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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 10109/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10109/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessio D'Aniello e Giuseppe D'Aniello, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.07.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile, proponeva opposizione deducendo l'erroneità delle risultanze dell'elaborato peritale. In particolare, dissentiva in merito alla formulazione della diagnosi, alla valutazione delle singole patologie, alla concorrenza tra esse e chiedeva il riconoscimento dell'invalidità almeno nella misura del 74%.
Pertanto, chiedeva disporre una nuova CTU per l'accertamento del requisito sanitario idoneo al riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile, con condanna alla corresponsione della relativa prestazione, con decorrenza dal mese successivo alla domanda amministrativa o da data successiva, oltre interessi come per legge, vinte le spese. CP_ Instaurato il contradditorio, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di contestazione e nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso.
Disposta la riunione con il procedimento per ATP n. R.g. 15702/2023, all'odierna udienza visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre precisare in via generale che sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della consulenza è stato comunicato in data 15.06.2024 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 15.07.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre, ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente il 30.07.2024, ossia entro il termine di
30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente), con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Le doglianze dell'istante sono incentrate esclusivamente sulla inadeguatezza tecnica della relazione peritale, laddove il Ctu nominato nel corso del procedimento per ATP avrebbe sottovalutato il quadro patologico di cui è affetto sia con riguardo alla patologia cardiaca che a quella osteoarticolare, non valutando peraltro la loro incidenza sulla sua capacità lavorativa.
Orbene a fronte di tali contestazioni questo Tribunale rileva che il consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico del ricorrente, riconoscendo che l'istante “è affetto da: esiti di intervento di discectomia e foraminotomia ed asportazione di ernia discale lombare L4-L5 e L5-S1 con segni di spondilodiscoartrosi a moderato impegno funzionale;
ipertensione arteriosa in compenso emodinamico;
sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di grado medio. Il complesso menomativo determina una percentuale invalidante del
62% sin dalla data della domanda amministrativa.” (cfr. Ctu Dott. depositata in Persona_1 data 02.05.2024).
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice.
Ed, infatti, alcun rilievo, alla luce delle puntuali osservazioni espletate dal CTU, appaiono avere le generiche contestazioni circa una presunta sottovalutazione delle patologie di cui è affetto, non supportata peraltro da alcun riscontro documentale.
Come precisato dal consulente “Il OR , nato il giorno 14-08-1956 a Frattaminore Parte_1
(NA) ha presentato domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello stato di invalido civile il giorno
19-05-2023. Il 23-06-2023 la commissione medica preposta alla valutazione medico legale riconosceva il OR invalido al 55%. Pertanto, l'istante ha adito le vie legali con ricorso Pt_1 al Tribunale di Napoli Nord nel quale si ribadiva il diritto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza sin dalla data della domanda amministrativa. Si trattava di soggetto infra65enne, all'epoca della domanda amministrativa, per cui il suo complesso menomativo andrà valutato in ottemperanza ai riferimenti tabellari di cui al D.M. 5-2-1992. Gli esiti di intervento di discectomia e foraminotomia ed asportazione di ernia discale lombare L4-L5 e L5-S1 con segni di spondilodiscoartrosi a moderato impegno funzionale sono valutabili, complessivamente, con criterio analogico-proporzionale, al 40% in ottemperanza al codice n. 7010 “ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE 31% - 40%”.
L'ipertensione arteriosa è valutabile al 15% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 6445
“coronaropatia lieve 11-20%”. Si precisa che non essendoci danni d'organo non è possibile procedere utilizzando le voci tabellari previste per le cardiopatie, caratterizzate oltretutto da una percentuale invalidante maggiore, ma occorre attenersi alle voci previste per inquadrare i danni cardiaci più lievi.
La sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di grado medio è valutabile al 25% in ottemperanza al codice n. 2205 “SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA 25%”. Pertanto, applicando la formula di Balthazar, la percentuale invalidante complessiva è del 62% sin dalla data della domanda amministrativa;
quindi, l'istante non è in possesso dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'assegno d'assistenza mensile.”.
Da ciò ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal Ctu, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Inoltre, si fa rilevare che anche nella fase di opposizione non ha dedotto e provato in maniera specifica l'insorgere di nuove patologie o l'aggravarsi di quelle preesistenti e tali da giustificare un approfondimento delle indagini peritali ai sensi dell'art.149 disp.att. c.p.c..
Per i motivi suesposti il ricorso va rigettato.
Le spese di lite non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le spese di consulenza tecnica CP_ relative alla fase di accertamento tecnico preventivo sono a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuto al pagamento delle spese di lite. Le spese di Ctu sono a carico CP_ dell' e liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Così deciso in Aversa, il 27.05.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10109/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessio D'Aniello e Giuseppe D'Aniello, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.07.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile, proponeva opposizione deducendo l'erroneità delle risultanze dell'elaborato peritale. In particolare, dissentiva in merito alla formulazione della diagnosi, alla valutazione delle singole patologie, alla concorrenza tra esse e chiedeva il riconoscimento dell'invalidità almeno nella misura del 74%.
Pertanto, chiedeva disporre una nuova CTU per l'accertamento del requisito sanitario idoneo al riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile, con condanna alla corresponsione della relativa prestazione, con decorrenza dal mese successivo alla domanda amministrativa o da data successiva, oltre interessi come per legge, vinte le spese. CP_ Instaurato il contradditorio, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di contestazione e nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso.
Disposta la riunione con il procedimento per ATP n. R.g. 15702/2023, all'odierna udienza visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre precisare in via generale che sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della consulenza è stato comunicato in data 15.06.2024 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 15.07.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre, ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente il 30.07.2024, ossia entro il termine di
30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente), con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Le doglianze dell'istante sono incentrate esclusivamente sulla inadeguatezza tecnica della relazione peritale, laddove il Ctu nominato nel corso del procedimento per ATP avrebbe sottovalutato il quadro patologico di cui è affetto sia con riguardo alla patologia cardiaca che a quella osteoarticolare, non valutando peraltro la loro incidenza sulla sua capacità lavorativa.
Orbene a fronte di tali contestazioni questo Tribunale rileva che il consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico del ricorrente, riconoscendo che l'istante “è affetto da: esiti di intervento di discectomia e foraminotomia ed asportazione di ernia discale lombare L4-L5 e L5-S1 con segni di spondilodiscoartrosi a moderato impegno funzionale;
ipertensione arteriosa in compenso emodinamico;
sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di grado medio. Il complesso menomativo determina una percentuale invalidante del
62% sin dalla data della domanda amministrativa.” (cfr. Ctu Dott. depositata in Persona_1 data 02.05.2024).
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice.
Ed, infatti, alcun rilievo, alla luce delle puntuali osservazioni espletate dal CTU, appaiono avere le generiche contestazioni circa una presunta sottovalutazione delle patologie di cui è affetto, non supportata peraltro da alcun riscontro documentale.
Come precisato dal consulente “Il OR , nato il giorno 14-08-1956 a Frattaminore Parte_1
(NA) ha presentato domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello stato di invalido civile il giorno
19-05-2023. Il 23-06-2023 la commissione medica preposta alla valutazione medico legale riconosceva il OR invalido al 55%. Pertanto, l'istante ha adito le vie legali con ricorso Pt_1 al Tribunale di Napoli Nord nel quale si ribadiva il diritto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza sin dalla data della domanda amministrativa. Si trattava di soggetto infra65enne, all'epoca della domanda amministrativa, per cui il suo complesso menomativo andrà valutato in ottemperanza ai riferimenti tabellari di cui al D.M. 5-2-1992. Gli esiti di intervento di discectomia e foraminotomia ed asportazione di ernia discale lombare L4-L5 e L5-S1 con segni di spondilodiscoartrosi a moderato impegno funzionale sono valutabili, complessivamente, con criterio analogico-proporzionale, al 40% in ottemperanza al codice n. 7010 “ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE 31% - 40%”.
L'ipertensione arteriosa è valutabile al 15% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 6445
“coronaropatia lieve 11-20%”. Si precisa che non essendoci danni d'organo non è possibile procedere utilizzando le voci tabellari previste per le cardiopatie, caratterizzate oltretutto da una percentuale invalidante maggiore, ma occorre attenersi alle voci previste per inquadrare i danni cardiaci più lievi.
La sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di grado medio è valutabile al 25% in ottemperanza al codice n. 2205 “SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA 25%”. Pertanto, applicando la formula di Balthazar, la percentuale invalidante complessiva è del 62% sin dalla data della domanda amministrativa;
quindi, l'istante non è in possesso dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'assegno d'assistenza mensile.”.
Da ciò ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal Ctu, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Inoltre, si fa rilevare che anche nella fase di opposizione non ha dedotto e provato in maniera specifica l'insorgere di nuove patologie o l'aggravarsi di quelle preesistenti e tali da giustificare un approfondimento delle indagini peritali ai sensi dell'art.149 disp.att. c.p.c..
Per i motivi suesposti il ricorso va rigettato.
Le spese di lite non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le spese di consulenza tecnica CP_ relative alla fase di accertamento tecnico preventivo sono a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuto al pagamento delle spese di lite. Le spese di Ctu sono a carico CP_ dell' e liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Così deciso in Aversa, il 27.05.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Raffaella Paesano