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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/03/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13-1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Sezione seconda civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzate
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente dott. Luca Verzeni Giudice dott.ssa Angela Randazzo Giudice rel.
nel giudizio per la dichiarazione di fallimento n.13/2025 proc. un. promosso da
TO SS nei confronti di
IN NC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso con il quale TO SS ha domandato l'apertura della liquidazione controllata di IN NC;
preso atto della mancata costituzione in giudizio di IN NC;
considerato che l'art. 268, terzo comma, CCII prevede che il creditore può domandare l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore sovraindebitato, e che l'art. 2, primo comma, lett. c) definisce il sovraindebitamento come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»;
dato altresì atto che l'art. 2, comma 1, lett. d), CCII definisce l'impresa minore come «l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348»; rilevato che dalla documntazione in atti emerge che nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione controllata siano stati superati i parametri dimensionali richiesti dall'art. 2, secondo primo, lett. d) CCII per l'apertura della liquidazione controllata (cfr., in particolare, l'esposizione debitoria nei confronti dell'erario);
rilevato pertanto che l'istanza di apertura della liquidazione controllata deve essere rigettata;
p.q.m.
rigetta la domanda.
Si comunichi.
Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il giudice estensore dott.ssa Angela Randazzo
Il Presidente dott. Vincenzo Domenico Scibetta
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Sezione seconda civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzate
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente dott. Luca Verzeni Giudice dott.ssa Angela Randazzo Giudice rel.
nel giudizio per la dichiarazione di fallimento n.13/2025 proc. un. promosso da
TO SS nei confronti di
IN NC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso con il quale TO SS ha domandato l'apertura della liquidazione controllata di IN NC;
preso atto della mancata costituzione in giudizio di IN NC;
considerato che l'art. 268, terzo comma, CCII prevede che il creditore può domandare l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore sovraindebitato, e che l'art. 2, primo comma, lett. c) definisce il sovraindebitamento come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»;
dato altresì atto che l'art. 2, comma 1, lett. d), CCII definisce l'impresa minore come «l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348»; rilevato che dalla documntazione in atti emerge che nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione controllata siano stati superati i parametri dimensionali richiesti dall'art. 2, secondo primo, lett. d) CCII per l'apertura della liquidazione controllata (cfr., in particolare, l'esposizione debitoria nei confronti dell'erario);
rilevato pertanto che l'istanza di apertura della liquidazione controllata deve essere rigettata;
p.q.m.
rigetta la domanda.
Si comunichi.
Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il giudice estensore dott.ssa Angela Randazzo
Il Presidente dott. Vincenzo Domenico Scibetta