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Articolo 6 della Legge 11 ottobre 1984, n. 662
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Articolo 5
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Legge 11 ottobre 1984, n. 662
Articolo 6 della Legge 11 ottobre 1984, n. 662
Versione
12 ottobre 1984
Art. 6.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.
Entrata in vigore il 12 ottobre 1984
Vedi fonte istituzionale
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