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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 787 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Renato Bocina per mandato allegato dell'atto di citazione in appello.
Appellante
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_2 CodiceFiscale_2
dall'Avv. P. Giorgio Middione per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Appellato Conclusioni dell'appellante:
preliminarmente, rimettere la causa a sul ruolo per l'ammissione, stante l'opportunità, se non addirittura la necessità nella non temuta ipotesi di rigetto dei motivi di appello tutti formulati,
del giuramento decisorio nei confronti dell'appellato, sugli articolati già dedotti e qui trascritti:
1) è vero che nel febbraio del 2011 ho ricevuto in prestito la somma di €. 61.000,00, al netto delle provvigioni di agenzia, da parte della signora Parte_1
2) è vero che detta somma proveniva da una vendita di un immobile di proprietà della signora
Parte_1
3) è vero che inizialmente mi sono impegnato a restituire l'intera somma con rate da €. 600,00
circa mensili;
4) vero è che ho rispettato solo parzialmente detto accordo e che per la restante somma la signora mi ha più volte sollecitato telefonicamente, anche tramite il figlio signor
, detto;
Persona_1 Per_2
5) vero è che a mezzo messaggistica telefonica del 12.10.2015 alle ore 20:42 e 20:58
rassicuravo la signora che “mi stavo attivando per rinvenire le somme” da Parte_1
corrispondere;
6) vero è che ho inviato una e-mail al signor , detto , in data Persona_1 Per_2
13/10/2015 contestando la cifra richiesta, riconoscendo il debito, ma precisando che la somma da restituire non era quella indicata dalla signora tramite il figlio, di €. 77.000,00, Parte_1
ma la minor somma di € 43.428,00 (cfr e- mail doc. 1 fascicolo di primo grado appellante);
2 7) vero è che successivamente a questo scambio di e-mail ve ne sono stati altri e ho provveduto a versare l'ulteriore somma di €. 2.650,00 tra l'ottobre del 2015 ed il giugno del
2016;
8) vero è che ho ricevuto la lettera di diffida dell'Avv. Bocina del 12.12.2016 con la quale mi diffidava a provvedere alla restituzione delle somme in favore della sig.ra per un Parte_1
totale complessivo di €. 40.778,23;
9) vero è che non provvedevo al pagamento del debito riconosciuto e che la sig.ra Parte_1
ha ottenuto il decreto ingiuntivo per cui è causa;
nel merito, ritenere ammissibile per la forma e fondato nel merito l'appello interposto;
per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n. 5046/2017, rigettando l'opposizione a suo tempo proposta da controparte, con ogni statuizione conseguenziale e di legge;
-in linea del tutto subordinata o alternativa e comunque senza recesso, condannare in ogni caso a corrispondere a la somma di € 40.914,19 Parte_2 Parte_1
o quell'altra maggiore o minore che dovesse essere ritenuta dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi legali dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo;
-con condanna, in riforma della sentenza, alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni dell'appellato:
3 preliminarmente in accoglimento della sollevata eccezione, dichiarare l'inammissibilità
dell'atto d'appello introduttivo del presente giudizio per palese violazione dell'art.342 c.p.c.
per le ragioni meglio esposte in narrativa;
sempre preliminarmente in accoglimento della sollevata eccezione, dichiarare la inammissibilità dell'atto d'appello introduttivo del presente giudizio per palese violazione dell'art.348 bis c.p.c. e della L.134/2012 per le ragioni meglio esposte in narrativa;
sempre preliminarmente in accoglimento della sollevata eccezione, dichiarare inammissibili e, quindi, rigettare tutte le richieste istruttorie formulate da parte appellante in violazione dell'art.345 c.p.c.;
nel merito, ritenere e dichiarare infondato in fatto ed in diritto l'atto d'appello di Parte_1
[...]
conseguentemente rigettare integralmente l'atto d'appello e confermare la sentenza n.1076/2020 del 3.03.2020 emessa dal Tribunale di Palermo;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza a verbale n. 1076 del 3 marzo 2020, il Tribunale di Palermo ha revocato il decreto monitorio con il quale, su istanza di era stato ingiunto a Parte_1 [...]
il pagamento di € 40.914,19, oltre interessi, in restituzione di somme a Parte_2
4 questi mutuate, e ha condannato la convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute dall'opponente.
Ha osservato il Tribunale che la comunicazione inviata il 13.10.2015 dall'indirizzo mail all'indirizzo così come la Email_1 Email_2
trascrizione dei messaggi intercorsi tra l'utenza telefonica di -figlio Persona_3
della ricorrente- e quella intestata all'ingiunto, documenti ai quali aveva Parte_1
affidato la dimostrazione delle proprie ragioni creditorie, non possedevano la valenza prevista dall'art. 1988 c.c. non solo perché contestati dall'opponente, ma soprattutto perché indirizzati a “soggetto diverso dalla presunta creditrice che ha agito in sede monitoria e, precisamente,
secondo l'allegazione dell'opposta, al di lei figlio” (pag. 7 della sentenza impugnata) e perciò
non qualificabili in termini di atto ricettizio. Ha ritenuto, in diritto, che “poiché la ricognizione
di debito costituisce una dichiarazione unilaterale ricettizia essa non può essere invocata da
chi, pur in possesso del documento, non risulti esserne il destinatario, ossia nella vicenda che
ci occupa da ”. Escluso, pertanto, che i documenti prodotti fossero idonei a Parte_1
dispensare la creditrice dalla prova del rapporto fondamentale, ha rilevato che
[...]
si era sottratta all'onere, su lei gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., di dimostrare Parte_1
altrimenti l'esistenza del credito vantato, non avendo fruito dei termini assegnati ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. per formulare istanze istruttorie. Ha negato, infine, che la comunicazione via mail potesse valere “come prova del rapporto debitorio, in quanto
5 sprovvista di valenza confessoria, atteso che non contiene la confessione di fatti sfavorevoli
al dichiarante e pertinenti al rapporto fondamentale” (pag. 8 della sentenza impugnata).
