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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg13260 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Scalfati Eva - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13260 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. SCARINGI CARMEN presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale Isola A/7,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. SCARINGI CARMEN presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale Isola A/7,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/07/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Napoli il 06/02/2018 e che dalla loro unione nasceva la minore il Per_1
22.02.2018, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi
1 al Presidente del Tribunale di Napoli in data 19.11.2021, era intervenuta separazione in forza di n. 9810/2021 del 09/12/2021 resa Pt_3
nel procedimento RG 7650/2021, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c.
Attesa la riduzione del contributo al mantenimento della minore rispetto alle condizioni di cui all'omologa, il GI convocava le parti in udienza per chiarimenti necessari e le stesse dichiaravano che nonostante un peggioramento della situazione economica del sig. , Parte_2
aumentavano di comune accordo l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia, chiedendo di rimettere la causa in decisione senza termini.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separatamente, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. la casa coniugale, condotta in locazione, sita in Napoli alla via Kerbaker n. 89, con tutti i mobili e suppellettili in essa contenuti, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra e dalla figlia unitamente alle altre due figlie minori della sig.ra Parte_1 Per_1
Parte_1
3. previo l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i coniugi, la Persona_2
stessa avrà residenza preferenziale presso la madre con la quale vivrà stabilmente nella casa coniugale in Napoli alla via Kerbaker n. 89;
2
4. i ricorrenti, ciascuno provvisto di autonomo reddito, espressamente rinunciano all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
PIANO GENITORIALE DELLA MINORE Per_1
5. a) al padre è data la facoltà di vedere e tenere con sé la bambina almeno un giorno
a settimana, senza pernottamento, previamente comunicato alla madre nella settimana precedente alla visita, inoltre, potrà vedere e tenere con sè la bambina per due fine settimana al mese, con pernottamento presso il domicilio del padre, dalle 10 del sabato alle 20 della domenica, sempre previa comunicazione alla madre almeno nella settimana precedente, il tutto nel rispetto degli impegni scolastici della piccola e Per_1
delle esigenze lavorative del sig. ; inoltre, il padre comunicherà settimanalmente Pt_2
il giorno nel quale provvederà ad accompagnare la bambina a scuola e a riportarla a casa;
b) il padre trascorrerà con la figlia quindici giorni di vacanza estiva da concordare preventivamente con la madre ogni anno almeno entro il mese giugno;
c) durante le festività comandate di Natale e Capodanno, la figlia trascorrerà con il padre i giorni dal 23 al 30 dicembre e con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio e ciò ad anni alterni così come i giorni di Pasqua e Lunedì di Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore, sempre compatibilmente alle esigenze lavorative e scolastiche;
d) relativamente ai giorni di Carnevale, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° novembre e 8 Dicembre, la minore trascorrerà tali feste alternativamente con il padre o con la madre, previo accordo, a seconda delle esigenze lavorative e scolastiche che di volta in volta si presenteranno;
e) la piccola trascorrerà con il padre il giorno della Festa del Papà, del Per_1
compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo, mentre con la madre il giorno della
Festa della Mamma, del compleanno e dell'onomastico di quest'ultima anche se cadranno in giorni di non competenza;
f) la minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori e le spese di un'eventuale festa di compleanno sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
3 g) il predetto calendario potrà in ogni caso essere modificato dai genitori, tenuto conto delle esigenze personali e lavorative di ognuno nonché delle esigenze personali e scolastiche della figlia.
6. la piccola attualmente, frequenta la scuola elementare e per quanto attiene Per_1
ai futuri indirizzi scolastici e formativi, i genitori risolveranno d'intesa le decisioni da prendere di volta in volta in favore della figlia.
7. verserà in favore della moglie, a titolo di mantenimento della Parte_2
figlia minore, l'importo mensile di € 250,00, entro il giorno 15 di ogni mese;
l'importo così determinato sarà aggiornato ogni anno secondo gli indici ISTAT;
quanto agli assegni familiari, si precisa che i medesimi vengono, allo stato, versati al
100% dall' direttamente alla sig.ra e tale situazione resterà CP_1 Parte_1
invariata fino a quando la bambina ne avrà diritto;
8. provvederà, altresì, al pagamento delle spese straordinarie Parte_2
previamente concordate tra le parti (come indicate nel protocollo in uso presso il
Tribunale di Napoli) nella misura del 50%;
9. il sig. , inoltre, si impegna, sin d'ora, a versare come in effetti verserà in Pt_2
favore della figlia all'atto dell'effettivo incasso, il 40% dell'importo di TFR al Per_1
medesimo spettante alla richiesta di pensionamento.
