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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 417/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1597/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11175/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 31
e pubblicata il 09/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7333 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7332 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il
14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (conclusioni come da verbale)
Resistente/Appellato: (conclusioni come da verbale)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Roma Capitale ha proposto appello avverso la sentenza n. 11175 del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha accolto il ricorso proposto dalla Resistente_1 s.r. l. avverso gli avvisi di accertamento IMU n. 7333 e n. 7332 relativi agli anni d'imposta 2018 e 2019.
Con tempestive controdeduzioni si è costituita in giudizio la società appellata invocando il rigetto dell'appello proposto con il favore delle spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di primo grado ha ritenuto che i beni oggetto degli avvisi impugnati devono considerarsi “beni merce” con il conseguente diritto all'esenzione di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 102/2013.
In punto di fatto va precisato che, come emerge dagli atti, l'esenzione non è stata riconosciuta dal
Comune appellante nei termini che seguono:
1) Per gli immobili siti in località “Case Rosse”, per l'anno 2018, per 2 unità identificate al Dati catastali_1;
2) per l'anno di imposta 2019 per ulteriori 2 unità, identificate al Dati catastali_2;
3) per entrambe le annualità per 2 unità immobiliari site in Indirizzo_1 P. T e in Indirizzo_2 P. T-S1, entrambe classate in categoria C1 (negozi).
Tanto premesso l'appello è fondato.
E' incontroverso tra le parti che per le annualità di riferimento (2018 e 2019) e per gli immobili sopra indicati non risulta presentata la dichiarazione di esenzione. Al riguardo non può essere condivisa l'impostazione della difesa della società appellata (accolta dal primo giudice) in ordine alla operatività, in assenza di modifiche, della dichiarazione resa nel 2014.
Giova sul punto richiamare Cass. sez. 5 ord. n. 8357 del 2025 secondo cui le condizioni per l'esenzione dei cd. "beni-merce" non locati devono essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per la quale si chiede l'applicazione dell'esonero, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, da portarsi a conoscenza dell'Ente impositore circa la loro permanenza.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1597/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11175/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 31
e pubblicata il 09/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7333 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7332 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il
14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (conclusioni come da verbale)
Resistente/Appellato: (conclusioni come da verbale)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Roma Capitale ha proposto appello avverso la sentenza n. 11175 del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha accolto il ricorso proposto dalla Resistente_1 s.r. l. avverso gli avvisi di accertamento IMU n. 7333 e n. 7332 relativi agli anni d'imposta 2018 e 2019.
Con tempestive controdeduzioni si è costituita in giudizio la società appellata invocando il rigetto dell'appello proposto con il favore delle spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di primo grado ha ritenuto che i beni oggetto degli avvisi impugnati devono considerarsi “beni merce” con il conseguente diritto all'esenzione di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 102/2013.
In punto di fatto va precisato che, come emerge dagli atti, l'esenzione non è stata riconosciuta dal
Comune appellante nei termini che seguono:
1) Per gli immobili siti in località “Case Rosse”, per l'anno 2018, per 2 unità identificate al Dati catastali_1;
2) per l'anno di imposta 2019 per ulteriori 2 unità, identificate al Dati catastali_2;
3) per entrambe le annualità per 2 unità immobiliari site in Indirizzo_1 P. T e in Indirizzo_2 P. T-S1, entrambe classate in categoria C1 (negozi).
Tanto premesso l'appello è fondato.
E' incontroverso tra le parti che per le annualità di riferimento (2018 e 2019) e per gli immobili sopra indicati non risulta presentata la dichiarazione di esenzione. Al riguardo non può essere condivisa l'impostazione della difesa della società appellata (accolta dal primo giudice) in ordine alla operatività, in assenza di modifiche, della dichiarazione resa nel 2014.
Giova sul punto richiamare Cass. sez. 5 ord. n. 8357 del 2025 secondo cui le condizioni per l'esenzione dei cd. "beni-merce" non locati devono essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per la quale si chiede l'applicazione dell'esonero, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, da portarsi a conoscenza dell'Ente impositore circa la loro permanenza.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.