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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 5.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 20251/2023 vertente
TRA
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to ALLOCATI NERINO Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to FALASCA GIAMPIERO Controparte_1
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. GIULIANO AGLIATA
resistenti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.11.2023 parte ricorrente esponeva che a partire dal 1.1.2007 la società ra stata fusa per incorporazione nella società Controparte_3 Controparte_1
e che per effetto del fenomeno dell'unificazione mediante integrazione reciproca delle società
[...] partecipanti alla fusione, i rapporti di lavoro della società incorporata ( rano continuati Controparte_3 attraverso una situazione assimilabile a quella disciplinata dall'art. 2112 c.c.
Ciò premesso, deduceva che dal 21.05.2009 al 6.05.2020 era stato dapprima dipendente di
[...]
e, successivamente, di , e che il suo rapporto di lavoro Controparte_3 Controparte_1 era stato disciplinato a mezzo di diversi contratti di lavoro di somministrazione a tempo determinato e poi con contratto di somministrazione a tempo indeterminato;
che con i detti contratti era stata sempre prevista l'utilizzazione della sua prestazione di lavoro da parte dell Parte_2
con profilo di infermiere professionale, ed inquadramento nella cat. D – fascia
[...] economica iniziale del CCNL Comparto Sanità e del Gruppo B del CCNL per la categoria delle società di fornitura di lavoro temporaneo;
che per tutto il periodo di lavoro era stato utilizzato presso il reparto di
[...]
Parte_3 ove i dipendenti della azienda utilizzatrice si erano sempre visti riconoscere l'indennità di cui all'art. 44 comma
6, in quanto reparti dove l'evento intensivo si verificava con maggior frequenza;
che, come risultava dai cartellini marcatempo, aveva osservato un turno di lavoro articolato su cinque giorni, mattina 8.00 – 14.00, pomeriggio 14.00 – 20.00, notte 20.00 – 8.00.
Esponeva, inoltre, che la retribuzione complessiva riconosciuta al dipendente somministrato era sempre stata quella prevista per l'infermiere professionale inquadrato nella categoria D – fascia economica iniziale a tempo pieno del CCNL Comparto Sanità, ivi compresa quella di cui ai contratti integrativi aziendali o territoriali;
che, di fatto, aveva sempre ricevuto il pagamento degli elementi retributivi di cui al CCNL Comparto Sanità in relazione alla categoria D di inquadramento, sia quelli fissi e continuativi sia quelli accessori.
Ciò posto, il ricorrente lamentava di non aver ricevuto il pagamento della c.d. indennità giornaliera di turno di cui all'art. 44, comma 3, CCNL Comparto Sanità 1994 – 1997 ed art. 86 CCNL 2016 -2018 e della indennità di terapia intensiva, subintensiva e malattie infettive di cui all'art. 44, comma 6, CCNL Comparto Sanità 1994
– 1997 ed art. 86 CCNL 2016 -2018, il cui diritto alla corresponsione si desumeva anche dalla scheda mensile
CRONOS.
Tanto premesso, invocata la responsabilità solidale dei convenuti ed il diritto alla corretta applicazione delle disposizioni del CCNL Sanità, conveniva in giudizio le parti resistenti al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“ A) Accertare e dichiarare che, per le motivazioni di cui in premessa, il ricorrente ha diritto a percepire il pagamento dell'indennità giornaliera di turno di cui all'art. 44, comma 3, CCNL Comparto Sanità 1994 – 1997
e art. 86 CCNL 2016 -2018 e dell'indennità di terapia intensiva, subintensiva e malattie infettive di cui all'art.
