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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/09/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 184/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 4 marzo 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08.11.1960, elettivamente domiciliata in alla Via , n. 10, presso lo studio dell'Avv.
Santo Montalto (p.e.c.: che la rappresenta e Email_1 difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Teresa Santoro (p.e.c.:
, giusta procura in atti;
Email_2
APPELLANTE
E
(C.F.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
24.05.1950, elettivamente domiciliato a Reggio Calabria in Via dei Bianchi 3, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Roberto
Palmisano (p.e.c.: e Nicola Minasi (p.e.c.: Email_3
, giusta procura in atti;
Email_4
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
10.03.1946, elettivamente domiciliata in Milano, Via San Calocero n. 27, presso lo studio dell'Avv. Antonella Bloise (p.e.c.: , che la Email_5 rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Davide Bloise (p.e.c.:
, giusta procura in atti;
Email_6
APPELLATA ********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 12/2019, emessa dal Tribunale di Palmi il
08.01.2019 nel procedimento n. R.G. 909/2015.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 04.03.2024, svoltasi in modalità telematica, tutte le parti hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata, rispettivamente, il 27.02.2024, il 07.02.2024 ed il 04.03.2024, ovvero, per quanto riguarda l'appellante, nei seguenti termini: “I sottoscritti difensori e procuratori nell'interesse dell'appellante impugnano e contestano il contenuto delle comparse di costituzione e risposta avversarie nonché la documentazione allegata, perché infondate in fatto e diritto.
Si riportano al contenuto dell'atto di appello ed a tutti gli atti di causa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni alle quali si riportano e che di seguito si indicano:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento della presente domanda:
- Accogliere la domanda come formulata e precisata dall'appellante nella prima memoria ex art. 183 comma 6 CPC del procedimento (fase di merito) di primo grado e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata per i motivi esposti e/o per quelli che saranno comunque ritenuti, e per l'effetto:
- Condannare il Sig alla rimozione ed eliminazione del muretto Controparte_1 paraterra in pietra a secco e della terra di riempimento collocata nella realizzata aiuola e a ripristinare e/o consentire un idoneo e congruo il passaggio carrabile in favore dell'appellante dall'accesso attraverso il cancello principale (“grande”) in metallo grigio scuro fino alla casetta di sua proprietà;
- Condannare il Sig. al pagamento delle spese e compensi nel Controparte_1 giudizio di primo grado in tutte le sue fasi (cautelare, reclamo e merito), revocando e/o annullando, dichiarando nulla e di nessun effetto la condanna al pagamento delle spese giudiziali liquidate in favore del predetto con ordinanza collegiale dell'08.06.2016 resa dal Tribunale di Palmi all'esito del reclamo;
- Revocare e/o annullare, e/o dichiarare nulla e di nessun effetto la condanna al pagamento delle spese giudiziali liquidate in favore del predetto di cui alla sentenza impugnata o in subordine voglia compensarle;
- Voglia, altresì, revocare e/o annullare e/o dichiarare nulle e di nessun effetto le condanne al pagamento delle spese giudiziali liquidate in favore della convenut
[...] con ordinanza cautelare del Tribunale di Palmi dell'11 Marzo 2016 CP_2 (depositata il 14.3.2016) e con ordinanza collegiale dell'08.06.2016, resa dal Tribunale all'esito del reclamo, compensando le spese di giudizio;
- Voglia inoltre revocare e/o annullare e/o dichiarare nulle e di nessun effetto la condanna ex art. 96, 3 comma CPC, pronunziata nei confronti dell'odierna appellante con l'ordinanza del Tribunale Collegiale del 08.06.2016, nonché l'ulteriore condanna ex art, 96 3 comma CPC, pronunziata nei confronti dell'odierna appellante dal Tribunale con la sentenza gravata;
- Voglia, ancora, condannare i convenuti alla restituzione in favore della Sig.r
[...]
delle somme loro tutte già versate a titolo di spese e compensi di Parte_1 giudizio e per la condanna ex art. 96 3 comma CPC in forza dell'ordinanza cautelare del Tribunale di Palmi dell'11.3.2016 (depositata il 14.3.2016) e dell'ordinanza collegiale del 08.06.2016 resa dal Tribunale di Palmi all'esito del reclamo, pari a complessivi 12.780,85, di cui 3.540,88 corrisposti al Sig ed Euro Controparte_1
9.240,00 corrisposti alla Sig.ra come bonifici allegati agli atti del Controparte_2 fascicolo di primo grado;
- In via di estremo subordine, in caso di rigetto di tutte le superiori richieste, Voglia la Corte di Appello adita rideterminare le spese legali, oltre che l'importo della sanzione ex art. 96 comma 3 CPC, liquidati dalla sentenza gravata applicando lo scaglione da 5.201 a 26.000 delle tariffe forensi ed i relativi minimi di tariffa, con restituzione, da parte degli appellati, delle somme in esubero già ricevute e come indicate.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi gradi di giudizio.”; per come appresso: “…i sottoscritti Avvocati Nicola Minasi e Controparte_1
Roberto Palmisano, difensori di parte appellata, si riportano a tutte le deduzioni e richieste per come formulate ed insistono affinché l'Ecc. Corte di appello adita voglia confermare la sentenza gravata e per l'effetto:
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla Sig.r Parte_1
, per tutti i motivi rappresentati con la comparsa di costitu zione e risposta;
[...]
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio.”; per nei termini così specificati: “Si precisano le conclusioni, Controparte_2 rimettendosi a Codesta Corte nella verifica della quantificazione delle spese disposta dai precedenti Giudici e Collegi e pertanto:
- confermare le decisioni quanto alle ragioni precedentemente emesse in sede di procedimento cautelare, in sede di reclamo e in sede di giudizio di merito di cui alle condanne della
Sig.r
[...]
[... [...]
in favore della Sig.r e pertanto rigettare l'appello Parte_1 Controparte_2 per infondatezza dei motivi nel merito dei diritti sostanziali di cui alla domanda;
- rimettendosi alla discrezionalità di Codesto Collegio Giudicante quanto alle spese liquidate dalle autorità giudicanti con ricorso all'uso del proprio potere discrezionale nella valutazione e nella determinazione di quanto dovuto a titolo di soccombenza dalla Sig.ra in favore della Sig.ra nei Parte_1 Controparte_2 precedenti giudizi in sede di procedimento cautelare, in sede di reclamo e in sede di giudizio merito per gli importi che si riassumono:
- € 3.146,00 oltre rimborso spese generali, Iva, Cpa come per legge, nel procedimento cautelare ricorrendo al proprio legittimo potere discrezionale a fronte di una domanda di liquidazione della presente difesa, come da nota spese per € 7.254,00 con richiesta formulata in base alle tabelle di cui al D.M. 55/2014 per cause di valore indeterminabile;
- € 2.500,00 per ciascuno dei resistenti (di cui euro 1.690,00 per la fase di studio ed euro 810,00 per quella introduttiva), oltre spese generali, I.V.A., CPA come per legge, nel procedimento di reclamo, alla luce del D.M. 55/2014, secondo il valore della domanda (indeterminabile), applicati i parametri previsti dalla tabella relativa ai giudizi cautelari, scaglione da 26.000,01 a 52.000,00 in considerazione della bassa complessità della causa, e tenuto conto dell'effettivo svolgimento delle sole fasi introduttiva e di studio oltre ad € 2.500,00, somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. in favore di oltre interessi legali e rivalutazione dalla Controparte_2 domanda (24.3.2016) fino al soddisfo;
- € 7.254,00, oltre alle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, secondo i parametri D.M. 55/2014, oltre ad € 3.627,00, somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c., in favore d Controparte_2
Si segnala che nel fascicolo del procedimento non risulta essere stata acquisito il fascicolo di primo grado dal Tribunale di Palmi, parte convenuta ha per quanto di propria competenza depositato il fascicolo telematico dei primi due procedimenti.
Si chiede la concessione di termini per memorie conclusionali e di replica.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
<
1. Con ricorso per reintegrazione e manutenzione nel possesso rivolto al Tribunale Cont di Palmi – ritualmente notificato a e Controparte_1 Controparte_2 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione parti –
[...]
ha dedotto: Parte_1
❖ che essa ricorrente è divenuta proprietaria - per successione testamentaria della zia
(deceduta il 10 Marzo 2014) - di un fabbricato sito in località Vecchia Persona_1 Tonnara di Palmi, particella 346, ricompreso nella particella terreni 435 del foglio di mappa 11 N.C.T. e, precisamente, della “… casetta dentro il recinto, sempre in località Vecchia Tonnara, con tre metri quadrati in più per allargare il fabbricato …”, con “… diritto di entrare dal cancello principale …”;
❖ che il cugino in accordo con la sorella - anch'essi Controparte_1 CP_2 eredi testamentari di relativamente ad altri immobili ricadenti nella Persona_1 medesima particella 435 del medesimo foglio di mappa 11 N.C.T. - ha apportato delle modifiche al bene oggetto di lascito tanto da privare la ricorrente del godimento dello stesso;
❖ che, in particolare si è appropriato di porzioni di suolo non Controparte_1 spettantigli (come la particella 821 di proprietà dello zio ), ha Persona_2 arbitrariamente proceduto alla qualificazione di diverse particelle perfettamente autonome, ha costruito un'aiuola ed un muro paraterra a secco per contenerla, ha realizzato vari cancelli e chiudende metalliche, ha abbattuto, togliendola quasi per intero, la chiudenda metallica indicata nel testamento che delimitava la pertinenza della casetta lasciata alla ricorrente, ha addossato una delle reti su un lato di detta casetta, impedendone l'ampliamento da quel lato e ha ristretto il passaggio di accesso alla casetta, mediante apposizione di una recinzione metallica, lasciando circa 70 cm per l'attraversamento solo pedonale.
