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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 25/02/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 502 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro /
Previdenza
TRA
elettivamente domiciliata in Casavatore (NA) alla via G. Parte_1
Giolitti, 7, presso lo studio legale dell'avv. Angelo Marino che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Bonaventura Franchino
Appellante
E
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Cervantes de Saavedra, 55, presso lo studio del suo difensore Avv. Hamida Megherbi
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 06.03.2024, Parte_1
ha proposto appello avverso la sent. n. 5297/2023 pubblicata in data 13.12.2023 con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la sua domanda tesa ad ottenere l'accertamento della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato con l' per il Controparte_1
periodo dal settembre 2008 al 31.07.2020. A sostegno delle proprie ragioni, ha lamentato essenzialmente una erronea valutazione del materiale probatorio raccolto.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento della propria domanda – così come formulata in primo grado – in riforma della sentenza impugnata.
L'appellata si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame, contestandone nel merito la fondatezza e chiedendone il rigetto con vittoria di spese del giudizio.
All'odierna udienza – trattata in modalità scritta – lette le note ritualmente depositate dalle parti, la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. sollevata da parte appellata.
Ed invero, parte appellante ha chiaramente denunciato i vizi della sentenza impugnata riportandone, di volta in volta, i passi nei quali ha ritenuto di riscontrare l'erroneità della decisione.
Al riguardo, è opportuno rimarcare che – secondo gli ultimi arresti della Suprema
Corte - l'art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione, non esige dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza", alcun vacuo formalismo fine a se stesso né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.
Ha, infatti, sottolineato la Cassazione a più riprese che il nostro processo civile è caratterizzato da un "assetto teleologico delle forme", di cui è traccia evidente nell'art. 156 c.p.c., comma 3 - espressione di un principio generale sotteso dall'ordinamento processuale, che l'interprete non può ignorare - secondo il quale la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità d'una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto.
D'altro canto, è ormai pacifico che le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo. Le regole processuali, infatti, costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo. In particolare, nella sentenza n. 26242 del 12/12/2014, le Sezioni Unite hanno proclamato il superamento "dell'assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito", soggiungendo che tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicché tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo (nel medesimo senso: Ord. n. 10916/2017, Sent. n. 27199/2017
e da ultimo sent. n. 13535/2018).
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
La doglianza principale dell'appellante attiene all'asserita erronea valutazione del materiale probatorio offerto da parte del giudice di primo grado.
In primo luogo, va rilevato che è pacifico che colui che richieda in giudizio l'accertamento della sussistenza di un rapporto di tipo subordinato è onerato di allegare prima e provare poi l'esercizio, da parte di chi assuma essere il proprio datore di lavoro, del potere direttivo, organizzativo e disciplinare concretizzatosi nell'imposizione di ordini specifici, nell'esercizio del potere disciplinare, nell'inserimento all'interno dell'organizzazione aziendale, nello svolgimento di attività controllo finalizzata all'emanazione di ordini specifici e all'esercizio del citato potere disciplinare.
Ebbene, il Collegio ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente vagliato le risultanze istruttorie dalle quali non emergono elementi sufficienti a suffragio della tesi di parte appellante.
I testi escussi, infatti, si sono limitati a confermare la presenza della nel Pt_1
ristorante gestito dalla appellata, senza in alcun modo soffersi sugli indici caratteristici della subordinazione, ribadendo tutti che l'attività di ristorazione era non era svolta in maniera continuativa, ma soltanto in occasione di “eventi”.
Ora non si dubita che l'appellante abbia effettivamente svolto dell'attività lavorativa in favore dell'appellata (ciò che neanche quest'ultima nega, caratterizzando, però, il rapporto in maniera affatto differente), ma non può ritenersi che effettivamente la prestazione sia stata caratterizzata dalla subordinazione.
Orbene, in primo luogo, va rilevato che nessuno dei testi ha riferito alcunché in merito alla vincolatività non soltanto della risposta rispetto alla eventuale chiamata da parte della datrice di lavoro, ma anche dell'orario di lavoro, piuttosto che in merito al potere direttivo della nei confronti della , o CP_1 Pt_1 ancora in merito all'eventuale controllo esercitato nei confronti del lavoratore, o in relazione alla necessità di giustificare le assenze o i ritardi.
È ben vero che è stato ricordato dai testi che “le direttive” venivano date dalla appellata, ma si tratta di un riferimento del tutto evanescente, non essendone in alcun modo precisato il contenuto.
All'uopo è ancora una volta opportuno rimarcare che la disciplina codicistica prevista dall'art. 2094 c.c. e la costante elaborazione giurisprudenziale hanno individuato gli elementi, essenziali o complementari, che devono sussistere ai fini della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, non potendo la natura subordinata del rapporto di lavoro costituire oggetto di presunzione nemmeno iuris tantum.
