CA
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 4301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4301 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NA AS Presidente
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. AR VI NT Consigliere rel.
all'udienza del 16/12/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2550/2024: tra rappresentato/a e difeso/a Parte_1 dall'avv. VESCI LEONARDO
Appellante/Appellata incidentale contro
, rappresentato/a e difeso/a dagli avv. IL ERNESTO CP_1
IA, IL ES e VE CA
Appellato/Appellante incidentale ha pronunziato, all'esito della camera di consiglio, la presente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 6940 del 2024
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto con ricorso ex art. 414 cpc al Tribunale di Roma CP_1 di condannare la al pagamento in proprio Parte_1 favore della somma di € 117.211,45, come da conteggi allegati e basati sulle buste paga prodotte in atti, oltre rivalutazione ed interessi dalle singole poste al saldo, a titolo di risarcimento del danno professionale da demansionamento, come riconosciuto con la sentenza emessa dallo stesso Tribunale di Roma n.
9282 del 2019 in relazione al periodo dal luglio 2011 al deposito del ricorso del
20.12.2017, sentenza poi confermata in appello con pronuncia n. 1593 del
2022 (e, successivamente, in Cassazione con decisione n. 12048 del 2024).
Il Tribunale, con la citata sentenza n. 9282 del 2019 aveva, in particolare, condannato la “al pagamento della somma corrispondente ad un terzo Pt_1 della retribuzione mensile, per le mensilità maturate, oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo”, relativamente al periodo sopra indicato (v. doc. 2 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
2. si è costituita in primo grado contestando nel merito la Pt_1 quantificazione del credito operata dal ricorrente, che aveva incluso nella retribuzione mensile da prendere a parametro per il calcolo voci asseritamente non dovute come l'indennità di reperibilità, i rimborsi spese, la tredicesima mensilità; inoltre aveva richiesto le somme al lordo e non al netto degli oneri fiscali e contributivi.
3. Il Tribunale ha accolto interamente il ricorso del in sintesi, il Tribunale CP_1 ha ritenuto corretto includere, nella liquidazione del danno, tutti gli elementi che di fatto avevano concorso a comporre la retribuzione mensile in modo continuativo, inclusa la reperibilità, costantemente richiamata in ogni busta paga (rilevando che i rimborsi spese non erano stati considerati); corretta altresì la liquidazione al lordo delle ritenute fiscali, trattandosi di risarcire un danno emergente da impoverimento della capacità professionale e non la perdita di un reddito, quale lucro cessante, richiamando giurisprudenza di
2 legittimità sul punto e corretta, infine, anche l'inclusione della tredicesima mensilità, rientrante tra le mensilità spettanti al lavoratore.
Conclusivamente, il Tribunale di Roma ha così statuito:
“ogni altra istanza respinta, condanna al Parte_1 pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di €
117.211,45; oltre accessori come per legge.
Condanna, altresì, al pagamento delle Parte_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 4.100,00, oltre iva e cpa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
4. Avverso questa sentenza ha proposto appello la
[...]
Parte_1
5. Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice:
-1) ha ritenuto generica, ex art. 115 e 416 cpc, la contestazione di erronea inclusione, nella retribuzione globale di fatto, degli emolumenti a titolo di reperibilità e/o rimborsi spese per non essere state individuate le mensilità che li avrebbero contemplati ed ha ritenuto inammissibile la richiesta CTU, laddove la società non si era limitata a generiche contestazioni circa il “quantum”, bensì aveva pienamente individuato le voci da non ricomprendere nella base di calcolo utile a stabilire la misura del risarcimento invocato da controparte e per quali ragioni;
il “quantum” percepito a titolo di reperibilità mese per mese era già stato indicato da controparte stessa nei conteggi allegati al ricorso;
-2) ha interpretato ed applicato il criterio liquidatorio espresso dalla sentenza n. 9282 del /20192, confermata in cassazione, in maniera “non letterale”, essendo stato ivi il danno da demansionamento commisurato ad un terzo della retribuzione mensile, sicchè erano da escludere dalla base di computo la reperibilità, che il CCNL definisce esplicitamente come “complementare”, in quanto variabile legata alla specifica attività e non già al livello retributivo, e la
13° mensilità, retribuzione accessoria non correlata ad una specifica mensilità lavorata, ma solo convenzionalmente prevista ed aggiunta a fine anno;
3 -3) non ha determinato gli importi eventualmente dovuti al netto delle ritenute fiscali, come consegue, invece, alla natura risarcitoria delle somme di cui si discute, che devono, quindi, essere necessariamente parametrate al
“quantum” in concreto percepito dal lavoratore – ovviamente, con le dovute esclusioni sopra evidenziate – cui rapportare la “perdita” professionale subita.
6. Si è costituita la parte appellata, che ha resistito al gravame ed ha lamentato, con appello incidentale, che erroneamente il primo giudice non ha specificato che gli accessori sul capitale vanno corrisposti dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo.
