. 9/2024, che ha finalmente regolamentato le condizioni ed i termini della procedura di reclutamento – che resta selettiva perché
ancorata ad una prova orale ed alla predisposizione di una graduatoria anche per titoli - possa ad oggi assumere una valenza sanante, nei confronti dell'appellata, trattandosi di una procedura non ancora completata e che, pertanto, non garantisce alla docente, tuttora precaria, alcuna certezza sui tempi dell'eventuale immissione in ruolo.
Pur essendo pacifico che l'appellata ha partecipato alla procedura, non vi è ancora alcuna concreta misura adottata dal per cancellare le conseguenze dell'illegittima reiterazione delle CP_1
6 assunzioni a tempo determinato e che, pertanto, possa assumere valenza riparatoria del danno subito dalla ricorrente. Di qui l'infondatezza della censura formulata dal appellante. CP_1
2. Con il secondo motivo di gravame, il appellante reitera l'eccezione di parziale CP_1
prescrizione della domanda di risarcimento del danno con riferimento al lasso temporale precedente il quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo (6 settembre 2023) e in relazione ad ogni singolo contratto stipulato.
2.1. Il motivo è infondato.
Ed infatti, secondo il consolidato e condivisibile insegnamento della Suprema Corte di Cassazione
(vedi, Sez. L, ordinanza n. 34741 del 12 dicembre 2023, Rv. 669579 – 01): “Nell'ipotesi di illegittima
reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del
diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali
contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti
in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci
anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito
dal dipendente”; inoltre, secondo altra pronuncia (Sez. L, ordinanza n. 4960 del 16 febbraio 2023,
Rv. 666913 – 01): “In tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal
lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a
tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4,
lett. a), della l. n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo ("ex latere actoris") dei
contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto
rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume
evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto”.
7 Ne consegue la palese infondatezza del motivo di gravame, risultando notificato il ricorso introduttivo nel 2023 e, quindi, con amplissimo margine rispetto del termine di dieci anni dall'ultimo contratto stipulato nel settembre del 2022.
3. Con il terzo motivo di gravame il appellante si duole della quantificazione dell'indennità CP_1
risarcitoria, nella misura massima prevista dall'art. 28 co. 2 del d.lgs. n. 81/2015 (sostanzialmente identico al previgente art. 32 della legge n. 183/2010), pari a cinque mensilità, invocandone la diminuzione, tenuto conto: 1) della riduzione alla metà della misura massima dell'indennità prevista dall'art. 28 del citato d.lgs. n. 81/2015 (quindi, sei mensilità), in considerazione della programmata assunzione a tempo indeterminato del personale assunto con contratto a tempo determinato;
2) della minima gravosità della posizione di precariato ricoperta dagli insegnanti di religione cattolica derivante dai benefici di cui godono in relazione alle maggiorazioni stipendiali ed alla ricostruzione della carriera;
3) dell'irrilevanza degli anni di precariato precedenti all'anno scolastico 2018/2019, in relazione alla sollevata eccezione di prescrizione.
3.1. Il motivo è infondato.
Ed infatti, il risarcimento del danno è stato correttamente liquidato nel rispetto dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, Rv.
639066), secondo cui: “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva
reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n.
165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte
di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome
incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla
fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con
valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un
massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore
8 del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata
limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
Nell'ambito della forbice prevista dalla disposizione (fra 2,5 e 12 mensilità) il giudice di primo grado,
tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966, richiamato dall'art. 28, co. 2
(numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti) ha liquidato il danno nella congrua misura di cinque mensilità, tenuto conto della qualità di pubblica amministrazione del datore di lavoro,
dell'anzianità della lavoratrice e delle annualità di attività lavorativa precaria. A ciò va aggiunto il notevolissimo numero dei dipendenti occupati, risultando da informazioni tratte da wikipedia.org,
che, nell'anno scolastico 2022/2023, i docenti sono stati 943.681, di cui 709.105 a tempo indeterminato e 234.576 a tempo determinato. Va poi tenuto conto delle rilevanti dimensioni del datore di lavoro, nonché della posizione di netta supremazia di quest'ultimo, rispetto a docente precario, nella pattuizione delle condizioni di lavoro.