ha proposto appello avverso la sentenza: Parte_1
I) sostenendo la non rilevabilità d'ufficio della questione connessa al carattere intrinsecamente recettizio della ricognizione di debito, considerata decisiva dal primo
Giudice;
II) denunziando vizio di ultra-petizione posto che la medesima questione, e il corollario della inidoneità del messaggio di posta elettronica a integrare ricognizione di debito in quanto indirizzato a soggetto diverso dalla creditrice, non era stata mai posta dal debitore a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il perimetro della quale sostiene essere rigorosamente circoscritto alle ragioni espresse dall'opponente dovendo intendersi l'opposizione ex art. 645 c.p.c. quale atto di impugnazione, in senso lato, di un provvedimento giurisdizionale, di guisa che:
- per un verso, “le questioni non rilevate con l'opposizione costituirebbero una sorta di
giudicato interno, ormai intangibile dal Giudice del merito” (pag. 10 dell'atto di appello);
- sotto altro profilo, il Tribunale, pena la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., “non poteva
porre a fondamento della propria decisione una questione non sollevata dalle parti e
sostanzialmente incompatibile con la stessa difesa dell'opponente che mai ha posto in dubbio,
…, che i documenti su cui si basava il decreto ingiuntivo fossero sostanzialmente diretti alla
creditrice (pagg. 12 e 13 dell'appello); Parte_1
6 III) eccependo, in rito, l'omessa previa segnalazione della questione, affrontata per la prima volta in sentenza, in violazione del principio del giusto processo e del diritto al contraddittorio, oltre che del dovere di collaborazione da parte del giudice, infrazioni,
tutte, causa di nullità della sentenza;
IV) contestando la correttezza della qualificazione della ricognizione di debito come atto ricettizio, confutata da un orientamento giurisprudenziale che ne esclude altresì il carattere negoziale. Adduce che “anche laddove si volesse insistere nell'attribuire
carattere ricettizio alla dichiarazione di debito, dovrebbe comunque prevalere il dato
sostanziale rispetto a qyuello meramente formale, giungendo alla conclusione che
tale dichiarazione era stata correttamente formulata perchè venisse a conoscenza
della creditrice sostanziale, raggiungendo quindi il suo intrinseco scopo” (pag. 19
dell'atto di appello);
V) sostenendo di aver conferito al figlio procura orale, Persona_4
ben nota al debitore -che, proprio per tale ragione, nulla aveva osservato al riguardo-,
per la gestione dei rapporti con così che i messaggi inviati Parte_2
al rappresentante dovevano considerarsi indirizzati alla rappresentata;
VI) producendo i documenti e articolando le richieste istruttorie (prova per testi e giuramento decisorio, quest'ultimo considerato “strada totalmente alternativa, di
carattere estremo, che l'adita Corte dovrà prendere in considerazione solo e soltanto
laddove tutte le altre eccezioni e richieste di questa difesa non dovessero trovare
7 accoglimento”, pag. 24 dell'appello) volte a comprovare il potere di rappresentanza conferito al figlio e le ragioni, legate alle proprie incerte condizioni di salute e alla scarsa familiarità con gli strumenti informatici, che l'avevano a ciò determinata;
VII) dolendosi della regolazione delle spese di lite che, in considerazione della
“impostazione della sentenza impugnata, che ha disatteso i motivi di opposizione
formulati da controparte per poi rigettare la pretesa creditoria dell'odierna
concludente in base a una questione nuova mai prospettatasi nel corso del giudizio”,
avrebbero dovuto al più essere compensate.
L'appello che, per la sua specificità, si sottrae alla censura di inammissibilità sollevata da
[...]
in relazione alla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., è meritevole di Parte_2
accoglimento.
Ciò, tuttavia, non perché persuadano le ragioni condensate nel primo e nel terzo motivo di impugnazione, posto che né la qualificazione del riconoscimento di debito in termini di atto unilaterale recettizio, né la verifica dell'idoneità della mail inviata da Pt_2 Parte_2
all'indirizzo di posta elettronica del figlio dell'appellante,
[...] Persona_3
a integrare atto di ricognizione di debito possono annoverarsi tra le questioni di merito non rilevabili d'ufficio o rilevabili solo previa sottoposizione alle parti.
Rammentato che per consolidato insegnamento della Corte di legittimità “nel nostro
ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte,
si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione
8 alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un
diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia
modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una
manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento
giudiziale)” (Cass. S.U. 27/7/2005 n. 15661, di recente richiamata da Cass. civ. 13/4/2023
n.9810), deve escludersi che la configurazione giuridica degli istituti -nel concreto l'inquadramento del riconoscimento di debito tra gli atti unilaterali recettizi- sia riservata al potere dispositivo della parte. Compete, poi, per certo al giudice il vaglio istruttorio funzionale alla verifica della concreta ricorrenza dei presupposti operativi delle disposizioni normative invocate dalle parti.
Dunque alcun vizio di extra petizione o alcuna violazione del principio del contraddittorio,
nella specifica accezione considerata dal secondo comma dell'art. 101 c.p.c., è dato ravvisare nella decisione del primo giudice, il quale, verificato che la comunicazione mail e gli altri messaggi prodotti in atti erano stati, rispettivamente, inoltrati all'indirizzo di posta elettronica del figlio di e scambiati tra le utenze telefoniche di costui e di Parte_1 Parte_2
li ha ritenuti privi del carattere della recettizietà -presupponente la coincidenza
[...]
soggettiva tra destinatario della comunicazione e titolare del diritto riconosciuto- e li ha considerati inidonei a dispiegare gli effetti che l'art. 1988 c.c. ricollega alla (promessa di pagamento e alla) ricognizione di debito
9 E piuttosto con riferimento alla seconda parte del II motivo di impugnazione, oltre che all'esito del vaglio del complessivo quadro istruttorio, che l'impugnazione si rivela fondata.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante evidenzia che Parte_2
si era “limitato a contestare l'idoneità del mezzo-email in sè e per sè, e non in relazione al
suo destinatario” e mai, invece, aveva “contestato che i propri rapporti di dasre ed avere si
intrattenessero direttamente con la signora e che anche il bonifico di € Parte_1
200,00 allegato alla email del 13.10.2015 -come i successivi, peraltro correttamente
riconosciuti da questa difesa- fosse diretto personalmente alla creditrice, pur se operato
mediante versamento sul conto corrente intestato al di lei figlio” (pag. 11 dell'appello), così
come mai aveva “posto in dubbio, nemmeno per un attimo, che i documenti su cui si basava
il decreto ingiuntivo fossero sostanzialmente diretti alla creditrice Parte_1
assumendo, in concreto, quel carattere ricettizio erroneamente ritenuto insussistente dal
Tribunale” (pag. 12 e 13 dell'appello).