1.1 Su tali premesse, la ricorrente ha chiesto al Tribunale adito - ai fini della reintegrazione nel possesso dei propri beni e la manutenzione degli stessi - di ordinare ai suddett Controparte_1 Controparte_2
“1- l'abbattimento e la eliminazione di tutti i manufatti e le opere illegittimamente realizzati (cancelli e recinzioni metallici, aiuola e muro paraterra a secco);
2- di ricostruire la chiudenda metallica che delimitava e materializzava la pertinenza della casetta intestata;
Parte_1
3- ripristinare e/o consentire un congruo passaggio carrabile in favore della ricorrente;
condannare al risarcimento dei danni materiali da quantificarsi in corso di causa e per la privazione dei beni subita ed il loro mancato godimento, nonché invia equitativa a titolo di lesione per il reato di cui agli artt. 631, 632 e 633 del c.p.”.
2. In data 29 Luglio 2015 si è costituita eccependo la propria Controparte_2
“carenza di legittimazione passiva per mancata accettazione dell'eredità e dunque mancata acquisizione del titolo di erede e assenza di esercizio di qualunque atto di disposizione o gestione che possa implicare accettazione tacita dei lasciti testamentari e della qualità di erede”.
2.1 La resistente ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE Accertare la carenza di legittimazione passiva della Sig.ra e per Controparte_2
l'effetto disporne l'estromissione dal presente giudizio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
3. In data 16 Settembre 2015 si è costituito anche il quale ha Controparte_1 concluso chiedendo al Tribunale di:
“Rigettare la domanda proposta d con ricorso depositato il 29 Giugno Parte_1
2015, per inammissibilità;
In subordine rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese ed onorari”.
4. Con ordinanza del giorno 11 Marzo 2016 il Tribunale – interrogato il resistent
[...]
(udienza del 16 Settembre 2015) e sentiti (con la dichiarazione Controparte_1
d'impegno di cui all'art. 251 c.p.c.) gli informatori e Controparte_3 [...]
(udienza del 15 Dicembre 2015) - ha così provveduto: CP_4
“Visti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c. e 1168 c.c. 1169 c.c.:
• Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina al resistente CP_1
i provvedere a sue spese al ripristino della parte dell'originaria recinzione
[...] abbattuta e delimitante la casetta lasciata in eredità alla ricorrente avuto riguardo ai segni di delimitazione rimasti ben visibili sul terreno (tronconi dei paletti di ferro segati);
• Rigetta il ricorso per il resto;
• Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno avanzata in ricorso;
• Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex 96 c.p.c. avanzata dalla resistente
Controparte_2
• Compensa le spese di lite tra la ricorrente e il resistente Controparte_1
• Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla resistente
[...] che liquida in complessivi € 3.146,00 oltre rimborso spese generali, Iva, CP_2
Cpa come per legge”.
5. In data 24 Marzo 2016 ha proposto reclamo avverso la Parte_1 suddetta ordinanza censurandola nella parte in cui:
✓ ha dichiarato il difetto di titolarità passiva d Controparte_2
✓ ha respinto le istanze della ricorrente, erroneamente valutando le dichiarazioni degli informatori;
✓ ha condannato l'istante alle spese del giudizio in favore della resistent CP_2
[...]
5.1 La reclamante ha quindi concluso chiedendo al Tribunale:
“La revoca dell'ordinanza dell'11.3.2016, notificata il 14.3.2016 con accoglimento delle domande, anche istruttorie e per il risarcimento dei danni, di cui al ricorso. Con vittoria di spese e competenze del doppio esame e condanna delle parti resistenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. per le gravi condotte ingannevoli tenute per tutto il corso della causa. Con la sospensione del provvedimento di pagamento delle spese di lite”.
6. Con comparsa di risposta del 6 Maggio 2016, ha chiesto il Controparte_1 rigetto del reclamo sul duplice assunto secondo cui nessun possesso era stato concretamente esercitato dalla reclamante e l'abbattimento della rete metallica era avvenuto in esecuzione di un preciso obbligo testamentario.
7. Costituitasi in giudizio il 13 Maggio 2016, ha ribadito la propria Controparte_2 estraneità ai fatti addebitatile dalla ricorrente e ha dichiarato d'aver alienato al fratello in data 11 Febbraio 2016 (mentre la causa si trovava in riserva) il Controparte_1 bene ricevuto in eredità.
8. Con ordinanza del 20 Giugno 2016 il Collegio ha così disposto:
“- rigetta il reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Palmi del 11.3.2016 nel proc. n.909/2015;
- condann alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti di Parte_1
liquidate in complessivi euro 2.500,00 per Controparte_1 Controparte_2 ciascuno dei resistenti (di cui euro 1.690,00 per la fase di studio ed euro 810,00 per quella introduttiva), oltre spese generali, I.V.A., CPA come per legge;
- condanna al pagamento, in favore di ai Parte_1 Controparte_2 sensi dell'art. 96 comma 3c.p.c., della somma equitativamente determinata nella misura di euro 2.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda (24.3.2016) fino al soddisfo.
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge”.
9. Con istanza del 19 Agosto 201 ha introdotto il giudizio di Parte_1 merito nel quale i resistenti e ritualmente Controparte_1 Controparte_2 costituitisi, hanno chiesto il rigetto della domanda con condanna della ricorrente alle spese processuali e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
10. Completata l'attività istruttoria – sia documentalmente sia mediante l'esame del testimon (udienza del 4 Luglio 2018) - in sede di note conclusive Testimone_1 depositate nei termini concessi con ordinanza del 4 Luglio 2018 le parti hanno così concluso:
A ha chiesto: “Voglia il Tribunale confermare il provvedimento Parte_1 cautelare dell' 11.3.2016 , depositato il 14.3.2016 nella parte in cui < resistente di provvedere a sue spese al ripristino dell'originaria Controparte_1 recinzione abbattuta e delimitante la casetta lasciata in eredita alla ricorrente avuto riguardo ai segni di delimitazione rimasti ben visibili sul terreno>>, dando atto della cessata materia del contendere al riguardo, per avere il sig solo Controparte_1 dopo il deposito dell'ordinanza cautelare, provveduto al suddetto ripristino;
Voglia, altresì, condannare il sig alla rimozione ed eliminazione Controparte_1 della recinzione in rete metallica e paletti di metallo con annesso cancello in metallo di colore blu meglio descritti in ricorso e nella presente memoria e ritratti nelle fotografie n. 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16 della CTP (all. n. 8 del fascicolo di parte del la fase CP_5 cautelare), nonché condannarlo alla rimozione ed eliminazione del muretto paraterra in pietra a secco e della terra di riempimento collocata nella realizzata aiuola, meglio decritti in ricorso e nella presente memoria e ritratti nelle fotografie n. 4,5,6 della CTP
all. n 8 del fascicolo di parte della fase cautelare) e a ripristinare e /o consentire CP_5 un idoneo e congruo il passaggio carrabile in favore della attrice dall'accesso attraverso il cancello principale (“grande”) in metallo grigio scuro meglio descritto in ricorso e nella presente memoria e ritratto nelle foto 1,2 della citata CT fino alla casetta CP_5 di sua proprietà;
Voglia dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti della convenuta a seguito della alienazione con atto pubblico di vendita del Controparte_2
11.2.2016 dei beni ad ella pervenuti per successione alla zi;
Persona_1
Voglia condannare il convenuto al pagamento delle spese e Controparte_1 compensi del presente giudizio in tutte le sue fasi (cautelare, reclamo e merito), revocando e//o annullando, e/o dichiarano nulla e di nessun effetto la condanna al pagamento delle spese giudiziali liquidate in favore del predetto con ordinanza collegiale dell' otto giugno 2016, resa dal Tribunale all' esito del reclamo;
Voglia altresì revocare e//o annullare e/o dichiarare nulle e di nessun effetto le condanne al pagamento delle spese giudiziali liquidate in favore della convenuta con ordinanza cautelare del Tribunale del 11 marzo 2016 (dep. 14 Controparte_2 marzo 2016) e con ordinanza collegiale dell'otto giugno 2016, resa dal Tribunale all esito del reclamo, nonché la condanna ex art. 96 co, 3 c.p. c. nei confronti della sig.ra di cui alla predetta ordinanza del Tribunale co llegiale Parte_1 dell'8.6.2016, ovvero in via subordinata ridurla al minimo, come precisato al punto VI della narrativa che precede e Voglia condannare la predetta convenuta sig.r
[...] al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio in tutte le sue CP_2 fasi cautelare, reclamo e merito) ovvero in subordine Voglia compensarli. Voglia condannare i convenuti alla restituzione in favore della sig.r Parte_1
delle somme loro tutte già versate a titolo di spese e compensi di giudizi o e per
[...] la condanna ex art 96 co. 3 c.p.c. in forza dell'ordinanza cautelare del Tribunale dell'11 marzo 2016 (dep. il 14 .3 .2016) e dell'ordinanza collegiale dell'otto giugno
2016, resa dal Tribunale all'esito del reclamo, pari a complessivi euro 12.780, 85, di cui euro 3.540,88 corrisposti al resistente ed euro 9.240,00 Controparte_1 corrisposte alla sig.r come da bonifici che si allegano, oltre le già Controparte_2 versate spese di registrazione dei provvedimenti emessi nelle precedenti fasi, anch'esse già versate all' Ufficio competente dalla ricorrente, per un importo complessivo di euro 418,00;
Voglia, infine, rigettare perché inammissibile e comunque infondata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c per lite temeraria formulata dalla convenuta CP_2 con la “memoria /comparsa” datata 24.1.2016”.
[...]
B) ha insistito sui già spiegati motivi di “rigetto della domanda Controparte_1 proposta dalla ricorrente per inammissibilità, infondatezza e mancanza di prove con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio”.
