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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 12/07/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.71 / 2025 R.G.V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
dott. Egidio de Leone PRESIDENTE
dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE
dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n.71 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA
nato il [...] a [...] - ivi residente, in Via Parte_1
Manzù n. 20, operaio, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Michela
Bertozzi
E
nata il [...] a [...], residente a [...] Parte_2
Pesaro, Via Manzù n. 20 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Sabina
Sartini
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale. FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 05 febbraio 2025, i ricorrenti, esponevano:
“le parti, successivamente alla nascita del figlio avvenuta a Fossombrone (PU) il Per_1
29.12.2012, hanno contratto matrimonio concordatario in data 13.10.2013 a Fossombrone
(PU), optando per il regime di comunione dei beni (doc.1);
- la sig.ra , collaboratrice domestica, percepisce uno stipendio medio mensile Parte_2
di circa € 600,00 mentre il IG. operaio presso la società “LC MOBILI Spa”, Pt_1
percepisce una retribuzione media mensile di circa €.1.350,00;
da diverso tempo, i coniugi hanno vissuto una profonda crisi, tanto che la IG.ra nel Pt_2
periodo agosto 2024 si è di fatto trasferita a Senigallia, concordando successivamente tale trasferimento con il coniuge;
così, essendo venuta meno l'affettività che costituisce base fondamentale della convivenza, i coniugi hanno consensualmente deciso di addivenire alla separazione legale.”
Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano all'adito
Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, di proprietà del IG. viene assegnata a quest'ultimo, con Pt_1
tutti i mobili e gli arredi;
la IGnora si è già trasferita a Senigallia, asportando tutti i Pt_2
suoi effetti personali, ed entro il termine 30 giorni dalla sentenza di separazione,
provvederà ad avviare la variazione della propria residenza anagrafica.
3) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, e continuerà ad essere collocato in maniera prevalente presso l'abitazione paterna;
al termine di ogni anno scolastico, i genitori, nel rispetto delle esigenze e delle volontà del figlio minore Per_1
valuteranno se modificare o meno la sua collocazione.
4) Per quanto attiene le modalità di frequentazione, la madre avrà la facoltà di vedere il figlio quando vorrà, compatibilmente con i propri impegni lavorativi nonché con quelli scolastici, ludici e sportivi di e, previo accordo con il IG. e comunque Per_1 Pt_1
nel rispetto delle volontà e delle esigenze del minore;
il IG. comunque, si Pt_1
adopererà per favorire la frequentazione tra madre e figlio e la comunicazione tra i medesimi, ogniqualvolta ciò si rendesse necessario. Si precisa che il minore Per_1
frequenta la classe seconda della scuola secondaria di primo grado “F.lli Mercantini” di
Fossombrone con frequenza dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 13.45. Il minore non ha ancora iniziato alcuna attività sportiva e ludicoricreativa.
5) In ogni caso, la IG.ra potrà tenere con sé a Senigallia il figlio minore Pt_2 Per_1
due fine settimane al mese dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica dopo pranzo,
quando il padre andrà a riprenderlo a Senigallia;
durante la settimana, la stessa si recherà
a Fossombrone e trascorrerà con il figlio due pomeriggi (non nella casa familiare), che comunicherà preventivamente al IG. Quest'ultimo, un paio di pomeriggi al mese Pt_1
di competenza della madre e per evitarle il viaggio a Fossombrone (ricadenti, ovviamente,
nelle settimane in cui effettuerà il turno di lavoro al mattino e se non ha altri impegni) si renderà disponibile ad accompagnare (non prima delle ore 16) dalla madre, che Per_1
poi si premurerà di riportarlo a casa.
6) Durante le vacanze natalizie, compatibilmente con l'attività lavorativa di entrambi i genitori, trascorrerà un periodo dall'inizio della vacanze natalizie e fino al 29/12 Per_1
con un genitore e dal 30/12 alla ripresa della scuola, con l'altro genitore, alternando di anno in anno detti periodi;
il minore inizierà la turnazione sopra detta con il padre;
per le vacanze pasquali, il minore trascorrerà tre giorni con un genitore compreso il Per_1
giorno di Pasqua e tre giorni con l'altro genitore comprensivo del Lunedì dell'Angelo,
sempre alternando di anno in anno detto periodo, sempre nel rispetto alle esigenze e volontà del figlio minore.
7) Inoltre, ciascun genitore trascorrerà con il figlio due settimane non consecutive durante le vacanze estive, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi;
tale periodo dovrà essere concordato preventivamente tra i genitori con un preavviso di almeno 60 giorni, sempre nel rispetto delle esigenze e volontà del figlio minore.
8) I genitori potranno modificare la regolamentazione delle visite al minore Per_1
come sopra concordate, tenuto conto delle esigenze e volontà del figlio minore e Per_1
dei loro impegni lavorativi;
entrambi si accorderanno per modificare tali accordi ogniqualvolta vi sia l'esigenza di rettificare tale disciplina nel preminente se non esclusivo interesse di Per_1
9) Per quanto attiene gli aspetti di natura economica, il IG. , fino a Parte_1
che la moglie non avrà reperito un'attività lavorativa stabile, si accolla il mantenimento ordinario di in ragione di ciò, si conviene che il medesimo percepirà interamente Per_1
l'assegno unico nella misura del 100% e beneficiario a livello fiscale ed economico usufruirà di tutte le agevolazioni in favore del figlio minore nella misura del 100%; nel momento in cui la IG.ra riuscirà a reperire un'attività lavorativa stabile, Pt_2
contribuirà al mantenimento ordinario del figlio e beneficerà dell'assegno unico nella misura del 50%.
10) Inoltre, sempre in ragione dell'attuale disparità reddituale dei coniugi, il IG. Pt_1 si accollerà il 70% delle spese straordinarie indicate nel protocollo adottato dal Tribunale
di Urbino che sottoscritto dalle parti si allega alla presente, che necessiteranno per la madre si accollerà il 30%. La deducibilità/detraibilità degli esborsi competerà Per_1
in analoga percentuale per ciascun genitore, salva la facoltà di fruirne per l'intero qualora l'altro non possa giovarsene per ragioni fiscali/tributarie; in tal caso, il genitore, che eventualmente dovesse usufruirne per l'intero, dovrà rimborsare all'altro la quota di sua spettanza che andrà a recuperare dalla denuncia dei redditi.
11) I ricorrenti si danno reciproco consenso/assenso per il rilascio e/o rinnovo documenti validi per l'espatrio, quali il passaporto e/o la carta d'identità che le Autorità
Amministrative competenti emetteranno in favore del figlio Per_1
12) I IGg.ri e godendo entrambi di reddito proprio, rinunciano al Pt_1 Pt_2
mantenimento reciproco.
13) I coniugi sono titolari di c/c personali ed investimenti ed accantonamenti propri e non vi è alcuna necessità di disciplinare tali aspetti economico/patrimoniali ad eccezione dell'autovettura Audi A4 – Tg. EA597GT – intestata al IG. ; il IG. Parte_1
contestualmente al presente atto, si impegna a trasferire la proprietà Pt_1
dell'autovettura suddetta alla IG.ra che si accollerà i relativi costi per il passaggio Pt_2
di proprietà dell'autovettura; tale passaggio avverrà successivamente all'emissione della sentenza di separazione dei coniugi. La IG.ra alla scadenza della polizza Pt_2
assicurativa provvederà a subentrare in detto contratto di assicurazione già in essere beneficiando della classe di merito del coniuge.
14) I coniugi, infine, danno atto di aver definito ogni aspetto di natura economica e patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere per nessuna ragione o causa”. All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 10.05.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data
17.03.2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è
divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore Per_1
sono da considerarsi confacenti al suo preminente interesse.
Soddisfacente per l'interesse del minore e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire al minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con il figlio Per_1
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi. e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 13.10.2013 a Fossombrone (PU), trascritto
[...]
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fossombrone (PU), atto nr. 20, P.2, S. A,
anno 2013, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e riportate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti.
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza
nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Fossombrone (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il giorno 8.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
dott. Egidio de Leone PRESIDENTE
dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE
dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n.71 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA
nato il [...] a [...] - ivi residente, in Via Parte_1
Manzù n. 20, operaio, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Michela
Bertozzi
E
nata il [...] a [...], residente a [...] Parte_2
Pesaro, Via Manzù n. 20 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Sabina
Sartini
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale. FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 05 febbraio 2025, i ricorrenti, esponevano:
“le parti, successivamente alla nascita del figlio avvenuta a Fossombrone (PU) il Per_1
29.12.2012, hanno contratto matrimonio concordatario in data 13.10.2013 a Fossombrone
(PU), optando per il regime di comunione dei beni (doc.1);
- la sig.ra , collaboratrice domestica, percepisce uno stipendio medio mensile Parte_2
di circa € 600,00 mentre il IG. operaio presso la società “LC MOBILI Spa”, Pt_1
percepisce una retribuzione media mensile di circa €.1.350,00;
da diverso tempo, i coniugi hanno vissuto una profonda crisi, tanto che la IG.ra nel Pt_2
periodo agosto 2024 si è di fatto trasferita a Senigallia, concordando successivamente tale trasferimento con il coniuge;
così, essendo venuta meno l'affettività che costituisce base fondamentale della convivenza, i coniugi hanno consensualmente deciso di addivenire alla separazione legale.”
Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano all'adito
Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, di proprietà del IG. viene assegnata a quest'ultimo, con Pt_1
tutti i mobili e gli arredi;
la IGnora si è già trasferita a Senigallia, asportando tutti i Pt_2
suoi effetti personali, ed entro il termine 30 giorni dalla sentenza di separazione,
provvederà ad avviare la variazione della propria residenza anagrafica.
3) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, e continuerà ad essere collocato in maniera prevalente presso l'abitazione paterna;
al termine di ogni anno scolastico, i genitori, nel rispetto delle esigenze e delle volontà del figlio minore Per_1
valuteranno se modificare o meno la sua collocazione.
4) Per quanto attiene le modalità di frequentazione, la madre avrà la facoltà di vedere il figlio quando vorrà, compatibilmente con i propri impegni lavorativi nonché con quelli scolastici, ludici e sportivi di e, previo accordo con il IG. e comunque Per_1 Pt_1
nel rispetto delle volontà e delle esigenze del minore;
il IG. comunque, si Pt_1
adopererà per favorire la frequentazione tra madre e figlio e la comunicazione tra i medesimi, ogniqualvolta ciò si rendesse necessario. Si precisa che il minore Per_1
frequenta la classe seconda della scuola secondaria di primo grado “F.lli Mercantini” di
Fossombrone con frequenza dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 13.45. Il minore non ha ancora iniziato alcuna attività sportiva e ludicoricreativa.
5) In ogni caso, la IG.ra potrà tenere con sé a Senigallia il figlio minore Pt_2 Per_1
due fine settimane al mese dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica dopo pranzo,
quando il padre andrà a riprenderlo a Senigallia;
durante la settimana, la stessa si recherà
a Fossombrone e trascorrerà con il figlio due pomeriggi (non nella casa familiare), che comunicherà preventivamente al IG. Quest'ultimo, un paio di pomeriggi al mese Pt_1
di competenza della madre e per evitarle il viaggio a Fossombrone (ricadenti, ovviamente,
nelle settimane in cui effettuerà il turno di lavoro al mattino e se non ha altri impegni) si renderà disponibile ad accompagnare (non prima delle ore 16) dalla madre, che Per_1
poi si premurerà di riportarlo a casa.
6) Durante le vacanze natalizie, compatibilmente con l'attività lavorativa di entrambi i genitori, trascorrerà un periodo dall'inizio della vacanze natalizie e fino al 29/12 Per_1
con un genitore e dal 30/12 alla ripresa della scuola, con l'altro genitore, alternando di anno in anno detti periodi;
il minore inizierà la turnazione sopra detta con il padre;
per le vacanze pasquali, il minore trascorrerà tre giorni con un genitore compreso il Per_1
giorno di Pasqua e tre giorni con l'altro genitore comprensivo del Lunedì dell'Angelo,
sempre alternando di anno in anno detto periodo, sempre nel rispetto alle esigenze e volontà del figlio minore.
