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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/10/2025, n. 4164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4164 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12157/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12157/2024 tra
Parte_1
ATTORE
Parte_2 Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9 ottobre 2025 ad ore 12:45 innanzi al dott. Laura Frata, sono comparsi:
Per essuno compare Parte_1
Per 'avv. RICCI GAETANO Parte_2 Parte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore del convenuto opposto precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente, da intendersi qui richiamato e che costituisce parte integrante del presente verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12157/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SCACCABAROZZI CRISTINA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 5, LECCO presso il difensore avv. SCACCABAROZZI CRISTINA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 SCALVINI LUCIANO, dell'avv. RICCI GAETANO e dell'avv. WUHRER ROSSELLA, elettivamente domiciliato in VIA ALDO MORO 44 25124 BRESCIA presso i predetti difensori
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
In via principale e di merito
Revocare il decreto ingiuntivo n. 2853/2024 (R.G. n. 8008/2024) emesso dal Tribunale di Brescia –
Dott.ssa Marina Mangosi il 30.07.2024, depositato in Cancelleria in data 31.07.2024 e notificato a il 01.08.2024, qui opposto, in quanto infondato in fatto e Parte_1 diritto per tutti i motivi esposti in atto.
pagina 2 di 10 In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre 15% spese generali, 4% c.p.a. e
22% IVA.”
Per Controparte_2
“IN VIA PRELIMINARE:
Voglia il Tribunale di Brescia concedere la provvisoria esecutorietà al Decreto Ingiuntivo n.
2853/2024 del 31.07.2024, emesso all'esito del procedimento n. 8008/2024 RG, alla luce di tutti i motivi di cui in narrativa, posto anche che le difese di parte attrice non risultano fondate su prova scritta o di pronta soluzione ed anzi controparte ha espressamente riconosciuto il rapporto commerciale intercorso e rilevato che sussiste pericolo di grave pregiudizio nel ritardo ex art. 642 co.
2 c.p.c..
NEL MERITO:
- contrariis reiectis
- Voglia il Tribunale, accertata la fondatezza del credito di Controparte_2 per tutti i motivi di cui in narrativa, confermare il decreto ingiuntivo n. 2853/2024 del
[...]
31.07.2024, emesso all'esito del procedimento n. 8008/2024, condannando
[...] al pagamento dell'importo di € 48.345,00 in linea capitale oltre gli Parte_4 interessi al tasso moratorio da calcolarsi dalla data di scadenza delle fatture poste a base dell'ingiunzione sino al saldo e le spese legali del procedimento monitorio e del presente giudizio, previo ogni accertamento necessario.
- In ogni caso, Voglia l'intestato Tribunale, accertato il credito di Controparte_2 condannare al
[...] Parte_4 pagamento dell'importo di € 48.345,00 - a saldo fatture nn. 53/2022 del 31.05.2022 per la somma complessiva di € 18.500,00 e rimasta impagata per l'importo di € 8.545,00, fattura n. 126/2022 del
31.12.2022 per la somma complessiva di € 18.400,00 e rimasta integralmente impagata, fattura n.
44/2023 del 31.05.2023 per la somma complessiva di € 19.700,00 e rimasta integralmente impagata, fattura n. 57/2023 del 30.06.2023 per la somma complessiva di € 1.700,00 e rimasta integralmente impagata - oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 calcolati sin dalla data di scadenza delle fatture
pagina 3 di 10 al saldo, in ogni caso e con la miglior motivazione possibile, in forza delle forniture intercorse e alla luce di tutti i motivi dedotti in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA:
- Nella non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, Voglia il
Tribunale accertare gli importi dovuti da parte di Parte_4
a a seguito dei rapporti di cui si è dato
[...] Parte_2 Parte_3 atto in narrativa, condannandola al pagamento delle somme dovute, con la miglior motivazione possibile e previo ogni accertamento necessario e con la condanna al pagamento degli interessi moratori dalla debenza al saldo.
IN OGNI CASO:
Spese di lite integralmente rifuse, ivi comprese quelle del procedimento monitorio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
• Ogni riserva processualmente ammessa, rifiutando l'inversione dell'onere probatorio, per mero tuziorismo difensivo, si richiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) Vero che acquistava 10 manze da allevamento al prezzo Controparte_2 complessivo di € 16.000,00 (IVA compresa) da Parte_5
(fattura sub doc. 6 che si rammostra al testimone), che venivano rivendute a
[...] al prezzo complessivo di € 18.500,00 (IVA Parte_4 compresa) come manze da ristallo (fattura sub doc. 3 fascicolo monitorio e documenti identificativi dei bovini doc. 5 che si rammostrano al testimone)?
2) Vero che il prezzo di € 18.500,00 (IVA compresa) esposto nella fattura n. 53/2022 del 31.05.2022
(doc. 3 fascicolo monitorio che si rammostra al testimone) per 10 manze, compreso il trasporto dalla società a (DDT di cui al doc. 4 che si Controparte_2 Parte_4 rammostra al testimone) è in media rispetto al valore di mercato di tali bovini nel periodo della transazione?
3) Vero che acquistava 8 vacche da allevamento al prezzo Controparte_2 complessivo di € 16.700,00 (IVA compresa) da (fattura sub doc. 9 che Parte_6 si rammostra al testimone) che rivendeva a Parte_4
pagina 4 di 10 al prezzo complessivo di € 18.400,00 IVA compresa (fattura sub doc. 4 fascicolo monitorio e documenti identificativi dei bovini sub doc. 8 che si rammostra al testimone)?
4) Vero che il prezzo di € 18.400,00 esposto nella fattura n. 126/2022 del 31.12.2022 per 8 manze da ristallo (doc. 4 fascicolo monitorio che si rammostra al testimone), compreso il trasporto dalla società
a (ddt di cui al doc. 7 che si rammostra al Controparte_2 Parte_4 testimone) è in media rispetto al valore di mercato di tali bovini nel periodo della transazione?
5) Vero che acquistava 10 manze da ristallo a vista e 1 toro Controparte_2 al prezzo complessivo di € 22.000,00 (IVA compresa) da (fattura sub Parte_6 doc. 12 che si rammostra al testimone) che rivendeva alla società
[...]
l prezzo complessivo di € 19.700,00 IVA compresa (fattura sub doc. 5 Parte_4 fascicolo monitorio e documenti identificativi sub doc. 11 che si rammostra al testimone)?
6) Vero che il prezzo di € 19.700,00 (IVA compresa) esposto nella fattura n. 44/2023 (doc. 5 fascicolo monitorio che si rammostra al testimone) del 31.05.2023 per 11 bovini da ristallo (10 manze e 1 toro), compreso il trasporto dalla società a (ddt di Controparte_2 Parte_4 cui al doc. 10 che si rammostra al testimone) è in media rispetto al valore di mercato di tali bovini nel periodo della transazione?
7) Vero che acquistava 1 vitellone da Controparte_2 Parte_6
(fattura sub doc. 15 che si rammostra al testimone) che rivendeva a
[...] [...]
al prezzo complessivo di € 1.700,00 IVA compresa (fattura Parte_4 Parte_4 sub doc. 6 fascicolo monitorio e documenti identificativi sub doc. 14 che si rammostra al testimone)?
8) Vero che il prezzo di € 1.700,00 (IVA compresa) esposto nella fattura n. 57/2023 del 30.06.2023
(doc. 6 fascicolo monitorio che si rammostra al testimone) per 1 vitellone da ristallo, compreso il trasporto dalla società a (DDT di cui al doc. Controparte_2 Parte_4
13 che si rammostra al testimone) è in media rispetto al valore di mercato di tali bovini nel periodo della transazione?
Si indicano quali testimoni anche a contrario:
a) Sig. res. in Marcignago (PV) Via Roma n. 3; Testimone_1
pagina 5 di 10 Si chiede ammettersi, senza inversione dell'onere, prova per interrogatorio e per testi sulle circostanze dedotte e, fin d'ora, nella non creduta ipotesi di ammissione anche di uno solo dei capitoli di prova ex adverso dedotti o deducendi si richiede di essere ammessi alla prova contraria.
- Nella non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse non raggiunta la prova in merito all'an
e/o al quantum del credito, si chiede che venga esperita CTU, intesa a accertare:
- L'effettiva vendita degli animali come identificati nei documenti prodotti dalla scrivente difesa mediante codice univoco di identificazione (doc. 5, 8, 11, 14);
- La congruità del prezzo di cui alle fatture oggetto di ingiunzione, in rapporto al valore di mercato nel periodo in cui è avvenuta la transazione.
- Si richiede l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei registri contabili acquisti e dei registri fatture, tenuti anche in forma elettronica e tramite apposito gestionale, al fine di verificare l'effettiva registrazione da parte di delle fatture oggetto di pagamento.” Parte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2853/2024 emesso nei suoi confronti dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia.
La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento della somma di euro 48.345,00 oltre interessi e spese di procedura, per l'asserito credito derivante da quattro fatture emesse da tra maggio 2022 e giugno 2023, di cui la prima pagata solo parzialmente e le CP_2 restanti tre totalmente impagate, quale corrispettivo per la vendita di bestiame.
Ha dedotto che la somma ingiunta non è dovuta in quanto, con riferimento alle fatture nn. 126/2022,
44/2023 e 57/2023, non ha mai ricevuto la merce indicata in descrizione, come confermato anche dai rispettivi documenti di trasporto, che non risultano firmati per ricevuta dal destinatario. Inoltre, sia in relazione a tali fatture che a quella n. 53/2022, ha contestato che i prezzi indicati non sono mai stati oggetto di pattuizione tra le parti ma unilateralmente imposti da parte convenuta in opposizione.
Ha pertanto concluso richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Costituendosi in giudizio ha contestato quanto ex adverso dedotto, Controparte_2 rilevando che nessuna fattura era mai stata, in precedenza, oggetto di contestazione;
che, in particolare,
pagina 6 di 10 la fattura n. 53/2022 è stata parzialmente saldata e quindi oggetto di regolare contabilizzazione da parte debitrice;
che, quanto alle altre tre fatture, l'opposta ha prodotto i documenti di trasporto sottoscritti dall'opponente, nonché i documenti di accompagnamento con i codici identificativi dei bovini oggetto di trasporto e di consegna alla società direttamente da parte della società venditrice Parte_4
che la società opponente versa in una situazione di acclarato dissesto economico, pendendo CP_2 presso il Tribunale di Brescia plurime esecuzioni ai danni della medesima, la quale ha recentemente concesso in affitto l'intera azienda alla neocostituita Società Agricola La Margherita s.r.l., riconducibile al medesimo nucleo familiare, evidentemente al fine di sottrarre garanzie ai creditori. ha concluso chiedendo in via preliminare la concessione della Controparte_2 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nel merito la conferma dello stesso, con integrale rifusione delle spese di lite, incluse quelle del procedimento monitorio.
Il procuratore di parte opponente, con nota depositata in data 14.04.2025, ha dato atto di aver rinunciato al mandato e, nelle more, alcun procuratore risulta essersi costituito per l'opponente.
All'udienza del 3.07.2025 è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, senza svolgimento di attività istruttoria, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve preliminarmente rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis,
Cass. n. 17371/2003).
La pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio ha ad oggetto varie fatture per l'importo complessivo di euro 48.345,00 oltre interessi, emesse per forniture di bestiame.
pagina 7 di 10 Come è noto, in base ai principi generali in tema di adempimento il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10;
Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Deve altresì rammentarsi che la parte ha l'onere di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115, comma
1, c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
La società opponente nell'atto di citazione in opposizione ha contestato in via del tutto generica lo svolgimento del rapporto contrattuale, rilevando la mancata consegna del bestiame e la mancanza di accordo sui prezzi, ritenendo l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta da
[...] in sede monitoria. Né ha svolto ulteriori difese nei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c., Controparte_2 non avendo depositato le relative memorie.
Ebbene, tali contestazioni devono ritenersi non idonee a contrastare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dalla creditrice.
Ed invero, la conclusione dei contratti, mediante gli ordini del bestiame e la successiva ricezione dello stesso, deve ritenersi confermata dalle sottoscrizioni apposte sui ddt prodotti dal convenuto opposto unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte di Parte_1
Per quanto concerne la contestazione dell'opponente circa la mancanza di accordo sui prezzi applicati, può osservarsi che le fatture indicano i prezzi applicati dalla venditrice verosimilmente in conformità ai propri listini. Gli ordini hanno poi avuto esecuzione con la consegna della merce, senza che risulti che l'opponente abbia contestato alcunché in relazione al corrispettivo applicato, né al momento della consegna della merce, né successivamente, avendo anzi sempre sottoscritto i ddt ad ogni consegna.
Alla luce di quanto osservato, risultano prive di pregio anche le generiche contestazioni sollevate dall'opponente in merito alla carenza di valore probatorio della documentazione in atti;
tali pagina 8 di 10 argomentazioni difensive, considerati gli elementi probatori in atti già richiamati, risultano, anzi, indice ulteriore della natura meramente dilatoria dell'opposizione proposta.
Ne consegue che deve ritenersi che nel caso di specie la creditrice opposta - attrice in senso sostanziale
- abbia pertanto fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale - non abbia fornito la prova del proprio adempimento, né ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza delle prove richieste, in ragione di quanto osservato nei precedenti paragrafi.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della scarsa complessità della causa e dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase istruttoria e fase decisionale ridotte), le spese di lite sono liquidate a carico della parte opponente e in favore dell'opposta in complessivi euro 6.500,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 2853/2024, già dichiarato esecutivo, emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
- condanna la parte opponente a rifondere e delle spese di lite, Controparte_2 Controparte_2 liquidate in complessivi euro 6.500,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina 9 di 10 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Così deciso in Brescia il 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Frata
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12157/2024 tra
Parte_1
ATTORE
Parte_2 Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9 ottobre 2025 ad ore 12:45 innanzi al dott. Laura Frata, sono comparsi:
Per essuno compare Parte_1
Per 'avv. RICCI GAETANO Parte_2 Parte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore del convenuto opposto precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente, da intendersi qui richiamato e che costituisce parte integrante del presente verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12157/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SCACCABAROZZI CRISTINA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 5, LECCO presso il difensore avv. SCACCABAROZZI CRISTINA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 SCALVINI LUCIANO, dell'avv. RICCI GAETANO e dell'avv. WUHRER ROSSELLA, elettivamente domiciliato in VIA ALDO MORO 44 25124 BRESCIA presso i predetti difensori
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
In via principale e di merito
Revocare il decreto ingiuntivo n. 2853/2024 (R.G. n. 8008/2024) emesso dal Tribunale di Brescia –
Dott.ssa Marina Mangosi il 30.07.2024, depositato in Cancelleria in data 31.07.2024 e notificato a il 01.08.2024, qui opposto, in quanto infondato in fatto e Parte_1 diritto per tutti i motivi esposti in atto.
pagina 2 di 10 In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre 15% spese generali, 4% c.p.a. e
22% IVA.”
Per Controparte_2
“IN VIA PRELIMINARE:
Voglia il Tribunale di Brescia concedere la provvisoria esecutorietà al Decreto Ingiuntivo n.
2853/2024 del 31.07.2024, emesso all'esito del procedimento n. 8008/2024 RG, alla luce di tutti i motivi di cui in narrativa, posto anche che le difese di parte attrice non risultano fondate su prova scritta o di pronta soluzione ed anzi controparte ha espressamente riconosciuto il rapporto commerciale intercorso e rilevato che sussiste pericolo di grave pregiudizio nel ritardo ex art. 642 co.
2 c.p.c..
NEL MERITO:
- contrariis reiectis
- Voglia il Tribunale, accertata la fondatezza del credito di Controparte_2 per tutti i motivi di cui in narrativa, confermare il decreto ingiuntivo n. 2853/2024 del
[...]
31.07.2024, emesso all'esito del procedimento n. 8008/2024, condannando
[...] al pagamento dell'importo di € 48.345,00 in linea capitale oltre gli Parte_4 interessi al tasso moratorio da calcolarsi dalla data di scadenza delle fatture poste a base dell'ingiunzione sino al saldo e le spese legali del procedimento monitorio e del presente giudizio, previo ogni accertamento necessario.
- In ogni caso, Voglia l'intestato Tribunale, accertato il credito di Controparte_2 condannare al
[...] Parte_4 pagamento dell'importo di € 48.345,00 - a saldo fatture nn. 53/2022 del 31.05.2022 per la somma complessiva di € 18.500,00 e rimasta impagata per l'importo di € 8.545,00, fattura n. 126/2022 del
31.12.2022 per la somma complessiva di € 18.400,00 e rimasta integralmente impagata, fattura n.
44/2023 del 31.05.2023 per la somma complessiva di € 19.700,00 e rimasta integralmente impagata, fattura n. 57/2023 del 30.06.2023 per la somma complessiva di € 1.700,00 e rimasta integralmente impagata - oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 calcolati sin dalla data di scadenza delle fatture
pagina 3 di 10 al saldo, in ogni caso e con la miglior motivazione possibile, in forza delle forniture intercorse e alla luce di tutti i motivi dedotti in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA:
- Nella non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, Voglia il
Tribunale accertare gli importi dovuti da parte di Parte_4
a a seguito dei rapporti di cui si è dato
[...] Parte_2 Parte_3 atto in narrativa, condannandola al pagamento delle somme dovute, con la miglior motivazione possibile e previo ogni accertamento necessario e con la condanna al pagamento degli interessi moratori dalla debenza al saldo.
IN OGNI CASO:
Spese di lite integralmente rifuse, ivi comprese quelle del procedimento monitorio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
• Ogni riserva processualmente ammessa, rifiutando l'inversione dell'onere probatorio, per mero tuziorismo difensivo, si richiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) Vero che acquistava 10 manze da allevamento al prezzo Controparte_2 complessivo di € 16.000,00 (IVA compresa) da Parte_5
(fattura sub doc. 6 che si rammostra al testimone), che venivano rivendute a
[...] al prezzo complessivo di € 18.500,00 (IVA Parte_4 compresa) come manze da ristallo (fattura sub doc. 3 fascicolo monitorio e documenti identificativi dei bovini doc. 5 che si rammostrano al testimone)?
2) Vero che il prezzo di € 18.500,00 (IVA compresa) esposto nella fattura n. 53/2022 del 31.05.2022
(doc. 3 fascicolo monitorio che si rammostra al testimone) per 10 manze, compreso il trasporto dalla società a (DDT di cui al doc. 4 che si Controparte_2 Parte_4 rammostra al testimone) è in media rispetto al valore di mercato di tali bovini nel periodo della transazione?
3) Vero che acquistava 8 vacche da allevamento al prezzo Controparte_2 complessivo di € 16.700,00 (IVA compresa) da (fattura sub doc. 9 che Parte_6 si rammostra al testimone) che rivendeva a Parte_4
pagina 4 di 10 al prezzo complessivo di € 18.400,00 IVA compresa (fattura sub doc. 4 fascicolo monitorio e documenti identificativi dei bovini sub doc. 8 che si rammostra al testimone)?
4) Vero che il prezzo di € 18.400,00 esposto nella fattura n. 126/2022 del 31.12.2022 per 8 manze da ristallo (doc. 4 fascicolo monitorio che si rammostra al testimone), compreso il trasporto dalla società
a (ddt di cui al doc. 7 che si rammostra al Controparte_2 Parte_4 testimone) è in media rispetto al valore di mercato di tali bovini nel periodo della transazione?
5) Vero che acquistava 10 manze da ristallo a vista e 1 toro Controparte_2 al prezzo complessivo di € 22.000,00 (IVA compresa) da (fattura sub Parte_6 doc. 12 che si rammostra al testimone) che rivendeva alla società
[...]
l prezzo complessivo di € 19.700,00 IVA compresa (fattura sub doc. 5 Parte_4 fascicolo monitorio e documenti identificativi sub doc. 11 che si rammostra al testimone)?
6) Vero che il prezzo di € 19.700,00 (IVA compresa) esposto nella fattura n. 44/2023 (doc. 5 fascicolo monitorio che si rammostra al testimone) del 31.05.2023 per 11 bovini da ristallo (10 manze e 1 toro), compreso il trasporto dalla società a (ddt di Controparte_2 Parte_4 cui al doc. 10 che si rammostra al testimone) è in media rispetto al valore di mercato di tali bovini nel periodo della transazione?
7) Vero che acquistava 1 vitellone da Controparte_2 Parte_6
(fattura sub doc. 15 che si rammostra al testimone) che rivendeva a
[...] [...]
al prezzo complessivo di € 1.700,00 IVA compresa (fattura Parte_4 Parte_4 sub doc. 6 fascicolo monitorio e documenti identificativi sub doc. 14 che si rammostra al testimone)?
8) Vero che il prezzo di € 1.700,00 (IVA compresa) esposto nella fattura n. 57/2023 del 30.06.2023
(doc. 6 fascicolo monitorio che si rammostra al testimone) per 1 vitellone da ristallo, compreso il trasporto dalla società a (DDT di cui al doc. Controparte_2 Parte_4
13 che si rammostra al testimone) è in media rispetto al valore di mercato di tali bovini nel periodo della transazione?
Si indicano quali testimoni anche a contrario:
a) Sig. res. in Marcignago (PV) Via Roma n. 3; Testimone_1
pagina 5 di 10 Si chiede ammettersi, senza inversione dell'onere, prova per interrogatorio e per testi sulle circostanze dedotte e, fin d'ora, nella non creduta ipotesi di ammissione anche di uno solo dei capitoli di prova ex adverso dedotti o deducendi si richiede di essere ammessi alla prova contraria.
- Nella non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse non raggiunta la prova in merito all'an
e/o al quantum del credito, si chiede che venga esperita CTU, intesa a accertare:
- L'effettiva vendita degli animali come identificati nei documenti prodotti dalla scrivente difesa mediante codice univoco di identificazione (doc. 5, 8, 11, 14);
- La congruità del prezzo di cui alle fatture oggetto di ingiunzione, in rapporto al valore di mercato nel periodo in cui è avvenuta la transazione.
- Si richiede l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei registri contabili acquisti e dei registri fatture, tenuti anche in forma elettronica e tramite apposito gestionale, al fine di verificare l'effettiva registrazione da parte di delle fatture oggetto di pagamento.” Parte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2853/2024 emesso nei suoi confronti dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia.
La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento della somma di euro 48.345,00 oltre interessi e spese di procedura, per l'asserito credito derivante da quattro fatture emesse da tra maggio 2022 e giugno 2023, di cui la prima pagata solo parzialmente e le CP_2 restanti tre totalmente impagate, quale corrispettivo per la vendita di bestiame.
Ha dedotto che la somma ingiunta non è dovuta in quanto, con riferimento alle fatture nn. 126/2022,
44/2023 e 57/2023, non ha mai ricevuto la merce indicata in descrizione, come confermato anche dai rispettivi documenti di trasporto, che non risultano firmati per ricevuta dal destinatario. Inoltre, sia in relazione a tali fatture che a quella n. 53/2022, ha contestato che i prezzi indicati non sono mai stati oggetto di pattuizione tra le parti ma unilateralmente imposti da parte convenuta in opposizione.
Ha pertanto concluso richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Costituendosi in giudizio ha contestato quanto ex adverso dedotto, Controparte_2 rilevando che nessuna fattura era mai stata, in precedenza, oggetto di contestazione;
che, in particolare,
pagina 6 di 10 la fattura n. 53/2022 è stata parzialmente saldata e quindi oggetto di regolare contabilizzazione da parte debitrice;
che, quanto alle altre tre fatture, l'opposta ha prodotto i documenti di trasporto sottoscritti dall'opponente, nonché i documenti di accompagnamento con i codici identificativi dei bovini oggetto di trasporto e di consegna alla società direttamente da parte della società venditrice Parte_4
che la società opponente versa in una situazione di acclarato dissesto economico, pendendo CP_2 presso il Tribunale di Brescia plurime esecuzioni ai danni della medesima, la quale ha recentemente concesso in affitto l'intera azienda alla neocostituita Società Agricola La Margherita s.r.l., riconducibile al medesimo nucleo familiare, evidentemente al fine di sottrarre garanzie ai creditori. ha concluso chiedendo in via preliminare la concessione della Controparte_2 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nel merito la conferma dello stesso, con integrale rifusione delle spese di lite, incluse quelle del procedimento monitorio.
Il procuratore di parte opponente, con nota depositata in data 14.04.2025, ha dato atto di aver rinunciato al mandato e, nelle more, alcun procuratore risulta essersi costituito per l'opponente.
All'udienza del 3.07.2025 è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, senza svolgimento di attività istruttoria, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve preliminarmente rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis,
Cass. n. 17371/2003).
La pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio ha ad oggetto varie fatture per l'importo complessivo di euro 48.345,00 oltre interessi, emesse per forniture di bestiame.
pagina 7 di 10 Come è noto, in base ai principi generali in tema di adempimento il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10;
Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Deve altresì rammentarsi che la parte ha l'onere di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115, comma
1, c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
La società opponente nell'atto di citazione in opposizione ha contestato in via del tutto generica lo svolgimento del rapporto contrattuale, rilevando la mancata consegna del bestiame e la mancanza di accordo sui prezzi, ritenendo l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta da
[...] in sede monitoria. Né ha svolto ulteriori difese nei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c., Controparte_2 non avendo depositato le relative memorie.
Ebbene, tali contestazioni devono ritenersi non idonee a contrastare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dalla creditrice.
Ed invero, la conclusione dei contratti, mediante gli ordini del bestiame e la successiva ricezione dello stesso, deve ritenersi confermata dalle sottoscrizioni apposte sui ddt prodotti dal convenuto opposto unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte di Parte_1
Per quanto concerne la contestazione dell'opponente circa la mancanza di accordo sui prezzi applicati, può osservarsi che le fatture indicano i prezzi applicati dalla venditrice verosimilmente in conformità ai propri listini. Gli ordini hanno poi avuto esecuzione con la consegna della merce, senza che risulti che l'opponente abbia contestato alcunché in relazione al corrispettivo applicato, né al momento della consegna della merce, né successivamente, avendo anzi sempre sottoscritto i ddt ad ogni consegna.
Alla luce di quanto osservato, risultano prive di pregio anche le generiche contestazioni sollevate dall'opponente in merito alla carenza di valore probatorio della documentazione in atti;
tali pagina 8 di 10 argomentazioni difensive, considerati gli elementi probatori in atti già richiamati, risultano, anzi, indice ulteriore della natura meramente dilatoria dell'opposizione proposta.
Ne consegue che deve ritenersi che nel caso di specie la creditrice opposta - attrice in senso sostanziale
- abbia pertanto fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale - non abbia fornito la prova del proprio adempimento, né ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza delle prove richieste, in ragione di quanto osservato nei precedenti paragrafi.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della scarsa complessità della causa e dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase istruttoria e fase decisionale ridotte), le spese di lite sono liquidate a carico della parte opponente e in favore dell'opposta in complessivi euro 6.500,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 2853/2024, già dichiarato esecutivo, emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
- condanna la parte opponente a rifondere e delle spese di lite, Controparte_2 Controparte_2 liquidate in complessivi euro 6.500,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina 9 di 10 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Così deciso in Brescia il 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Frata
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