Va inoltre disattesa la richiesta di applicazione dell'art. 28, co. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, secondo il quale: “In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato,
di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite
massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto della metà”.
Ed infatti, mancano del tutto nella fattispecie le condizioni di applicabilità della predetta norma, a cominciare dagli stessi accordi sindacali per la stabilizzazione dei lavoratori in discorso e dall'inserimento degli stessi in specifiche graduatorie finalizzate a favorirne l'immissione in ruolo.
Non vi è pertanto ragione per ridurre della metà la misura massima dell'indennità in questione.
Peraltro, non essendo stata liquidata alla lavoratrice la misura massima di tale indennità, avendo la medesima ottenuto il riconoscimento di sole cinque mensilità, tale riduzione non potrebbe esserle applicata neanche astrattamente.
9 Né possono poi trovare spazio, ai fini della quantificazione del risarcimento, le particolari condizioni di stato giuridico ed economico previste dalla normativa speciale riguardante gli insegnanti di religione cattolica, dovendo essere applicati alla fattispecie unicamente i criteri indicati dall'art. 8
della legge n. 604 del 1966, richiamato dall'art. 28, co. 2, dettati al fine di ristorare lo specifico pregiudizio derivante dalla particolare condizione di “precarietà” del lavoratore.
Da ultimo, nessuna riduzione dell'indennità risarcitoria può essere ammessa in relazione agli anni di
“precariato” risalenti a prima dell'anno scolastico 2018/2019, avuto riguardo a quanto si è detto in ordine all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione parziale.
4. In definitiva l'appello è infondato e dev'essere respinto, mentre la sentenza di primo grado dev'essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, il dev'essere condannato a rifondere CP_1
all'appellata le spese del presente grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo, determinata tenendo conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13
agosto 2022, n. 147.
Da ultimo, pur in presenza della reiezione dell'appello, deve darsi atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del appellante, ai sensi del d.P.R. 30/05/2002, n.115, CP_1
art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, in quanto la norma non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. civ., Sez. 6 – L, Ordinanza
n.1778 del 29/01/2016 2016).
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
10 Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sostenute dall'appellata, che liquida nella somma di € 2.500,00 per compenso professionale, oltre I.V.A.,
contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % dei compensi liquidati, da distrarsi all'avv. Domenico Naso dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Perugia, il 19 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale fir ma digitale
11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
OGGETTO: appello In nome del popolo italiano avverso la sentenza n.
347/2024 del Tribunale L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A di Terni;
insegnanti di
- S E Z I O N E L A V O R O - religione cattolica – risarcimento danni per composta dai magistrati: illegittimità dei contratti
a tempo determinato
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 150 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
Controparte_2 [...]
in persona dei Controparte_3
Dirigenti pro-tempore, organicamente rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Perugia, presso la cui sede sono domiciliati in Perugia via degli Offici n. 12;
- a p p e l l a n t i -
1 c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliata Parte_1
presso il suo studio sito in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b, come da mandato posto in calce alla memoria di costituzione in appello
- a p p e l l a t a –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 347/2024 del Tribunale di Terni;
insegnanti di
religione cattolica – risarcimento danni per illegittimità dei contratti a tempo determinato.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La controversia concerne il diritto al risarcimento del danno fatto valere, in primo grado, dinanzi al Tribunale di Terni, da , quale docente di religione cattolica, nei confronti del Parte_1
e dell' (anche nel Controparte_1 Controparte_2
suo ambito territoriale per la Provincia di , per l'illegittima reiterazione di una pluralità di CP_3
contratti a tempo determinato succedutisi dall'anno scolastico 2015/2016 a quello 2022/2023.
2. Il Tribunale di Terni, con la sentenza n. 347/2024, pubblicata in data 12 settembre 2024, accolse il ricorso, riconoscendo l'illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati in successione tra le parti e condannò, pertanto, il al risarcimento del danno da Controparte_1
quantificarsi in una somma corrispondente a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di fatto della ricorrente, oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 1.200,00 per compensi professionali, oltre accessori.