44, comma 6, CCNL Comparto Sanità 1994 – 1997 e art. 86 CCNL 2016 -2018, per il periodo dal 21.05.2009 al
6.05.2020 ovvero per il diverso periodo in cui risulterà che ha lavorato, secondo le particolari condizioni di lavoro previste dalle norme richiamate, in esecuzione del contratto di somministrazione con la CP_1
o la sua dante causa, utilizzato presso l;
Controparte_4
B) per l'effetto genericamente condannare la –in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, o l Controparte_5
in persona del Direttore Generale pro tempore, in solido tra loro, ovvero ciascuno per la parte
[...] per cui sarà ritenuto soccombente, a corrispondere alla ricorrente gli importi dovuti, dal 21.05.2009 al
6.05.2020, a titolo di indennità giornaliera di turno (di cui all'art. 44 comma 3 del CCNL Sanità) ed indennità di terapia intensiva, subintensiva e malattie infettive (di cui all'art. 44 comma 6 del CCNL Sanità) maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati come per legge, con riserva di quantificare gli importi in separato giudizio”; il tutto con vittoria di spese.
La società si costituiva in giudizio chiedendo, sulla base di articolate argomentazioni in Controparte_1 fatto ed in diritto, il rigetto della domanda giudiziale.
Cont Si costituiva, altresì, l'utilizzatrice (d'ora in poi ) che Controparte_2 eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale del credito azionato e chiedeva, nel merito, anch'essa sulla base di articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto della domanda giudiziale con vittoria di spese di lite.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 5.03.2024 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
Quanto all'eccezione di prescrizione, essa va disattesa, non essendo più rilevante il requisito dimensionale della convenuta, e non decorrendo pertanto il relativo termine nel corso del rapporto lavorativo.
Come noto, la regola del differimento a fine rapporto dell'inizio della prescrizione per il lavoratore - enunciata dalla sentenza della Corte Cost. n. 143/1969 ha subìto successive correzioni ad opera della stessa Corte costituzionale, attraverso le decisioni 86/1971 e. 174/1972, con cui si pervenne alla conclusione che il principio del differimento, all'epoca dell'estinzione del rapporto, della decorrenza della prescrizione non è affatto applicabile “tutte le volte che il rapporto di lavoro subordinato fosse caratterizzato da una particolare forza di resistenza la quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca la garanzia di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione" ( v. anche in tal senso
Cass., sentenza n. 5494 del 20.6.1997: "ai fini della decorrenza della prescrizione (in corso di rapporto, ndr) la configurabilità di un rapporto di lavoro assistito dalla garanzia della stabilità [ ...] va riconosciuta allorquando
[...] il posto di lavoro - quale che sia la natura pubblica o privata del datore di lavoro - possa essere oggetto di una tutela reale, la quale consenta, cioè, non soltanto il risarcimento del danno di fronte all'illegittimo licenziamento, ma anche la reintegrazione del lavoratore, ai sensi dell'art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300, ovvero di altre disposizioni che comunque garantiscano la stabilità ... ".
Tanto premesso, la Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato e condivisibile per la sua intrinseca logicità, ha affermato che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge Fornero (l. 92/12) e dal c.d. Jobs Act (d.lgs. 23/15), il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può più considerarsi assistito da un regime di stabilità, essendo la reintegrazione ormai relegata a strumento di tutela recessivo rispetto all'indennità risarcitoria per cui la nuova disciplina sui licenziamenti manca pertanto dei presupposti necessari a scongiurare il timore di un licenziamento ingiusto in capo al lavoratore che intenda far valere i propri diritti in costanza del rapporto di lavoro;
ne deriva che, fintantoché il rapporto di lavoro non sia cessato, la prescrizione dei crediti da lavoro non può iniziare a decorrere (Cass. Sentenza 6 settembre 2022, n. 26246;
Cass. Sentenza 20 ottobre 2022, n. 30957).
Nel presente giudizio, in cui le pretese retributive afferiscono al periodo dal 21.05.2009 al 6.05.2020, il termine quinquennale di prescrizione è dunque cominciato a decorrere soltanto dal 6.05.2020 ( data di risoluzione del rapporto di lavoro lavorativo), ed è stato validamente interrotto prima del suo decorso a mezzo della notifica a parte convenuta del ricorso introduttivo. Dovrebbero in definitiva dichiararsi prescritte solo, ove richieste, le pretese retributive riferite al quinquennio anteriore alla approvazione della Legge
Fornero, e dunque al periodo antecedente al 18.07.2007, in relazione alle quali tuttavia non vi è domanda .