C) nell'insistere sui motivi d'infondatezza e pretest uosità “delle Controparte_2 azioni precedenti e del procedimento di merito per cui è causa” nonché su quelli di
“correttezza delle pronunce già emesse a condanna della signora ” e di Pt_1
“fondatezza delle nuove richieste di condanna formulate nel presente giudizio” c ontro essa attrice, ha in particolare illustrato la ragioni di “fondatezza della richiesta di nuova condanna alle spese di giudizio e di nuova condanna ex art. 96 c.p.c. per un importo che si rimette al potere del Giudice di decidere in via equitativa”.
11. All'udienza odierna, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale, è stata emessa e letta la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. >>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, così decideva: “Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, (…), definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. conferma in toto le ordinanze dei giorni 11 Marzo 2016 e 20 Giugno 2016;
2. dichiara la cessazione della materia del contendere – con riguardo “al ripristino della parte dell'originaria recinzione abbattuta e delimitante la casetta lasciata in eredità alla ricorrente avuto riguardo ai segni di delimitazione rimasti ben visibili sul terreno (tronconi dei paletti di ferro segati)” - per avere il resistent dato Controparte_1 esecuzione all'ordinanza interdittale;
3. rigetta nel resto;
4. dichiara compensate nella misura di 1/4 le spese processuali e condanna
[...] al pagamento in favore di dei restanti 3/4 che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 5.440,00, oltre alle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5. condann al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite che liquida in complessivi € 7.254,00, oltre alle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
6. condanna , ex art. 96, comma 3, c.p.c., a pagare in favore di Parte_1 [...] la somma, equitativamente determinata, di € 3.627,00.”. CP_2
Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di Parte_1 citazione notificato telematicamente il 19.02.2019, nel quale venivano esposti due lunghi ed articolati motivi di gravame.
Con il primo motivo l'appellante contestava la sentenza sotto il pro filo della ritenuta inconducenza della motivazione adottata dal Tribunale, nel decidere la causa, con specifico riferimento alla domanda di reintegrazione del possesso della particella dedotta in giudizio, respinta in ragione di mancanza di prova.
Sosteneva che il diritto al passaggio carrabile con le autovetture attraverso la zonetta di terreno, poi recintata dai convenuti, fosse pacifico ed inequivocabile, avendolo in precedenza esercitato la comune “dante causa” , e perciò il proprio Persona_1 possesso (peraltro asseritamente dimostrato attraverso l'audizione dell'informatore e dal teste ) si sarebbe sommato a quello della Controparte_3 Testimone_1 de cuius per successione, ai sensi dell'art. 1146 c.c..
Effettuava, poi, una serie di considerazioni in relazione alle difese spiegate dagli avversari, evidenziandone alcune contraddizioni che, a suo dire, unitamente alla mancata contestazione ex art. 115 c.p.c. di fatti e circostanze addotte dalla ricorrente, avrebbero provato la bontà delle proprie asserzioni quanto alla fondatezza della domanda di reintegrazione nel possesso.
Criticava, infine, anche l'assunto secondo il quale le volte in cui si era recata con l'autovettura nei luoghi oggetto di causa, attraverso il cancello grande posto all' ingresso, si fosse trattato – per come ritenuto dal Tribunale – solo di meri atti di tolleranza da parte dei convenuti.
Con il secondo motivo di gravame, articolato in più punti, veniva dedotta l'erroneità della sentenza sia in punto di liquidazione delle spese di lite che in relazione alla condanna ex art. 96 comma 3, c.p.c., inflittagli, in particolare, con riferimento alla resistente ritenuta eccessiva e infondata, risultando la stessa Controparte_2 comunque litisconsorte necessaria, ed invocando, in estremo subordine, l'applicazione delle tariffe professionali rapportate allo scaglione ricompreso tra €. 5.200,00 ed €. 26.000,00, risultando, il valore della procedura, incluso in tale fascia in base alle certificazioni catastali prodotte in atti.
Concludeva, quindi, chiedendo la totale riforma del provvedimento impugnato nel senso sopra specificato, ovvero, in particolare, l'abbattimento di tutte le recinzioni e chiudende metalliche, nonché dell'aiuola con il muretto a secco, che le avrebbero impedito l'accesso carrabile nella zona di terreno in contestazione, nonché la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il
15.05.2019, il quale eccepiva l'inammissibilità del gravame Controparte_1 per ritenuta violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, chiedendone il rigetto nel merito, con condanna di essa appellante alla rifusione delle spese di lite del grado.
Altrettanto faceva costituendosi con propria comparsa di Controparte_2 risposta telematica del 26.06.2019 ed eccependo, a sua volta, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c..
Nel corso della trattazione nella presente fase, non veniva svolta ulterior e attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 04.03.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta della sola parte appellante, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente scrutinate le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dai convenuti.
Le stesse sono prive di pregio giuridico in quanto, per un verso, seppur leggermente prolisso, l'appello è sufficientemente chiaro e organicamente concepito e, dall'altro lato, poiché il filtro di ammissibilità è stato tacitamente superato, trovandosi il gravame in fase di decisione.
Ciò posto, nel merito l'appello è infondato e va rigettato per le seguenti argomentazioni.
Il primo motivo è privo di pregio giuridico e fattuale.
Come correttamente ritenuto dal primo Giudice e completamente condiviso da questo
Collegio, l'odierna appellante non ha dato prova convincente del proprio possesso - di cui assume essere stata spogliata - quanto all'asserito passaggio carrabile all'interno della particella 435 da ella sempre effettuato per accedere alla propria abitazione lasciatale in eredità da , che sarebbe stato inopinatamente ristretto dai resistenti, che Persona_1 avrebbero abusivamente realizzato una recinzione in rete metallica con cancello in ferro, oltreché un'aiuola delimitata da un muretto paraterra a secco, per contenerla.
Valgano, in proposito, le giuste argomentazioni in fatto e in diritto effettuate dal
Tribunale, dapprima nella fase possessoria e successivamente in fase di reclamo, ulteriormente ribadite nella fase di merito dal Giudice di prime cure.
Ed invero, nell'ordinanza del 12.03.2016, resa all'esito della fase cautelare, il
Tribunale, premettendo che la maggior parte delle condotte asseritamente illegittime contestate ai resistenti non potessero essere prese in considerazione in quanto attinenti a questioni risolvibili unicamente in sede petitoria - prescindendo le stesse da una situazione di fatto (l'unica tutelabile in sede possessoria) - laddove, di contro (per come peraltro pacificamente ammesso dal consulente di parte nella relazione prodotta in atti dalla ricorrente), sarebbe stato necessario procedere in via del tutto preliminare ad un'attività interpretativa delle disposizioni contenute nel testamento redatto da Per_1
comune dante causa delle parti coinvolte nell'odierno proced imento,
[...]
“finalizzata a chiarire l'esatto oggetto dei diritti spettanti a ciascuno degli eredi sui beni caduti in successione”, e precisando che “…in ricorso si chiede più la protezione di una situazione di diritto, discendente dalle pur non chiare previsioni testamentarie, che la tutela di una situazione di fatto rilevante in sede possessoria non essendosi la stessa ancora consolidata tra le parti proprio per la dedotta incertezza delle rispettive spettanze testamentarie”, ha tenuto conto dell'unica situazione di fatto oggettivamente tutelabile - rappresentata dall'effettivo parziale abbattimento della recinzione che delimitava la pertinenza avuta in eredità da - e per la quale risultava Persona_1 prova sufficiente fornita sia dal testamento (laddove, quanto al lascito effettuato in favore di parla di una “casetta all'interno della recinzione”), Parte_2 sia dall'informatrice sia, infine, proprio dal Controparte_4 CP_1 ella sua memoria difensiva nella quale non ha mai negato “l'abbattimento
[...] della suddetta recinzione o l'esistenza di segni visibili sul terreno della stessa”, ordinandone al resistente il ripristino.
In ragione della surriferita indeterminatezza e genericità delle disposizioni testamentarie, il Tribunale, nell'ordinanza de qua, ha anche evidenziato in maniera del tutto pertinente che non fosse “configurabile una situazione possessoria neanche con riferimento al possibile ampliamento della casa attribuita alla ricorrente per testamento o con riguardo alle parti rimaste in comune tra i resistenti”.
Né, inoltre, si può ragionevolmente condividere l'assunto dell'appellante secondo cui, ai fini dell'invocata tutela possessoria, il proprio possesso andava sommato a quello esercitato in via autonoma da sui singoli beni ereditari, dovendosi, di Persona_1 converso, ribattere che, quale unica proprietaria, quest'ultima godeva in modo indistinto di tutti gli immobili infine caduti in successione. Nella fattispecie, infatti, non può essere legittimamente invocata l'operatività della successione nel possesso (prevista dall'art. 1146, comma 1, c.c.), quanto, tutt'al più, quella dell'accessione nel possesso (art. 1146, comma 2, c.c.), trattandosi di successione a titolo particolare, avendo la ereditato solo alcuni dei beni Parte_1 facenti parte del più ampio asse ereditario.
Pur tuttavia, anche a voler accedere a tale tesi, va rilevato che, nella fattispecie, difetta la prova in ordine all'effettivo esercizio del possesso della zonetta di terra in contestazione, ricompresa nella particella 435, ovvero del preteso passaggio carrabile esercitato dalla ricorrente.
In proposito la Suprema Corte ha, infatti, stabilito che: “In tema di accessione nel possesso, mentre il comma 1 dell'art. 1146 c.c. stabilisce la continuazione del possesso del "de cuius" in capo all'erede senza alcuna interruzione per effetto dell'apertura della successione, il comma 2 della cit. norma prevede, per il successore a titolo particolare
(tanto "inter vivos" quanto "mortis causa"), la facoltà di unire il proprio possesso a quello del suo autore, con la conseguenza che tale successore non subentra "ipso facto" nel possesso della cosa per effetto dell'acquisto del diritto, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, seppur distinto, a quello fra la cosa stessa ed il suo dante causa, non essendo sufficiente, ai fini dell'"accessio possessionis", il semplice diritto a possedere.”(cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 24175 del 8 settembre 2021).
Nel caso sottoposto all'attenzione di questa Corte, per come sopra accennato,
l'accessione al possesso non può dirsi realizzata per mancanza di prova dell'effettivo possesso della res da parte dell'odierna appellante, da unire eventualmente a quello della sua dante causa.
Ed invero l'espletata istruttoria ha inequivocabilmente dimostrato che alcun possesso è stato esercitato da sulla parte di terreno in contestazione, di Parte_1 talché legittimamente, il Tribunale, facendo proprie le precedenti ordinanze emesse in fase cautelare e di reclamo, ha respinto la domanda dalla stessa avanzata.
Nel ripercorrere analiticamente il contenuto delle dichiarazioni rese, rispettivamente, Cont da e nella fase cautelare, e Controparte_3 Controparte_4 successivamente dal teste , nella fase di merito, questa Corte, al pari Testimone_1 di quanto correttamente rilevato in prima battuta dal Tribunale, non rinviene alcun elemento certo in grado di ricondurre alla ricorrente l'esercizio di un possesso sulla particella n. 435 tutelabile in sede cautelare.
Nessuna emergenza istruttoria può dirsi univocamente conducente quanto al ritenuto passaggio carrabile esercitato continuativamente con l'automobile da parte del la trattandosi, tutt'al più, di atti di mera tolleranza compiuti Parte_1 dai resistenti al fine di consentire, seppur saltuariamente, alla propria parente di entrare nel terreno a cui si accede dal cancello grande in ferro.
Tale impostazione seguita dal Giudice di prime cure - ampiamente condivisa da questo
Collegio, che la ritiene organicamente motivata sia in fatto che in diritto, laddove è stato stabilito che tali atti di tolleranza sono incontrovertibilmente confermati dalle ammissioni della stessa ricorrente, dalla documentazione prodotta unitamente al ricorso nonché dalle dichiarazioni rese dagli informatori all'udienza del 15.12.2015, che “hanno messo in luce la pura occasionalità dell'utilizzo del passaggio carrabile” (peraltro solo l'informatore ha riferito di essersi recato insieme alla Testimone_2 ricorrente sui luoghi di causa con l'autovettura unicamente in due occasioni) - è stata fortemente criticata dall'appellante, poiché, a suo dire, non corrisponderebbe alla realtà dei fatti.
E' bene innanzitutto precisare che, in subiecta materia, costituisce principio consolidato quello per cui - nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà
o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex art.1144 c.c. e, quindi, sia inidonea all'acquisto mediante possesso - la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione di de tta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso.
Nondimeno, detta presumptio hominis è inoperante quando la tolleranza si colleghi ad un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, essendo evidente che lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento della res.
Ne discende che "il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale può integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli (quali quelli di amicizia o di buon vicinato), ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo" (cfr. Cassazione civile, sez. II, 18 giugno 2001, n. 8194; Cassazione civile, sez. II, 3 febbraio
1998, n. 1042; Cassazione civile, sez. II, 3 agosto 1995, n. 8498; Cassazione civile, sez.
II, 21 ottobre 1991, n. 11118; Cassazione civile, sez. II, 22 maggio 1990, n. 4631).
Ed ancora, “al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito”. (Cass. Civ. sent. n. 9661 del 27.4.06).
In parole povere, proprio in ragione dei rapporti di parentela intercorrenti tra le parti e dell'occasionalità con la quale la ricorrente assume essersi recata sui luoghi di causa con la propria autovettura, deve addivenirsi alla conclusione che si sia trattato di meri atti di tolleranza da parte del Controparte_1
Il motivo va quindi disatteso.
Quanto alla seconda censura valga quanto appresso.
Va, in primis, precisato che la fase cautelare di un giudizio ha una propria autonomia strutturale e funzionale rispetto alla fase di merito, di talché il giudice, con l'ordinanza definitoria, provvede alla liquidazione delle spese di tale prima fase.
Tale pronuncia è di norma provvisoria e può essere modificata o confermata nella sentenza di merito.
Nel caso di specie, con l'ordinanza emessa a chiusura della fase cautelare, il Tribunale ha correttamente ritenuto che, in assenza di prova circa l'effettivo coinvolgimento di nella vicenda per cui è causa (prova che avrebbe dovuto in ogni Controparte_2 caso fornire la ricorrente), la in base al principio di Parte_1 soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., dovesse essere condannata alle spese di lite nei confronti di essa resistente, in base allo scaglione risultante dal valore dichiarato della causa ed all'attività di difesa svolta dal suo procuratore, che in più riprese, nell'ambito dei propri scritti difensivi, aveva sempre professato l'estraneità ai fatti di causa della propria assistita nonché la sua carenza di legittimazione passiva per non avere mai proceduto all'accettazione dell'eredità (e ciò almeno fino al termine della prima fase cautelare del giudizio).
Nell'ordinanza emessa dal Giudice del reclamo viene del pari pertinentemente evidenziato che non sussiste alcuna prova, neanche presuntiva, a favore della responsabilità di motivo per il quale andava confermato il capo Controparte_2 del provvedimento cautelare relativo alla condanna alle spese della ricorrente, in ossequio al principio di soccombenza.
Proseguendo nella propria disamina, il Tribunale conferma l'ordinanza cautelare anche nella parte in cui era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni avanzata da in virtù del fatto che la dichiarazione di Controparte_2 [...] ella comunicazione del 10.02.2015, inviata alla ricorrente, possa Controparte_1 aver indotto in errore quest'ultima a ritenere responsabile del presunto spoglio anche la prima.
Conseguentemente applica, a ragion veduta, nei confronti della ricorrente, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. in quanto, avendo costei “...agito per ottenere (anche nella fase di reclamo n.d.r.) la condanna della resistente sulla base dei medesimi pre supposti di giudizio di primo grado, insistendo nella propria tesi difensiva nonostante la dichiarazione del resistente e l'assenza di alcun elemento idoneo a supportare la dedotta responsabilità della cugina…” avrebbe attuato un comportamento gravemente colposo, essendo oltremodo consapevole dell'infondatezza della propria pretesa.
In egual modo, il Tribunale, nella sentenza impugnata, evidenziando, tra l'altro, che, con la proposizione del giudizio di merito anche nei confronti della CP_2
(la cui posizione di totale estraneità ai fatti di causa era pacificamente emersa
[...] sia in fase cautelare che di reclamo) la ricorrente avesse “…abusato dello strumento giudiziale sia insistendo, anche nel giudizio di merito, nell'evocare in causa la resisten te
- che, sin dall'inizio della vicenda in questione, è stata ritenuta Controparte_2 estranea ad ogni contestazione - sia nell'invocare la revoca di tutti i provvedimenti emessi dal Tribunale, in favore della stessa, sulla scorta di argomentazioni pale semente apodittiche ed arbitrarie...”, ha quindi legittimamente condannato - con motivazione assolutamente condivisibile - ex art. 96, comma 3, c.p.c., a Parte_1 pagare in favore di essa resistente la somma di € 3.627,00, equitativamente determinata.
Quanto alla domanda subordinata di riforma delle spese di lite delle precedenti fasi, con riduzione delle stesse in base al valore della causa asseritamente desumibile dalla documentazione catastale in atti, la stessa è totalmente destituita di fo ndamento.
Ed invero, contrariamente all'assunto dell'appellante che, per la prima volta nell'atto di appello, invoca la determinazione del valore della controversia ai sensi dell'art. 15
c.p.c. mentre, sin dall'inizio della controversia aveva dichiarato il valore come indeterminabile, ritiene, la Corte, che proprio quest'ultimo sia il valore della controversia.
La presente vertenza, infatti, non ha ad oggetto esclusivamente la tutela del possesso, avendo la ricorrente formulato anche le seguenti specifiche domande, aventi ciascuna un proprio valore, sebbene non quantificato dalla parte:
- abbattimento ed eliminazione di tutti i manufatti e delle opere illegittimamente realizzati (cancelli e recinzioni metallici, aiuola e muro paraterra a secco);
- ricostruzione della chiudenda metallica che delimitava e materializzava la pertinenza della casetta intestata a;
Parte_1
- ripristino e/o costituzione di un congruo passaggio carrabile in favore della ricorrente;
- condanna al risarcimento dei danni materiali, da quantificarsi in corso di causa, sia per la privazione dei beni subita ed per il loro mancato godimento, nonché in via equitativa a titolo di lesione per i reati di cui agli artt. 631, 632 e 633 del c.p., con richiesta di espletamento di C.T.U. per la quantificazione dei danni materiali.
Come si può ben vedere, si tratta di una pluralità di obbligazioni delle quali è stato chiesto l'adempimento che, non liquidate nel loro ammontare, rendono la controversia di valore indeterminabile.
Per le suesposte ragioni l'appello va quindi interamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi - attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase - ed in rapporto al valore della causa (€. 7.811,50), in complessivi €. 2.906,00, in favore, rispettivamente, di
[...]
di cui €. 567,00 per la fase di studio, €. Controparte_1 Controparte_2
461,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase istruttoria ed €. 956,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e con atto di citazione Controparte_1 Controparte_2 notificato telematicamente il 19.02.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) Condanna alla rifusione delle spese relative al Parte_1 presente giudizio in favore di che liquida in complessivi €. Controparte_1
2.906,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
3) Condanna alla rifusione delle spese relative al Parte_1 presente giudizio in favore di che liquida in complessivi €. Controparte_2
2.906,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
4) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 184/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 4 marzo 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08.11.1960, elettivamente domiciliata in alla Via , n. 10, presso lo studio dell'Avv.