Il Tribunale richiamò i principi recentemente enunciati dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione
(sentenza 14 luglio 2022, n. 22265), che, dopo aver ricostruito la complessa normativa disciplinante
2 il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, riconobbe la sussistenza dell'abuso e l'insorgenza del diritto al risarcimento del danno c.d. “Euro unitario”, in favore del docente che abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o, comunque, senza soluzione di continuità, in mancanza dell'indizione di un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato, demandando al giudice la liquidazione del danno secondo i criteri previsti dall'art. 32
della legge n. 183 del 2010 (ora art. 28, comma 2, del D.lgs. n. 81 del 2015), attraverso l'opportuno dosaggio tra i minimi e i massimi previsti dalla norma e fermo il ristoro del maggior danno, se provato.
Il Tribunale, pertanto, considerato che la ricorrente aveva lavorato con contratti a termine per 8 anni consecutivi, liquidò in favore della medesima un'indennità risarcitoria pari a cinque mensilità
dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo. Condannò
infine il convenuto al pagamento delle spese di lite in ragione della soccombenza. CP_1
3. Con atto depositato il 1° ottobre 2024 il e le sue articolazioni Controparte_1
territoriali hanno interposto appello avverso la decisione e ne hanno chiesto la riforma, con il conseguente rigetto della domanda proposta in primo grado o, in subordine, con la riduzione dell'indennità risarcitoria in misura pari a 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto o comunque inferiore rispetto a quella liquidata in primo grado.
Con decreto presidenziale del 1° ottobre è stata fissata per la discussione l'udienza collegiale del 19
febbraio 2025.
Con memoria difensiva si è costituita in appello contestando il gravame di cui ha Parte_1
chiesto il rigetto.
Quindi, la causa è stata decisa all'udienza di discussione, fissata con il decreto a cui sopra si è
accennato.
Il dispositivo letto in udienza e qui trascritto è stato depositato in via telematica il giorno stesso.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante ripropone l'eccezione di estinzione della situazione di “precariato” sulla quale il primo giudice non si sarebbe neanche pronunciato in motivazione.
Rileva in proposito il appellante che con il D.M. 9/24 è stata disciplinata la prova selettiva CP_1
straordinaria (destinata ad assorbire il 70 % dei posti disponibili e vacanti) riservata agli insegnanti di religione cattolica precari con almeno 36 mesi di insegnamento e finalizzata a stabilizzarli nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
Si tratterebbe, ad avviso del appellante, di una procedura privilegiata che attribuirebbe al CP_1
personale interessato serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo, ovvero una ragionevole certezza di stabilizzazione sulla base di una “blanda selezione”, idonea a costituire una misura risarcitoria in forma specifica secondo i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
22552/2016, in relazione all'immissione in ruolo del personale scolastico precario stabilita dalla legge n. 107 del 2015.
1.1. Il motivo è infondato.
In primo luogo, non vi è stata affatto un'omessa pronuncia sul punto da parte del Tribunale.
Ed infatti, si legge testualmente alla penultima pagina della sentenza impugnata che:
<< Peraltro, incontestata la pluralità dei contratti a termine intercorsi con la ricorrente, nonché la
complessiva durata ultra-triennale, si rileva che la Cassazione (n. 15240/2021), all'esito di ampia e
condivisa argomentazione, ha affermato che: “Nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di
abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già
impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta
correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal
dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione
4 avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo
oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre
quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale,
ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine”.
Ebbene, il non ha fornito alcuna prova non risultando dimostrato che la ricorrente sia CP_1
stata stabilizzata nonostante l'avvio di procedure per la stabilizzazione dei docenti precari di
religione >>.
Inoltre, secondo i principi stabiliti da un'altra coeva decisione della Suprema Corte di Cassazione
(vedi Sez. L, sentenza n. 14815 del 27 maggio 2021, Rv. 661419 – 01): “In tema di pubblico impiego
privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in
ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze
pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso
e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che
l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma
occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a
superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia
pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte giustizia U.E.