Al rilievo, obiettivamente fondato, deve soggiungersi che l'esame della documentazione complessivamente acquisita agli atti rivela ben più che la mancata contestazione da parte dell'ingiunto della circostanza che destinataria ultima dei messaggi fosse o Parte_1
della inerenza dei messaggi riportati a un rapporto in precedenza intercorso con costei.
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, ancora, nella comparsa di costituzione in appello, (il quale in primo grado aveva imperniato Parte_2
le proprie difese sull'assunto della non idoneità del messaggio di posta elettronica a integrare
10 scrittura privata in quanto privo di firma elettronica, con ciò concentrando la propria attenzione sull'identificazione del mittente della mail, non sul suo destinatario) annette significativo rilievo alla “lettera del 25.01.2017 (all.n.2 fascicolo di primo grado) inviata via
pec. All'Avv.Renato Bocina” con cui “ha fermamente contestato di essere debitore di alcuna
somma di denaro nei confronti della sig.ra ma ovviamente di tale missiva, parte Parte_1
opposta ha ben pensato di non farne cenno nel ricorso per decreto ingiuntivo, ben
consapevole del fatto che in presenza di una chiara contestazione del credito, con molta
probabilità nessun Giudice avrebbe concesso il menzionato decreto ingiuntivo” (pag. 5 della comparsa di costituzione in appello). Ebbene, in tale lettera, redatta dal difensore e sottoscritta
“per adesione e conferma” anche personalmente dalla parte, il professionista, in risposta alla diffida e messa in mora inviata da ammette che “ad onor del vero, Parte_1
parecchio tempo addietro la Sig.ra ebbe a prestare una somma di danaro al mio Parte_1
assistito, il qual ha già da parecchio tempo provveduto a restituire la detta somma anche
maggiorata di interessi”. Prosegue la nota contestando “la asserita ricognizione di debito da
parte del Sig. stante che lo stesso non ha mai sottoscritto alcun documento da cui Parte_2
si possa evincere l'esistenza attuale di un debito nei confronti della Sua assistita, e ciò per la
semplice ragione che tutte le somme dovuta alla sua assistita sono già state restituite (si
ribadisce comprensive di interessi) già da parecchi anni”.
La nota conferma, dunque, la ricorrenza tra le parti di un contratto di mutuo ed affida all'eccezione di pagamento la negazione del credito attuale di Al riguardo, Parte_1
11 nella comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio (pagg. 3 e 4), la convenuta aveva replicato “Se effettivamente i rapporti di dare ed avere tra le Parte_1
parti si fossero chiusi in pareggio, come vorrebbe fare intendere il signor non gli Parte_2
sarebbe stato difficile darne ampia dimostrazione fermo restando che sarebbe stato a dir
poco prudenziale per lui farsi rilasciare una quietanza liberatoria a saldo. Del resto
controparte riconosce esplicitamente di aver chiesto e ottenuto in prestito ingenti somme di
denaro dalla signora ). Parte_1
La pregnanza probatoria di tale ammissione supera quella propria della ricognizione di debito che, come ancora di recente rammentato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 10/12/2024 n.
31818), “non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione
meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della
prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione
l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto”,
dovendo ritenersi positivamente acquisita la dimostrazione della concessione in prestito di talune somme di danaro da a Parte_1 Parte_2
Non può, dunque, che muoversi dal dato di partenza del compiuto assolvimento da parte di della dimostrazione del rapporto contrattuale di mutuo. Sulla scorta di Parte_1
simile presupposto logico, può procedersi alla delibazione del materiale probatorio da costei prodotto, al quale è affidata la dimostrazione (non del contratto, già provato), ma dell'ammontare delle ragioni creditorie, fermo restando che accertata la fonte
12 dell'obbligazione restitutoria -propria del mutuo-, compete a Parte_2
dimostrare il fatto estintivo evocato, ovvero l'intervenuta restituzione integrale di quanto ricevuto a mutuo. Deve, invero, essere qui ribadito, l'insegnamento della Suprema Corte
inaugurato da Cass. S.U. 30.10.2001 n. 13533, di seguito più volte ripreso e mai più
abbandonato (ex multis, da Cass. Civ. 12.6.2018 n. 15328, Cass. civ. 24.7.2018 n. 19549,
Cass. civ., sez. II, 21/5/2019, n. 13685, Cass. civ., sez. II, 18/11/2019 n. 29871, Cass. civ.,
sez. III, 18/02/2020 n. 3996, Cass. civ., sez. II, 2/9/2020 n. 18200, Cass. civ., sez. III,
16/11/2020 n. 25872) ed espressamente richiamato anche dal primo Giudice, a tenore del quale “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o
per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo
termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della
controparte” (Cass. S.U. 30.10.2001 n. 13533), spettando, per converso “al debitore
convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento. Il medesimo principio è applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto o tardivo
adempimento” (Cass. civ., sez. II, 27/1/2023, n. 2554).
Ebbene, il materiale probatorio esclusivamente documentale prodotto da Parte_1
nel primo grado di giudizio -al quale non è dato associare, pena la violazione dell'art. 345
c.p.c., gli ulteriori mezzi di prova da costei articolati solo con l'impugnazione e neppure il giuramento, questo legittimamente deferito per la prima volta in appello, ma non rilevante ai
13 fini della decisione- conferma l'ammontare del credito residuo di costei nell'importo di €
40.914,00.
