Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza 6 marzo 2026
Ordinanza cautelare 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 4289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4289 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04289/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08488/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8488 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Tancredi Bongiorno e Rossella Angileri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento Dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento n. m_dg.GDAP.-OMISSIS-.U a firma del Direttore del DAP - Dir. Gen. del Personale, notificato il 6/6/2025 a mezzo posta raccomandata ar n. 20170054577-1, di rigetto, in data 4/4/2025, dell’istanza di assegnazione temporanea presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-, nonché del provvedimento n. -OMISSIS- del 2.7.2025 di diniego altresì della richiesta di discostamento dalla sede di servizio e di assegnazione presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-;
nonché, di ogni altro provvedimento, presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato, eventualmente, non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. ES TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
1. che parte ricorrente - residente in [...], in qualità di agente del Corpo di Polizia Penitenziaria con qualifica di assistente amministrativo in servizio presso la Casa Circondariale di Pagliarelli di Palermo – ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti, di cui in epigrafe, mediante i quali l’amministrazione resistente rigettava l’istanza di assegnazione (eventualmente anche temporanea) presso la sede di servizio Casa Circondariale di -OMISSIS-, presentata a seguito del grave evento cardiovascolare subito nel luglio del 2023 (“ infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST, e sottoposto a intervento di angioplastica percutanea con pallone medicato (DEB) ” nonché “ sindrome coronarica cronica su base aterosclerotica e nuovo intervento di angioplastica con impianto di stent medicato (DES) sulla coronaria destra ”) dal quale ne era conseguito un irreversibile deterioramento della condizione psico-fisica;
che, infatti, in data 17 giugno 2024, la Commissione Medica Ospedaliera di Messina formulava formale giudizio di non idoneità permanente al servizio d’istituto incondizionato nella Polizia Penitenziaria, con conseguente collocazione in servizio civile ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 443/1992, a causa dell’incompatibilità con qualsiasi mansione soggetta a stress fisico o psichico prolungato. Tant’è che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) riconosceva l’ipotesi di invalidità civile nella misura del 50% e lo stato di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 104/1992;
che ciò nonostante, l’amministrazione resistente rigettava l’istanza, con i provvedimenti impugnati, in ragione del fatto che “ l’eventuale accoglimento della richiesta determinerebbe una carenza di organico nel profilo professionale di assistente amministrativo pari a due unità ”;
che deduceva a tal fine, in punto di diritto, la violazione dell’art. 97 Cost., del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, nonché del diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione, in quanto l’amministrazione non aveva tenuto conto che “ non può fisicamente, emotivamente e psicologicamente uscire quindi di casa alle cinque del mattino, affrontare un viaggio di 1 ora e 30 minuti, raggiungere il proprio posto di lavoro, lavorare per 6\8 ore di fila e riaffrontare un viaggio per far ritorno a casa nel tardo pomeriggio ”, omettendo quindi il necessario equilibrato e ragionevole contemperamento degli interessi pubblici nonché la conseguente motivazione rinforzata;
2. che nel costituirsi in giudizio l’amministrazione resistente ha dedotto, ex adverso , quanto segue: a) in limine, l'inammissibilità del ricorso introduttivo di lite per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in questione una vicenda contenziosa inerente la gestione privatistica del rapporto di lavoro di un dipendente dell’Amministrazione penitenziaria, sotto il profilo della sua assegnazione provvisoria presso altro Istituto penitenziario ( id est , l’annullamento di un provvedimento inerente la fase esecutiva del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A); b) l’infondatezza del ricorso in quanto presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-, sede richiesta, non risultava e non risulta alcuna vacanza di posto nel profilo professionale di assistente amministrativo: nello specifico, “ l'Amministrazione, non è legittimata ad assegnare, seppure temporaneamente, presso una sede un dipendente in sovrannumero, ad eccezione della circostanza che egli stesso sia portatore di handicap in situazione di gravità. Ebbene, nella fattispecie concreta tale ipotesi non ricorre ”;
3. che con ordinanza n. 202504962 del 12.9.2025 il Collegio adito rigettava l’istanza cautelare, rilevando che “ Ritenuto - impregiudicata qualunque ulteriore approfondita valutazione – che nella fattispecie non ricorre il requisito del c.d. fumus boni iuris, atteso che le condizioni di salute della parte ricorrente, per quanto indiscutibilmente apprezzabili, non sono giuridicamente qualificabili come handicap grave, sicché effettivamente inidonee a consentire all’amministrazione resistente l’assegnazione dello stesso in sovrannumero presso la sede ambita, ove non vi è posto carente ”;
che con successiva ordinanza n. 202504026 del 7.11.2025, il Consiglio di Stato, adito in sede di appello cautelare, accoglieva viceversa l’istanza interinale riformando quella di primo grado: “ Ritenuto che nell’ambito di un bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, privati e pubblici, le esigenze dell’appellante, anche alla luce dei plurimi profili dedotti sullo stato di salute, appaiono adeguatamente tutelabili con la definizione del merito della controversia ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. dinanzi al TAR del Lazio che dovrà provvedere con particolare sollecitudine ”;
4. che con successiva memoria e produzione documentale, del 11.12.2025, parte ricorrente depositava la relazione cardiologica del 30 settembre 2025, redatta dal Dipartimento di Emergenza e Urgenza – Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “P. Giaccone” di Palermo, a firma del dott. Salvatore Evola, cardiologo di riferimento dell’unità (documento già depositato in sede di appello cautelare). con la quale veniva ribadito che il pregresso infarto miocardico imponeva al paziente uno stile di vita caratterizzato da stabilità, riposo regolare e assenza di sollecitazioni stressogene, in quanto il lavoratore con pregresso infarto non può rinunciare al riposo notturno trattandosi di quadro clinico consolidato e stabile ma ad alto rischio di recidiva, consigliando “ l’avvicinamento della sede di lavoro per ridurre i tempi di viaggio ed il carico psico-fisico ”;
4. Ritenuto, da un lato, che la cognizione della presente controversia appartiene certamente al giudice amministrativo adito, rientrando nel disposto di cui al comma 4 dell’art. 63 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui stabilisce che restano devolute al giudice amministrativo “in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”: per cui a maggior ragione quelle relative al diritto alla salute; dall’altro, che il ricorso deve essere accolto perché fondato, essendo risultato res meliius perpensa fondato il vizio di mancata ponderazione di tutti gli interessi e di conseguente lacuna motivazionale, tenuto conto che secondo la giurisprudenza amministrativa citata dalla parte ricorrente (Cons. Stato n. 6373/2020; TAR Lazio n.557/2019), il diritto alla salute prevale rispetto a mere esigenze di servizio quando è dimostrata l’urgenza e la gravità del quadro clinico, atteso che la carenza cronica di personale non giustifica da sola il diniego (CdS, n. 5983/2017; TAR Campania n. 741/2022). La documentazione prodotta dalla parte ricorrente, dopo l’ordinanza cautelare di prime cure , ha infatti messo in miglior luce il quadro clinico della parte ricorrente, che è qualificabile - diversamente da quanto ritenuto in prima battuta - come grave, con conseguente onere conformativo in capo all’amministrazione resistente di provvedere alla assegnazione dello stesso presso la sede ambita trattandosi di attività amministrativa vincolata;
5. Ritenuto altresì che le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame impongano la compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie perché fondato, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA VO, Presidente
ES TE, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES TE | CA VO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.