19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale,
ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi
riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito
offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza
riparatoria”.
La Suprema Corte, con la decisione sopra citata, ha cassato la sentenza emessa dalla Corte territoriale,
perché non conforme ai principi esposti, in quanto aveva riconosciuto effetto sanante dell'illecito alla assunzione del docente precario avvenuta all'esito della procedura di reclutamento speciale
5 transitoria, per titoli ed esami, prevista per gli operatori dei servizi scolastici dall'art. 4, co. 6, del decreto legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, che non prevedeva una procedura agevolata di immissione in ruolo — quale effetto dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine — ma offriva al dipendente precario solo una mera “chance” di assunzione attraverso la partecipazione ad una prova selettiva sia pure riservata al personale già assunto a tempo determinato, “chance” la cui valenza riparatoria è stata esclusa dalla Corte di Cassazione sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola.
Anche nel caso di specie, la procedura straordinaria prevista dall'art. 1 bis del D.L. n. 126/2019,
convertito in legge n. 159/2019, di cui solo ora il D.M. 9/24 costituisce la concreta applicazione, non si pone in correlazione immediata e diretta con l'utilizzo abusivo dei contratti a termine, sebbene sia riservata al personale con almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativo.
La procedura, infatti, non è in grado di offrire la certezza dell'immissione in ruolo in tempi ravvicinati. Ne è conferma il fatto che, pur essendo stata prevista nel 2019, né alla data dell'introduzione del giudizio di primo grado, né a quella successiva della decisione del Tribunale, la stessa è stata definita.
Ritiene, inoltre, questo Collegio che neppure il sopravvenuto D.M. 9/2024, che ha finalmente regolamentato le condizioni ed i termini della procedura di reclutamento – che resta selettiva perché
ancorata ad una prova orale ed alla predisposizione di una graduatoria anche per titoli - possa ad oggi assumere una valenza sanante, nei confronti dell'appellata, trattandosi di una procedura non ancora completata e che, pertanto, non garantisce alla docente, tuttora precaria, alcuna certezza sui tempi dell'eventuale immissione in ruolo.
Pur essendo pacifico che l'appellata ha partecipato alla procedura, non vi è ancora alcuna concreta misura adottata dal per cancellare le conseguenze dell'illegittima reiterazione delle CP_1
6 assunzioni a tempo determinato e che, pertanto, possa assumere valenza riparatoria del danno subito dalla ricorrente. Di qui l'infondatezza della censura formulata dal appellante. CP_1
2. Con il secondo motivo di gravame, il appellante reitera l'eccezione di parziale CP_1
prescrizione della domanda di risarcimento del danno con riferimento al lasso temporale precedente il quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo (6 settembre 2023) e in relazione ad ogni singolo contratto stipulato.
2.1. Il motivo è infondato.
Ed infatti, secondo il consolidato e condivisibile insegnamento della Suprema Corte di Cassazione
(vedi, Sez. L, ordinanza n. 34741 del 12 dicembre 2023, Rv. 669579 – 01): “Nell'ipotesi di illegittima
reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del
diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali
contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti
in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci
anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito
dal dipendente”; inoltre, secondo altra pronuncia (Sez. L, ordinanza n. 4960 del 16 febbraio 2023,
Rv. 666913 – 01): “In tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal
lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a
tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4,
lett. a), della l. n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo ("ex latere actoris") dei
contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto
rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume
evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto”.
7 Ne consegue la palese infondatezza del motivo di gravame, risultando notificato il ricorso introduttivo nel 2023 e, quindi, con amplissimo margine rispetto del termine di dieci anni dall'ultimo contratto stipulato nel settembre del 2022.