7. I motivi di appello debbono essere respinti, riportando il Collegio alle argomentazioni già rese da questa Corte in altra controversia del tutto sovrapponibile a quella per cui è causa (sent. n. 1455 del 2025; si vedano anche le sentenze di questa Corte n. 3013 del 2025, 3157 del 2025, 2952 del
2025, 2951 del 2025 rese in analoghi contenziosi).
7.1 Infondato è il primo motivo di gravame.
E', infatti, ben vero che la società nel giudizio di primo grado contestava il computo di rimborsi spese, indennità di reperibilità e tredicesima mensilità, ma, a fronte di conteggi analitici prodotti tempestivamente dal lavoratore, la società non indicava quale fosse invece, in concreto, la retribuzione da prendere in considerazione come base di calcolo dell'istanza risarcitoria, fornendo un conteggio alternativo o individuando le somme erroneamente computate (la circostanza è vieppiù rilevante con riferimento ai rimborsi spese per i quali il tribunale dà atto che siffatti emolumenti non sono stati presi a fondamento della base retributiva, diversamente da quanto genericamente eccepito dalla società).
D'altronde nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma
1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga
4 puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova- idonea a dimostrare l'erroneità dei conteggi.
In ogni caso il Tribunale, pur dando atto della genericità dei rilievi formulati dalla società, prende posizione in relazione ad essi.
In particolare argomenta come nel conteggio del lavoratore non fosse rinvenibile alcun emolumento richiesto a titolo di rimborso spese e conteggiato per la quantificazione del risarcimento;
in relazione a tale passaggio argomentativo la società dimostra di non prendere posizione nell'atto di appello, con acquiescenza al conferente passaggio motivazionale.
In relazione al computo dell'indennità di reperibilità il Tribunale rileva che trattasi di emolumento stabilmente corrisposto in corso di rapporto, sia pure con una variabilità nel quantum e che, altresì, il lavoratore è contrattualmente obbligato alla reperibilità, per come previsto dall'art. 27 del CCNL di settore;
trattasi, quindi, di emolumento non legato a una particolare modalità della prestazione, ma costante.
La società non contesta specificamente il passaggio argomentativo della sentenza impugnata - così come non contestava il carattere costante dell'erogazione dell'emolumento in questione nel giudizio di primo grado, emergente dalle buste paga - rappresentando solo che in astratto l'erogazione della indennità di reperibilità ha carattere complementare e, quindi, non rientrante nel concetto di ordinaria retribuzione.
7.2 In effetti anche nel secondo motivo di appello la società nuovamente argomenta che la retribuzione mensile assunta come base di calcolo del trattamento risarcitorio deve essere determinata tenendo conto delle sole voci economiche normalmente erogate, escludendo i compensi eventuali o legati a particolari modalità di esecuzione della prestazione
Reputa il Collegio che il risarcimento deve compensare un danno parametrato al valore della prestazione lavorativa per come resa ordinariamente dal dipendente;
pertanto correttamente il computo ha tenuto conto anche del valore dell'indennità di reperibilità che, corrisposta stabilmente concorreva a formare il compenso mensile del lavoratore. Il svolgeva mansioni di CP_1 tecnico in , rimanendo, ai sensi dell'art. 27 della contrattazione di Pt_1
5 settore “a disposizione dell'azienda per assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti
e il presidio del mercato di riferimento”. La reperibilità era dunque funzionale a consentire l'immediato intervento a seguito di segnalazione di criticità per l'immediato ripristino della funzionalità degli impianti. Correttamente, dunque, tale indennità è stata computata ai fini della determinazione della base retributiva utile per la quantificazione del risarcimento.
La tredicesima mensilità, invece, come è noto, si matura mese per mese in relazione alla durata della prestazione lavorativa nell'arco dell'anno: non corrisponde al vero la tesi secondo cui tale emolumento non avrebbe dovuto concorrere alla determinazione del quantum debeatur perché i periodi di demansionamento sono compensati con la sola retribuzione mensile poiché i medesimi periodi si avvantaggiavano anche dei ratei di tredicesima via via maturati.
Il credito del lavoratore è dunque determinabile sulla base della retribuzione risultante dalle buste paga, maggiorata della quota mensile della tredicesima.
Sull'assenza di poste maturate a titolo di rimborso spese nella base di calcolo del quantum risarcitorio si è già detto in precedenza.
7.3 Con il terzo motivo la società deduce che, trattandosi di erogazioni non soggette a ritenute contributiva e fiscali ben avrebbero potuto essere conteggiate avuto riguardo alla retribuzione netta piuttosto che avuto riguardo alla retribuzione lorda.
Secondo consolidato orientamento di legittimità – richiamato anche dal primo giudice - , la liquidazione giudiziale deve essere operata al lordo delle ritenute fiscali essendo soggette a tassazione solo le somme dirette a reintegrare il lucro cessante derivante alla mancata percezione di redditi (“In tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, le somme percepite dal contribuente
a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione solo se, ed entro i limiti in cui, siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente)” –
Cass. ord. n. 5108 del 2019).
