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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/10/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 3567/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3567/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SIGGILLINO FILOMENA e dell'avv. MAURIZIO BRANCHICELLA
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. FELIZIANI Controparte_1 P.IVA_1 ALBERTO
(C.F. ), difeso dall'avv. ANGELO FIUMARA CP_2 C.F._2
CONVENUTI COSTITUITI
Nei confronti di
( C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
– (C.F. ) (C.F. ; P.IVA_3 Controparte_5 P.IVA_4
– (C.F. ) Controparte_6 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.06.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamati gli atti di causa, ha proposto opposizione avverso Parte_1 l'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione (procedura esecutiva r.g.e 483/2010) pronunciata in data 9.02.2022, deducendo l'illegittima diminuzione della determinazione dell'indennità di occupazione da Euro 5.000,00 mensili, giusto provvedimento del 22.01.2020, ad Euro 2.200,00 mensili. Si sono costituiti e la eccependo la tardività dell'opposizione, CP_2 Controparte_1 nonché l'infondatezza. Le ulteriori parti, benché regolarmente evocate in giudizio, non si sono costituite e ne va dichiarata la contumacia. In forza del principio della ragione più liquida l'opposizione va dichiarata inammissibile per essere stata proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c. Come correttamente eccepito dalle parti convenute, il giudice dell'esecuzione aveva già rideterminato l'indennità di occupazione in Euro 2.200,00 mensili con provvedimento reso in data 24.11.2021 (in conformità all'offerta proposta dal , implicitamente revocando l'importo di Euro Controparte_1
5.000,00 quantificato con provvedimento del g.e. emesso il 22.01.2020. La portata meramente ricognitiva dell'ordinanza impugnata si riscontra già dall'istanza di
“precisazioni” proposta dall'opponente in cui si dà atto che, all'esito dell'udienza del 24.11.2021 nel corso della quale è stato sospeso l'ordine di liberazione, l'indennità di occupazione è stata rideterminata in Euro 2.220,00 (tali i pagamenti effettuati per i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio 2022), nonché dall'analisi del provvedimento reso in data 9.02.2022, che dà atto della precedente rideterminazione del canone. L'istante, dunque, avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione avverso l'ordinanza resa a verbale d'udienza del 24.11.2021. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le cause di valore compreso tra i 5.200,01 e i 26.000,00, in relazione a tutte le fasi del giudizio, stante il basso grado di complessità della controversia e la natura documentale della causa.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_3 Controparte_4
, , .
[...] Controparte_5 Controparte_6
- Dichiara inammissibile l'opposizione.
- Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute costituite che liquida per ciascuna in Euro 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Velletri, lì 09/10/2025
Il Giudice
EL BA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3567/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SIGGILLINO FILOMENA e dell'avv. MAURIZIO BRANCHICELLA
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. FELIZIANI Controparte_1 P.IVA_1 ALBERTO
(C.F. ), difeso dall'avv. ANGELO FIUMARA CP_2 C.F._2
CONVENUTI COSTITUITI
Nei confronti di
( C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
– (C.F. ) (C.F. ; P.IVA_3 Controparte_5 P.IVA_4
– (C.F. ) Controparte_6 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.06.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamati gli atti di causa, ha proposto opposizione avverso Parte_1 l'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione (procedura esecutiva r.g.e 483/2010) pronunciata in data 9.02.2022, deducendo l'illegittima diminuzione della determinazione dell'indennità di occupazione da Euro 5.000,00 mensili, giusto provvedimento del 22.01.2020, ad Euro 2.200,00 mensili. Si sono costituiti e la eccependo la tardività dell'opposizione, CP_2 Controparte_1 nonché l'infondatezza. Le ulteriori parti, benché regolarmente evocate in giudizio, non si sono costituite e ne va dichiarata la contumacia. In forza del principio della ragione più liquida l'opposizione va dichiarata inammissibile per essere stata proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c. Come correttamente eccepito dalle parti convenute, il giudice dell'esecuzione aveva già rideterminato l'indennità di occupazione in Euro 2.200,00 mensili con provvedimento reso in data 24.11.2021 (in conformità all'offerta proposta dal , implicitamente revocando l'importo di Euro Controparte_1
5.000,00 quantificato con provvedimento del g.e. emesso il 22.01.2020. La portata meramente ricognitiva dell'ordinanza impugnata si riscontra già dall'istanza di
“precisazioni” proposta dall'opponente in cui si dà atto che, all'esito dell'udienza del 24.11.2021 nel corso della quale è stato sospeso l'ordine di liberazione, l'indennità di occupazione è stata rideterminata in Euro 2.220,00 (tali i pagamenti effettuati per i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio 2022), nonché dall'analisi del provvedimento reso in data 9.02.2022, che dà atto della precedente rideterminazione del canone. L'istante, dunque, avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione avverso l'ordinanza resa a verbale d'udienza del 24.11.2021. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le cause di valore compreso tra i 5.200,01 e i 26.000,00, in relazione a tutte le fasi del giudizio, stante il basso grado di complessità della controversia e la natura documentale della causa.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_3 Controparte_4
, , .
[...] Controparte_5 Controparte_6
- Dichiara inammissibile l'opposizione.
- Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute costituite che liquida per ciascuna in Euro 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Velletri, lì 09/10/2025
Il Giudice
EL BA