3. Con il terzo motivo di gravame il appellante si duole della quantificazione dell'indennità CP_1
risarcitoria, nella misura massima prevista dall'art. 28 co. 2 del d.lgs. n. 81/2015 (sostanzialmente identico al previgente art. 32 della legge n. 183/2010), pari a cinque mensilità, invocandone la diminuzione, tenuto conto: 1) della riduzione alla metà della misura massima dell'indennità prevista dall'art. 28 del citato d.lgs. n. 81/2015 (quindi, sei mensilità), in considerazione della programmata assunzione a tempo indeterminato del personale assunto con contratto a tempo determinato;
2) della minima gravosità della posizione di precariato ricoperta dagli insegnanti di religione cattolica derivante dai benefici di cui godono in relazione alle maggiorazioni stipendiali ed alla ricostruzione della carriera;
3) dell'irrilevanza degli anni di precariato precedenti all'anno scolastico 2018/2019, in relazione alla sollevata eccezione di prescrizione.
3.1. Il motivo è infondato.
Ed infatti, il risarcimento del danno è stato correttamente liquidato nel rispetto dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, Rv.
639066), secondo cui: “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva
reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n.
165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte
di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome
incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla
fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con
valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un
massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore
8 del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata
limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
Nell'ambito della forbice prevista dalla disposizione (fra 2,5 e 12 mensilità) il giudice di primo grado,
tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966, richiamato dall'art. 28, co. 2
(numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti) ha liquidato il danno nella congrua misura di cinque mensilità, tenuto conto della qualità di pubblica amministrazione del datore di lavoro,
dell'anzianità della lavoratrice e delle annualità di attività lavorativa precaria. A ciò va aggiunto il notevolissimo numero dei dipendenti occupati, risultando da informazioni tratte da wikipedia.org,
che, nell'anno scolastico 2022/2023, i docenti sono stati 943.681, di cui 709.105 a tempo indeterminato e 234.576 a tempo determinato. Va poi tenuto conto delle rilevanti dimensioni del datore di lavoro, nonché della posizione di netta supremazia di quest'ultimo, rispetto a docente precario, nella pattuizione delle condizioni di lavoro.
Va inoltre disattesa la richiesta di applicazione dell'art. 28, co. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, secondo il quale: “In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato,
di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite
massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto della metà”.
Ed infatti, mancano del tutto nella fattispecie le condizioni di applicabilità della predetta norma, a cominciare dagli stessi accordi sindacali per la stabilizzazione dei lavoratori in discorso e dall'inserimento degli stessi in specifiche graduatorie finalizzate a favorirne l'immissione in ruolo.
Non vi è pertanto ragione per ridurre della metà la misura massima dell'indennità in questione.
Peraltro, non essendo stata liquidata alla lavoratrice la misura massima di tale indennità, avendo la medesima ottenuto il riconoscimento di sole cinque mensilità, tale riduzione non potrebbe esserle applicata neanche astrattamente.
9 Né possono poi trovare spazio, ai fini della quantificazione del risarcimento, le particolari condizioni di stato giuridico ed economico previste dalla normativa speciale riguardante gli insegnanti di religione cattolica, dovendo essere applicati alla fattispecie unicamente i criteri indicati dall'art. 8
della legge n. 604 del 1966, richiamato dall'art. 28, co. 2, dettati al fine di ristorare lo specifico pregiudizio derivante dalla particolare condizione di “precarietà” del lavoratore.
Da ultimo, nessuna riduzione dell'indennità risarcitoria può essere ammessa in relazione agli anni di
“precariato” risalenti a prima dell'anno scolastico 2018/2019, avuto riguardo a quanto si è detto in ordine all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione parziale.
4. In definitiva l'appello è infondato e dev'essere respinto, mentre la sentenza di primo grado dev'essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, il dev'essere condannato a rifondere CP_1
all'appellata le spese del presente grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo, determinata tenendo conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13
agosto 2022, n. 147.
Da ultimo, pur in presenza della reiezione dell'appello, deve darsi atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del appellante, ai sensi del d.P.R. 30/05/2002, n.115, CP_1
art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, in quanto la norma non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. civ., Sez. 6 – L, Ordinanza
n.1778 del 29/01/2016 2016).
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
10 Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sostenute dall'appellata, che liquida nella somma di € 2.500,00 per compenso professionale, oltre I.V.A.,
contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % dei compensi liquidati, da distrarsi all'avv. Domenico Naso dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Perugia, il 19 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
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