Giova premettere che in relazione alla cd indennità giornaliera di turno, l'art. 86, comma 3, del CCNL Sanità
2016/2018 – prevede: “Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, VI e VII livello retributivo ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a L.
8.500. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato dall'azienda o ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”
Circa la seconda indennità in esame, l'art 86 cit, comma 6, stabilisce :”Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16. Inoltre il successivo comma 9 sancisce che: “9. Agli operatori socio-sanitari assegnati ai reparti indicati nel comma 6, lettere a), b) e c) è corrisposta l'indennità giornaliera di cui al comma 6”.
Orbene a parere dello scrivente giudice, parte ricorrente ha documentato in atti la ricorrenza dei presupposti previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della attribuzione della indennità giornaliera di turno e della indennità di terapia intensiva, subintensiva e malattie infettive, come segue.
Cont In primo luogo all'uopo deve evidenziarsi che né la , società datrice di lavoro, né l nel costituirsi CP_1 in giudizio hanno contestato che il ricorrente fosse adibito alla mansione di infermiere professionale presso il reparto di T.S.O Emergenza e della Terapia Intensiva – Rianimazione secondo l'orario lavorativo suindicato. Inoltre circa la prima delle due indennità richieste, valgono le risultanze della scheda mensile CRONOS - redatta dall er il personale interinale - riportante, in calce alla stessa, una Parte_4 legenda con analitica annotazione delle ore ordinarie e delle ore notturne osservate dal ricorrente , coerente con l'allegazione contenuta in ricorso.
Con più stretto riguardo alla richiesta di riconoscimento del diritto alla indennità di terapia intensiva, non può esonerarsi il giudice dal rilevare la inconferenza della difesa dall'AOU – che giammai ha contestato che il ricorrente sia stato impegnato in tutti gli anni di causa in via esclusiva nella terapia intensiva - laddove invoca arresti giurisprudenziali espressi in relazione a fattispecie, affatto sovrapponibili alla odierna, di lavoratori non assegnati stabilmente a reparti di terapia intensiva, sub-intensiva e malattie tropicali indicati dalla contrattazione collettiva, ma che solo all'occorrenza saltuariamente ne avevano svolto le mansioni.
Competono, pertanto, al ricorrente - assegnato, quale infermiere professionale, al reparto di
[...]
, secondo un turno di lavoro articolato su cinque giorni, mattina 8.00 Parte_3
– 14.00, pomeriggio 14.00 – 20.00, notte 20.00 – 8.00, smonto dalla notte precedente e riposo - entrambe le indennità richieste .
Circa la responsabilità della convenuta sarà sufficiente richiamare che l'art. 30 CCNL del 27 febbraio CP_1
2014 Agenzie di somministrazione di lavoro prevede: “Al lavoratore/trice è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata alla stessa” nonché ai sensi dell'art. 35 del d.lg 81/ 2015 (Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarieta') che sancisce:
1. Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte,
a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore”. Orbene non è revocabile in dubbio né giammai posto in discussione in corso di causa che la convenuta azienda ospedaliera abbia corrisposto ai propri dipendenti strutturati in servizio secondo la turnistica espletata dal ricorrente nel periodo di causa ed impegnati nel suo stesso reparto le indennità domandate in giudizio contestato in giudizio, che dunque concorrono senz'altro a comporre il trattamento riservato ai dipendenti dell'utilizzatore da usarsi quale parametro al di sotto del quale la somministratrice non può scendere nel determinare la retribuzione da riconoscere ai propri lavoratori inviati in missione. Né francamente la chiara previsione del minimo retributivo predetto di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2015 a carico dell'agenzia di somministrazione – che è il presidio a garanzia del cd lavoratore somministrato - intorno cui ruota tutto l'impianto normativo di tale forma speciale di lavoro- può non trovare applicazione sol perché la AOU convenuta non ha comunicato alla della necessità di riconoscere all' , che CP_1 Parte_1 utilizzava in somministrazione, per parità di trattamento con i propri dipendenti, le due predette indennità; essendo tale questione non opponibile al lavoratore, estraneo al contratto commerciale tra le due convenute.