Depongono in tale senso:
- in primo luogo, proprio la nota inviata all'indirizzo di posta elettronica del figlio dell'appellante il 13.10.2015, meritando condivisione l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui alla dichiarazione, pur se priva del connotato richiesto dall'art. 1334 c.c., può comunque assegnarsi efficacia probatoria: “poiché per la
configurabilità del negozio di riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., è
necessario che la dichiarazione di volontà in esso contenuta sia destinata alla persona
del creditore, essendo tale negozio compreso tra gli atti unilaterali recettizi (art. 1334
c.c.), non può ravvisarsi riconoscimento di debito in una dichiarazione rivolta ad un terzo
(nella specie in un esposto diretto al procuratore della Repubblica), tuttavia detta
dichiarazione può assumere valore probatorio dell'asserito rapporto debitorio ed essere
valutata dal giudice del merito con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità”
(Cass. civ., 6/12/1988, n. 6625). In quest'ottica deve segnalarsi che la mail si coniuga in modo coerente e armonico con la confessione dell'esistenza del mutuo, sì da superare i rilievi reiterati dall'appellato -il quale, tuttavia, non ha contestato che l'indirizzo indicato rispondesse alla propria casella di posta elettronica- riguardo alla mancanza di firma certa del messaggio di posta elettronica. A tale nota sono, poi, allegati: a) prospetti dettagliati che contengono il “riepilogo debito e delle “somme restituite” a costei nel tempo Pt_1
14 (nel testo della mail si precisa che “tutti gli importi sono naturalmente verificabili perché
i pagamenti sono stati fatti quasi tutti per bonifico”), e si concludono con l'identificazione del “debito residuo al 13/10/2015 € 43.428,23”; b) copia della ricevuta di pagamento dell'importo di € 200,00 operata il 13.10.2015 mediante bonifico bancario eseguito sul conto del figlio della creditrice elementi tutti che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice conferiscono al documento valore di confessione stragiudiziale fatta al terzo, liberamente valutabile da parte del giudice ai sensi dell'art. 2735, comma 1, c.c.;
- la trascrizione dei messaggi scambiati tra da e Persona_3 Parte_2
la quale:
[...]
i) fa emergere senza margini di incertezza il ruolo di tramite assunto dal primo nei rapporti tra la madre e il debitore -ruolo ben conosciuto e sfruttato anche da
[...]
tutte le volte che intendeva rassicurare la creditrice riguardo Parte_2
alle iniziative avviate per procurarsi la provvista necessaria a ridurre la propria posizione debitoria o per concordare un incontro (esemplificativamente, tra i molti, i messaggi del 16.3.2015, 30.4.2025, 27.7.2015, 12.10.2015, 23.11.2016)-
suffragando l'allegazione dell'appellante riguardo alla procura orale conferita al figlio;
ii) dà conto delle reiterate e pressanti richieste di restituzione delle somme concesse a prestito rivolte da (e talora direttamente da Persona_3 Pt_1
15 come nei messaggi del 27.10.2015, del 11.3.2016 e del 28.7.2016) Parte_1
al debitore e da questi riscontrate;
iii) conferma che taluni dei pagamenti in restituzione -segnatamente quelli del 27
ottobre, del 25 novembre e del 21 dicembre 2015, del 28 gennaio, 24 febbraio,
25 marzo, 24 aprile, 30 maggio, 27 giugno 2016- avvennero tramite bonifico sul conto del figlio (che con messaggio del 12.10.2015 aveva comunicato il proprio iban al debitore);
iv) evidenzia la richiesta di un riepilogo del dovuto inviata il 12.12.2015 da
[...]
(“Posso chiederti qual è il saldo a tuo debito?” – “In che senso?” Persona_3
– “Quanto devi ancora la mamma?” – “Non lo ricordo. Ho comunque tutto
segnato” – “Se non ricordo male l'ultima volta che ci siamo visti mi avevi detto
intorno ad 80mila …” – “… per quanto riguarda l'importo che hai scritto domani
ti faccio sapere e ti invio il prospetto. Comunque sono molto meno di quello che
hai scritto” (messaggi del 12 ottobre 2015); “Buon giorno. Bonifico fatto. Se mi
mandi la tua mail ti invio copia ricevute e schede” (messaggio del 13.10.2015 al quale segue nella medesima data la trascrizione del messaggio che Parte_2
ricevette dalla propria banca “Come da tua richiesta, il bonifico di
[...]
200,00 euro è stato eseguito con successo il 13.10.15 h. 08.24. Per info
800.107.107” e la risposta di “Adesso avverto la mamma Persona_3
16 che hai fatto il bonifico”) richiesta riscontrata con la mail del 13.10.2015 sopra esaminata.
Ebbene la ricchezza di dettagli e l'intrinseca coerenza del quadro fattuale palesato dai menzionati documenti -a puntualizzazione del quale può ulteriormente evidenziarsi che la mail è palesemente costruita in risposta al messaggio di del 12.101.2015 Persona_3
h. 20.50.27 “Se non ricordo male l'ultima volta che ci siamo visti mi avevi detto intorno ad
80mila …”, leggendovisi “come potrai vedere siamo ben lontani dalla cifra che hai
menzionato ieri sera. Gli ottantamila euro (per l'esattezza 77.000 – vedi scheda riepilogo)
sono quelli che abbiamo restituito negli ultimi quattro anni”- definisce in termini piani e lineari la sussistenza del credito residuo dell'appellante nella misura ammessa dallo stesso debitore (€ 43.428,23), ridotta in considerazione dei bonifici da questi eseguiti dopo il mese di ottobre 2015.
Se dunque deve dirsi provato il credito, per contro non ha offerto Parte_2
dimostrazione della sua estinzione integrale, così che deve essere condannato al pagamento in favore di di € 40.914,19. Parte_1
Non è invero possibile una reviviscenza dell'originario decreto ingiuntivo, definitivamente caducato per effetto dell'accoglimento dell'opposizione formulata dal debitore ingiunto.
“L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione
del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da
parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il
17 quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già
revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione
forzata” Cass. civ. sez. VI, 06/09/2017, n.20868.
Sulla somma indicata decoreranno gli interessi computati, come da domanda, al saggio legale con decorrenza dal 3.8.2027, data di emissione del decreto ingiuntivo, sino al dì dell'effettiva corresponsione.
Le spese di lite sono regolate in accordo al canone della soccombenza e, liquidate in favore di in € 1.186,00 -di cui 900,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi- per la Parte_1
fase monitoria, in € 4.150,00 per il primo grado di giudizio e in € 7.604,00 -di cui € 804,00
per esborsi, € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva ed € 3.400,00
per la fase decisionale- per il presente grado di giudizio, devono essere poste a carico dell'appellato maggiorate di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. Parte_2
n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 1076 del 3 marzo 2020, appellata da con atto di citazione notificato a il 9.6.2020, Parte_1 Parte_2
condanna al pagamento di € 40.914,19, oltre interessi al saggio Parte_2
legale con decorrenza dal 3.8.2017 sino al di dell'effettiva corresponsione;
18 condanna alla refusione in favore di delle spese Parte_2 Parte_1
di lite, liquidate in € 1.186,00 per la fase monitoria, in € 4.150,00 per il giudizio di primo grado e in € 7.604,00, così come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio,
maggiorati tutti gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 19 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 787 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Renato Bocina per mandato allegato dell'atto di citazione in appello.
