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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/10/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. IO Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa MA Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 309/25 R.G., promossa
DA nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, nato ad [...] il C.F._1 Parte_2
12.01.1967 (c.f. ) in proprio e nella qualità di eredi di C.F._2
, nato ad [...], il [...] (c.f. Persona_1
) e deceduto in data 26.04.2019 in Catania, entrambi C.F._3 elettivamente domiciliati in Catania, via G. Vagliasindi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Gimmillaro (c.f. ) e dell'Avv. C.F._4
NC AF (c.f. ), che li rappresentano e C.F._5 difendono, congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti;
Appellanti
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in , via Lancaster n. 13, rapp. e dif. e dagli Avv.ti CP_1
IO AB (C.F. ), DR LV (C.F. C.F._6
) e TO AR C.F._7 C.F._8
(C.F.,), che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
E
– Comprensorio di Controparte_2 CP_1
, con sede in , via degli Ulivi n. 19, cod. fisc. , in CP_1 P.IVA_2 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti dagli avv.ti Domenico Condorelli (C.F.: C.F._9
), presso il cui studio elegge domicilio in , via Porcellana n. 6
[...] CP_1
e (C.F.: ); Controparte_3 CodiceFiscale_10
Appellati
Con ordinanza in data 1/10/25, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Pt_2 convenivano in giudizio il di e l' di
[...] CP_1 CP_1 CP_4
al fine di ottenere la condanna degli stessi, in solido, al pagamento CP_1 della somma di € 49.999,60 per esercizio illegittimo della funzione pubblica, mancata concessione di immobile alternativo, mancato godimento pacifico dell'immobile loro assegnato e per mancata e/o ritardata esecuzione dell'ordinanza di sgombero n. 62/2016 di un immobile a loro assegnato ed occupato abusivamente.
Si costituivano i convenuti, contestando gli assunti attorei, chiedendo il rigetto delle domande con il favore delle spese.
Istruita la causa, con sentenza n. 3942/2024 pubbl. il 29/07/2024, il Tribunale di Catania rigettava la domanda con condanna degli attori al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 25/2/25 proponevano appello e assumendone l'erroneità dei motivi Parte_1 Parte_2 decisionali e chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano in giudizio gli appellati, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
Con ordinanza in data 1/10/25 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della documentazione prodotta dagli appellanti in uno all'appello, relativa al Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
pagamento degli oneri condominiali e alle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, in quanto la stessa era già nella disponibilità degli appellanti prima dell'inizio del giudizio di primo grado e, pertanto, poteva essere depositata tempestivamente.
1) Con il proposto gravame gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) errata motivazione circa l'asserita mancata prova del danno. Errata valutazione delle prove documentali;
b) l'errata motivazione del giudice di prime cure circa la mancata prova del danno fondato sul mancato pagamento dei canoni, degli oneri condominiali e di ogni altro tributo. Errata valutazione delle prove documentali.
1.1) Il gravame è infondato.
a) Gli odierni appellanti insistono nella domanda di condanna del CP_1
e dello di volta al riconoscimento della somma di €.
[...] CP_4 CP_1
20.089,60 per mancata esecuzione e, comunque, per colpevole ritardo nell'esecuzione dell'Ordinanza di sgombero n. 62, del 22.12.2016, per il periodo compreso tra dicembre 2016 e luglio 2019.
Dalla documentazione in atti risulta che gli odierni appellanti già nel 2008 si erano allontanati dall'alloggio popolare loro assegnato per questioni sorte con gli altri condomini del palazzo, circostanza, questa che certamente non può essere addebitata agli enti oggi appellati.
Risulta, infatti, in atti, che gli appellanti hanno proposto svariate querele nei confronti degli altri condomini, per questioni del tutto avulse dalla gestione delle palazzine e, certamente, non di competenza né dello né del CP_4
CP_1
Gli appellanti, una volta allontanatisi dall'alloggio loro assegnato, hanno stipulato un contratto di affitto per altro immobile, prorogatosi fino ad oggi, per come dichiarato in sede di appello.
A seguito dell'abbandono dell'immobile loro assegnato, nel settembre 2016, quindi vari anni dopo che gli attori si erano allontanati dall'alloggio popolare, lo stesso è stato abusivamente occupato da altri soggetti. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Giova osservare, pertanto, che la mancata abitazione dell'alloggio popolare da parte degli odierni appellanti non è stata determinata dall'occupazione abusiva dell'immobile nel 2016, ma dalla loro determinazione di lasciare l'immobile a causa degli screzi con gli altri condomini.
Dalla documentazione in atti, risulta, inoltre, che il Comune di si è CP_1 subito adoperato al fine di procedere allo sgombero dell'alloggio abusivamente occupato, fissando vari accessi, a tal fine, individuando, persino la ditta di traslochi che avrebbe dovuto procedere materialmente allo sgombero, che, per la presenza di minori, ha richiesto più tempo del dovuto.
In data 23.07.2019 con prot. 3105 veniva redatto, il verbale di consegna dell'immobile con il quale si dava atto dell'avvenuto sgombero e della contestuale riconsegna all'Istituto; nello stesso si evidenziava che, nonostante la convocazione per la consegna dell'immobile, nessuno degli appellanti si era presentato, giustificando l'assenza con certificati di malattia.
Risulta, altresì che in data 24.07.2019 con prot. 64303 il comandante della polizia municipale trasmetteva l'avvenuta notifica ai signori Parte_1
e della nota dell' del 23.07.2019 prot. 3106, con la Parte_2 CP_4 quale l'Istituto assegnava loro giorni 6 per procedere alla riconsegna e alla contestuale abitazione dell'immobile, avvertendoli che la mancata ottemperanza a quanto sopra sarebbe stata considerata rinuncia all'alloggio e, conseguentemente, sarebbe stata attivata la procedura di decadenza dal diritto di assegnazione.
In data 29/7/19 si presentava presso lo il che rifiutava le chiavi CP_4 Pt_2 dell'immobile in quanto, a suo dire inabitabile.
Per quanto fin qui esposto, appare chiaro che nessuna responsabilità può essere addebitata agli appellati, in quanto gli appellanti hanno deciso di lasciare l'alloggio assegnato dal 2008, per cause estranee alla sfera di competenza degli enti appellati.
Evidentemente, l'occupazione abusiva dell'immobile è dipesa dalla loro incuria, non avendo, gli stessi, protetto l'alloggio assegnato, abbandonandolo.
b) Alla luce di quanto sopra, ininfluente appare la circostanza del pagamento dei canoni di locazione da parte degli appellanti dal 2008 al 2016, atteso che, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
evidentemente, gli stessi volevano mantenere il diritto all'alloggio pur non abitandovi.
Risulta, in ogni caso, che dal momento dell'occupazione i canoni sono stati sospesi.
Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
2.) Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da 5.201,00 a 26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. Parte_2
3942/2024 pubbl. il 29/07/2024, che conferma;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore degli appellati, che liquida in complessivi
€.2.906,00, ciascuno, di cui €. 567,00 per la fase di studio, €. 461,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione ed €. 956,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
Così deciso in Catania il giorno 7 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa MA Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. IO Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. IO Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa MA Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 309/25 R.G., promossa
DA nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, nato ad [...] il C.F._1 Parte_2
12.01.1967 (c.f. ) in proprio e nella qualità di eredi di C.F._2
, nato ad [...], il [...] (c.f. Persona_1
) e deceduto in data 26.04.2019 in Catania, entrambi C.F._3 elettivamente domiciliati in Catania, via G. Vagliasindi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Gimmillaro (c.f. ) e dell'Avv. C.F._4
NC AF (c.f. ), che li rappresentano e C.F._5 difendono, congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti;
Appellanti
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in , via Lancaster n. 13, rapp. e dif. e dagli Avv.ti CP_1
IO AB (C.F. ), DR LV (C.F. C.F._6
) e TO AR C.F._7 C.F._8
(C.F.,), che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
E
– Comprensorio di Controparte_2 CP_1
, con sede in , via degli Ulivi n. 19, cod. fisc. , in CP_1 P.IVA_2 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti dagli avv.ti Domenico Condorelli (C.F.: C.F._9
), presso il cui studio elegge domicilio in , via Porcellana n. 6
[...] CP_1
e (C.F.: ); Controparte_3 CodiceFiscale_10
Appellati
Con ordinanza in data 1/10/25, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Pt_2 convenivano in giudizio il di e l' di
[...] CP_1 CP_1 CP_4
al fine di ottenere la condanna degli stessi, in solido, al pagamento CP_1 della somma di € 49.999,60 per esercizio illegittimo della funzione pubblica, mancata concessione di immobile alternativo, mancato godimento pacifico dell'immobile loro assegnato e per mancata e/o ritardata esecuzione dell'ordinanza di sgombero n. 62/2016 di un immobile a loro assegnato ed occupato abusivamente.
Si costituivano i convenuti, contestando gli assunti attorei, chiedendo il rigetto delle domande con il favore delle spese.
Istruita la causa, con sentenza n. 3942/2024 pubbl. il 29/07/2024, il Tribunale di Catania rigettava la domanda con condanna degli attori al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 25/2/25 proponevano appello e assumendone l'erroneità dei motivi Parte_1 Parte_2 decisionali e chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano in giudizio gli appellati, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
Con ordinanza in data 1/10/25 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della documentazione prodotta dagli appellanti in uno all'appello, relativa al Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
pagamento degli oneri condominiali e alle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, in quanto la stessa era già nella disponibilità degli appellanti prima dell'inizio del giudizio di primo grado e, pertanto, poteva essere depositata tempestivamente.
1) Con il proposto gravame gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) errata motivazione circa l'asserita mancata prova del danno. Errata valutazione delle prove documentali;
b) l'errata motivazione del giudice di prime cure circa la mancata prova del danno fondato sul mancato pagamento dei canoni, degli oneri condominiali e di ogni altro tributo. Errata valutazione delle prove documentali.
1.1) Il gravame è infondato.
a) Gli odierni appellanti insistono nella domanda di condanna del CP_1
e dello di volta al riconoscimento della somma di €.
[...] CP_4 CP_1
20.089,60 per mancata esecuzione e, comunque, per colpevole ritardo nell'esecuzione dell'Ordinanza di sgombero n. 62, del 22.12.2016, per il periodo compreso tra dicembre 2016 e luglio 2019.
Dalla documentazione in atti risulta che gli odierni appellanti già nel 2008 si erano allontanati dall'alloggio popolare loro assegnato per questioni sorte con gli altri condomini del palazzo, circostanza, questa che certamente non può essere addebitata agli enti oggi appellati.
Risulta, infatti, in atti, che gli appellanti hanno proposto svariate querele nei confronti degli altri condomini, per questioni del tutto avulse dalla gestione delle palazzine e, certamente, non di competenza né dello né del CP_4
CP_1
Gli appellanti, una volta allontanatisi dall'alloggio loro assegnato, hanno stipulato un contratto di affitto per altro immobile, prorogatosi fino ad oggi, per come dichiarato in sede di appello.
A seguito dell'abbandono dell'immobile loro assegnato, nel settembre 2016, quindi vari anni dopo che gli attori si erano allontanati dall'alloggio popolare, lo stesso è stato abusivamente occupato da altri soggetti. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Giova osservare, pertanto, che la mancata abitazione dell'alloggio popolare da parte degli odierni appellanti non è stata determinata dall'occupazione abusiva dell'immobile nel 2016, ma dalla loro determinazione di lasciare l'immobile a causa degli screzi con gli altri condomini.
Dalla documentazione in atti, risulta, inoltre, che il Comune di si è CP_1 subito adoperato al fine di procedere allo sgombero dell'alloggio abusivamente occupato, fissando vari accessi, a tal fine, individuando, persino la ditta di traslochi che avrebbe dovuto procedere materialmente allo sgombero, che, per la presenza di minori, ha richiesto più tempo del dovuto.
In data 23.07.2019 con prot. 3105 veniva redatto, il verbale di consegna dell'immobile con il quale si dava atto dell'avvenuto sgombero e della contestuale riconsegna all'Istituto; nello stesso si evidenziava che, nonostante la convocazione per la consegna dell'immobile, nessuno degli appellanti si era presentato, giustificando l'assenza con certificati di malattia.
Risulta, altresì che in data 24.07.2019 con prot. 64303 il comandante della polizia municipale trasmetteva l'avvenuta notifica ai signori Parte_1
e della nota dell' del 23.07.2019 prot. 3106, con la Parte_2 CP_4 quale l'Istituto assegnava loro giorni 6 per procedere alla riconsegna e alla contestuale abitazione dell'immobile, avvertendoli che la mancata ottemperanza a quanto sopra sarebbe stata considerata rinuncia all'alloggio e, conseguentemente, sarebbe stata attivata la procedura di decadenza dal diritto di assegnazione.
In data 29/7/19 si presentava presso lo il che rifiutava le chiavi CP_4 Pt_2 dell'immobile in quanto, a suo dire inabitabile.
Per quanto fin qui esposto, appare chiaro che nessuna responsabilità può essere addebitata agli appellati, in quanto gli appellanti hanno deciso di lasciare l'alloggio assegnato dal 2008, per cause estranee alla sfera di competenza degli enti appellati.
Evidentemente, l'occupazione abusiva dell'immobile è dipesa dalla loro incuria, non avendo, gli stessi, protetto l'alloggio assegnato, abbandonandolo.
b) Alla luce di quanto sopra, ininfluente appare la circostanza del pagamento dei canoni di locazione da parte degli appellanti dal 2008 al 2016, atteso che, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
evidentemente, gli stessi volevano mantenere il diritto all'alloggio pur non abitandovi.
Risulta, in ogni caso, che dal momento dell'occupazione i canoni sono stati sospesi.
Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
2.) Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da 5.201,00 a 26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. Parte_2
3942/2024 pubbl. il 29/07/2024, che conferma;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore degli appellati, che liquida in complessivi
€.2.906,00, ciascuno, di cui €. 567,00 per la fase di studio, €. 461,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione ed €. 956,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
Così deciso in Catania il giorno 7 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa MA Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. IO Dipietro