E' fondata inoltre la domanda avanzata dalla parte ricorrente, di condanna anche della utilizzatrice in via solidale, sulla base dell' art. 35, secondo comma, del dlgs 81 del 2015 che prevede:”
2. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.
Invero, come affermato dall'art. 35 del d.lgs. n. 81 del 2015, l'ampliamento dell'obbligazione assunta dall'utilizzatore e l'esclusione della responsabilità del somministratore è opponibile al lavoratore solo se risultante dal contratto individuale da questi stipulato (Cass n 11170 del 2018). Ne consegue che i rapporti interni tra agenzia ed utilizzatore non possono ricadere sul lavoratore.
Circa la dibattuta questione della ammissibilità della domanda limitata alla condanna generica, al riguardo può senz'altro prestarsi adesione al ragionamento reso dalla Suprema Corte a SS.UU. nella pronunzia n. 29682 del 2022 che – confermando precedente consolidato orientamento – la ha ammessa ragionando, da una parte, sulla circostanza che non vi sono elementi per poter qualificare la norma suindicata di carattere eccezionale e, dall'altra, sul fatto che l'abuso del processo, costituito dalla parcellizzazione dei giudizi, sarà eventualmente un elemento rilevante nel successivo giudizio di quantificazione nell'ambito della determinazione delle spese giudiziali.
Residua, infine, l'esame della domanda di manleva proposta nei confronti della utilizzatrice.
Essa va senz'altro dichiarata inammissibile in quanto non ritualmente proposta secondo le forme del codice di procedura in applicazione del principio in base al quale ” A seguito del rigido regime di preclusioni in limine litis introdotto dalla novella del codice di rito recata dalla l. n. 353/1990, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di altro soggetto convenuto in giudizio dallo stesso attore (cd. domanda riconvenzionale trasversale), in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, purché ne faccia istanza con la comparsa di risposta tempestivamente depositata ai sensi dell'art. 166 c.p.c., procedendo, così, secondo l'iter delineato dall''art. 269 c.p.c. e, dunque, chiedendo al giudice il differimento della prima udienza, onde provvedere alla citazione dell'altro convenuto nell'osservanza dei termini di rito” (cfr Cassazione Civile,
Sez. I, 12 maggio 2021 n. 12662; Cass. 2023 n. 31010).
Le spese giudizio tra parte ricorrente e parti resistenti, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
esse, liquidate come da dispositivo vanno poste in solido a carico delle parti resistenti con attribuzione . Tra le resistenti, in ragione della pronunzia in solo rito sse vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie la domanda giudiziale e, per l'effetto, condanna entrambe le resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'indennità giornaliera di turno di cui all'art. 44, comma 3, CCNL
Comparto Sanità 1994 – 1997 e art. 86 CCNL 2016 -2018 e dell'indennità di terapia intensiva, subintensiva e malattie infettive di cui all'art. 44, comma 6, CCNL Comparto Sanità 1994 – 1997 e art. 86 CCNL 2016 -2018, per il periodo dal 21.05.2009 al 6.05.2020, da quantificarsi in separato giudizio;
dichiara l'inammissibilità della domanda di manleva;
condanna entrambe le resistenti in solido tra loro al pagaento delle spese che liquida complessivamente in euro 1.914,00 oltre Iva e Cpa e spese forfettarie con attribuzione, oltre euro 49 per contributo unificato;
compensa le spese processuali tra le parti resistenti.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 5.03.2025
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 5.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 20251/2023 vertente
TRA
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to ALLOCATI NERINO Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to FALASCA GIAMPIERO Controparte_1
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. GIULIANO AGLIATA
resistenti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.11.2023 parte ricorrente esponeva che a partire dal 1.1.2007 la società ra stata fusa per incorporazione nella società Controparte_3 Controparte_1
e che per effetto del fenomeno dell'unificazione mediante integrazione reciproca delle società
[...] partecipanti alla fusione, i rapporti di lavoro della società incorporata ( rano continuati Controparte_3 attraverso una situazione assimilabile a quella disciplinata dall'art. 2112 c.c.
Ciò premesso, deduceva che dal 21.05.2009 al 6.05.2020 era stato dapprima dipendente di
[...]
e, successivamente, di , e che il suo rapporto di lavoro Controparte_3 Controparte_1 era stato disciplinato a mezzo di diversi contratti di lavoro di somministrazione a tempo determinato e poi con contratto di somministrazione a tempo indeterminato;
che con i detti contratti era stata sempre prevista l'utilizzazione della sua prestazione di lavoro da parte dell Parte_2
con profilo di infermiere professionale, ed inquadramento nella cat. D – fascia
[...] economica iniziale del CCNL Comparto Sanità e del Gruppo B del CCNL per la categoria delle società di fornitura di lavoro temporaneo;
che per tutto il periodo di lavoro era stato utilizzato presso il reparto di
[...]
Parte_3 ove i dipendenti della azienda utilizzatrice si erano sempre visti riconoscere l'indennità di cui all'art. 44 comma
6, in quanto reparti dove l'evento intensivo si verificava con maggior frequenza;
che, come risultava dai cartellini marcatempo, aveva osservato un turno di lavoro articolato su cinque giorni, mattina 8.00 – 14.00, pomeriggio 14.00 – 20.00, notte 20.00 – 8.00.
Esponeva, inoltre, che la retribuzione complessiva riconosciuta al dipendente somministrato era sempre stata quella prevista per l'infermiere professionale inquadrato nella categoria D – fascia economica iniziale a tempo pieno del CCNL Comparto Sanità, ivi compresa quella di cui ai contratti integrativi aziendali o territoriali;
che, di fatto, aveva sempre ricevuto il pagamento degli elementi retributivi di cui al CCNL Comparto Sanità in relazione alla categoria D di inquadramento, sia quelli fissi e continuativi sia quelli accessori.
Ciò posto, il ricorrente lamentava di non aver ricevuto il pagamento della c.d. indennità giornaliera di turno di cui all'art. 44, comma 3, CCNL Comparto Sanità 1994 – 1997 ed art. 86 CCNL 2016 -2018 e della indennità di terapia intensiva, subintensiva e malattie infettive di cui all'art. 44, comma 6, CCNL Comparto Sanità 1994
– 1997 ed art. 86 CCNL 2016 -2018, il cui diritto alla corresponsione si desumeva anche dalla scheda mensile
CRONOS.
Tanto premesso, invocata la responsabilità solidale dei convenuti ed il diritto alla corretta applicazione delle disposizioni del CCNL Sanità, conveniva in giudizio le parti resistenti al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“ A) Accertare e dichiarare che, per le motivazioni di cui in premessa, il ricorrente ha diritto a percepire il pagamento dell'indennità giornaliera di turno di cui all'art. 44, comma 3, CCNL Comparto Sanità 1994 – 1997
e art. 86 CCNL 2016 -2018 e dell'indennità di terapia intensiva, subintensiva e malattie infettive di cui all'art.
44, comma 6, CCNL Comparto Sanità 1994 – 1997 e art. 86 CCNL 2016 -2018, per il periodo dal 21.05.2009 al
6.05.2020 ovvero per il diverso periodo in cui risulterà che ha lavorato, secondo le particolari condizioni di lavoro previste dalle norme richiamate, in esecuzione del contratto di somministrazione con la CP_1
o la sua dante causa, utilizzato presso l;
Controparte_4
B) per l'effetto genericamente condannare la –in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, o l Controparte_5
in persona del Direttore Generale pro tempore, in solido tra loro, ovvero ciascuno per la parte
[...] per cui sarà ritenuto soccombente, a corrispondere alla ricorrente gli importi dovuti, dal 21.05.2009 al
6.05.2020, a titolo di indennità giornaliera di turno (di cui all'art. 44 comma 3 del CCNL Sanità) ed indennità di terapia intensiva, subintensiva e malattie infettive (di cui all'art. 44 comma 6 del CCNL Sanità) maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati come per legge, con riserva di quantificare gli importi in separato giudizio”; il tutto con vittoria di spese.
La società si costituiva in giudizio chiedendo, sulla base di articolate argomentazioni in Controparte_1 fatto ed in diritto, il rigetto della domanda giudiziale.
Cont Si costituiva, altresì, l'utilizzatrice (d'ora in poi ) che Controparte_2 eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale del credito azionato e chiedeva, nel merito, anch'essa sulla base di articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto della domanda giudiziale con vittoria di spese di lite.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 5.03.2024 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
Quanto all'eccezione di prescrizione, essa va disattesa, non essendo più rilevante il requisito dimensionale della convenuta, e non decorrendo pertanto il relativo termine nel corso del rapporto lavorativo.
Come noto, la regola del differimento a fine rapporto dell'inizio della prescrizione per il lavoratore - enunciata dalla sentenza della Corte Cost. n. 143/1969 ha subìto successive correzioni ad opera della stessa Corte costituzionale, attraverso le decisioni 86/1971 e. 174/1972, con cui si pervenne alla conclusione che il principio del differimento, all'epoca dell'estinzione del rapporto, della decorrenza della prescrizione non è affatto applicabile “tutte le volte che il rapporto di lavoro subordinato fosse caratterizzato da una particolare forza di resistenza la quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca la garanzia di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione" ( v. anche in tal senso
Cass., sentenza n. 5494 del 20.6.1997: "ai fini della decorrenza della prescrizione (in corso di rapporto, ndr) la configurabilità di un rapporto di lavoro assistito dalla garanzia della stabilità [ ...] va riconosciuta allorquando
[...] il posto di lavoro - quale che sia la natura pubblica o privata del datore di lavoro - possa essere oggetto di una tutela reale, la quale consenta, cioè, non soltanto il risarcimento del danno di fronte all'illegittimo licenziamento, ma anche la reintegrazione del lavoratore, ai sensi dell'art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300, ovvero di altre disposizioni che comunque garantiscano la stabilità ... ".
Tanto premesso, la Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato e condivisibile per la sua intrinseca logicità, ha affermato che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge Fornero (l. 92/12) e dal c.d. Jobs Act (d.lgs. 23/15), il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può più considerarsi assistito da un regime di stabilità, essendo la reintegrazione ormai relegata a strumento di tutela recessivo rispetto all'indennità risarcitoria per cui la nuova disciplina sui licenziamenti manca pertanto dei presupposti necessari a scongiurare il timore di un licenziamento ingiusto in capo al lavoratore che intenda far valere i propri diritti in costanza del rapporto di lavoro;
ne deriva che, fintantoché il rapporto di lavoro non sia cessato, la prescrizione dei crediti da lavoro non può iniziare a decorrere (Cass. Sentenza 6 settembre 2022, n. 26246;
Cass. Sentenza 20 ottobre 2022, n. 30957).
Nel presente giudizio, in cui le pretese retributive afferiscono al periodo dal 21.05.2009 al 6.05.2020, il termine quinquennale di prescrizione è dunque cominciato a decorrere soltanto dal 6.05.2020 ( data di risoluzione del rapporto di lavoro lavorativo), ed è stato validamente interrotto prima del suo decorso a mezzo della notifica a parte convenuta del ricorso introduttivo. Dovrebbero in definitiva dichiararsi prescritte solo, ove richieste, le pretese retributive riferite al quinquennio anteriore alla approvazione della Legge
Fornero, e dunque al periodo antecedente al 18.07.2007, in relazione alle quali tuttavia non vi è domanda .