6 In effetti, se la quantificazione della percentuale retributiva fosse operata al netto, si perverrebbe all'effetto di considerare la posta risarcitoria assoggettabile a contribuzione e tassazione. Viceversa in tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, TUIR, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente); non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente erogato non già per reintegrarlo rispetto alla mancata percezione di redditi, ma per ristorare un pregiudizio di natura diversa (“A norma dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, le somme finalizzate a ristorare il pregiudizio per la mancata percezione di emolumenti sono considerate reddito soggetto a tassazione, mentre non lo sono le sole voci di risarcimento "puro"; a tal fine ha natura di lucro cessante soltanto la perdita derivante dalla mancata percezione di redditi di cui siano maturati tutti i presupposti, mentre ogni altro pregiudizio appartiene all'area del danno emergente” Cass. sent. n. 2549 del 2011).
Più specificamente, il danno non patrimoniale alla professionalità, patito dal lavoratore in conseguenza della grave lesione dei propri diritti costituzionalmente garantiti, va ascritto alla categoria del danno emergente, sicché la relativa liquidazione giudiziale dev'essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali, essendo soggette a tassazione, tra le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio, soltanto quelle dirette a reintegrare il lucro cessante derivante dalla mancata percezione di redditi.
Infatti, solo se la dazione di somme trova la sua causa nella funzione di riparare la perdita di un reddito- e sempre che non si tratti di danni da invalidità permanente o da morte – può affermarsi la tassazione della relativa indennità (così Cass., 13/05/2009, n. 10972)
Il pagamento cui la società è stata condannata in favore dell'appellato non trova causa nella funzione di riparare la perdita di un reddito illecitamente non percepito, ma in quella di ristorare in via equitativa il danno da
7 demansionamento patito;
il danno risarcito è arrecato ai valori fondanti della persona (in cui concorrono il danno professionalità, all'immagine, al prestigio, all'assenza di discriminazione, all'autorealizzazione nel lavoro etc.) la cui lesione comporta “danno emergente”; tale qualificazione della statuizione risarcitoria non è in alcun modo scalfita dall'utilizzo, ai fini della quantificazione del risarcimento, di una percentuale dell'importo della retribuzione;
il giudice di prime cure ha in effetti, coerentemente con un orientamento consolidato, meramente applicato il criterio della liquidazione equitativa, rispetto a un danno non comprovabile nel suo preciso ammontare .
La circostanza che la somma dovuta a titolo risarcitorio debba essere erogata senza doversi operare alcuna ritenuta fiscale e contributiva rileva anche ai fini della sua quantificazione a monte, che deve essere operata al lordo di possibili ritenute fiscali e contributive.
Questa Corte reputa ulteriormente che, se fossero state conteggiate le somme pagate a titolo di retribuzione in corso di rapporto al netto, il riconoscimento della percentuale risarcitoria non sarebbe stato determinato correttamente perché non avrebbe avuto come riferimento il reale valore della prestazione, ma un importo minore, determinato dallo scomputo degli oneri contributivi versati dalla parte datoriale (e per i quali il dipendente fruirà di una utilità economica differita) e degli oneri fiscali. Il quantum risarcitorio deve essere invece calcolato in proporzione al valore assoluto della prestazione, che è comprensivo del compenso netto e della quota imputata a contributi e imposte.
Il terzo motivo di appello è dunque infondato anch'esso.
8. Deve invece accogliersi l'appello incidentale.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 9282 del 2019, accogliendo la domanda del di risarcimento nei confronti di nei CP_1 Parte_1 limiti temporali indicati (dal 1° luglio 2011 al deposito del ricorso del
20.12.2017), riconosceva oltre al capitale, “interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo”.
Correttamente pertanto il rivendica detto criterio di computo degli CP_1 accessori poiché su di esso è mancato qualsivoglia rilievo da parte di CP_2
8 nell'impugnativa avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9282/19, così come avverso la sentenza della Corte di Appello n. 1593/2022, confermativa della relativa statuizione.
9. L'appello principale deve essere dunque respinto e accolto l'appello incidentale.
10. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo - seguono la soccombenza.
11. Deve, infine, darsi atto che sussistono per l'appellante principale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello principale;
-In accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata per il resto, condanna la Parte_1 al pagamento, in favore di , della somma complessiva
[...] CP_1 di € 117.211,45, oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo;
-Condanna al pagamento delle spese di lite, Parte_1 liquidate per il primo grado in complessivi € 4.100,00 e per il presente grado in complessivi € 5.000,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
-Dà atto che sussistono per l'appellante principale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Roma, 16/12/2025
Il Consigliere estensore 9 AR VI NT
Il Presidente
NA AS
10