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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 260/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2893/2024 depositato il 24/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - AT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002641526000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002641526000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160006662617000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160006662617000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate IS e Regione Calabria per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.030 2024 90026415 26/000 contenente la cartella di pagamento n. 03020160006662617000 28/10/2016 emessa a titolo tasse automobilistiche riferita alle annualità 2011 e 2012. Al riguardo il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si sono costituiti sia il concessionario Agenzia delle
Entrate IS che la Regione Calabria che hanno contestato i motivi di ricorso in quanto infondati.
Hanno concluso per il rigetto del ricorso. Con successiva memoria, parte ricorrente nel contestare le eccezioni e argomentazioni di parte resistente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso in ordine alla nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione del credito, va rigettata, atteso per come dimostrato dal concessionario la cartella di pagamento n. 03020160006662617000 risulta essere stata notificata in data 23.03.2022 tramite l'intimazione di pagamento n. 030 2019 90017560 91/000 depositata presso la casa comunale di Caraffa e inviata raccomandata informativa e ritirata in data 5.5.2022 dal ricorrente. A ciò bisogna aggiungere, anche se nel caso in esame, è irrilevante, il periodo in cui la prescrizione è rimasta sospesa di cui al D.L. 18/3/2020. Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AT sez.
4 - Giudice monocratico- cosi provvede: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dei resistenti
Agenzia delle Entrate IS e Regione Calabria determinate in euro 150,00 cadauno oltre accessori se dovuti. Cosi deciso in AT nella Camera di Consiglio del 26.01.2026 Il giudice monocratico Avv. Antonio Maccarone
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2893/2024 depositato il 24/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - AT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002641526000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002641526000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160006662617000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160006662617000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate IS e Regione Calabria per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.030 2024 90026415 26/000 contenente la cartella di pagamento n. 03020160006662617000 28/10/2016 emessa a titolo tasse automobilistiche riferita alle annualità 2011 e 2012. Al riguardo il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si sono costituiti sia il concessionario Agenzia delle
Entrate IS che la Regione Calabria che hanno contestato i motivi di ricorso in quanto infondati.
Hanno concluso per il rigetto del ricorso. Con successiva memoria, parte ricorrente nel contestare le eccezioni e argomentazioni di parte resistente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso in ordine alla nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione del credito, va rigettata, atteso per come dimostrato dal concessionario la cartella di pagamento n. 03020160006662617000 risulta essere stata notificata in data 23.03.2022 tramite l'intimazione di pagamento n. 030 2019 90017560 91/000 depositata presso la casa comunale di Caraffa e inviata raccomandata informativa e ritirata in data 5.5.2022 dal ricorrente. A ciò bisogna aggiungere, anche se nel caso in esame, è irrilevante, il periodo in cui la prescrizione è rimasta sospesa di cui al D.L. 18/3/2020. Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AT sez.
4 - Giudice monocratico- cosi provvede: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dei resistenti
Agenzia delle Entrate IS e Regione Calabria determinate in euro 150,00 cadauno oltre accessori se dovuti. Cosi deciso in AT nella Camera di Consiglio del 26.01.2026 Il giudice monocratico Avv. Antonio Maccarone