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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Oristano, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Oristano |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MURINO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 177/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Indirizzo Resistente 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TWK01354897371 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
- sul ricorso n. 179/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente 2 - CF Ricorrente 2
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Indirizzo Resistente 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TWK01354897371 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
- sul ricorso n. 180/2024 depositato il 26/12/2024
proposto da
Ricorrente 3 - CF Ricorrente 3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Indirizzo Resistente 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TWK01354897371 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 122/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione del giudizio e spese compensate
Resistente: estinzione del giudizio e spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi tempestivi, notificati all'Agenzia delle Entrate Direzione di Oristano, iscritti rispettivamente ai seguenti numeri RGR 177/2024, 179/2024 e 180/2024 i contribuenti Ricorrenti
n. 1, 2 e 3 impugnavano l'avviso di liquidazione d'imposta TWK01354897371, con il quale, in applicazione dell'art. 9 del D. Lgs. 31/10/1990 n. 346, veniva applicata la maggiorazione del 10% per la presunzione di esistenza di beni mobili nell'asse ereditario. Tale maggiorazione veniva calcolata anche sulle quote spettanti ai Ricorrenti, poiché indicati in dichiarazione in qualità di eredi del sig. Nominativo 1 CF:
CF Nominativo 1, deceduto in Città 1 il 10/01/2023.
Con ricorso notificato i sigg. Ricorrenti n. 1, 2 e 3 impugnavano, con distinti ricorsi, il suindicato avviso di liquidazione eccependo la loro qualità di legatari e richiedendo la disapplicazione della maggiorazione di cui all'art. 9 del
D. Lgs. 31/10/1990 n. 346, in quanto non erede.
All'esito dell'istruttoria, l'Ufficio addiveniva ad un accordo conciliativo con i Contribuenti che, regolarmente sottoscritto dalle Parti, concludevano con la richiesta di estinzione del giudizio per la cessata materia del contendere con spese compensate.
Il Giudice ritenuta la connessione oggettiva tra i procedimenti, dispone la riunione del RGR 179/2024 e
180/2024 al RGR 177/2024.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle conformi conclusioni delle Parti, depositate agli atti di causa, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, estinto il giudizio, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara cessata la materia del contendere, estinto il giudizio e compensate le spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MURINO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 177/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Indirizzo Resistente 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TWK01354897371 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
- sul ricorso n. 179/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente 2 - CF Ricorrente 2
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Indirizzo Resistente 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TWK01354897371 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
- sul ricorso n. 180/2024 depositato il 26/12/2024
proposto da
Ricorrente 3 - CF Ricorrente 3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Indirizzo Resistente 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TWK01354897371 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 122/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione del giudizio e spese compensate
Resistente: estinzione del giudizio e spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi tempestivi, notificati all'Agenzia delle Entrate Direzione di Oristano, iscritti rispettivamente ai seguenti numeri RGR 177/2024, 179/2024 e 180/2024 i contribuenti Ricorrenti
n. 1, 2 e 3 impugnavano l'avviso di liquidazione d'imposta TWK01354897371, con il quale, in applicazione dell'art. 9 del D. Lgs. 31/10/1990 n. 346, veniva applicata la maggiorazione del 10% per la presunzione di esistenza di beni mobili nell'asse ereditario. Tale maggiorazione veniva calcolata anche sulle quote spettanti ai Ricorrenti, poiché indicati in dichiarazione in qualità di eredi del sig. Nominativo 1 CF:
CF Nominativo 1, deceduto in Città 1 il 10/01/2023.
Con ricorso notificato i sigg. Ricorrenti n. 1, 2 e 3 impugnavano, con distinti ricorsi, il suindicato avviso di liquidazione eccependo la loro qualità di legatari e richiedendo la disapplicazione della maggiorazione di cui all'art. 9 del
D. Lgs. 31/10/1990 n. 346, in quanto non erede.
All'esito dell'istruttoria, l'Ufficio addiveniva ad un accordo conciliativo con i Contribuenti che, regolarmente sottoscritto dalle Parti, concludevano con la richiesta di estinzione del giudizio per la cessata materia del contendere con spese compensate.
Il Giudice ritenuta la connessione oggettiva tra i procedimenti, dispone la riunione del RGR 179/2024 e
180/2024 al RGR 177/2024.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle conformi conclusioni delle Parti, depositate agli atti di causa, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, estinto il giudizio, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara cessata la materia del contendere, estinto il giudizio e compensate le spese.