Appellante
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_2 CodiceFiscale_2
dall'Avv. P. Giorgio Middione per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Appellato Conclusioni dell'appellante:
preliminarmente, rimettere la causa a sul ruolo per l'ammissione, stante l'opportunità, se non addirittura la necessità nella non temuta ipotesi di rigetto dei motivi di appello tutti formulati,
del giuramento decisorio nei confronti dell'appellato, sugli articolati già dedotti e qui trascritti:
1) è vero che nel febbraio del 2011 ho ricevuto in prestito la somma di €. 61.000,00, al netto delle provvigioni di agenzia, da parte della signora Parte_1
2) è vero che detta somma proveniva da una vendita di un immobile di proprietà della signora
Parte_1
3) è vero che inizialmente mi sono impegnato a restituire l'intera somma con rate da €. 600,00
circa mensili;
4) vero è che ho rispettato solo parzialmente detto accordo e che per la restante somma la signora mi ha più volte sollecitato telefonicamente, anche tramite il figlio signor
, detto;
Persona_1 Per_2
5) vero è che a mezzo messaggistica telefonica del 12.10.2015 alle ore 20:42 e 20:58
rassicuravo la signora che “mi stavo attivando per rinvenire le somme” da Parte_1
corrispondere;
6) vero è che ho inviato una e-mail al signor , detto , in data Persona_1 Per_2
13/10/2015 contestando la cifra richiesta, riconoscendo il debito, ma precisando che la somma da restituire non era quella indicata dalla signora tramite il figlio, di €. 77.000,00, Parte_1
ma la minor somma di € 43.428,00 (cfr e- mail doc. 1 fascicolo di primo grado appellante);
2 7) vero è che successivamente a questo scambio di e-mail ve ne sono stati altri e ho provveduto a versare l'ulteriore somma di €. 2.650,00 tra l'ottobre del 2015 ed il giugno del
2016;
8) vero è che ho ricevuto la lettera di diffida dell'Avv. Bocina del 12.12.2016 con la quale mi diffidava a provvedere alla restituzione delle somme in favore della sig.ra per un Parte_1
totale complessivo di €. 40.778,23;
9) vero è che non provvedevo al pagamento del debito riconosciuto e che la sig.ra Parte_1
ha ottenuto il decreto ingiuntivo per cui è causa;
nel merito, ritenere ammissibile per la forma e fondato nel merito l'appello interposto;
per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n. 5046/2017, rigettando l'opposizione a suo tempo proposta da controparte, con ogni statuizione conseguenziale e di legge;
-in linea del tutto subordinata o alternativa e comunque senza recesso, condannare in ogni caso a corrispondere a la somma di € 40.914,19 Parte_2 Parte_1
o quell'altra maggiore o minore che dovesse essere ritenuta dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi legali dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo;
-con condanna, in riforma della sentenza, alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni dell'appellato:
3 preliminarmente in accoglimento della sollevata eccezione, dichiarare l'inammissibilità
dell'atto d'appello introduttivo del presente giudizio per palese violazione dell'art.342 c.p.c.
per le ragioni meglio esposte in narrativa;
sempre preliminarmente in accoglimento della sollevata eccezione, dichiarare la inammissibilità dell'atto d'appello introduttivo del presente giudizio per palese violazione dell'art.348 bis c.p.c. e della L.134/2012 per le ragioni meglio esposte in narrativa;
sempre preliminarmente in accoglimento della sollevata eccezione, dichiarare inammissibili e, quindi, rigettare tutte le richieste istruttorie formulate da parte appellante in violazione dell'art.345 c.p.c.;
nel merito, ritenere e dichiarare infondato in fatto ed in diritto l'atto d'appello di Parte_1
[...]
conseguentemente rigettare integralmente l'atto d'appello e confermare la sentenza n.1076/2020 del 3.03.2020 emessa dal Tribunale di Palermo;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza a verbale n. 1076 del 3 marzo 2020, il Tribunale di Palermo ha revocato il decreto monitorio con il quale, su istanza di era stato ingiunto a Parte_1 [...]
il pagamento di € 40.914,19, oltre interessi, in restituzione di somme a Parte_2
4 questi mutuate, e ha condannato la convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute dall'opponente.
Ha osservato il Tribunale che la comunicazione inviata il 13.10.2015 dall'indirizzo mail all'indirizzo così come la Email_1 Email_2
trascrizione dei messaggi intercorsi tra l'utenza telefonica di -figlio Persona_3
della ricorrente- e quella intestata all'ingiunto, documenti ai quali aveva Parte_1
affidato la dimostrazione delle proprie ragioni creditorie, non possedevano la valenza prevista dall'art. 1988 c.c. non solo perché contestati dall'opponente, ma soprattutto perché indirizzati a “soggetto diverso dalla presunta creditrice che ha agito in sede monitoria e, precisamente,
secondo l'allegazione dell'opposta, al di lei figlio” (pag. 7 della sentenza impugnata) e perciò
non qualificabili in termini di atto ricettizio. Ha ritenuto, in diritto, che “poiché la ricognizione
di debito costituisce una dichiarazione unilaterale ricettizia essa non può essere invocata da
chi, pur in possesso del documento, non risulti esserne il destinatario, ossia nella vicenda che
ci occupa da ”. Escluso, pertanto, che i documenti prodotti fossero idonei a Parte_1
dispensare la creditrice dalla prova del rapporto fondamentale, ha rilevato che
[...]
si era sottratta all'onere, su lei gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., di dimostrare Parte_1
altrimenti l'esistenza del credito vantato, non avendo fruito dei termini assegnati ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. per formulare istanze istruttorie. Ha negato, infine, che la comunicazione via mail potesse valere “come prova del rapporto debitorio, in quanto
5 sprovvista di valenza confessoria, atteso che non contiene la confessione di fatti sfavorevoli
al dichiarante e pertinenti al rapporto fondamentale” (pag. 8 della sentenza impugnata).