In primis, è fondamentale dimostrare il vincolo della subordinazione intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'imprenditore, mediante l'inserzione organica, continuativa e sistematica nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa di cui lo stesso diventi parte integrante. Tale vincolo di subordinazione può essere desunto anche da indici sussidiari privi di per sé di autonomo valore decisionale e valutabili come elementi indiziari nell'ambito di un apprezzamento globale quali: il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'incidenza del rischio o l'oggetto della prestazione stessa.
È stato, infatti, più volte affermato dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito che tale soggezione ad ordini e direttive, associata al pieno inserimento nell'organizzazione aziendale derivante dallo svolgimento dell'attività con uso di beni di proprietà della stessa (attrezzature e materiali), alla corresponsione di un compenso mensile, al rispetto di un orario di lavoro regolare sono indici sintomatici della subordinazione.
Tenuto conto della natura semplice dell'attività svolta dalla ricorrente (odierna appellante), si deve inoltre ritenere che questa non richiedesse ordini dettagliati e precisi (ad es. Cass. 1188/2000), né la soggezione a rigidi orari di lavoro e ad un assiduo controllo sull'esecuzione delle prestazioni (Cass. n. 8569 del 5/5/2004), coerentemente, del resto, all'insegnamento della giurisprudenza, secondo cui l'esistenza di un potere disciplinare e gerarchico non è esclusa da eventuali margini, più o meno ampi di autonomia, di iniziativa e discrezionalità dei quali goda il dipendente. Del resto, anche l'eventuale discontinuità della prestazione, ovvero l'elasticità dei turni di lavoro, non esclude la subordinazione ove risponda a criteri di distribuzione del lavoro prefissati dal datore di lavoro e con modalità di erogazione prestabilite in considerazione delle esigenze aziendali (Cass. n. 2970 del 1/3/2001; Cass. n.
21031 del 1/8/2008; Cass. n. 58 del 7/1/2009; Cass. n. 9234 del 17 aprile 2009).
È stato, infatti, ritenuto che “l'elemento della continuità non è indispensabile per caratterizzare la natura subordinata del rapporto di lavoro, potendo le parti concordare una modalità di svolgimento della prestazione che si articoli secondo le richieste o le disponibilità di ciascuna di esse, come previsto nella fattispecie del contratto di lavoro cd a chiamata o intermittente, o anche di part time verticale…. invero il concetto di subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. non postula necessariamente una continuità giornaliera della prestazione lavorativa, potendo le parti esprimere una volontà, anche con comportamenti di fatto concludenti, di svolgimento del rapporto con modalità che prevedano una prestazione scadenzata con tempi alternati o diversamente articolati rispetto alla prestazione giornaliera
o anche con messa in disponibilità del lavoratore a richiesta del datore di lavoro… tale modalità temporale di svolgimento della prestazione, ove sussistente, non esclude quindi l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato, sia pure con diversi effetti sulla regolamentazione del corrispettivo spettante anche con riguardo agli istituti indiretti, dovendo tale corrispettivo essere parametrato alle giornate effettivamente lavorate, in assenza di diversa regolamentazione contrattuale delle parti” (così Cassazione civile sez. lav., n.23056/2017).
In altre parole, la presenza dei caratteri della subordinazione, quali la predeterminazione del contenuto della prestazione, l'organizzazione degli strumenti produttivi da parte del datore di lavoro, nonché la prestazione dell'attività lavorativa nei locali di quest'ultimo e l'assenza di rischio economico del lavoratore, non perde il suo carattere “indicativo” per il solo fatto che il lavoro venga reso per poche ore durante la giornata, dato che il rapporto di lavoro subordinato può ben coesistere con altre attività lavorative o di studio (così Cass. n. 9152 del 6/7/2001;
Cass. n. 20659 del 25/10/2005, Cass n. 5495 del 14 marzo 2006).
Nel caso in esame, tuttavia, lo si ribadisce, alcun riferimento è stato fatto in merito alla vincolatività dell'orario di lavoro, al potere di controllo e direttivo del datore di lavoro, all'obbligo di presenza sul posto di lavoro, all'obbligo di giustificare eventuali assenze o di certificare le malattie, al sistema di retribuzione utilizzato, alle conseguenze di un eventuale inadempimento della prestazione lavorativa. In disparte la considerazione che le testimonianze rese in primo grado evidenziano la loro contraddittorietà anche in merito all'orario di lavoro seguito e al tipo di mansioni svolto, lavoro che sarebbe oltretutto cambiato nel corso degli anni.
Né – ai fini della qualificazione del rapporto tra le parti – è stata prodotta idonea prova documentale.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello va rigettato.
La particolare complessità e difficolta dell'accertamento inducono alla compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado. Dà che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro