Sentenza 22 agosto 2013
Massime • 1
La norma di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (applicabile "ratione temporis"), limita la risarcibilità del danno alle sole cose, diverse dal prodotto difettoso, normalmente destinate all'uso o consumo privato e come tali utilizzate dal danneggiato, escludendo, quindi, che possa essere risarcito il danno alle cose destinate ad un uso professionale e utilizzate in tal senso (come, nella specie, per i capi di abbigliamento prodotti dall'attore a scopo commerciale, danneggiati da un ammorbidente prodotto dal convenuto).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/08/2013, n. 19414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19414 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRUTI Giuseppe M. - Presidente -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
Dott. VINCENTI Enzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28359-2007 proposto da:
HENKEL ITALIA S.P.A. (già HENKEL S.P.A.) 00100960608, in persona del Presidente e Amministratore delegato dott. VITELLI VINCENZO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEL CONTE ELIO giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FOSTER S.P.A.;
- intimato -
sul ricorso 103-2008 proposto da:
FOSTER S.P.A. 00156900468, in persona del legale rappresentante pro tempore GIORGIO TI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato RIDOLA MARIO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MENCHINI SERGIO giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
HENKEL ITALIA S.P.A. (già HENKEL S.P.A.) 00100960608, in persona del Presidente e Amministratore delegato dott. VITELLI VINCENZO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEL CONTE ELIO giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 714/2007 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 08/06/2007 R.G.N. 2004/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2013 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l'Avvocato NICOLA RIVELLESE per delega;
udito l'Avvocato MARIO GIUSEPPE RIDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito il 1 motivo del ricorso incidentale e rigetto del 2 motivo dell'incidentale.
RITENUTO IN FATTO
1. - La OS S.p.A., operante nel settore della produzione e commercializzazione dei capi di abbigliamento, la cui attività ricomprendeva anche la fase del relativo lavaggio, acquistava dal rivenditore Detersivificio Fratelli Bertozzi n. 4073 confezioni di prodotto ammorbidente denominato "PID", prodotto dalla EN S.p.A., la cui applicazione in sede di lavaggio aveva determinato, nei capi con esso trattati, delle variazioni di colore in corrispondenza delle parti ripiegate, manifestatesi circa trenta giorni dopo il lavaggio stesso.
Sicché la OS S.p.A. conveniva in giudizio la EN S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito dell'utilizzo dell'anzidetto prodotto.
Nel contraddittorio delle parti, l'adito Tribunale di Massa, espletata l'istruttoria con consulenza tecnica, rigettava la domanda attrice.
2. - A seguito di gravame interposto dalla OS S.p.A., la Corte di appello di Genova, con sentenza resa pubblica l'8 giugno 2007, riformava la sentenza di primo grado ed accoglieva in parte la domanda risarcitoria dell'appellante, originaria attrice, condannando la EN S.p.A. al risarcimento del danno nella misura di Euro 139.951,06, oltre accessori.
2.1. - La Corte territoriale, inquadrata la fattispecie nell'ambito della responsabilità da prodotti difettosi, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 - normativa alla cui applicazione non era ritenuto di ostacolo la "qualificazione professionale della parte attrice" - assumeva che la causa del danno era da riconoscersi, alla stregua delle risultanze della c.t.u. espletata in corso di giudizio, "nell'avvenuta sottoposizione di tessuti fatti oggetto di tintura con coloranti diretti all'azione di ammorbidenti cationici" quale era il prodotto PID della EN - il cui uso aveva determinato una alterazione dei colori dei tessuti così trattati;
alterazione che avrebbe potuto essere evitata solo con l'utilizzo di ammorbidenti di tipo non ionico.
Ciò posto, il giudice di appello osservava che sulla confezione del prodotto "non compariva alcuna indicazione che segnalasse la necessità dell'impiego dell'ammorbidente solo per bucato a mano e ne sconsigliasse l'uso per il trattamento di tessuti a colorazione diretta"; ciò che si sarebbe reso viepiù necessario tenuto conto delle dimensioni delle confezioni del prodotto (di capienza di 4 litri ciascuna), "certamente congruenti (anche) con la destinazione ad uso industriale". Ne conseguiva che il prodotto era da reputarsi "difettoso" ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 224 del 1988, art. 5, là dove, inoltre, le conoscenze scientifiche e tecniche al momento della sua messa in circolazione erano tali da doversi ritenere nozione acquisita quella della diminuzione della solidità dei colori dei tessuti trattati con coloranti diretti ad opera del detersivo cationico utilizzato per il loro lavaggio. 2.2. - La Corte di appello di Genova riteneva, altresi, sussistente un concorso di responsabilità, nella misura di un terzo del totale, in capo alla OS S.p.A., giacché la stessa versava "in una situazione professionale non compatibile con un cieco affidamento nelle apparenti o presumibili caratteristiche del prodotto, e tale da consentirle, e da suggerirle, nel contesto dell'esperienza maturata nell'utilizzazione industriale di prodotti del genere, l'acquisizione degli elementi informativi e l'adozione dei controlli preventivi che avrebbero evitato il verificarsi dell'evento dannoso". La EN S.p.A. veniva così condannata a risarcire il danno nella misura dei due terzi del totale.
3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre la EN S.p.A., sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso la OS S.p.A., che ha altresi proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi, di cui uno condizionato all'accoglimento del ricorso principale.
La EN (divenuta EN LI S.p.A.) ha proposto controricorso avverso il ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Preliminarmente, i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
1.1. - Sempre in via preliminare, va sin d'ora respinta l'eccezione, sollevata dalla parte ricorrente, di tardività del controricorso (cui è unito il ricorso incidentale), in quanto risulta rispettato il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ.. Il ricorso, infatti, è stato notificato il 6 novembre 2007 e, dunque, il termine (di venti giorni) per il deposito scadeva il successivo 26 novembre;
sicché il termine (di ulteriori venti giorni) per la notificazione del controricorso scadeva il 16 dicembre 2007, che però cadeva di domenica, con la conseguenza che lo stesso termine era prorogato il giorno seguente 17 dicembre 2007, nel quale il controricorso, per l'appunto, è stato spedito per la notifica.
2. - Con l'unico motivo di ricorso principale della EN S.p.A., è denunciata violazione e falsa applicazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, art. 11. La ricorrente osserva che la Corte territoriale, nel decidere la controversia, ha fatto esclusivo riferimento alla disciplina dettata dal D.P.R. n. 224 del 1988, errando però nel ritenere la sua applicabilità alla fattispecie, posto che l'art. 11 di detto decreto riserva la risarcibilità per prodotto difettoso alla "distruzione" o al "deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzato dal danneggiato", là dove la OS S.p.A. era, incontestatamente, impresa industriale e commerciale nel campo dell'abbigliamento, la quale non aveva utilizzato l'ammorbidente PID per "uso e consumo privato". In definitiva, la tutela apprestata dal citato D.P.R. n. 224 del 1988 riguarderebbe soltanto il consumatore e non già il professionista, come la società attrice.
Viene, quindi, formulato il seguente quesito di diritto: "se l'utilizzatore del prodotto ritenuto difettoso ai sensi del D.P.R. n.224 del 1998 che abbia riportato un danno come previsto dall'art. 11,
lett. b, del suddetto decreto, abbia o meno diritto alla tutela prevista da detta normativa qualora non ne faccia uso o consumo privato, ma lo impieghi nel quadro della sua attività imprenditoriale".
3. - Il motivo è ammissibile e fondato.
3.1. - Sotto il primo profilo, vanno infatti disattese entrambe le eccezioni sollevate dalla società controricorrente, le quali attengono, l'una, all'inidoneità, ex art. 366-bis cod. proc. civ., del quesito di diritto che assiste il mezzo (profilo che, in ogni caso, è rilevabile d'ufficio) e, l'altra, alla asserita denuncia di "una valutazione di merito effettuata dal giudice del gravame". Invero, il formulato quesito appare sufficientemente adeguato allo scopo, giacché in esso, seppur non si faccia esplicito riferimento alla singolarità del caso, si assume comunque la presenza degli elementi caratterizzanti la fattispecie e la ratio decidendo, della sentenza impugnata e cioè la qualità professionale della parte danneggiata e la affermata applicabilità del D.P.R. n. 224 del 1998 in costanza di detto elemento fattuale.
Inoltre, il vizio è prospettato effettivamente come violazione di legge, giacché si postula essenzialmente l'erroneità del principio giuridico applicato nella controversia dal giudice del merito, deducendosi che il D.P.R. n. 224, art. 11, lett. b), non consentirebbe di tutelare il professionista, non essendo in contestazione la qualità di imprenditori delle parti in causa e il danno provocato dal prodotto difettoso a beni non destinati all'uso e consumo privato (come la merce confezionata dalla OS S.p.A. e destinata alla vendita).
Peraltro, non tocca il profilo qui esaminato il fatto che la ricorrente abbia in parte frainteso il significato della anzidetta norma, intendendo la relazione tra la cosa e il suo uso o consumo privato quella investente il prodotto difettoso e non già quella concernente la cosa danneggiata, posto che la corretta interpretazione della legge è rimessa al giudice, là dove, nella specie, rimane in ogni caso evidente che il motivo è orientato a censurare l'inapplicabilità del D.P.R. n. 224 del 1998 nella presente controversia.
3.2. - Sulla fondatezza del motivo, si osserva quanto segue. 3.2.1. - L'art. 11 del citato D.P.R., recante "Attuazione della direttiva CEE numero 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi della L. 16 aprile 1987, n. 183, art. 15" - in vigore nel periodo in cui si sono verifica ti i fatti all'origine della presente controversia (anno 1990) - detta(va) la disciplina del "danno risarcibile", disponendo quanto segue: "È risarcibile in base alle disposizioni del presente decreto: a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato" (comma 1). "Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di Euro trecentottantasette" (comma 2).
La disposizione mutua, senza discostarsene, l'art. 9 della direttiva 85/374/CEE - di cui, per l'appunto, è (stato) attuazione - il quale,
a sua volta, recitava: "Ai sensi dell'art. 1, per "danno" si intende:
a) il danno causato dalla morte o da lesioni personali, b) il danno o la distruzione di una cosa diversa dal prodotto difettoso, previa detrazione di una franchigia di 500 ECU, purché la cosa i) sia del tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e il) sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per proprio uso o consumo privato. Il presente art. lascia impregiudicate le disposizioni nazionali relative ai danni morali".
L'art. 1 della direttiva del 1985 - come, poi, il D.P.R. n. 224, art.
1 - afferma che "il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto".
In definitiva, il D.P.R. del 1988, art. 11, come già l'art. 9 della direttiva, limita l'area del danno risarcibile, selezionando, con ciò stesso, gli ambiti della tutela predisposta dalla normativa, di matrice comunitaria, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
La medesima tecnica legislativa si registra nel codice del consumo, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (che ha sostituito, abrogandolo, il D.P.R. n. 224 del 1988), il cui Titolo 2^ si occupa, infatti, della responsabilità per danno da prodotti difettosi, riproponendo all'art. 123 la stessa formulazione del previgente art. 11 (salvo minimi adattamenti resi necessari dalla diversità del corpo normativo nel quale si innerva).
3.2.2. - Ritiene il Collegio che la legittimazione ad avvalersi della tutela sostanziale predisposta dal D.P.R. n. 224 del 1998, art. 11, comma 1, lett. b), per il risarcimento del danno alle cose (che solo interessa nella fattispecie) debba essere circoscritta in ragione ed in funzione della indicazione che si desume dallo stesso tenore della norma e, dunque, con esclusione della cosa destinata all'"uso professionale".
3.2.3. - In tale prospettiva, non può anzitutto disconoscersi che vi sia convergenza del significato letterale della specifica disposizione da interpretarsi (lett. b, dell'art. 11) con la ratio della tutela somministrata dall'intero provvedimento e quale assunta, significativamente, dalla normativa Europea recepita, là dove, quest'ultima, si orienta - come emerge dai suoi "considerando" (segnatamente, primo, sesto e nono) - primariamente alla protezione del consumatore.
Appare, dunque, coerente con siffatte premesse la previsione per cui la cosa distrutta o deteriorata, diversa dal prodotto difettoso, sia soltanto quella destinata, in forza del suo standard di normalità, "all'uso o consumo privato" e proprio secondo siffatta destinazione la stessa cosa debba essere "principalmente utilizzata dal danneggiato".
3.2.4. - Un siffatto approdo ermeneutico, come detto, è tributario della evidente sovrapposizione tra i due significanti che fissano la portata semantica delle rispettive disposizioni, quella della direttiva comunitaria e quella della norma nazionale di recepimento. Ma non solo, giacché al formante dell'anzidetto esito ermeneutico concorre, proprio in forza del rapporto che sussiste tra le due fonti, la cd. interpretazione adeguatrice al diritto sovranazionale, che si avvale della sostanza della giurisprudenza della Corte di giustizia nella materia.
Già con la sentenza del 10 maggio 2001, in C-203/99, (Veedfald), la Corte di Lussemburgo ebbe a precisare che "l'art. 9 della direttiva deve essere interpretato nel senso che, fatta eccezione per il danno morale - il cui risarcimento dipende esclusivamente dalle norme di diritto interno - e per le esclusioni risultanti dalle precisazioni apportate da tale disposizione con riferimento ai danni a cose, uno Stato membro non può limitare i tipi di danno materiale, derivanti da morte o da lesioni personali, o di danno cagionato a una cosa o consistente nella distruzione di una cosa, che saranno risarciti". Là dove le ricordate "precisazioni" riferite al danno alle cose riguardavano il fatto che "il danno dev'essere d'importo pari o superiore a 500 Euro, mentre la cosa danneggiata dev'essere del tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato ed essere stata utilizzata come tale dalla vittima".
Una tale delimitazione ribadita con la sentenza 25 aprile 2002, in C- 154/00 (Commissione c. Repubblica Ellenica) risulta del tutto evidente in forza della più recente sentenza 4 giugno 2009, in C- 258/08 (Moteurs Leroy Somer), con cui si è affermato che, "sia dal testo che dalla sistematica della direttiva 85/374, e particolarmente dai suoi artt. 1 e 9 nonché dal suo nono "considerando", che il risarcimento dei danni cagionati ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso non fa parte degli aspetti che la direttiva disciplina", non essendo "siffatti danni ... riconducibili al termine "danno" ai sensi dell'art. 1 della direttiva 85/374, così come definito al suo art. 9".
Con ciò, la Corte di giustizia, riconoscendo che nell'ambito di disciplina e di tutela della citata direttiva non è ricompreso il risarcimento dei danni cagionati ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso, ha, tuttavia, ritenuto che ciò non impedisca "ad uno Stato membro di prevedere a tal proposito un regime di responsabilità corrispondente a quello instaurato dalla direttiva stessa".
Sicché, mutando il proprio precedente orientamento di segno contrario - espresso, tra le altre, dalle sentenze C-154/00, citata, e dalla coeva C-52/00 (Commissione c. Repubblica Francese) - radicato su una lettura restrittiva anche dell'art. 13 della stessa direttiva 85/374/CEE (per cui il regime attuato da quest'ultima "non esclude l'applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale purché essi si basino su elementi diversi, come la garanzia dei vizi occulti o la colpa") in ragione di esigenze, allora ritenute prevalenti, di "completa armonizzazione" delle legislazioni nazionali, la Corte di Lussemburgo ha concluso "che la direttiva 85/374 deve essere interpretata nel senso che essa non osta all'interpretazione di un diritto nazionale ovvero all'applicazione di una giurisprudenza interna consolidata secondo cui il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno cagionato ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso, qualora detto danneggiato fornisca solamente la prova del danno, del difetto del prodotto e del nesso causale tra il suddetto difetto e il danno". Il diritto nazionale, coerentemente interpretato dalla relativa giurisprudenza, alla base di tale recente mutamento giurisprudenziale confermato, in relazione ad ulteriori aspetti della regolamentazione di settore, dalla sentenza 21 dicembre 2011, in C-495/10 (Centre hospitalier universitaire de Besangon), "nell'ottica di rafforzamento della tutela del consumatore" è quello francese di recepimento della direttiva in esame, avvenuto tramite la novellazione del codice civile ad opera della legge n. 1998-389 (successivamente modificata dalla L. n. 1343 del 2004, con l'introduzione della franchigia), il cui art. 1386-2 recita: "Les dispositions du present titre s'appliquent à la reparation du dommage qui resulte d'une atteinte à la personne. Elles s'appliquent egalement à la reparation du dommage superieur à un montant determinè par decret, qui resulte d'une atteinte à un bien autre que le produit defectueux lui-meme". Appare, dunque, evidente come tale norma, nel dare attuazione alla direttiva 85/374/CEE, abbia - quanto al risarcimento del danno alle cose - fatto riferimento al pregiudizio "causato ad un bene diverso dal prodotto difettoso stesso", così da consentire una sua interpretazione, effettivamente adottata dal "diritto vivente" francese, ricomprensiva di "tutti i danni causati ai beni privati e non privati" (come messo in risalto dalla citata sentenza in C-52/00 della Corte di giustizia).
3.2.5. - Analoga estensione applicativa non è consentita in riferimento alla disposizione di cui al D.P.R. n. 224 del 1988, art.11, comma 1, lett. b), che traspone fedelmente l'art. 9 della direttiva 85/374/CEE e, dunque, può e deve essere intesa coeretitemente con la norma comunitaria, con la conseguenza che anche la norma nazionale limita la risarcibilità del danno alle cose normalmente destinate all'uso o consumo privato e come tali utilizzate dalla vittima, non consentendo, quindi, che in base al D.P.R. n. 224 del 1988 possano essere risarcite le cose destinate ad un uso professionale e utilizzate in tal senso.
Pertanto, nella specie, è da escludere che la OS S.p.A. possa essere risarcita per il danno cagionato dal prodotto della EN LI S.p.A. (ammorbidente denominato "PID"), che si assume difettoso, ai capi di abbigliamento confezionati dalla stessa OS e destinati alla vendita sul mercato di settore, trattandosi, per l'appunto, di cose destinate ad uso professionale e come tali utilizzate.
Peraltro, alla stregua di quanto messo in risalto dalla più recente giurisprudenza Europea, l'esclusione, nel caso di specie, della tutela apprestata dal D.P.R. n. 224 del 1998 non inibisce, di per sè, che il danno possa essere comunque risarcito in forza di altra (anche analoga) disciplina sulla cui base si riconosca la responsabilità del produttore per i pregiudizi arrecati dal prodotto difettoso alle cose ad uso professionale.
Del resto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, "anche prima della entrata in vigore del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, che disciplina la responsabilità del produttore con effetto non retroattivo, ma secondo criteri anche in precedenza applicabili per la loro coerenza logica con quelli che regolano la responsabilità aquiliana, il danno subito da colui che si serve di una cosa poteva essere addebitato ad un difetto di costruzione della cosa medesima ed il costruttore poteva essere chiamato a risponderne, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ." (Cass., 29 settembre 1999, n. 10274; Cass., 3 aprile 2003, n. 5164). 3.2.6. - La soluzione cui si è pervenuti nella presente controversia non confligge con quella assunta da questa stessa Sezione in forza della sentenza n. 13458 del 29 maggio 2013, secondo la quale la legittimazione al risarcimento, in base al D.P.R. n. 224 del 1988, si correla "al rischio derivante dal prodotto difettoso, riferendosi la tutela accordata all'"utilizzatore" in senso lato, e, quindi, indubbiamente ad una persona fisica ... ma non esclusivamente al "consumatore" o all'utilizzatore non professionale". In quell'occasione veniva in rilievo l'applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a), citato D.P.R. e cioè l'ipotesi "danno causato dalla morte o da lesioni personali"; si trattava, difatti, del danno da lesioni (parestesie a due dita della mano destra) subito da un medico-chirurgo per l'utilizzo, durante un intervento chirurgico, di una pinza da taglio ad ultrasuoni, che si assumeva difettosa. La diversità tra le due fattispecie, regolate da disposizioni differenti (sebbene inserite nello stesso provvedimento con forza di legge) e concernenti la tutela di beni distinti, non consente, dunque, di sovrapporre, di per sè, gli esiti interpretativi che rispettivamente le riguardano. Non solo l'apparato argomentativo che attiene alla fattispecie di cui all'art. 11, lett. b) si avvale di un sedimentato orientamento giurisprudenziale sovranazionale che, paramenti, non si rinviene in relazione alla lett. a), ma, soprattutto, non può sottacersi la particolarità della formulazione di quest'ultima disposizione (analogamente a quella dell'art. 9 della direttiva comunitaria attuata), che non mostra altra specificazione che non sia quella della natura del danno, con ciò sembrando fornire, di per sè, la misura stessa dell'importanza che assumono i beni tutelati e cioè quelli della vita e della integrità fisica. 4. - Con il primo motivo di impugnazione incidentale, assistito da quesito ex art. 366-bis cod. proc. civ., la OS S.p.A. denuncia vizio di motivazione "nella parte in cui configura il concorso colposo di OS S.p.A. nel fatto dannoso per mancata adozione di controlli preventivi".
La Corte territoriale avrebbe insufficientemente motivato là dove ha ritenuto sussistente il concorso di responsabilità della OS per essersi essa astenuta, in quanto operatore professionale del settore, dal predisporre controlli preventivi e dall'acquisire elementi informativi sul prodotto difettoso. Difatti, nell'atto di citazione originario si dava conto dell'effettuazione, da parte della medesima OS nel maggio 1990, di prove di lavaggio con ammorbidente PID di cui erano state acquistate 16 confezioni, quale elemento che sarebbe riscontrato dalla fattura di acquisto allegata in atti. 4.1. - Con il secondo mezzo del ricorso incidentale è riproposta la "questione di applicabilità dell'art. 2043 c.c. ai fatti accertati, anche ai fini di una eventuale decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2". 4.2. - Il ricorso incidentale è tutto assorbito dall'accoglimento del ricorso principale, giacché con tale statuizione cade il presupposto stesso dell'intera decisione sulla responsabilità della EN, che la Corte territoriale ha incentrato esclusivamente sull'applicazione della tutela recata dal D.P.R. n. 224 del 1988. 5. - Va, dunque, accolto il ricorso principale e dichiarato assorbito quello incidentale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "La norma di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, art. 11, comma 1, lett. b), limita la risarcibilità del danno alle cose,
diverse dal prodotto difettoso, normalmente destinate all'uso o consumo privato e come tali utilizzate dal danneggiato, escludendo, quindi, che possano essere risarcite le cose destinate ad un uso professionale e utilizzate in tal senso, come, nella specie, i capi di abbigliamento confezionati dalla società attrice e destinati dalla stessa alla vendita sul mercato di settore, danneggiati dal prodotto della società convenuta, che si assume difettoso". In applicazione di detto principio il giudice del rinvio dovrà, quindi, nuovamente valutare il fondamento dell'azione risarcitoria promossa dalla OS S.p.A., facendo riferimento ad una disciplina di tutela diversa da quella dettata dal citato D.P.R. e sulla cui base, in ragione del corredo allegatorio delle parti, provvederà ad apprezzare se sussista, o meno, la dedotta responsabilità del produttore.
Il giudice del rinvio provvederà, infine, anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale della EN LI S.p.A. (già EN S.p.A.) e dichiara assorbito quello incidentale della OS S.p.A.;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2013