Santo Montalto (p.e.c.: che la rappresenta e Email_1 difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Teresa Santoro (p.e.c.:
, giusta procura in atti;
Email_2
APPELLANTE
E
(C.F.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
24.05.1950, elettivamente domiciliato a Reggio Calabria in Via dei Bianchi 3, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Roberto
Palmisano (p.e.c.: e Nicola Minasi (p.e.c.: Email_3
, giusta procura in atti;
Email_4
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
10.03.1946, elettivamente domiciliata in Milano, Via San Calocero n. 27, presso lo studio dell'Avv. Antonella Bloise (p.e.c.: , che la Email_5 rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Davide Bloise (p.e.c.:
, giusta procura in atti;
Email_6
APPELLATA ********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 12/2019, emessa dal Tribunale di Palmi il
08.01.2019 nel procedimento n. R.G. 909/2015.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 04.03.2024, svoltasi in modalità telematica, tutte le parti hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata, rispettivamente, il 27.02.2024, il 07.02.2024 ed il 04.03.2024, ovvero, per quanto riguarda l'appellante, nei seguenti termini: “I sottoscritti difensori e procuratori nell'interesse dell'appellante impugnano e contestano il contenuto delle comparse di costituzione e risposta avversarie nonché la documentazione allegata, perché infondate in fatto e diritto.
Si riportano al contenuto dell'atto di appello ed a tutti gli atti di causa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni alle quali si riportano e che di seguito si indicano:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento della presente domanda:
- Accogliere la domanda come formulata e precisata dall'appellante nella prima memoria ex art. 183 comma 6 CPC del procedimento (fase di merito) di primo grado e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata per i motivi esposti e/o per quelli che saranno comunque ritenuti, e per l'effetto:
- Condannare il Sig alla rimozione ed eliminazione del muretto Controparte_1 paraterra in pietra a secco e della terra di riempimento collocata nella realizzata aiuola e a ripristinare e/o consentire un idoneo e congruo il passaggio carrabile in favore dell'appellante dall'accesso attraverso il cancello principale (“grande”) in metallo grigio scuro fino alla casetta di sua proprietà;
- Condannare il Sig. al pagamento delle spese e compensi nel Controparte_1 giudizio di primo grado in tutte le sue fasi (cautelare, reclamo e merito), revocando e/o annullando, dichiarando nulla e di nessun effetto la condanna al pagamento delle spese giudiziali liquidate in favore del predetto con ordinanza collegiale dell'08.06.2016 resa dal Tribunale di Palmi all'esito del reclamo;
- Revocare e/o annullare, e/o dichiarare nulla e di nessun effetto la condanna al pagamento delle spese giudiziali liquidate in favore del predetto di cui alla sentenza impugnata o in subordine voglia compensarle;
- Voglia, altresì, revocare e/o annullare e/o dichiarare nulle e di nessun effetto le condanne al pagamento delle spese giudiziali liquidate in favore della convenut
[...] con ordinanza cautelare del Tribunale di Palmi dell'11 Marzo 2016 CP_2 (depositata il 14.3.2016) e con ordinanza collegiale dell'08.06.2016, resa dal Tribunale all'esito del reclamo, compensando le spese di giudizio;
- Voglia inoltre revocare e/o annullare e/o dichiarare nulle e di nessun effetto la condanna ex art. 96, 3 comma CPC, pronunziata nei confronti dell'odierna appellante con l'ordinanza del Tribunale Collegiale del 08.06.2016, nonché l'ulteriore condanna ex art, 96 3 comma CPC, pronunziata nei confronti dell'odierna appellante dal Tribunale con la sentenza gravata;
- Voglia, ancora, condannare i convenuti alla restituzione in favore della Sig.r
[...]
delle somme loro tutte già versate a titolo di spese e compensi di Parte_1 giudizio e per la condanna ex art. 96 3 comma CPC in forza dell'ordinanza cautelare del Tribunale di Palmi dell'11.3.2016 (depositata il 14.3.2016) e dell'ordinanza collegiale del 08.06.2016 resa dal Tribunale di Palmi all'esito del reclamo, pari a complessivi 12.780,85, di cui 3.540,88 corrisposti al Sig ed Euro Controparte_1
9.240,00 corrisposti alla Sig.ra come bonifici allegati agli atti del Controparte_2 fascicolo di primo grado;
- In via di estremo subordine, in caso di rigetto di tutte le superiori richieste, Voglia la Corte di Appello adita rideterminare le spese legali, oltre che l'importo della sanzione ex art. 96 comma 3 CPC, liquidati dalla sentenza gravata applicando lo scaglione da 5.201 a 26.000 delle tariffe forensi ed i relativi minimi di tariffa, con restituzione, da parte degli appellati, delle somme in esubero già ricevute e come indicate.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi gradi di giudizio.”; per come appresso: “…i sottoscritti Avvocati Nicola Minasi e Controparte_1
Roberto Palmisano, difensori di parte appellata, si riportano a tutte le deduzioni e richieste per come formulate ed insistono affinché l'Ecc. Corte di appello adita voglia confermare la sentenza gravata e per l'effetto:
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla Sig.r Parte_1
, per tutti i motivi rappresentati con la comparsa di costitu zione e risposta;
[...]
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio.”; per nei termini così specificati: “Si precisano le conclusioni, Controparte_2 rimettendosi a Codesta Corte nella verifica della quantificazione delle spese disposta dai precedenti Giudici e Collegi e pertanto:
- confermare le decisioni quanto alle ragioni precedentemente emesse in sede di procedimento cautelare, in sede di reclamo e in sede di giudizio di merito di cui alle condanne della
Sig.r
[...]
[... [...]
in favore della Sig.r e pertanto rigettare l'appello Parte_1 Controparte_2 per infondatezza dei motivi nel merito dei diritti sostanziali di cui alla domanda;
- rimettendosi alla discrezionalità di Codesto Collegio Giudicante quanto alle spese liquidate dalle autorità giudicanti con ricorso all'uso del proprio potere discrezionale nella valutazione e nella determinazione di quanto dovuto a titolo di soccombenza dalla Sig.ra in favore della Sig.ra nei Parte_1 Controparte_2 precedenti giudizi in sede di procedimento cautelare, in sede di reclamo e in sede di giudizio merito per gli importi che si riassumono:
- € 3.146,00 oltre rimborso spese generali, Iva, Cpa come per legge, nel procedimento cautelare ricorrendo al proprio legittimo potere discrezionale a fronte di una domanda di liquidazione della presente difesa, come da nota spese per € 7.254,00 con richiesta formulata in base alle tabelle di cui al D.M. 55/2014 per cause di valore indeterminabile;
- € 2.500,00 per ciascuno dei resistenti (di cui euro 1.690,00 per la fase di studio ed euro 810,00 per quella introduttiva), oltre spese generali, I.V.A., CPA come per legge, nel procedimento di reclamo, alla luce del D.M. 55/2014, secondo il valore della domanda (indeterminabile), applicati i parametri previsti dalla tabella relativa ai giudizi cautelari, scaglione da 26.000,01 a 52.000,00 in considerazione della bassa complessità della causa, e tenuto conto dell'effettivo svolgimento delle sole fasi introduttiva e di studio oltre ad € 2.500,00, somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. in favore di oltre interessi legali e rivalutazione dalla Controparte_2 domanda (24.3.2016) fino al soddisfo;
- € 7.254,00, oltre alle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, secondo i parametri D.M. 55/2014, oltre ad € 3.627,00, somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c., in favore d Controparte_2
Si segnala che nel fascicolo del procedimento non risulta essere stata acquisito il fascicolo di primo grado dal Tribunale di Palmi, parte convenuta ha per quanto di propria competenza depositato il fascicolo telematico dei primi due procedimenti.
Si chiede la concessione di termini per memorie conclusionali e di replica.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
<
1. Con ricorso per reintegrazione e manutenzione nel possesso rivolto al Tribunale Cont di Palmi – ritualmente notificato a e Controparte_1 Controparte_2 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione parti –
[...]
ha dedotto: Parte_1
❖ che essa ricorrente è divenuta proprietaria - per successione testamentaria della zia
(deceduta il 10 Marzo 2014) - di un fabbricato sito in località Vecchia Persona_1 Tonnara di Palmi, particella 346, ricompreso nella particella terreni 435 del foglio di mappa 11 N.C.T. e, precisamente, della “… casetta dentro il recinto, sempre in località Vecchia Tonnara, con tre metri quadrati in più per allargare il fabbricato …”, con “… diritto di entrare dal cancello principale …”;
❖ che il cugino in accordo con la sorella - anch'essi Controparte_1 CP_2 eredi testamentari di relativamente ad altri immobili ricadenti nella Persona_1 medesima particella 435 del medesimo foglio di mappa 11 N.C.T. - ha apportato delle modifiche al bene oggetto di lascito tanto da privare la ricorrente del godimento dello stesso;
❖ che, in particolare si è appropriato di porzioni di suolo non Controparte_1 spettantigli (come la particella 821 di proprietà dello zio ), ha Persona_2 arbitrariamente proceduto alla qualificazione di diverse particelle perfettamente autonome, ha costruito un'aiuola ed un muro paraterra a secco per contenerla, ha realizzato vari cancelli e chiudende metalliche, ha abbattuto, togliendola quasi per intero, la chiudenda metallica indicata nel testamento che delimitava la pertinenza della casetta lasciata alla ricorrente, ha addossato una delle reti su un lato di detta casetta, impedendone l'ampliamento da quel lato e ha ristretto il passaggio di accesso alla casetta, mediante apposizione di una recinzione metallica, lasciando circa 70 cm per l'attraversamento solo pedonale.
