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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/08/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
RG 296 -1/2025 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore dott. Stefano MIGLIETTA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 296-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
Parte_1
, con sede in Torino, via Bologna
[...]
220/22/I, codice fiscale , in persona del Commissario P.IVA_1
Liquidatore Rag. Parte_2
- RICORRENTE-
***
Con ricorso depositato il 21 maggio 2025 la
[...]
, con sede Parte_1 in Torino, via Bologna 220/22/I, codice fiscale , in persona del P.IVA_1
1 Commissario Liquidatore Rag. , ha chiesto dichiarare “ai Parte_2 sensi dell'art. 202 l.f. lo stato di insolvenza della società cooperativa”.
Con decreto 26.5.2025 è stato richiesto il parere al Ministero delle Imprese
e del Made in italy, che lo ha trasmesso il 1 luglio 2025 dichiarando che “la cooperativa indicata in oggetto si trovava in una grave situazione debitoria ed è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, non sussistono elementi ostativi rispetto alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 298 CCII già ex art. 202 l.f.”.
Ritiene il Collegio che la domanda possa essere accolta, senza necessità di fissazione di udienza essendo il ricorso proposto in proprio.
Preliminarmente deve osservarsi che, pur richiamandosi nel ricorso l'art. 202 l.f., stante l'entrata in vigore del CCII il 15.7.2022, la domanda di dichiarazione dello stato di insolvenza di impresa già in liquidazione coatta amministrativa debba esaminarsi alla luce della vigente disciplina e dunque dell'art. 298 CCII, così come rilevato anche dal Ministero con il parere citato.
L'art. 390 co 1 CCII prevede infatti che i ricorsi per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa depositati prima dell'entrata in vigore del CCII sono definiti secondo le disposizioni della legge fallimentare, così che i ricorsi depositati successivamente, come quello in esame, devono essere esaminati alla luce del CCII.
Ciò posto, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda in quanto la cooperativa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione si trovava in stato di insolvenza, come dimostrato dalla documentazione prodotta con il ricorso. In particolare lo Stato Passivo della procedura è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Torino in data 09/05/2025
e rileva un debito totale per euro 1.501.053,02, suddiviso in euro 16.406,79 in chirografo e 1.484.646,23 in privilegio (doc. 2). L'attività di liquidazione dell'attivo effettuata secondo la relazione depositata dal Commissario liquidatore ha permesso di recuperare solo una parte dei crediti: il saldo ad oggi del c/c bancario dedicato alla procedura ammonta ad euro 7.840,93 e il commissario liquidatore ha dichiarato di ritenere conclusa l'attività liquidatoria (doc. 3).
-2- Alla luce di quanto esposto, deve dichiararsi ex art. 298 CCII lo stato di insolvenza della Parte_1
, con sede in Torino, via Bologna
[...]
220/22/I, codice fiscale , in persona del Commissario P.IVA_1
Liquidatore Rag. . Parte_2
P. Q. M.
Visto l'art. 298 CCII, dichiara ex art. 298 CCII lo stato di insolvenza della
[...]
, Parte_1 con sede in Torino, via Bologna 220/22/I, codice fiscale , in P.IVA_1 persona del Commissario Liquidatore Rag. . Parte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e in particolare di cui agli artt. 298 co 2 e 297 co 5 CCII.
Così deciso in Torino, all'esito della camera di consiglio del 24.7.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
-3-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore dott. Stefano MIGLIETTA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 296-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
Parte_1
, con sede in Torino, via Bologna
[...]
220/22/I, codice fiscale , in persona del Commissario P.IVA_1
Liquidatore Rag. Parte_2
- RICORRENTE-
***
Con ricorso depositato il 21 maggio 2025 la
[...]
, con sede Parte_1 in Torino, via Bologna 220/22/I, codice fiscale , in persona del P.IVA_1
1 Commissario Liquidatore Rag. , ha chiesto dichiarare “ai Parte_2 sensi dell'art. 202 l.f. lo stato di insolvenza della società cooperativa”.
Con decreto 26.5.2025 è stato richiesto il parere al Ministero delle Imprese
e del Made in italy, che lo ha trasmesso il 1 luglio 2025 dichiarando che “la cooperativa indicata in oggetto si trovava in una grave situazione debitoria ed è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, non sussistono elementi ostativi rispetto alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 298 CCII già ex art. 202 l.f.”.
Ritiene il Collegio che la domanda possa essere accolta, senza necessità di fissazione di udienza essendo il ricorso proposto in proprio.
Preliminarmente deve osservarsi che, pur richiamandosi nel ricorso l'art. 202 l.f., stante l'entrata in vigore del CCII il 15.7.2022, la domanda di dichiarazione dello stato di insolvenza di impresa già in liquidazione coatta amministrativa debba esaminarsi alla luce della vigente disciplina e dunque dell'art. 298 CCII, così come rilevato anche dal Ministero con il parere citato.
L'art. 390 co 1 CCII prevede infatti che i ricorsi per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa depositati prima dell'entrata in vigore del CCII sono definiti secondo le disposizioni della legge fallimentare, così che i ricorsi depositati successivamente, come quello in esame, devono essere esaminati alla luce del CCII.
Ciò posto, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda in quanto la cooperativa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione si trovava in stato di insolvenza, come dimostrato dalla documentazione prodotta con il ricorso. In particolare lo Stato Passivo della procedura è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Torino in data 09/05/2025
e rileva un debito totale per euro 1.501.053,02, suddiviso in euro 16.406,79 in chirografo e 1.484.646,23 in privilegio (doc. 2). L'attività di liquidazione dell'attivo effettuata secondo la relazione depositata dal Commissario liquidatore ha permesso di recuperare solo una parte dei crediti: il saldo ad oggi del c/c bancario dedicato alla procedura ammonta ad euro 7.840,93 e il commissario liquidatore ha dichiarato di ritenere conclusa l'attività liquidatoria (doc. 3).
-2- Alla luce di quanto esposto, deve dichiararsi ex art. 298 CCII lo stato di insolvenza della Parte_1
, con sede in Torino, via Bologna
[...]
220/22/I, codice fiscale , in persona del Commissario P.IVA_1
Liquidatore Rag. . Parte_2
P. Q. M.
Visto l'art. 298 CCII, dichiara ex art. 298 CCII lo stato di insolvenza della
[...]
, Parte_1 con sede in Torino, via Bologna 220/22/I, codice fiscale , in P.IVA_1 persona del Commissario Liquidatore Rag. . Parte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e in particolare di cui agli artt. 298 co 2 e 297 co 5 CCII.
Così deciso in Torino, all'esito della camera di consiglio del 24.7.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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