Ordinanza cautelare 8 settembre 2023
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 13/06/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01038/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00871/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 871 del 2023, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marian Bonfa', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio 183;
contro
Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS- - Consiglio della Classe -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del giudizio di non ammissione alla classe successiva formulato nei confronti dello studente -OMISSIS-dal Consiglio della Classe II Sez. -OMISSIS-dell''Istituto di Istruzione Superiore "-OMISSIS-" di Siena, così come risultante dal “Documento di Valutazione” Anno -OMISSIS--a firma del Dirigente Scolastico, pubblicato sul Registro Elettronico del Portale dell''Istituto, nonché dei voti finali assegnati nelle singole materie di studio ed ivi riportati;
- del Verbale di scrutinio finale n. -OMISSIS-del -OMISSIS- del Consiglio della Classe II Sez. -OMISSIS-dell''Istituto di Istruzione Superiore "-OMISSIS-" di Siena, con il quale è stata deliberata all''unanimità la non ammissione alla classe successiva dello studente -OMISSIS-;
- delle valutazioni periodiche relative al primo Trimestre dell''anno scolastico -OMISSIS--effettuate rispetto allo studente -OMISSIS-nelle materie risultate insufficienti allo scrutinio finale, così come riportate nel “Documento di Valutazione” - I Trimestre Anno -OMISSIS--a firma del Dirigente Scolastico, pubblicato sul Registro Elettronico;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito alla ricorrente, compresi i verbali n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, n -OMISSIS-del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-del -OMISSIS-e n. -OMISSIS-del -OMISSIS-del Consiglio della Classe II Sez. -OMISSIS-dell''Istituto di Istruzione Superiore "-OMISSIS-" di Siena, e il documento, formato dal medesimo Istituto, denominato “Sunto riunione del CDC con la Dott.ssa -OMISSIS- del -OMISSIS-alle ore 17,00” con allegata nota a firma della Prof.ssa -OMISSIS-, conosciuti dalla ricorrente solo all''esito di accesso agli atti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS- e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con dichiarazione in data 1° aprile -OMISSIS-parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, instando per la declaratoria di improcedibilità a spese compensate;
Considerato che al Collegio non residua che dare atto della improcedibilità del gravame, con compensazione delle spese di giudizio, stante la natura della decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, -OMISSIS-e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19-OMISSIS-e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
Nicola Fenicia, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.