7) Inoltre, ciascun genitore trascorrerà con il figlio due settimane non consecutive durante le vacanze estive, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi;
tale periodo dovrà essere concordato preventivamente tra i genitori con un preavviso di almeno 60 giorni, sempre nel rispetto delle esigenze e volontà del figlio minore.
8) I genitori potranno modificare la regolamentazione delle visite al minore Per_1
come sopra concordate, tenuto conto delle esigenze e volontà del figlio minore e Per_1
dei loro impegni lavorativi;
entrambi si accorderanno per modificare tali accordi ogniqualvolta vi sia l'esigenza di rettificare tale disciplina nel preminente se non esclusivo interesse di Per_1
9) Per quanto attiene gli aspetti di natura economica, il IG. , fino a Parte_1
che la moglie non avrà reperito un'attività lavorativa stabile, si accolla il mantenimento ordinario di in ragione di ciò, si conviene che il medesimo percepirà interamente Per_1
l'assegno unico nella misura del 100% e beneficiario a livello fiscale ed economico usufruirà di tutte le agevolazioni in favore del figlio minore nella misura del 100%; nel momento in cui la IG.ra riuscirà a reperire un'attività lavorativa stabile, Pt_2
contribuirà al mantenimento ordinario del figlio e beneficerà dell'assegno unico nella misura del 50%.
10) Inoltre, sempre in ragione dell'attuale disparità reddituale dei coniugi, il IG. Pt_1 si accollerà il 70% delle spese straordinarie indicate nel protocollo adottato dal Tribunale
di Urbino che sottoscritto dalle parti si allega alla presente, che necessiteranno per la madre si accollerà il 30%. La deducibilità/detraibilità degli esborsi competerà Per_1
in analoga percentuale per ciascun genitore, salva la facoltà di fruirne per l'intero qualora l'altro non possa giovarsene per ragioni fiscali/tributarie; in tal caso, il genitore, che eventualmente dovesse usufruirne per l'intero, dovrà rimborsare all'altro la quota di sua spettanza che andrà a recuperare dalla denuncia dei redditi.
11) I ricorrenti si danno reciproco consenso/assenso per il rilascio e/o rinnovo documenti validi per l'espatrio, quali il passaporto e/o la carta d'identità che le Autorità
Amministrative competenti emetteranno in favore del figlio Per_1
12) I IGg.ri e godendo entrambi di reddito proprio, rinunciano al Pt_1 Pt_2
mantenimento reciproco.
13) I coniugi sono titolari di c/c personali ed investimenti ed accantonamenti propri e non vi è alcuna necessità di disciplinare tali aspetti economico/patrimoniali ad eccezione dell'autovettura Audi A4 – Tg. EA597GT – intestata al IG. ; il IG. Parte_1
contestualmente al presente atto, si impegna a trasferire la proprietà Pt_1
dell'autovettura suddetta alla IG.ra che si accollerà i relativi costi per il passaggio Pt_2
di proprietà dell'autovettura; tale passaggio avverrà successivamente all'emissione della sentenza di separazione dei coniugi. La IG.ra alla scadenza della polizza Pt_2
assicurativa provvederà a subentrare in detto contratto di assicurazione già in essere beneficiando della classe di merito del coniuge.
14) I coniugi, infine, danno atto di aver definito ogni aspetto di natura economica e patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere per nessuna ragione o causa”. All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 10.05.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data
17.03.2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è
divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore Per_1
sono da considerarsi confacenti al suo preminente interesse.
Soddisfacente per l'interesse del minore e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire al minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con il figlio Per_1
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi. e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 13.10.2013 a Fossombrone (PU), trascritto
[...]
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fossombrone (PU), atto nr. 20, P.2, S. A,
anno 2013, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e riportate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti.
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza
nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Fossombrone (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il giorno 8.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone