Cass. civ., sez. III, sentenza 22/08/2013, n. 19414
CASS
Sentenza 22 agosto 2013

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, composta dai magistrati Berruti, Amendola, Ambrosio, Lanzillo e Vincenti. Le parti in causa sono due società, una delle quali ha richiesto il risarcimento dei danni subiti a causa di un prodotto difettoso, mentre l'altra ha contestato la legittimità della richiesta, sostenendo che la normativa sulla responsabilità da prodotti difettosi non si applicasse a un uso professionale. La Corte d'Appello di Genova aveva inizialmente accolto in parte la domanda risarcitoria, ma la ricorrente ha impugnato la decisione, sostenendo che la normativa in questione fosse applicabile solo ai consumatori e non ai professionisti.

Il giudice della Cassazione ha accolto il ricorso principale, affermando che il D.P.R. n. 224 del 1988 limita la risarcibilità del danno a beni destinati all'uso privato, escludendo quelli utilizzati in ambito professionale. La Corte ha argomentato che la norma di riferimento, in linea con la direttiva europea, è concepita per proteggere il consumatore e non si estende a beni utilizzati per scopi commerciali. Pertanto, la richiesta di risarcimento della società attrice è stata dichiarata inammissibile, e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per una nuova valutazione, tenendo conto di un'eventuale responsabilità del produttore secondo altre normative.

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Massime1

La norma di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (applicabile "ratione temporis"), limita la risarcibilità del danno alle sole cose, diverse dal prodotto difettoso, normalmente destinate all'uso o consumo privato e come tali utilizzate dal danneggiato, escludendo, quindi, che possa essere risarcito il danno alle cose destinate ad un uso professionale e utilizzate in tal senso (come, nella specie, per i capi di abbigliamento prodotti dall'attore a scopo commerciale, danneggiati da un ammorbidente prodotto dal convenuto).

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    Irene Marconi · https://www.altalex.com/ · 5 agosto 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/08/2013, n. 19414
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19414
Data del deposito : 22 agosto 2013

Testo completo