10. i coniugi rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio o rinnovo dei passaporti, con facoltà di includervi la minore.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
4 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 06/02/2018 (atto n.3, parte I, s., sez. O, reg. Atti Matrimonio anno 2018);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Scalfati Eva - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13260 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. SCARINGI CARMEN presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale Isola A/7,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. SCARINGI CARMEN presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale Isola A/7,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/07/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Napoli il 06/02/2018 e che dalla loro unione nasceva la minore il Per_1
22.02.2018, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi
1 al Presidente del Tribunale di Napoli in data 19.11.2021, era intervenuta separazione in forza di n. 9810/2021 del 09/12/2021 resa Pt_3
nel procedimento RG 7650/2021, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c.
Attesa la riduzione del contributo al mantenimento della minore rispetto alle condizioni di cui all'omologa, il GI convocava le parti in udienza per chiarimenti necessari e le stesse dichiaravano che nonostante un peggioramento della situazione economica del sig. , Parte_2
aumentavano di comune accordo l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia, chiedendo di rimettere la causa in decisione senza termini.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separatamente, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. la casa coniugale, condotta in locazione, sita in Napoli alla via Kerbaker n. 89, con tutti i mobili e suppellettili in essa contenuti, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra e dalla figlia unitamente alle altre due figlie minori della sig.ra Parte_1 Per_1
Parte_1
3. previo l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i coniugi, la Persona_2
stessa avrà residenza preferenziale presso la madre con la quale vivrà stabilmente nella casa coniugale in Napoli alla via Kerbaker n. 89;
2
4. i ricorrenti, ciascuno provvisto di autonomo reddito, espressamente rinunciano all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
PIANO GENITORIALE DELLA MINORE Per_1
5. a) al padre è data la facoltà di vedere e tenere con sé la bambina almeno un giorno
a settimana, senza pernottamento, previamente comunicato alla madre nella settimana precedente alla visita, inoltre, potrà vedere e tenere con sè la bambina per due fine settimana al mese, con pernottamento presso il domicilio del padre, dalle 10 del sabato alle 20 della domenica, sempre previa comunicazione alla madre almeno nella settimana precedente, il tutto nel rispetto degli impegni scolastici della piccola e Per_1
delle esigenze lavorative del sig. ; inoltre, il padre comunicherà settimanalmente Pt_2
il giorno nel quale provvederà ad accompagnare la bambina a scuola e a riportarla a casa;
b) il padre trascorrerà con la figlia quindici giorni di vacanza estiva da concordare preventivamente con la madre ogni anno almeno entro il mese giugno;
c) durante le festività comandate di Natale e Capodanno, la figlia trascorrerà con il padre i giorni dal 23 al 30 dicembre e con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio e ciò ad anni alterni così come i giorni di Pasqua e Lunedì di Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore, sempre compatibilmente alle esigenze lavorative e scolastiche;
d) relativamente ai giorni di Carnevale, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° novembre e 8 Dicembre, la minore trascorrerà tali feste alternativamente con il padre o con la madre, previo accordo, a seconda delle esigenze lavorative e scolastiche che di volta in volta si presenteranno;
e) la piccola trascorrerà con il padre il giorno della Festa del Papà, del Per_1
compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo, mentre con la madre il giorno della
Festa della Mamma, del compleanno e dell'onomastico di quest'ultima anche se cadranno in giorni di non competenza;
f) la minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori e le spese di un'eventuale festa di compleanno sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
3 g) il predetto calendario potrà in ogni caso essere modificato dai genitori, tenuto conto delle esigenze personali e lavorative di ognuno nonché delle esigenze personali e scolastiche della figlia.
6. la piccola attualmente, frequenta la scuola elementare e per quanto attiene Per_1
ai futuri indirizzi scolastici e formativi, i genitori risolveranno d'intesa le decisioni da prendere di volta in volta in favore della figlia.
7. verserà in favore della moglie, a titolo di mantenimento della Parte_2
figlia minore, l'importo mensile di € 250,00, entro il giorno 15 di ogni mese;
l'importo così determinato sarà aggiornato ogni anno secondo gli indici ISTAT;
quanto agli assegni familiari, si precisa che i medesimi vengono, allo stato, versati al
100% dall' direttamente alla sig.ra e tale situazione resterà CP_1 Parte_1
invariata fino a quando la bambina ne avrà diritto;
8. provvederà, altresì, al pagamento delle spese straordinarie Parte_2
previamente concordate tra le parti (come indicate nel protocollo in uso presso il
Tribunale di Napoli) nella misura del 50%;
9. il sig. , inoltre, si impegna, sin d'ora, a versare come in effetti verserà in Pt_2
favore della figlia all'atto dell'effettivo incasso, il 40% dell'importo di TFR al Per_1
medesimo spettante alla richiesta di pensionamento.
10. i coniugi rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio o rinnovo dei passaporti, con facoltà di includervi la minore.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
4 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 06/02/2018 (atto n.3, parte I, s., sez. O, reg. Atti Matrimonio anno 2018);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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