1.1 Su tali premesse, la ricorrente ha chiesto al Tribunale adito - ai fini della reintegrazione nel possesso dei propri beni e la manutenzione degli stessi - di ordinare ai suddett Controparte_1 Controparte_2
“1- l'abbattimento e la eliminazione di tutti i manufatti e le opere illegittimamente realizzati (cancelli e recinzioni metallici, aiuola e muro paraterra a secco);
2- di ricostruire la chiudenda metallica che delimitava e materializzava la pertinenza della casetta intestata;
Parte_1
3- ripristinare e/o consentire un congruo passaggio carrabile in favore della ricorrente;
condannare al risarcimento dei danni materiali da quantificarsi in corso di causa e per la privazione dei beni subita ed il loro mancato godimento, nonché invia equitativa a titolo di lesione per il reato di cui agli artt. 631, 632 e 633 del c.p.”.
2. In data 29 Luglio 2015 si è costituita eccependo la propria Controparte_2
“carenza di legittimazione passiva per mancata accettazione dell'eredità e dunque mancata acquisizione del titolo di erede e assenza di esercizio di qualunque atto di disposizione o gestione che possa implicare accettazione tacita dei lasciti testamentari e della qualità di erede”.
2.1 La resistente ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE Accertare la carenza di legittimazione passiva della Sig.ra e per Controparte_2
l'effetto disporne l'estromissione dal presente giudizio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
3. In data 16 Settembre 2015 si è costituito anche il quale ha Controparte_1 concluso chiedendo al Tribunale di:
“Rigettare la domanda proposta d con ricorso depositato il 29 Giugno Parte_1
2015, per inammissibilità;
In subordine rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese ed onorari”.
4. Con ordinanza del giorno 11 Marzo 2016 il Tribunale – interrogato il resistent
[...]
(udienza del 16 Settembre 2015) e sentiti (con la dichiarazione Controparte_1
d'impegno di cui all'art. 251 c.p.c.) gli informatori e Controparte_3 [...]
(udienza del 15 Dicembre 2015) - ha così provveduto: CP_4
“Visti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c. e 1168 c.c. 1169 c.c.:
• Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina al resistente CP_1
i provvedere a sue spese al ripristino della parte dell'originaria recinzione
[...] abbattuta e delimitante la casetta lasciata in eredità alla ricorrente avuto riguardo ai segni di delimitazione rimasti ben visibili sul terreno (tronconi dei paletti di ferro segati);
• Rigetta il ricorso per il resto;
• Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno avanzata in ricorso;
• Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex 96 c.p.c. avanzata dalla resistente
Controparte_2
• Compensa le spese di lite tra la ricorrente e il resistente Controparte_1
• Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla resistente
[...] che liquida in complessivi € 3.146,00 oltre rimborso spese generali, Iva, CP_2
Cpa come per legge”.
5. In data 24 Marzo 2016 ha proposto reclamo avverso la Parte_1 suddetta ordinanza censurandola nella parte in cui:
✓ ha dichiarato il difetto di titolarità passiva d Controparte_2
✓ ha respinto le istanze della ricorrente, erroneamente valutando le dichiarazioni degli informatori;
✓ ha condannato l'istante alle spese del giudizio in favore della resistent CP_2
[...]
5.1 La reclamante ha quindi concluso chiedendo al Tribunale:
“La revoca dell'ordinanza dell'11.3.2016, notificata il 14.3.2016 con accoglimento delle domande, anche istruttorie e per il risarcimento dei danni, di cui al ricorso. Con vittoria di spese e competenze del doppio esame e condanna delle parti resistenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. per le gravi condotte ingannevoli tenute per tutto il corso della causa. Con la sospensione del provvedimento di pagamento delle spese di lite”.
6. Con comparsa di risposta del 6 Maggio 2016, ha chiesto il Controparte_1 rigetto del reclamo sul duplice assunto secondo cui nessun possesso era stato concretamente esercitato dalla reclamante e l'abbattimento della rete metallica era avvenuto in esecuzione di un preciso obbligo testamentario.
7. Costituitasi in giudizio il 13 Maggio 2016, ha ribadito la propria Controparte_2 estraneità ai fatti addebitatile dalla ricorrente e ha dichiarato d'aver alienato al fratello in data 11 Febbraio 2016 (mentre la causa si trovava in riserva) il Controparte_1 bene ricevuto in eredità.
8. Con ordinanza del 20 Giugno 2016 il Collegio ha così disposto:
“- rigetta il reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Palmi del 11.3.2016 nel proc. n.909/2015;
- condann alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti di Parte_1
liquidate in complessivi euro 2.500,00 per Controparte_1 Controparte_2 ciascuno dei resistenti (di cui euro 1.690,00 per la fase di studio ed euro 810,00 per quella introduttiva), oltre spese generali, I.V.A., CPA come per legge;
- condanna al pagamento, in favore di ai Parte_1 Controparte_2 sensi dell'art. 96 comma 3c.p.c., della somma equitativamente determinata nella misura di euro 2.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda (24.3.2016) fino al soddisfo.
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge”.
9. Con istanza del 19 Agosto 201 ha introdotto il giudizio di Parte_1 merito nel quale i resistenti e ritualmente Controparte_1 Controparte_2 costituitisi, hanno chiesto il rigetto della domanda con condanna della ricorrente alle spese processuali e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
10. Completata l'attività istruttoria – sia documentalmente sia mediante l'esame del testimon (udienza del 4 Luglio 2018) - in sede di note conclusive Testimone_1 depositate nei termini concessi con ordinanza del 4 Luglio 2018 le parti hanno così concluso:
A ha chiesto: “Voglia il Tribunale confermare il provvedimento Parte_1 cautelare dell' 11.3.2016 , depositato il 14.3.2016 nella parte in cui < resistente di provvedere a sue spese al ripristino dell'originaria Controparte_1 recinzione abbattuta e delimitante la casetta lasciata in eredita alla ricorrente avuto riguardo ai segni di delimitazione rimasti ben visibili sul terreno>>, dando atto della cessata materia del contendere al riguardo, per avere il sig solo Controparte_1 dopo il deposito dell'ordinanza cautelare, provveduto al suddetto ripristino;
Voglia, altresì, condannare il sig alla rimozione ed eliminazione Controparte_1 della recinzione in rete metallica e paletti di metallo con annesso cancello in metallo di colore blu meglio descritti in ricorso e nella presente memoria e ritratti nelle fotografie n. 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16 della CTP (all. n. 8 del fascicolo di parte del la fase CP_5 cautelare), nonché condannarlo alla rimozione ed eliminazione del muretto paraterra in pietra a secco e della terra di riempimento collocata nella realizzata aiuola, meglio decritti in ricorso e nella presente memoria e ritratti nelle fotografie n. 4,5,6 della CTP
all. n 8 del fascicolo di parte della fase cautelare) e a ripristinare e /o consentire CP_5 un idoneo e congruo il passaggio carrabile in favore della attrice dall'accesso attraverso il cancello principale (“grande”) in metallo grigio scuro meglio descritto in ricorso e nella presente memoria e ritratto nelle foto 1,2 della citata CT fino alla casetta CP_5 di sua proprietà;
Voglia dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti della convenuta a seguito della alienazione con atto pubblico di vendita del Controparte_2
11.2.2016 dei beni ad ella pervenuti per successione alla zi;
Persona_1
Voglia condannare il convenuto al pagamento delle spese e Controparte_1 compensi del presente giudizio in tutte le sue fasi (cautelare, reclamo e merito), revocando e//o annullando, e/o dichiarano nulla e di nessun effetto la condanna al pagamento delle spese giudiziali liquidate in favore del predetto con ordinanza collegiale dell' otto giugno 2016, resa dal Tribunale all' esito del reclamo;
Voglia altresì revocare e//o annullare e/o dichiarare nulle e di nessun effetto le condanne al pagamento delle spese giudiziali liquidate in favore della convenuta con ordinanza cautelare del Tribunale del 11 marzo 2016 (dep. 14 Controparte_2 marzo 2016) e con ordinanza collegiale dell'otto giugno 2016, resa dal Tribunale all esito del reclamo, nonché la condanna ex art. 96 co, 3 c.p. c. nei confronti della sig.ra di cui alla predetta ordinanza del Tribunale co llegiale Parte_1 dell'8.6.2016, ovvero in via subordinata ridurla al minimo, come precisato al punto VI della narrativa che precede e Voglia condannare la predetta convenuta sig.r
[...] al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio in tutte le sue CP_2 fasi cautelare, reclamo e merito) ovvero in subordine Voglia compensarli. Voglia condannare i convenuti alla restituzione in favore della sig.r Parte_1
delle somme loro tutte già versate a titolo di spese e compensi di giudizi o e per
[...] la condanna ex art 96 co. 3 c.p.c. in forza dell'ordinanza cautelare del Tribunale dell'11 marzo 2016 (dep. il 14 .3 .2016) e dell'ordinanza collegiale dell'otto giugno
2016, resa dal Tribunale all'esito del reclamo, pari a complessivi euro 12.780, 85, di cui euro 3.540,88 corrisposti al resistente ed euro 9.240,00 Controparte_1 corrisposte alla sig.r come da bonifici che si allegano, oltre le già Controparte_2 versate spese di registrazione dei provvedimenti emessi nelle precedenti fasi, anch'esse già versate all' Ufficio competente dalla ricorrente, per un importo complessivo di euro 418,00;
Voglia, infine, rigettare perché inammissibile e comunque infondata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c per lite temeraria formulata dalla convenuta CP_2 con la “memoria /comparsa” datata 24.1.2016”.
[...]
B) ha insistito sui già spiegati motivi di “rigetto della domanda Controparte_1 proposta dalla ricorrente per inammissibilità, infondatezza e mancanza di prove con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio”.
C) nell'insistere sui motivi d'infondatezza e pretest uosità “delle Controparte_2 azioni precedenti e del procedimento di merito per cui è causa” nonché su quelli di
“correttezza delle pronunce già emesse a condanna della signora ” e di Pt_1
“fondatezza delle nuove richieste di condanna formulate nel presente giudizio” c ontro essa attrice, ha in particolare illustrato la ragioni di “fondatezza della richiesta di nuova condanna alle spese di giudizio e di nuova condanna ex art. 96 c.p.c. per un importo che si rimette al potere del Giudice di decidere in via equitativa”.
11. All'udienza odierna, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale, è stata emessa e letta la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. >>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, così decideva: “Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, (…), definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. conferma in toto le ordinanze dei giorni 11 Marzo 2016 e 20 Giugno 2016;
2. dichiara la cessazione della materia del contendere – con riguardo “al ripristino della parte dell'originaria recinzione abbattuta e delimitante la casetta lasciata in eredità alla ricorrente avuto riguardo ai segni di delimitazione rimasti ben visibili sul terreno (tronconi dei paletti di ferro segati)” - per avere il resistent dato Controparte_1 esecuzione all'ordinanza interdittale;
3. rigetta nel resto;
4. dichiara compensate nella misura di 1/4 le spese processuali e condanna
[...] al pagamento in favore di dei restanti 3/4 che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 5.440,00, oltre alle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5. condann al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite che liquida in complessivi € 7.254,00, oltre alle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
6. condanna , ex art. 96, comma 3, c.p.c., a pagare in favore di Parte_1 [...] la somma, equitativamente determinata, di € 3.627,00.”. CP_2
Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di Parte_1 citazione notificato telematicamente il 19.02.2019, nel quale venivano esposti due lunghi ed articolati motivi di gravame.
Con il primo motivo l'appellante contestava la sentenza sotto il pro filo della ritenuta inconducenza della motivazione adottata dal Tribunale, nel decidere la causa, con specifico riferimento alla domanda di reintegrazione del possesso della particella dedotta in giudizio, respinta in ragione di mancanza di prova.
Sosteneva che il diritto al passaggio carrabile con le autovetture attraverso la zonetta di terreno, poi recintata dai convenuti, fosse pacifico ed inequivocabile, avendolo in precedenza esercitato la comune “dante causa” , e perciò il proprio Persona_1 possesso (peraltro asseritamente dimostrato attraverso l'audizione dell'informatore e dal teste ) si sarebbe sommato a quello della Controparte_3 Testimone_1 de cuius per successione, ai sensi dell'art. 1146 c.c..
Effettuava, poi, una serie di considerazioni in relazione alle difese spiegate dagli avversari, evidenziandone alcune contraddizioni che, a suo dire, unitamente alla mancata contestazione ex art. 115 c.p.c. di fatti e circostanze addotte dalla ricorrente, avrebbero provato la bontà delle proprie asserzioni quanto alla fondatezza della domanda di reintegrazione nel possesso.
Criticava, infine, anche l'assunto secondo il quale le volte in cui si era recata con l'autovettura nei luoghi oggetto di causa, attraverso il cancello grande posto all' ingresso, si fosse trattato – per come ritenuto dal Tribunale – solo di meri atti di tolleranza da parte dei convenuti.
Con il secondo motivo di gravame, articolato in più punti, veniva dedotta l'erroneità della sentenza sia in punto di liquidazione delle spese di lite che in relazione alla condanna ex art. 96 comma 3, c.p.c., inflittagli, in particolare, con riferimento alla resistente ritenuta eccessiva e infondata, risultando la stessa Controparte_2 comunque litisconsorte necessaria, ed invocando, in estremo subordine, l'applicazione delle tariffe professionali rapportate allo scaglione ricompreso tra €. 5.200,00 ed €. 26.000,00, risultando, il valore della procedura, incluso in tale fascia in base alle certificazioni catastali prodotte in atti.
Concludeva, quindi, chiedendo la totale riforma del provvedimento impugnato nel senso sopra specificato, ovvero, in particolare, l'abbattimento di tutte le recinzioni e chiudende metalliche, nonché dell'aiuola con il muretto a secco, che le avrebbero impedito l'accesso carrabile nella zona di terreno in contestazione, nonché la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il
15.05.2019, il quale eccepiva l'inammissibilità del gravame Controparte_1 per ritenuta violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, chiedendone il rigetto nel merito, con condanna di essa appellante alla rifusione delle spese di lite del grado.
Altrettanto faceva costituendosi con propria comparsa di Controparte_2 risposta telematica del 26.06.2019 ed eccependo, a sua volta, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c..
Nel corso della trattazione nella presente fase, non veniva svolta ulterior e attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 04.03.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta della sola parte appellante, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente scrutinate le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dai convenuti.
Le stesse sono prive di pregio giuridico in quanto, per un verso, seppur leggermente prolisso, l'appello è sufficientemente chiaro e organicamente concepito e, dall'altro lato, poiché il filtro di ammissibilità è stato tacitamente superato, trovandosi il gravame in fase di decisione.
Ciò posto, nel merito l'appello è infondato e va rigettato per le seguenti argomentazioni.
Il primo motivo è privo di pregio giuridico e fattuale.
Come correttamente ritenuto dal primo Giudice e completamente condiviso da questo
Collegio, l'odierna appellante non ha dato prova convincente del proprio possesso - di cui assume essere stata spogliata - quanto all'asserito passaggio carrabile all'interno della particella 435 da ella sempre effettuato per accedere alla propria abitazione lasciatale in eredità da , che sarebbe stato inopinatamente ristretto dai resistenti, che Persona_1 avrebbero abusivamente realizzato una recinzione in rete metallica con cancello in ferro, oltreché un'aiuola delimitata da un muretto paraterra a secco, per contenerla.
Valgano, in proposito, le giuste argomentazioni in fatto e in diritto effettuate dal
Tribunale, dapprima nella fase possessoria e successivamente in fase di reclamo, ulteriormente ribadite nella fase di merito dal Giudice di prime cure.
Ed invero, nell'ordinanza del 12.03.2016, resa all'esito della fase cautelare, il
Tribunale, premettendo che la maggior parte delle condotte asseritamente illegittime contestate ai resistenti non potessero essere prese in considerazione in quanto attinenti a questioni risolvibili unicamente in sede petitoria - prescindendo le stesse da una situazione di fatto (l'unica tutelabile in sede possessoria) - laddove, di contro (per come peraltro pacificamente ammesso dal consulente di parte nella relazione prodotta in atti dalla ricorrente), sarebbe stato necessario procedere in via del tutto preliminare ad un'attività interpretativa delle disposizioni contenute nel testamento redatto da Per_1
comune dante causa delle parti coinvolte nell'odierno proced imento,
[...]
“finalizzata a chiarire l'esatto oggetto dei diritti spettanti a ciascuno degli eredi sui beni caduti in successione”, e precisando che “…in ricorso si chiede più la protezione di una situazione di diritto, discendente dalle pur non chiare previsioni testamentarie, che la tutela di una situazione di fatto rilevante in sede possessoria non essendosi la stessa ancora consolidata tra le parti proprio per la dedotta incertezza delle rispettive spettanze testamentarie”, ha tenuto conto dell'unica situazione di fatto oggettivamente tutelabile - rappresentata dall'effettivo parziale abbattimento della recinzione che delimitava la pertinenza avuta in eredità da - e per la quale risultava Persona_1 prova sufficiente fornita sia dal testamento (laddove, quanto al lascito effettuato in favore di parla di una “casetta all'interno della recinzione”), Parte_2 sia dall'informatrice sia, infine, proprio dal Controparte_4 CP_1 ella sua memoria difensiva nella quale non ha mai negato “l'abbattimento
[...] della suddetta recinzione o l'esistenza di segni visibili sul terreno della stessa”, ordinandone al resistente il ripristino.
In ragione della surriferita indeterminatezza e genericità delle disposizioni testamentarie, il Tribunale, nell'ordinanza de qua, ha anche evidenziato in maniera del tutto pertinente che non fosse “configurabile una situazione possessoria neanche con riferimento al possibile ampliamento della casa attribuita alla ricorrente per testamento o con riguardo alle parti rimaste in comune tra i resistenti”.
Né, inoltre, si può ragionevolmente condividere l'assunto dell'appellante secondo cui, ai fini dell'invocata tutela possessoria, il proprio possesso andava sommato a quello esercitato in via autonoma da sui singoli beni ereditari, dovendosi, di Persona_1 converso, ribattere che, quale unica proprietaria, quest'ultima godeva in modo indistinto di tutti gli immobili infine caduti in successione. Nella fattispecie, infatti, non può essere legittimamente invocata l'operatività della successione nel possesso (prevista dall'art. 1146, comma 1, c.c.), quanto, tutt'al più, quella dell'accessione nel possesso (art. 1146, comma 2, c.c.), trattandosi di successione a titolo particolare, avendo la ereditato solo alcuni dei beni Parte_1 facenti parte del più ampio asse ereditario.
Pur tuttavia, anche a voler accedere a tale tesi, va rilevato che, nella fattispecie, difetta la prova in ordine all'effettivo esercizio del possesso della zonetta di terra in contestazione, ricompresa nella particella 435, ovvero del preteso passaggio carrabile esercitato dalla ricorrente.
In proposito la Suprema Corte ha, infatti, stabilito che: “In tema di accessione nel possesso, mentre il comma 1 dell'art. 1146 c.c. stabilisce la continuazione del possesso del "de cuius" in capo all'erede senza alcuna interruzione per effetto dell'apertura della successione, il comma 2 della cit. norma prevede, per il successore a titolo particolare
(tanto "inter vivos" quanto "mortis causa"), la facoltà di unire il proprio possesso a quello del suo autore, con la conseguenza che tale successore non subentra "ipso facto" nel possesso della cosa per effetto dell'acquisto del diritto, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, seppur distinto, a quello fra la cosa stessa ed il suo dante causa, non essendo sufficiente, ai fini dell'"accessio possessionis", il semplice diritto a possedere.”(cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 24175 del 8 settembre 2021).
Nel caso sottoposto all'attenzione di questa Corte, per come sopra accennato,
l'accessione al possesso non può dirsi realizzata per mancanza di prova dell'effettivo possesso della res da parte dell'odierna appellante, da unire eventualmente a quello della sua dante causa.
Ed invero l'espletata istruttoria ha inequivocabilmente dimostrato che alcun possesso è stato esercitato da sulla parte di terreno in contestazione, di Parte_1 talché legittimamente, il Tribunale, facendo proprie le precedenti ordinanze emesse in fase cautelare e di reclamo, ha respinto la domanda dalla stessa avanzata.
Nel ripercorrere analiticamente il contenuto delle dichiarazioni rese, rispettivamente, Cont da e nella fase cautelare, e Controparte_3 Controparte_4 successivamente dal teste , nella fase di merito, questa Corte, al pari Testimone_1 di quanto correttamente rilevato in prima battuta dal Tribunale, non rinviene alcun elemento certo in grado di ricondurre alla ricorrente l'esercizio di un possesso sulla particella n. 435 tutelabile in sede cautelare.
Nessuna emergenza istruttoria può dirsi univocamente conducente quanto al ritenuto passaggio carrabile esercitato continuativamente con l'automobile da parte del la trattandosi, tutt'al più, di atti di mera tolleranza compiuti Parte_1 dai resistenti al fine di consentire, seppur saltuariamente, alla propria parente di entrare nel terreno a cui si accede dal cancello grande in ferro.
Tale impostazione seguita dal Giudice di prime cure - ampiamente condivisa da questo
Collegio, che la ritiene organicamente motivata sia in fatto che in diritto, laddove è stato stabilito che tali atti di tolleranza sono incontrovertibilmente confermati dalle ammissioni della stessa ricorrente, dalla documentazione prodotta unitamente al ricorso nonché dalle dichiarazioni rese dagli informatori all'udienza del 15.12.2015, che “hanno messo in luce la pura occasionalità dell'utilizzo del passaggio carrabile” (peraltro solo l'informatore ha riferito di essersi recato insieme alla Testimone_2 ricorrente sui luoghi di causa con l'autovettura unicamente in due occasioni) - è stata fortemente criticata dall'appellante, poiché, a suo dire, non corrisponderebbe alla realtà dei fatti.
E' bene innanzitutto precisare che, in subiecta materia, costituisce principio consolidato quello per cui - nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà
o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex art.1144 c.c. e, quindi, sia inidonea all'acquisto mediante possesso - la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione di de tta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso.
Nondimeno, detta presumptio hominis è inoperante quando la tolleranza si colleghi ad un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, essendo evidente che lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento della res.
Ne discende che "il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale può integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli (quali quelli di amicizia o di buon vicinato), ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo" (cfr. Cassazione civile, sez. II, 18 giugno 2001, n. 8194; Cassazione civile, sez. II, 3 febbraio
1998, n. 1042; Cassazione civile, sez. II, 3 agosto 1995, n. 8498; Cassazione civile, sez.
II, 21 ottobre 1991, n. 11118; Cassazione civile, sez. II, 22 maggio 1990, n. 4631).
Ed ancora, “al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito”. (Cass. Civ. sent. n. 9661 del 27.4.06).
In parole povere, proprio in ragione dei rapporti di parentela intercorrenti tra le parti e dell'occasionalità con la quale la ricorrente assume essersi recata sui luoghi di causa con la propria autovettura, deve addivenirsi alla conclusione che si sia trattato di meri atti di tolleranza da parte del Controparte_1
Il motivo va quindi disatteso.
Quanto alla seconda censura valga quanto appresso.
Va, in primis, precisato che la fase cautelare di un giudizio ha una propria autonomia strutturale e funzionale rispetto alla fase di merito, di talché il giudice, con l'ordinanza definitoria, provvede alla liquidazione delle spese di tale prima fase.
Tale pronuncia è di norma provvisoria e può essere modificata o confermata nella sentenza di merito.
Nel caso di specie, con l'ordinanza emessa a chiusura della fase cautelare, il Tribunale ha correttamente ritenuto che, in assenza di prova circa l'effettivo coinvolgimento di nella vicenda per cui è causa (prova che avrebbe dovuto in ogni Controparte_2 caso fornire la ricorrente), la in base al principio di Parte_1 soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., dovesse essere condannata alle spese di lite nei confronti di essa resistente, in base allo scaglione risultante dal valore dichiarato della causa ed all'attività di difesa svolta dal suo procuratore, che in più riprese, nell'ambito dei propri scritti difensivi, aveva sempre professato l'estraneità ai fatti di causa della propria assistita nonché la sua carenza di legittimazione passiva per non avere mai proceduto all'accettazione dell'eredità (e ciò almeno fino al termine della prima fase cautelare del giudizio).
Nell'ordinanza emessa dal Giudice del reclamo viene del pari pertinentemente evidenziato che non sussiste alcuna prova, neanche presuntiva, a favore della responsabilità di motivo per il quale andava confermato il capo Controparte_2 del provvedimento cautelare relativo alla condanna alle spese della ricorrente, in ossequio al principio di soccombenza.
Proseguendo nella propria disamina, il Tribunale conferma l'ordinanza cautelare anche nella parte in cui era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni avanzata da in virtù del fatto che la dichiarazione di Controparte_2 [...] ella comunicazione del 10.02.2015, inviata alla ricorrente, possa Controparte_1 aver indotto in errore quest'ultima a ritenere responsabile del presunto spoglio anche la prima.
Conseguentemente applica, a ragion veduta, nei confronti della ricorrente, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. in quanto, avendo costei “...agito per ottenere (anche nella fase di reclamo n.d.r.) la condanna della resistente sulla base dei medesimi pre supposti di giudizio di primo grado, insistendo nella propria tesi difensiva nonostante la dichiarazione del resistente e l'assenza di alcun elemento idoneo a supportare la dedotta responsabilità della cugina…” avrebbe attuato un comportamento gravemente colposo, essendo oltremodo consapevole dell'infondatezza della propria pretesa.
In egual modo, il Tribunale, nella sentenza impugnata, evidenziando, tra l'altro, che, con la proposizione del giudizio di merito anche nei confronti della CP_2
(la cui posizione di totale estraneità ai fatti di causa era pacificamente emersa
[...] sia in fase cautelare che di reclamo) la ricorrente avesse “…abusato dello strumento giudiziale sia insistendo, anche nel giudizio di merito, nell'evocare in causa la resisten te
- che, sin dall'inizio della vicenda in questione, è stata ritenuta Controparte_2 estranea ad ogni contestazione - sia nell'invocare la revoca di tutti i provvedimenti emessi dal Tribunale, in favore della stessa, sulla scorta di argomentazioni pale semente apodittiche ed arbitrarie...”, ha quindi legittimamente condannato - con motivazione assolutamente condivisibile - ex art. 96, comma 3, c.p.c., a Parte_1 pagare in favore di essa resistente la somma di € 3.627,00, equitativamente determinata.
Quanto alla domanda subordinata di riforma delle spese di lite delle precedenti fasi, con riduzione delle stesse in base al valore della causa asseritamente desumibile dalla documentazione catastale in atti, la stessa è totalmente destituita di fo ndamento.
Ed invero, contrariamente all'assunto dell'appellante che, per la prima volta nell'atto di appello, invoca la determinazione del valore della controversia ai sensi dell'art. 15
c.p.c. mentre, sin dall'inizio della controversia aveva dichiarato il valore come indeterminabile, ritiene, la Corte, che proprio quest'ultimo sia il valore della controversia.
La presente vertenza, infatti, non ha ad oggetto esclusivamente la tutela del possesso, avendo la ricorrente formulato anche le seguenti specifiche domande, aventi ciascuna un proprio valore, sebbene non quantificato dalla parte:
- abbattimento ed eliminazione di tutti i manufatti e delle opere illegittimamente realizzati (cancelli e recinzioni metallici, aiuola e muro paraterra a secco);
- ricostruzione della chiudenda metallica che delimitava e materializzava la pertinenza della casetta intestata a;
Parte_1
- ripristino e/o costituzione di un congruo passaggio carrabile in favore della ricorrente;
- condanna al risarcimento dei danni materiali, da quantificarsi in corso di causa, sia per la privazione dei beni subita ed per il loro mancato godimento, nonché in via equitativa a titolo di lesione per i reati di cui agli artt. 631, 632 e 633 del c.p., con richiesta di espletamento di C.T.U. per la quantificazione dei danni materiali.
Come si può ben vedere, si tratta di una pluralità di obbligazioni delle quali è stato chiesto l'adempimento che, non liquidate nel loro ammontare, rendono la controversia di valore indeterminabile.
Per le suesposte ragioni l'appello va quindi interamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi - attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase - ed in rapporto al valore della causa (€. 7.811,50), in complessivi €. 2.906,00, in favore, rispettivamente, di
[...]
di cui €. 567,00 per la fase di studio, €. Controparte_1 Controparte_2
461,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase istruttoria ed €. 956,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e con atto di citazione Controparte_1 Controparte_2 notificato telematicamente il 19.02.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) Condanna alla rifusione delle spese relative al Parte_1 presente giudizio in favore di che liquida in complessivi €. Controparte_1
2.906,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
3) Condanna alla rifusione delle spese relative al Parte_1 presente giudizio in favore di che liquida in complessivi €. Controparte_2
2.906,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
4) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)