Giova premettere che in relazione alla cd indennità giornaliera di turno, l'art. 86, comma 3, del CCNL Sanità
2016/2018 – prevede: “Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, VI e VII livello retributivo ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a L.
8.500. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato dall'azienda o ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”
Circa la seconda indennità in esame, l'art 86 cit, comma 6, stabilisce :”Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16. Inoltre il successivo comma 9 sancisce che: “9. Agli operatori socio-sanitari assegnati ai reparti indicati nel comma 6, lettere a), b) e c) è corrisposta l'indennità giornaliera di cui al comma 6”.
Orbene a parere dello scrivente giudice, parte ricorrente ha documentato in atti la ricorrenza dei presupposti previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della attribuzione della indennità giornaliera di turno e della indennità di terapia intensiva, subintensiva e malattie infettive, come segue.
Cont In primo luogo all'uopo deve evidenziarsi che né la , società datrice di lavoro, né l nel costituirsi CP_1 in giudizio hanno contestato che il ricorrente fosse adibito alla mansione di infermiere professionale presso il reparto di T.S.O Emergenza e della Terapia Intensiva – Rianimazione secondo l'orario lavorativo suindicato. Inoltre circa la prima delle due indennità richieste, valgono le risultanze della scheda mensile CRONOS - redatta dall er il personale interinale - riportante, in calce alla stessa, una Parte_4 legenda con analitica annotazione delle ore ordinarie e delle ore notturne osservate dal ricorrente , coerente con l'allegazione contenuta in ricorso.
Con più stretto riguardo alla richiesta di riconoscimento del diritto alla indennità di terapia intensiva, non può esonerarsi il giudice dal rilevare la inconferenza della difesa dall'AOU – che giammai ha contestato che il ricorrente sia stato impegnato in tutti gli anni di causa in via esclusiva nella terapia intensiva - laddove invoca arresti giurisprudenziali espressi in relazione a fattispecie, affatto sovrapponibili alla odierna, di lavoratori non assegnati stabilmente a reparti di terapia intensiva, sub-intensiva e malattie tropicali indicati dalla contrattazione collettiva, ma che solo all'occorrenza saltuariamente ne avevano svolto le mansioni.
Competono, pertanto, al ricorrente - assegnato, quale infermiere professionale, al reparto di
[...]
, secondo un turno di lavoro articolato su cinque giorni, mattina 8.00 Parte_3
– 14.00, pomeriggio 14.00 – 20.00, notte 20.00 – 8.00, smonto dalla notte precedente e riposo - entrambe le indennità richieste .
Circa la responsabilità della convenuta sarà sufficiente richiamare che l'art. 30 CCNL del 27 febbraio CP_1
2014 Agenzie di somministrazione di lavoro prevede: “Al lavoratore/trice è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata alla stessa” nonché ai sensi dell'art. 35 del d.lg 81/ 2015 (Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarieta') che sancisce:
1. Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte,
a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore”. Orbene non è revocabile in dubbio né giammai posto in discussione in corso di causa che la convenuta azienda ospedaliera abbia corrisposto ai propri dipendenti strutturati in servizio secondo la turnistica espletata dal ricorrente nel periodo di causa ed impegnati nel suo stesso reparto le indennità domandate in giudizio contestato in giudizio, che dunque concorrono senz'altro a comporre il trattamento riservato ai dipendenti dell'utilizzatore da usarsi quale parametro al di sotto del quale la somministratrice non può scendere nel determinare la retribuzione da riconoscere ai propri lavoratori inviati in missione. Né francamente la chiara previsione del minimo retributivo predetto di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2015 a carico dell'agenzia di somministrazione – che è il presidio a garanzia del cd lavoratore somministrato - intorno cui ruota tutto l'impianto normativo di tale forma speciale di lavoro- può non trovare applicazione sol perché la AOU convenuta non ha comunicato alla della necessità di riconoscere all' , che CP_1 Parte_1 utilizzava in somministrazione, per parità di trattamento con i propri dipendenti, le due predette indennità; essendo tale questione non opponibile al lavoratore, estraneo al contratto commerciale tra le due convenute.
E' fondata inoltre la domanda avanzata dalla parte ricorrente, di condanna anche della utilizzatrice in via solidale, sulla base dell' art. 35, secondo comma, del dlgs 81 del 2015 che prevede:”
2. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.
Invero, come affermato dall'art. 35 del d.lgs. n. 81 del 2015, l'ampliamento dell'obbligazione assunta dall'utilizzatore e l'esclusione della responsabilità del somministratore è opponibile al lavoratore solo se risultante dal contratto individuale da questi stipulato (Cass n 11170 del 2018). Ne consegue che i rapporti interni tra agenzia ed utilizzatore non possono ricadere sul lavoratore.
Circa la dibattuta questione della ammissibilità della domanda limitata alla condanna generica, al riguardo può senz'altro prestarsi adesione al ragionamento reso dalla Suprema Corte a SS.UU. nella pronunzia n. 29682 del 2022 che – confermando precedente consolidato orientamento – la ha ammessa ragionando, da una parte, sulla circostanza che non vi sono elementi per poter qualificare la norma suindicata di carattere eccezionale e, dall'altra, sul fatto che l'abuso del processo, costituito dalla parcellizzazione dei giudizi, sarà eventualmente un elemento rilevante nel successivo giudizio di quantificazione nell'ambito della determinazione delle spese giudiziali.
Residua, infine, l'esame della domanda di manleva proposta nei confronti della utilizzatrice.
Essa va senz'altro dichiarata inammissibile in quanto non ritualmente proposta secondo le forme del codice di procedura in applicazione del principio in base al quale ” A seguito del rigido regime di preclusioni in limine litis introdotto dalla novella del codice di rito recata dalla l. n. 353/1990, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di altro soggetto convenuto in giudizio dallo stesso attore (cd. domanda riconvenzionale trasversale), in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, purché ne faccia istanza con la comparsa di risposta tempestivamente depositata ai sensi dell'art. 166 c.p.c., procedendo, così, secondo l'iter delineato dall''art. 269 c.p.c. e, dunque, chiedendo al giudice il differimento della prima udienza, onde provvedere alla citazione dell'altro convenuto nell'osservanza dei termini di rito” (cfr Cassazione Civile,
Sez. I, 12 maggio 2021 n. 12662; Cass. 2023 n. 31010).
Le spese giudizio tra parte ricorrente e parti resistenti, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
esse, liquidate come da dispositivo vanno poste in solido a carico delle parti resistenti con attribuzione . Tra le resistenti, in ragione della pronunzia in solo rito sse vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie la domanda giudiziale e, per l'effetto, condanna entrambe le resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'indennità giornaliera di turno di cui all'art. 44, comma 3, CCNL
Comparto Sanità 1994 – 1997 e art. 86 CCNL 2016 -2018 e dell'indennità di terapia intensiva, subintensiva e malattie infettive di cui all'art. 44, comma 6, CCNL Comparto Sanità 1994 – 1997 e art. 86 CCNL 2016 -2018, per il periodo dal 21.05.2009 al 6.05.2020, da quantificarsi in separato giudizio;
dichiara l'inammissibilità della domanda di manleva;
condanna entrambe le resistenti in solido tra loro al pagaento delle spese che liquida complessivamente in euro 1.914,00 oltre Iva e Cpa e spese forfettarie con attribuzione, oltre euro 49 per contributo unificato;
compensa le spese processuali tra le parti resistenti.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 5.03.2025
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara