Sentenza 2 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4664 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Aula B ME DI POROLO IT:046 64/02 REPUBBLICA ITALIANA DI CASSAZIONE LA CORTE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MILEO Presidente R.G.N.13582/99 Dott. Vincenzo Dott. NN PRESTIPINO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Cron.Cons. Rel. 10668 Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 03/12/01 Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
4682
contro
DO NN
- intimato -
avversO la sentenza n. 309 del Tribunale di Messina depositata il 24 giugno 1998 (R.G. n. 848/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Antonio 1 Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 19/24 giugno 1998 il Tribunale di Messina, in riforma della decisione del locale Pretore in data 6 giugno 1996, appellata da NN BA, ha riconosciuto il diritto di costui all'indennità di accompagnamento, negatagli dal primo giudice, con decorrenza dal 25 settembre 1997. A tale conclusione il Tribunale è pervenuto sulla scorta del parere del consulente tecnico di ufficio nominato in quel grado del giudizio, il quale per le malattie - "insufficienza accertate respiratoria severa da sindrome disventilatoria ipertensiva, ostruttiva, miocardiosclerosi aveva ritenuto poliartrosi ed eccesso ponderale" - la totale invalidità permanente del BA. Siffatta condizione, ad avviso del giudice del gravame, legittimava il riconoscimento della prestazione con la decorrenza innanzi specificata. 2 La cassazione di questa pronuncia è stata richiesta dall'Amministrazione soccombente con due motivi. L'intimato non ha espletato attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero con le censure proposte, da trattarsi congiuntamente per la connessione delle deduzioni svolte a loro fondamento, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge 11 febbraio 1980 n. 18 (primo motivo) e vizio di motivazione (secondo motivo) e critica la sentenza impugnata per avere fatto riferimento, ai fini del riconoscimento del beneficio in questione, alla nozione di diminuzione dell'autonomia dell'assistibile nel compimento degli atti quotidiani di vita, che esula dalla previsione della norma e che è ben diversa dai presupposti specifici di impossibilità della deambulazione senza l'aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti elementari di vita. Il Tribunale non ha spiegato, aggiunge il Ministero, come in mancanza di aggravamenti del quadro patologico indicato dal 3 consulente di ufficio e coincidente con quello rilevato dall'ausiliare nel giudizio di primo grado si sia potuta ritenere la necessità dell'accompagnamento e come in relazione alle positivamente malattie accertate possa influire l'intervento dell'accompagnatore. Il ricorso infondato. Condizioni alternativamente previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 per la concessione ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli artt. 2 e 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118, dell'indennità l'impossibilità di di accompagnamento sono permanente di un deambulazione senza l'aiuto accompagnatore о l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana con il relativo bisogno di un'assistenza continuativa. E in ordine a tale situazione di mancanza di autosufficienza dell'assistibile, la giurisprudenza di questa Corte (v. sentenza 18 dicembre 1999 n. 14293) ha sottolineato che essa deve estrinsecarsi in una effettiva e verificata incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana (quali lavarsi, vestirsi, nutrirsi, deambulare all'interno della propria abitazione, attendere a passatempi e 4 occupazioni non impegnativi sul piano fisico, ecc.) indispensabile un'assistenza che renda continuativa. Ciò premesso, si deve rilevare che la condizione, ritenuta sussistente dal Tribunale, di impossibilità per il ricorrente, in considerazione delle sue infermità, di soddisfare autonomamente i più elementari bisogni di vita equivale sostanzialmente allo stato di mancanza di autosufficienza dell'assistibile, presupposto (alternativo all'altro sopra indicato) della indennità in questione, trattandosi di situazioni coincidenti. Qui, come si è già osservato nella esposizione in fatto, il giudice del gravame nel riconoscere al BA l'invocato beneficio assistenziale si è riportato al parere espresso dal consulente di ufficio, e dalla relazione di consulenza, la quale costituisce perciò parte integrante della sentenza impugnata, risulta non solo la totale invalidità dell'assistibile ma che "l'insufficienza respiratoria impedisce di fatto (al BA) qualsiasi movimento finalizzato determinando la impossibilità da parte del paziente a compiere i comuni atti della vita quotidiana senza l'aiuto 5 permanente di altra persona, rendendolo abbisognevole di assistenza continua". Ricorre perciò il presupposto richiesto dalla legge per la concessione della indennità in questione e le considerazioni svolte dal consulente tecnico di ufficio, ora riportate, danno congrua spiegazione della necessità dell' 'accompagnamento, così escludendo il vizio di motivazione sul punto dedotto dall'Amministrazione ricorrente. Il ricorso va dunque rigettato. Non si deve provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in quanto l'intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2001. Il Presidente Il Consigliere est.Intouto Lammoyen Vincenzo Miles 0 h A 0 S 3 1 S I 3 . 5 A D I T , T R D , . O A A M ' A L S L L T E S L 3 O P E 7 B O S - D P I 8 I N - M I S 1 G N 1 O A flille E D S A E I E D G T A E G N , E O E O L S T R T E T I S A R I I L G L D E E R O D