ha proposto appello avverso la sentenza: Parte_1
I) sostenendo la non rilevabilità d'ufficio della questione connessa al carattere intrinsecamente recettizio della ricognizione di debito, considerata decisiva dal primo
Giudice;
II) denunziando vizio di ultra-petizione posto che la medesima questione, e il corollario della inidoneità del messaggio di posta elettronica a integrare ricognizione di debito in quanto indirizzato a soggetto diverso dalla creditrice, non era stata mai posta dal debitore a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il perimetro della quale sostiene essere rigorosamente circoscritto alle ragioni espresse dall'opponente dovendo intendersi l'opposizione ex art. 645 c.p.c. quale atto di impugnazione, in senso lato, di un provvedimento giurisdizionale, di guisa che:
- per un verso, “le questioni non rilevate con l'opposizione costituirebbero una sorta di
giudicato interno, ormai intangibile dal Giudice del merito” (pag. 10 dell'atto di appello);
- sotto altro profilo, il Tribunale, pena la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., “non poteva
porre a fondamento della propria decisione una questione non sollevata dalle parti e
sostanzialmente incompatibile con la stessa difesa dell'opponente che mai ha posto in dubbio,
…, che i documenti su cui si basava il decreto ingiuntivo fossero sostanzialmente diretti alla
creditrice (pagg. 12 e 13 dell'appello); Parte_1
6 III) eccependo, in rito, l'omessa previa segnalazione della questione, affrontata per la prima volta in sentenza, in violazione del principio del giusto processo e del diritto al contraddittorio, oltre che del dovere di collaborazione da parte del giudice, infrazioni,
tutte, causa di nullità della sentenza;
IV) contestando la correttezza della qualificazione della ricognizione di debito come atto ricettizio, confutata da un orientamento giurisprudenziale che ne esclude altresì il carattere negoziale. Adduce che “anche laddove si volesse insistere nell'attribuire
carattere ricettizio alla dichiarazione di debito, dovrebbe comunque prevalere il dato
sostanziale rispetto a qyuello meramente formale, giungendo alla conclusione che
tale dichiarazione era stata correttamente formulata perchè venisse a conoscenza
della creditrice sostanziale, raggiungendo quindi il suo intrinseco scopo” (pag. 19
dell'atto di appello);
V) sostenendo di aver conferito al figlio procura orale, Persona_4
ben nota al debitore -che, proprio per tale ragione, nulla aveva osservato al riguardo-,
per la gestione dei rapporti con così che i messaggi inviati Parte_2
al rappresentante dovevano considerarsi indirizzati alla rappresentata;
VI) producendo i documenti e articolando le richieste istruttorie (prova per testi e giuramento decisorio, quest'ultimo considerato “strada totalmente alternativa, di
carattere estremo, che l'adita Corte dovrà prendere in considerazione solo e soltanto
laddove tutte le altre eccezioni e richieste di questa difesa non dovessero trovare
7 accoglimento”, pag. 24 dell'appello) volte a comprovare il potere di rappresentanza conferito al figlio e le ragioni, legate alle proprie incerte condizioni di salute e alla scarsa familiarità con gli strumenti informatici, che l'avevano a ciò determinata;
VII) dolendosi della regolazione delle spese di lite che, in considerazione della
“impostazione della sentenza impugnata, che ha disatteso i motivi di opposizione
formulati da controparte per poi rigettare la pretesa creditoria dell'odierna
concludente in base a una questione nuova mai prospettatasi nel corso del giudizio”,
avrebbero dovuto al più essere compensate.
L'appello che, per la sua specificità, si sottrae alla censura di inammissibilità sollevata da
[...]
in relazione alla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., è meritevole di Parte_2
accoglimento.
Ciò, tuttavia, non perché persuadano le ragioni condensate nel primo e nel terzo motivo di impugnazione, posto che né la qualificazione del riconoscimento di debito in termini di atto unilaterale recettizio, né la verifica dell'idoneità della mail inviata da Pt_2 Parte_2
all'indirizzo di posta elettronica del figlio dell'appellante,
[...] Persona_3
a integrare atto di ricognizione di debito possono annoverarsi tra le questioni di merito non rilevabili d'ufficio o rilevabili solo previa sottoposizione alle parti.
Rammentato che per consolidato insegnamento della Corte di legittimità “nel nostro
ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte,
si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione
8 alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un
diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia
modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una
manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento
giudiziale)” (Cass. S.U. 27/7/2005 n. 15661, di recente richiamata da Cass. civ. 13/4/2023
n.9810), deve escludersi che la configurazione giuridica degli istituti -nel concreto l'inquadramento del riconoscimento di debito tra gli atti unilaterali recettizi- sia riservata al potere dispositivo della parte. Compete, poi, per certo al giudice il vaglio istruttorio funzionale alla verifica della concreta ricorrenza dei presupposti operativi delle disposizioni normative invocate dalle parti.
Dunque alcun vizio di extra petizione o alcuna violazione del principio del contraddittorio,
nella specifica accezione considerata dal secondo comma dell'art. 101 c.p.c., è dato ravvisare nella decisione del primo giudice, il quale, verificato che la comunicazione mail e gli altri messaggi prodotti in atti erano stati, rispettivamente, inoltrati all'indirizzo di posta elettronica del figlio di e scambiati tra le utenze telefoniche di costui e di Parte_1 Parte_2
li ha ritenuti privi del carattere della recettizietà -presupponente la coincidenza
[...]
soggettiva tra destinatario della comunicazione e titolare del diritto riconosciuto- e li ha considerati inidonei a dispiegare gli effetti che l'art. 1988 c.c. ricollega alla (promessa di pagamento e alla) ricognizione di debito
9 E piuttosto con riferimento alla seconda parte del II motivo di impugnazione, oltre che all'esito del vaglio del complessivo quadro istruttorio, che l'impugnazione si rivela fondata.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante evidenzia che Parte_2
si era “limitato a contestare l'idoneità del mezzo-email in sè e per sè, e non in relazione al
suo destinatario” e mai, invece, aveva “contestato che i propri rapporti di dasre ed avere si
intrattenessero direttamente con la signora e che anche il bonifico di € Parte_1
200,00 allegato alla email del 13.10.2015 -come i successivi, peraltro correttamente
riconosciuti da questa difesa- fosse diretto personalmente alla creditrice, pur se operato
mediante versamento sul conto corrente intestato al di lei figlio” (pag. 11 dell'appello), così
come mai aveva “posto in dubbio, nemmeno per un attimo, che i documenti su cui si basava
il decreto ingiuntivo fossero sostanzialmente diretti alla creditrice Parte_1
assumendo, in concreto, quel carattere ricettizio erroneamente ritenuto insussistente dal
Tribunale” (pag. 12 e 13 dell'appello).
Al rilievo, obiettivamente fondato, deve soggiungersi che l'esame della documentazione complessivamente acquisita agli atti rivela ben più che la mancata contestazione da parte dell'ingiunto della circostanza che destinataria ultima dei messaggi fosse o Parte_1
della inerenza dei messaggi riportati a un rapporto in precedenza intercorso con costei.
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, ancora, nella comparsa di costituzione in appello, (il quale in primo grado aveva imperniato Parte_2
le proprie difese sull'assunto della non idoneità del messaggio di posta elettronica a integrare
10 scrittura privata in quanto privo di firma elettronica, con ciò concentrando la propria attenzione sull'identificazione del mittente della mail, non sul suo destinatario) annette significativo rilievo alla “lettera del 25.01.2017 (all.n.2 fascicolo di primo grado) inviata via
pec. All'Avv.Renato Bocina” con cui “ha fermamente contestato di essere debitore di alcuna
somma di denaro nei confronti della sig.ra ma ovviamente di tale missiva, parte Parte_1
opposta ha ben pensato di non farne cenno nel ricorso per decreto ingiuntivo, ben
consapevole del fatto che in presenza di una chiara contestazione del credito, con molta
probabilità nessun Giudice avrebbe concesso il menzionato decreto ingiuntivo” (pag. 5 della comparsa di costituzione in appello). Ebbene, in tale lettera, redatta dal difensore e sottoscritta
“per adesione e conferma” anche personalmente dalla parte, il professionista, in risposta alla diffida e messa in mora inviata da ammette che “ad onor del vero, Parte_1
parecchio tempo addietro la Sig.ra ebbe a prestare una somma di danaro al mio Parte_1
assistito, il qual ha già da parecchio tempo provveduto a restituire la detta somma anche
maggiorata di interessi”. Prosegue la nota contestando “la asserita ricognizione di debito da
parte del Sig. stante che lo stesso non ha mai sottoscritto alcun documento da cui Parte_2
si possa evincere l'esistenza attuale di un debito nei confronti della Sua assistita, e ciò per la
semplice ragione che tutte le somme dovuta alla sua assistita sono già state restituite (si
ribadisce comprensive di interessi) già da parecchi anni”.
La nota conferma, dunque, la ricorrenza tra le parti di un contratto di mutuo ed affida all'eccezione di pagamento la negazione del credito attuale di Al riguardo, Parte_1
11 nella comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio (pagg. 3 e 4), la convenuta aveva replicato “Se effettivamente i rapporti di dare ed avere tra le Parte_1
parti si fossero chiusi in pareggio, come vorrebbe fare intendere il signor non gli Parte_2
sarebbe stato difficile darne ampia dimostrazione fermo restando che sarebbe stato a dir
poco prudenziale per lui farsi rilasciare una quietanza liberatoria a saldo. Del resto
controparte riconosce esplicitamente di aver chiesto e ottenuto in prestito ingenti somme di
denaro dalla signora ). Parte_1
La pregnanza probatoria di tale ammissione supera quella propria della ricognizione di debito che, come ancora di recente rammentato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 10/12/2024 n.
31818), “non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione
meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della
prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione
l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto”,
dovendo ritenersi positivamente acquisita la dimostrazione della concessione in prestito di talune somme di danaro da a Parte_1 Parte_2
Non può, dunque, che muoversi dal dato di partenza del compiuto assolvimento da parte di della dimostrazione del rapporto contrattuale di mutuo. Sulla scorta di Parte_1
simile presupposto logico, può procedersi alla delibazione del materiale probatorio da costei prodotto, al quale è affidata la dimostrazione (non del contratto, già provato), ma dell'ammontare delle ragioni creditorie, fermo restando che accertata la fonte
12 dell'obbligazione restitutoria -propria del mutuo-, compete a Parte_2
dimostrare il fatto estintivo evocato, ovvero l'intervenuta restituzione integrale di quanto ricevuto a mutuo. Deve, invero, essere qui ribadito, l'insegnamento della Suprema Corte
inaugurato da Cass. S.U. 30.10.2001 n. 13533, di seguito più volte ripreso e mai più
abbandonato (ex multis, da Cass. Civ. 12.6.2018 n. 15328, Cass. civ. 24.7.2018 n. 19549,
Cass. civ., sez. II, 21/5/2019, n. 13685, Cass. civ., sez. II, 18/11/2019 n. 29871, Cass. civ.,
sez. III, 18/02/2020 n. 3996, Cass. civ., sez. II, 2/9/2020 n. 18200, Cass. civ., sez. III,
16/11/2020 n. 25872) ed espressamente richiamato anche dal primo Giudice, a tenore del quale “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o
per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo
termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della
controparte” (Cass. S.U. 30.10.2001 n. 13533), spettando, per converso “al debitore
convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento. Il medesimo principio è applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto o tardivo
adempimento” (Cass. civ., sez. II, 27/1/2023, n. 2554).
Ebbene, il materiale probatorio esclusivamente documentale prodotto da Parte_1
nel primo grado di giudizio -al quale non è dato associare, pena la violazione dell'art. 345
c.p.c., gli ulteriori mezzi di prova da costei articolati solo con l'impugnazione e neppure il giuramento, questo legittimamente deferito per la prima volta in appello, ma non rilevante ai
13 fini della decisione- conferma l'ammontare del credito residuo di costei nell'importo di €
40.914,00.
Depongono in tale senso:
- in primo luogo, proprio la nota inviata all'indirizzo di posta elettronica del figlio dell'appellante il 13.10.2015, meritando condivisione l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui alla dichiarazione, pur se priva del connotato richiesto dall'art. 1334 c.c., può comunque assegnarsi efficacia probatoria: “poiché per la
configurabilità del negozio di riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., è
necessario che la dichiarazione di volontà in esso contenuta sia destinata alla persona
del creditore, essendo tale negozio compreso tra gli atti unilaterali recettizi (art. 1334
c.c.), non può ravvisarsi riconoscimento di debito in una dichiarazione rivolta ad un terzo
(nella specie in un esposto diretto al procuratore della Repubblica), tuttavia detta
dichiarazione può assumere valore probatorio dell'asserito rapporto debitorio ed essere
valutata dal giudice del merito con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità”
(Cass. civ., 6/12/1988, n. 6625). In quest'ottica deve segnalarsi che la mail si coniuga in modo coerente e armonico con la confessione dell'esistenza del mutuo, sì da superare i rilievi reiterati dall'appellato -il quale, tuttavia, non ha contestato che l'indirizzo indicato rispondesse alla propria casella di posta elettronica- riguardo alla mancanza di firma certa del messaggio di posta elettronica. A tale nota sono, poi, allegati: a) prospetti dettagliati che contengono il “riepilogo debito e delle “somme restituite” a costei nel tempo Pt_1
14 (nel testo della mail si precisa che “tutti gli importi sono naturalmente verificabili perché
i pagamenti sono stati fatti quasi tutti per bonifico”), e si concludono con l'identificazione del “debito residuo al 13/10/2015 € 43.428,23”; b) copia della ricevuta di pagamento dell'importo di € 200,00 operata il 13.10.2015 mediante bonifico bancario eseguito sul conto del figlio della creditrice elementi tutti che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice conferiscono al documento valore di confessione stragiudiziale fatta al terzo, liberamente valutabile da parte del giudice ai sensi dell'art. 2735, comma 1, c.c.;
- la trascrizione dei messaggi scambiati tra da e Persona_3 Parte_2
la quale:
[...]
i) fa emergere senza margini di incertezza il ruolo di tramite assunto dal primo nei rapporti tra la madre e il debitore -ruolo ben conosciuto e sfruttato anche da
[...]
tutte le volte che intendeva rassicurare la creditrice riguardo Parte_2
alle iniziative avviate per procurarsi la provvista necessaria a ridurre la propria posizione debitoria o per concordare un incontro (esemplificativamente, tra i molti, i messaggi del 16.3.2015, 30.4.2025, 27.7.2015, 12.10.2015, 23.11.2016)-
suffragando l'allegazione dell'appellante riguardo alla procura orale conferita al figlio;
ii) dà conto delle reiterate e pressanti richieste di restituzione delle somme concesse a prestito rivolte da (e talora direttamente da Persona_3 Pt_1
15 come nei messaggi del 27.10.2015, del 11.3.2016 e del 28.7.2016) Parte_1
al debitore e da questi riscontrate;
iii) conferma che taluni dei pagamenti in restituzione -segnatamente quelli del 27
ottobre, del 25 novembre e del 21 dicembre 2015, del 28 gennaio, 24 febbraio,
25 marzo, 24 aprile, 30 maggio, 27 giugno 2016- avvennero tramite bonifico sul conto del figlio (che con messaggio del 12.10.2015 aveva comunicato il proprio iban al debitore);
iv) evidenzia la richiesta di un riepilogo del dovuto inviata il 12.12.2015 da
[...]
(“Posso chiederti qual è il saldo a tuo debito?” – “In che senso?” Persona_3
– “Quanto devi ancora la mamma?” – “Non lo ricordo. Ho comunque tutto
segnato” – “Se non ricordo male l'ultima volta che ci siamo visti mi avevi detto
intorno ad 80mila …” – “… per quanto riguarda l'importo che hai scritto domani
ti faccio sapere e ti invio il prospetto. Comunque sono molto meno di quello che
hai scritto” (messaggi del 12 ottobre 2015); “Buon giorno. Bonifico fatto. Se mi
mandi la tua mail ti invio copia ricevute e schede” (messaggio del 13.10.2015 al quale segue nella medesima data la trascrizione del messaggio che Parte_2
ricevette dalla propria banca “Come da tua richiesta, il bonifico di
[...]
200,00 euro è stato eseguito con successo il 13.10.15 h. 08.24. Per info
800.107.107” e la risposta di “Adesso avverto la mamma Persona_3
16 che hai fatto il bonifico”) richiesta riscontrata con la mail del 13.10.2015 sopra esaminata.
Ebbene la ricchezza di dettagli e l'intrinseca coerenza del quadro fattuale palesato dai menzionati documenti -a puntualizzazione del quale può ulteriormente evidenziarsi che la mail è palesemente costruita in risposta al messaggio di del 12.101.2015 Persona_3
h. 20.50.27 “Se non ricordo male l'ultima volta che ci siamo visti mi avevi detto intorno ad
80mila …”, leggendovisi “come potrai vedere siamo ben lontani dalla cifra che hai
menzionato ieri sera. Gli ottantamila euro (per l'esattezza 77.000 – vedi scheda riepilogo)
sono quelli che abbiamo restituito negli ultimi quattro anni”- definisce in termini piani e lineari la sussistenza del credito residuo dell'appellante nella misura ammessa dallo stesso debitore (€ 43.428,23), ridotta in considerazione dei bonifici da questi eseguiti dopo il mese di ottobre 2015.
Se dunque deve dirsi provato il credito, per contro non ha offerto Parte_2
dimostrazione della sua estinzione integrale, così che deve essere condannato al pagamento in favore di di € 40.914,19. Parte_1
Non è invero possibile una reviviscenza dell'originario decreto ingiuntivo, definitivamente caducato per effetto dell'accoglimento dell'opposizione formulata dal debitore ingiunto.
“L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione
del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da
parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il
17 quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già
revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione
forzata” Cass. civ. sez. VI, 06/09/2017, n.20868.
Sulla somma indicata decoreranno gli interessi computati, come da domanda, al saggio legale con decorrenza dal 3.8.2027, data di emissione del decreto ingiuntivo, sino al dì dell'effettiva corresponsione.
Le spese di lite sono regolate in accordo al canone della soccombenza e, liquidate in favore di in € 1.186,00 -di cui 900,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi- per la Parte_1
fase monitoria, in € 4.150,00 per il primo grado di giudizio e in € 7.604,00 -di cui € 804,00
per esborsi, € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva ed € 3.400,00
per la fase decisionale- per il presente grado di giudizio, devono essere poste a carico dell'appellato maggiorate di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. Parte_2
n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 1076 del 3 marzo 2020, appellata da con atto di citazione notificato a il 9.6.2020, Parte_1 Parte_2
condanna al pagamento di € 40.914,19, oltre interessi al saggio Parte_2
legale con decorrenza dal 3.8.2017 sino al di dell'effettiva corresponsione;
18 condanna alla refusione in favore di delle spese Parte_2 Parte_1
di lite, liquidate in € 1.186,00 per la fase monitoria, in € 4.150,00 per il giudizio di primo grado e in € 7.604,00, così come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio,
maggiorati tutti gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 19 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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