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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9810 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44828 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa LA ND, visto l'art. 281 sexies
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PE IN, elettivamente domiciliato in PIAZZA MAZZINI, 80, CASTANO
PRIMO, presso il difensore avv. PE IN;
- opponente-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORIETTA Controparte_2 P.IVA_2
FRONTINI, elettivamente domiciliato in VIALE EMILIO CALDARA, 20, , presso il CP_2 difensore avv. ORIETTA FRONTINI;
-convenuta opposta-
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21.10.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.11.2023 ha Controparte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo 14946/2023 pubblicato il 27.9.2023 dal
Tribunale di Milano e notificato il 19.10.2023, con il quale è stato ingiunto all'opponente, convenuta sostanziale, di pagare in favore di l'importo di euro 87.000,00 Controparte_2 oltre interessi come da domanda dal dì del dovuto al saldo e alle spese di procedura, a titolo di corrispettivo del contratto di subappalto sottoscritto in data 27/04/2022 e di altri lavori edili appaltatati alla ricorrente e da questa realizzati presso i cantieri dell'opponente siti in
Castelmaggiore, SE BA e GI. A sostegno della proposta opposizione ha, in sintesi, dedotto: - l'assenza di Parte_1 prova del titolo contrattuale a fondamento delle fatture emesse;
- la genericità delle fatture azionate e la loro inidoneità a individuare i lavori cui le stesse sarebbero riferibili;
- che il
19.8.2023 ha provveduto a contestare l'esecuzione dei lavori Controparte_1 appaltati a (doc. 4); in particolare, ha Controparte_2 Controparte_1 contestato tutti i lavori eseguiti in quanto realizzati in modo difforme al progetto, abbandonando il cantiere senza preavviso e motivazione;
- che il 27.9.2023, è stata eseguita una perizia statica dell'edificio costruito (doc. 5), la quale ha concluso affermando che l'impresa subappaltatrice ha assunto un incarico eccedente le proprie competenze tecniche ed esecutive, cagionando danni a perché l'opposta “deve assolvere” ai compiti del D.Lgs n. 81/08 e Controparte_1 alla messa in pristino dei luoghi;
- che, come risulta dal computo metrico allegato al contratto di appalto tra OA e CMF, CMF si sarebbe vista riconoscere per l'esecuzione lavori svolti, la somma di € 189.225,45 oltre IVA, mentre per l'esecuzione del subappalto CMF avrebbe dovuto corrispondere € 125.000,00, il danno conseguente all'inadempimento di è Controparte_2 pari € 64.225,45; - che l'opposta si è resa inadempiente alla consegna del DURC, nonché alla redazione dei SAL;
- che all'art. 3 del contratto di subappalto (doc. 2 fascicolo monitorio) è previsto che “Il prezzo è determinato a corpo in Euro 125.000,00, oltre all'IVA se dovuta. Il corrispettivo verrà corrisposto a misura e come segue: dovrà fornire mensilmente pena la sospensione dei pagamenti,
DURC, F24, quietanzato inerente i versamenti previdenziali (INAIL + INPS), denuncia cassa edile e relativo pagamento, LUL, attestazione solvenza verso i propri dipendenti.”, mentre nessuna delle condizioni contrattuali è stata rispettata da la quale ha per questo contestato le fatture
Controparte_2 emesse, in quanto non autorizzate (doc. 6); - che il pagamento delle prestazioni contrattuali era, altresì, subordinato all'emissione di stato di avanzamento lavori;
- che il direttore dei lavori non ha mai accertato quali siano stati i lavori eseguiti e non li ha mai liquidati, pertanto legittimamente la Contro società non ha evaso le fatture;
- che subappaltatrice, non ha
Controparte_2 prodotto, nel fascicolo monitorio, unitamente alle fatture, i DURC attestanti la sua regolarità contributiva;
- che omette di produrre un allegato da considerarsi
Controparte_2 essenziale, avente ad oggetto il patto di non concorrenza sottoscritto contestualmente al contratto di subappalto, con cui si è impegnata a non intraprendere alcun rapporto con la CP_2 committente di OA S.r.l.; - che, invece, è incontestabile che il 15.3.2023 (doc. 7)
Controparte_2 ha sottoscritto un contratto proprio con OA S.r.l. per il compimento di lavori presso il
[...]
Cantiere di Fino Mornasco via Leonardo da Vinci n. 26, violando il patto di non concorrenza stipulato con il quale prevedeva il divieto di intrattenere alcun Controparte_1
2 rapporto con OA Srl, perciò producendo danni;
- che tutti i requisiti prescritti dall'art. 2596 c.c. sono stati assolti nel caso di specie, in quanto il patto di non concorrenza indica specificamente l'obbligo della di non stipulare contratti con OA S.r.l. per un anno;
- che nel Controparte_2 contratto “patto di non concorrenza” è prevista la misura della penale applicabile in caso di violazione del patto medesimo (doc. 8), in particolare, al punto 4, è prevista la penale pari a quanto ricevuto per le commesse eventualmente acquisite per effetto di detto patto, salva la prova del maggior danno, nell'ipotesi in esame, le commesse eventualmente acquisite per effetto di detto patto sono pari all'importo del contratto di subappalto ovvero € 125.000,00 (cfr doc. 2 fascicolo monitorio), somma di cui si chiede, in via riconvenzionale, il pagamento;
- che la relazione peritale prodotta sub. doc. 4 quantifica in € 55.591,65 oltre IVA i danni provocati da CP_2 all'odierna opponente, quale conseguenza diretta dell'inadempimento; - che “la società
[...] opposta ha risolto consensualmente il contratto d'appalto con OA S.r.l. (doc. 9), quantificandosi il danno da mancato guadagno in € 64.225,45, pari alla differenza fra quanto pattuito come prezzo nel contratto d'appalto
(€ 189.225,45) e nel contratto di subappalto (€ 125.000,00), ovvero € 64.225,45, di cui si chiede il pagamento, come risarcimento, oltre i danni quantificati dalla perizia di (€ 55.591,65) e alla penale CP_3 contrattuale per la violazione del patto di non concorrenza pari a € 125.000,00”.
L'opponente ha quindi concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna della società a corrispondere la penale Controparte_2 contrattuale pari a euro 125.000,00 o in quell'altra somma che il Tribunale riterrà di giustizia e, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale, la condanna dell'opposta al pagamento di euro 119.817,10.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.1.2024 si è costituita Controparte_2 allegando, in sintesi, che: - il contratto di subappalto stipulato il 27/04/2022 è valido, poiché
[...]
l'oggetto è determinato (opere di finitura presso il cantiere di Fino Mornasco), mentre l'ubicazione del cantiere non può essere ritenuto elemento essenziale;
- che l'oggetto del contratto, in particolare, individuabile per relationem tramite le premesse, art. 2 del contratto e computo metrico;
- che le fatture emesse contengono tutti gli elementi richiesti dall'art. 21 DPR 633/72 e costituiscono prova scritta ex artt. 633-634 c.p.c. e che, in ogni caso, le contestazioni sollevate da
CMF sulla presunta irregolarità fiscale sono irrilevanti ai fini civilistici;
- quanto all'inadempimento e ai presunti vizi delle opere, l'opposta ha eccepito che è stata CMF a rendersi ingiustificatamente inadempiente al pagamento delle fatture per le opere eseguite e che nessuna prova è stata fornita dei vizi allegati: tale non potendo essere ritenuta la comunicazione del
19/08/2022, né la perizia di parte, le quali sono entrambe prive di valore probatorio, poiché non
3 eseguite in contraddittorio, non inviate né ricevute dall'opposta; - ha allegato che l'abbandono del cantiere è avvenuto ai sensi dell'art. 1460 c.c. in conseguenza del mancato pagamento dei compensi da parte di CMF;
- che, quanto alle altre contestazioni, ha fornito il CP_2
DURC e tutta la documentazione richiesta, mentre alcuna responsabilità è imputabile alla subappaltatrice per la mancata redazione del SAL;
- che deve ritenersi che il rifiuto del pagamento da parte di CMF dei corrispettivi per le opere eseguite in subappalto sia invero sproporzionato e contrario a buona fede;
- che, quanto al patto di non concorrenza, deve dichiararsi la nullità della penale per indeterminatezza e, in subordine, la penale deve comunque essere ridotta a euro
11.000,00 (quanto incassato da OA S.r.l.), non a euro 125.000,00; - che, in ogni caso, la violazione del patto di non concorrenza va esclusa in ragione del grave inadempimento di CMF alle obbligazioni assunte contrattualmente;
- che anche le altre richieste risarcitorie proposte da
CMF sono infondate e non provate, sia con riguardo all'importo di euro 64.225,45 a titolo di lucro cessante, sia con riguardo all'importo di euro 55.591,65 per costi ripristino); - che, ancora, nessun nesso sussiste tra la risoluzione consensuale con OA S.r.l. e condotta di CP_2
L'opposta ha concluso chiedendo il rigetto totale dell'opposizione e delle domande proposte da Contro e la conferma del DI n. 14946/2023.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita mediante prove testimoniali e acquisizione delle produzioni documentali delle parti;
quindi, all'udienza del 21.10.2025, all'esito della discussione orale, il giudizio è stato assunto in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
Deve in primo luogo esaminarsi il credito azionato dall'opposta in sede monitoria con riguardo al cantiere sito in Fino Mornasco, avente ad oggetto le opere – oggetto dell'appalto conferito da OA
s.r.l. a – da quest'ultima affidate in subappalto a Controparte_1 Controparte_2 dapprima verbalmente e, poi, con contratto di appalto sottoscritto tra le parti il 27.4.2022.
Sul punto basti osservare che, come noto, il contratto di appalto non necessita la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, e che è pacifico tra le parti che CMF abbia subappaltato a la realizzazione delle opere a sua volta commissionate all'opponente da OA Controparte_2
s.r.l., come si evince, peraltro, dallo stesso richiamo, nel contratto di subappalto, nelle premesse ai lavori afferenti alla “REALIZZAZIONE OPERE per conto della società OASI s.r.l.” e Parte_2 all'intenzione della ditta appaltatrice di affidare alla ditta subappaltatrice la parte del contratto riguardante tutte le opere affidate a ivi esclusa l'assistenza Controparte_1
4 tecnica e il rapporto con la committenza, al prezzo pattuito a corpo di euro 125.000,00, oltre iva
(doc. 2 ricorso monitorio;
allegato alla comparsa dell'opposta).
Ciò posto, premesso che è pacifico che i lavori affidati a nel periodo in oggetto fossero CP_1 quelli indicati nel computo metrico allegato al contratto di appalto stipulato con OA RL, deve rilevarsi che appaiono prive di fondamento e meritevoli di rigetto le doglianze di parte opponente in merito all'indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto del contratto di subappalto e alla sua, conseguente, invalidità.
Ebbene, quanto all'esecuzione del succitato contratto di subappalto, deve rilevarsi che dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti si ricava:
- che ha certamente eseguito quanto meno parte delle opere di finitura presso il Controparte_2 cantiere di Fino Mornasco, oggetto dell'appalto conferito da OA a è la stessa opponente, CP_1 infatti, che nel proprio atto di citazione si duole, tra l'altro, dell'esecuzione non a regola d'arte di tali opere, dell'improvviso abbandono del cantiere, quando ancora le opere non erano complete;
- che dall'accordo di risoluzione consensuale sottoscritto tra OA RL e Controparte_1 il 16.1.2023 si ricava che – premesso che OA RL, unitamente ad altre due società
[...] terze, ha appaltato l'esecuzione di opere edilizie a prevedendo che il corrispettivo venisse CP_1 pagato, per il 50%, dando in permuta un'unità immobiliare adibita a laboratorio – alla CP_1 data di sottoscrizione della scrittura privata, aveva eseguito opere per il valore complessivo di euro
58.836,94, mentre gli importi fino a quel momento corrisposti ammontavano ad euro 45.618,00 e che, a tacitazione di ogni pretesa di e le altre committenti avrebbero corrisposto Parte_3 ulteriori 10.000,00 euro;
- nell'accordo di risoluzione consensuale si dà, altresì, atto del fatto che OA RL ha messo a disposizione dell'appaltatrice la gru – di cui ha fornito il telecomando – che, dagli atti, emerge essere poi stata messa a disposizione della subappaltatrice odierna opposta, e che tale telecomando è stato correttamente restituito alla committente OA;
- nessuna menzione dell'esecuzione viziata e non a regola d'arte dei lavori eseguiti fino al momento della stipula della transazione è contenuta nell'accordo risolutivo, mentre deve osservarsi che nessuna prova è stata fornita dalla sub-committente in merito all'esistenza, consistenza, natura e cause dei pretesi difetti delle opere eseguite (solo parzialmente) fino al momento in cui i lavori si sono interrotti, considerato che le doglianze contenute nella comunicazione del 19.8.2022 (doc. 4 citazione) estremamente generiche e la perizia prodotta da parte opponente priva di idoneo valore probatorio (doc. 5 citazione), trattandosi di una perizia di parte, non redatta in contraddittorio,
5 contestata dalla controparte e non supportata da alcun ulteriore elemento idoneo a confermare la sussistenza di doglianze da parte della committente principale;
- che, in ogni caso, non può non rilevarsi che, come noto, a fronte del mancato completamento delle opere commissionate, non può propriamente parlarsi di vizi e difetti dell'opera, non essendo applicabile la disciplina di cui agli artt. 1667, 1668 c.c.: presupposto indefettibile per l'operatività della garanzia speciale per vizi e difformità è, infatti, che l'opera sia stata terminata;
la Suprema
Corte, sul punto, insegna che “la responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera prevista dagli art. 1667 e 1668, ricorre quando il suddetto abbia consegnato un'opera completa, ma affetta da vizi o non conforme a quella pattuita. Quando invece egli non esegua integralmente l'opera o, avendola eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito sorge la comune responsabilità dell'appaltatore ex art. 1453 e 1455 c.c. (…). Infatti, le disposizioni specifiche in tema di inadempimento del contratto di appalto previste dagli artt. 1667 - 1669 c.c. integrano, ma non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili - questi ultimi - quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali” (Cass. ordinanza 13/04/2018 n. 9198); ancora, la giurisprudenza ha più volte chiarito che “nel caso di risoluzione dell'appalto per totale inesecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, il risarcimento dovuto al committente, liberato dall'obbligo del pagamento del prezzo, non può comprendere l'intero corrispettivo dal committente medesimo sostenuto per procurarsi, mediante la conclusione di un altro appalto, la stessa utilità perseguita con il contratto risolto, ma solo la differenza fra l'importo pattuito con l'appaltatore inadempiente ed il maggior costo sopportato per la stipulazione di un contratto maggiormente oneroso” (Cass. 17/06/2021 n. 17453); detto ultimo principio, espressamente affermato in relazione all'ipotesi di inesecuzione totale delle opere, vale, a fortiori, nel caso di esecuzione parziale del contratto: il credito che l'impresa subcommittente può vantare nei confronti della subappaltatrice, qualora, come nel caso di specie, le opere commissionate non siano state terminate, è rappresentato dagli oneri maggiori rispetto a quelli che avrebbe sopportato qualora le medesime lavorazioni fossero state eseguite dalla subappaltatrice originaria;
- che difatti, il risarcimento del danno da inadempimento nel completamento dell'opera non può corrispondere né al corrispettivo eventualmente sostenuto per il riappalto, né all'importo per rimediare alle problematiche di opere non completate, in quanto, in quest'ultimo caso l'appaltatore conserva la facoltà di conformarsi alle condizioni contrattuali e ad eseguire l'opera a regola d'arte sino alla consegna dell'opera come desumibile dall'art. 1662 c.c.; conseguentemente, qualora l'opera non sia terminata (sempre che lo sia) per fatto ascrivibile all'appaltatore, integra una voce di danno patrimoniale solo il maggior costo sostenuto dalla committente rispetto a
6 quanto previsto nel contratto originario;
tale voce di danno, non solo, non è stata prospettata, ma, soprattutto, è una voce risarcitoria ontologicamente differente da quella indicata dalla sub- committente, la quale pretende il risarcimento del danno consistente nella differenza tra il prezzo dell'appalto pattuito con OA s.r.l. e il minor prezzo del subappalto dalla stessa stipulato con
Controparte_2
- che il contratto di subappalto non prevedeva che il corrispettivo per le opere fosse subordinato all'emissione del SAL, la cui redazione, in ogni caso, non dipendeva dalla subappaltatrice opposta.
Peraltro non può non osservarsi altresì che l'importo allegato a titolo di corrispettivo per quelle opere, non risulta essere stato contestato dall'opponente sotto il profilo della eventuale erronea o eccedente quantificazione del valore delle opere eseguite dalla subappaltatrice, come non è stata propriamente contestata da parte della sub-committente l'esecuzione delle opere dedotte in contratto per il pagamento del cui corrispettivo agisce l'opposta – la quale può, pertanto, essere ritenuta provata – risulta fondata la domanda di ad ottenere il corrispettivo per le Controparte_2 opere eseguite.
Ancora, parte opponente, non ha né puntualmente allegato, né dimostrato l'eventuale minor valore delle opere eseguite dall'opposta, essendosi limitata a contestare sic et simpliciter l'esattezza dei lavori eseguiti fino alla cessazione del rapporto contrattuale, senza nemmeno indicare concretamente il costo delle opere rimediali o la loro incidenza sul valore delle opere realizzate;
né, del resto, è stata correttamente allegata dalla subcommittente la loro imputabilità all'operato della subappaltatrice, che all'epoca era ben lungi dall'aver ultimato l'appalto, come già sopra rimarcato.
Inoltre, mette conto evidenziare che – a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'opposta, la quale ha dedotto di aver interrotto i lavori in ragione del mancato pagamento delle opere eseguite, in virtù del principio di cui all'art. 1460 c.c. secondo cui inadimplenti non est adimplendum – l'opponente non ha contestato l'avversa doglianza e non ha provato di essere stata essa stessa a sua volta esattamente adempiente, non avendo né allegato, né dimostrato di aver versato alcunché in favore della subappaltatrice, essendosi limitata a invocare la mancata emissione del SAL.
Giova osservare, peraltro, che il pagamento del compenso dei lavori fino a quel momento eseguiti era stato, invece, ricevuto da come si evince anche dall'accordo di risoluzione sopra CP_1 menzionato.
7 Sul punto, ancora, si sono rivelate infondate le doglianze di in ordine alla mancata CP_1 esibizione dei DURC – che sono stati regolarmente versati in atti – o alla mancata approvazione del SAL, in relazione alla cui mancata redazione, peraltro, nulla è stato detto dall'appaltatrice.
Deve, pertanto, ritenersi dovuto l'importo di euro 46.880,00 azionato da in Controparte_2 relazione alle opere eseguite presso il cantiere di Fino Mornasco, oggetto del contratto di subappalto stipulato con CP_1
Per quanto riguarda, invece, il credito inerente al corrispettivo per le opere eseguite presso i cantieri di Castelmaggiore, SE BA (MB) e GI (MB) per euro 40.120,00,
l'opponente, a ben vedere, non ne contesta specificamente né l'an in relazione all'avvenuta esecuzione delle prestazioni per il cui pagamento agisce né il quantum; anche Controparte_2 in tale caso, infatti, l'opponente concentra le proprie difese sulla lacunosità delle indicazioni espresse nelle fatture azionate in sede monitoria, nonché sull'allegata generica – oltre che non provata – sussistenza del predetto controcredito in proprio favore, sia di natura risarcitoria, sia a titolo di penale, come già sopra evidenziato.
Sul punto, deve altresì rilevarsi che le dichiarazioni testimoniali rese dal teste Testimone_1
escusso all'udienza dell'8.7.2024 hanno confermato l'avvenuta esecuzione, da parte di
[...]
delle opere presso i cantieri di SE BA, Castelmaggiore e GI, Controparte_2
Contro subappaltate da
Dalle superiori considerazioni discende, da una parte, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, dall'altra, il rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'opposta e dell'entità dei danni provocati in conseguenza dello stesso per complessivi € 119.817,10 o nella maggiore o minore somma accertata in corso di giudizio.
Ciò posto, deve infine essere esaminata l'ulteriore domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, la quale ha chiesto accertarsi la violazione del patto di non concorrenza e condannarsi la società a corrispondere la penale contrattuale pari a € Controparte_2
125.000,00.
Quanto all'allegata violazione del patto di non concorrenza di cui si duole CMF, deve osservarsi che, con accordo stipulato in data 27.4.2022, dunque coevo al contratto di subappalto,
[...] in persona del suo legale rappresentante si è impegnata nei confronti di Controparte_2 [...]
a “non esercitare la sua attività professionale di IMPRESA EDILE in favore Controparte_1 dell'Impresa Committente OASI SRL per la durata di 12 MESI a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto” e che la società, in persona del suo legale rappresentante, potrà invece “esercitare
8 la propria attività in qualunque altro ramo, con la sola esclusione di quelli richiamati al punto 1” (n.d.r. nei confronti di OASI s.r.l.); il tutto con la precisazione che la limitazione avrà effetto su tutto il territorio nazionale e che, in caso di inadempienza, “il legale rappresentante Controparte_4
PER CONTO DI MILANO EDILE 22 O ALTRE SOCIETA' RICONDUCIBILE AD
[...]
ESSO […] sarà tenuto a corrispondere, alla ditta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c. a titolo di penale, quanto ricevuto PER LE COMMESSE EVENTUALMENTE ACQUISITE per effetto di detto patto, salva la prova del maggior danno”.
Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che il patto stipulato tra le odierne parti del giudizio e teso a far divieto alla subappaltatrice di contrarre “non esercitare la sua attività professionale di
IMPRESA EDILE in favore dell'Impresa Committente OASI SRL per la durata di 12 MESI a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto” su tutto il territorio nazionale, sia da ritenersi valido, ai sensi dell'art. 2596 c.c., atteso che dallo stesso deriva una limitazione, ma non un'assoluta preclusione, dell'iniziativa economica privata della società obbligata, che non impedisce alla stessa, in assoluto, di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento (Cass. n. 16026/2001).
Né può essere accolta l'eccezione di nullità del patto sollevata dall'opponente per indeterminatezza della clausola penale, essendo la penale prevista nel suddetto accordo chiaramente indicata, sebbene per relationem (“sarà tenuto a corrispondere, alla ditta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c. a titolo di penale, quanto ricevuto PER LE COMMESSE EVENTUALMENTE
ACQUISITE per effetto di detto patto, salva la prova del maggior danno”).
Invero, ritiene chi giudica che, nonostante il tenore non del tutto chiaro della scrittura privata in ordine al soggetto obbligato alla corresponsione della penale per inadempimento del patto, tale unico punto all'evidenza più problematico, possa essere risolto positivamente in considerazione del fatto che l'accordo, oltre che intestato formalmente a e dalla stessa Controparte_2 sottoscritto, in persona del suo legale rappresentante, rechi pure la chiara indicazione dell'obbligazione assunta da tale soggetto ) “per conto di Controparte_4
” (oltre che per conto di eventuali altre società riconducibili al predetto), la quale, Controparte_2 infatti, anche in sede processuale, non ha mai messo in dubbio – sotto tale ultimo profilo – di essere il soggetto obbligato in relazione alla suddetta obbligazione, che è stata contestata solo sotto altri e diversi aspetti.
Ciò posto, considerato che:
- dalla documentazione in atti e, in particolare, dalle allegazioni di parte opposta sul punto non contestate dall'opponente, si evince che l'importo effettivamente “ricevuto” da , in Controparte_2
9 relazione alla commessa acquisita in violazione del patto di non concorrenza, ammonta ad euro
11.000,00 – essendo poi cessato anticipatamente il contratto di appalto stipulato con OA RL al prezzo convenuto di euro 25.000,00 – e non già di euro 125.000,00;
- l'importo ricevuto dalla appaltatrice per la commessa illegittimamente accettata e che costituisce parametro della penale pattuita appare manifestamente eccessivo, atteso che lo stesso appare riferibile al guadagno per i lavori eseguiti da e non già – più correttamente – al Controparte_2 ricavo che la stessa ha ottenuto mediante la commessa contratta in violazione del patto stipulato con Controparte_1
- emergono, pertanto, sufficienti elementi per esercitare il potere ex officio di cui all'art. 1384 c.c., riducendo la penale equamente all'importo di euro 2.000,00.
Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e del D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum” e non al “disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n.
19014), e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Controparte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 14946/2023 pubblicato il 27.9.2023, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di tesa Controparte_1 all'accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'opposta e alla condanna della predetta al pagamento di euro 119.817,10;
4) condanna a pagare in favore di Controparte_2 Controparte_1 titolo di penale per l'inadempimento del patto di non concorrenza l'importo di euro 2.000,00;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di che si liquidano in euro 11.977,00 per compensi professionali, Controparte_2 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 18.12.2025
La Giudice
LA ND
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa LA ND, visto l'art. 281 sexies
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PE IN, elettivamente domiciliato in PIAZZA MAZZINI, 80, CASTANO
PRIMO, presso il difensore avv. PE IN;
- opponente-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORIETTA Controparte_2 P.IVA_2
FRONTINI, elettivamente domiciliato in VIALE EMILIO CALDARA, 20, , presso il CP_2 difensore avv. ORIETTA FRONTINI;
-convenuta opposta-
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21.10.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.11.2023 ha Controparte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo 14946/2023 pubblicato il 27.9.2023 dal
Tribunale di Milano e notificato il 19.10.2023, con il quale è stato ingiunto all'opponente, convenuta sostanziale, di pagare in favore di l'importo di euro 87.000,00 Controparte_2 oltre interessi come da domanda dal dì del dovuto al saldo e alle spese di procedura, a titolo di corrispettivo del contratto di subappalto sottoscritto in data 27/04/2022 e di altri lavori edili appaltatati alla ricorrente e da questa realizzati presso i cantieri dell'opponente siti in
Castelmaggiore, SE BA e GI. A sostegno della proposta opposizione ha, in sintesi, dedotto: - l'assenza di Parte_1 prova del titolo contrattuale a fondamento delle fatture emesse;
- la genericità delle fatture azionate e la loro inidoneità a individuare i lavori cui le stesse sarebbero riferibili;
- che il
19.8.2023 ha provveduto a contestare l'esecuzione dei lavori Controparte_1 appaltati a (doc. 4); in particolare, ha Controparte_2 Controparte_1 contestato tutti i lavori eseguiti in quanto realizzati in modo difforme al progetto, abbandonando il cantiere senza preavviso e motivazione;
- che il 27.9.2023, è stata eseguita una perizia statica dell'edificio costruito (doc. 5), la quale ha concluso affermando che l'impresa subappaltatrice ha assunto un incarico eccedente le proprie competenze tecniche ed esecutive, cagionando danni a perché l'opposta “deve assolvere” ai compiti del D.Lgs n. 81/08 e Controparte_1 alla messa in pristino dei luoghi;
- che, come risulta dal computo metrico allegato al contratto di appalto tra OA e CMF, CMF si sarebbe vista riconoscere per l'esecuzione lavori svolti, la somma di € 189.225,45 oltre IVA, mentre per l'esecuzione del subappalto CMF avrebbe dovuto corrispondere € 125.000,00, il danno conseguente all'inadempimento di è Controparte_2 pari € 64.225,45; - che l'opposta si è resa inadempiente alla consegna del DURC, nonché alla redazione dei SAL;
- che all'art. 3 del contratto di subappalto (doc. 2 fascicolo monitorio) è previsto che “Il prezzo è determinato a corpo in Euro 125.000,00, oltre all'IVA se dovuta. Il corrispettivo verrà corrisposto a misura e come segue: dovrà fornire mensilmente pena la sospensione dei pagamenti,
DURC, F24, quietanzato inerente i versamenti previdenziali (INAIL + INPS), denuncia cassa edile e relativo pagamento, LUL, attestazione solvenza verso i propri dipendenti.”, mentre nessuna delle condizioni contrattuali è stata rispettata da la quale ha per questo contestato le fatture
Controparte_2 emesse, in quanto non autorizzate (doc. 6); - che il pagamento delle prestazioni contrattuali era, altresì, subordinato all'emissione di stato di avanzamento lavori;
- che il direttore dei lavori non ha mai accertato quali siano stati i lavori eseguiti e non li ha mai liquidati, pertanto legittimamente la Contro società non ha evaso le fatture;
- che subappaltatrice, non ha
Controparte_2 prodotto, nel fascicolo monitorio, unitamente alle fatture, i DURC attestanti la sua regolarità contributiva;
- che omette di produrre un allegato da considerarsi
Controparte_2 essenziale, avente ad oggetto il patto di non concorrenza sottoscritto contestualmente al contratto di subappalto, con cui si è impegnata a non intraprendere alcun rapporto con la CP_2 committente di OA S.r.l.; - che, invece, è incontestabile che il 15.3.2023 (doc. 7)
Controparte_2 ha sottoscritto un contratto proprio con OA S.r.l. per il compimento di lavori presso il
[...]
Cantiere di Fino Mornasco via Leonardo da Vinci n. 26, violando il patto di non concorrenza stipulato con il quale prevedeva il divieto di intrattenere alcun Controparte_1
2 rapporto con OA Srl, perciò producendo danni;
- che tutti i requisiti prescritti dall'art. 2596 c.c. sono stati assolti nel caso di specie, in quanto il patto di non concorrenza indica specificamente l'obbligo della di non stipulare contratti con OA S.r.l. per un anno;
- che nel Controparte_2 contratto “patto di non concorrenza” è prevista la misura della penale applicabile in caso di violazione del patto medesimo (doc. 8), in particolare, al punto 4, è prevista la penale pari a quanto ricevuto per le commesse eventualmente acquisite per effetto di detto patto, salva la prova del maggior danno, nell'ipotesi in esame, le commesse eventualmente acquisite per effetto di detto patto sono pari all'importo del contratto di subappalto ovvero € 125.000,00 (cfr doc. 2 fascicolo monitorio), somma di cui si chiede, in via riconvenzionale, il pagamento;
- che la relazione peritale prodotta sub. doc. 4 quantifica in € 55.591,65 oltre IVA i danni provocati da CP_2 all'odierna opponente, quale conseguenza diretta dell'inadempimento; - che “la società
[...] opposta ha risolto consensualmente il contratto d'appalto con OA S.r.l. (doc. 9), quantificandosi il danno da mancato guadagno in € 64.225,45, pari alla differenza fra quanto pattuito come prezzo nel contratto d'appalto
(€ 189.225,45) e nel contratto di subappalto (€ 125.000,00), ovvero € 64.225,45, di cui si chiede il pagamento, come risarcimento, oltre i danni quantificati dalla perizia di (€ 55.591,65) e alla penale CP_3 contrattuale per la violazione del patto di non concorrenza pari a € 125.000,00”.
L'opponente ha quindi concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna della società a corrispondere la penale Controparte_2 contrattuale pari a euro 125.000,00 o in quell'altra somma che il Tribunale riterrà di giustizia e, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale, la condanna dell'opposta al pagamento di euro 119.817,10.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.1.2024 si è costituita Controparte_2 allegando, in sintesi, che: - il contratto di subappalto stipulato il 27/04/2022 è valido, poiché
[...]
l'oggetto è determinato (opere di finitura presso il cantiere di Fino Mornasco), mentre l'ubicazione del cantiere non può essere ritenuto elemento essenziale;
- che l'oggetto del contratto, in particolare, individuabile per relationem tramite le premesse, art. 2 del contratto e computo metrico;
- che le fatture emesse contengono tutti gli elementi richiesti dall'art. 21 DPR 633/72 e costituiscono prova scritta ex artt. 633-634 c.p.c. e che, in ogni caso, le contestazioni sollevate da
CMF sulla presunta irregolarità fiscale sono irrilevanti ai fini civilistici;
- quanto all'inadempimento e ai presunti vizi delle opere, l'opposta ha eccepito che è stata CMF a rendersi ingiustificatamente inadempiente al pagamento delle fatture per le opere eseguite e che nessuna prova è stata fornita dei vizi allegati: tale non potendo essere ritenuta la comunicazione del
19/08/2022, né la perizia di parte, le quali sono entrambe prive di valore probatorio, poiché non
3 eseguite in contraddittorio, non inviate né ricevute dall'opposta; - ha allegato che l'abbandono del cantiere è avvenuto ai sensi dell'art. 1460 c.c. in conseguenza del mancato pagamento dei compensi da parte di CMF;
- che, quanto alle altre contestazioni, ha fornito il CP_2
DURC e tutta la documentazione richiesta, mentre alcuna responsabilità è imputabile alla subappaltatrice per la mancata redazione del SAL;
- che deve ritenersi che il rifiuto del pagamento da parte di CMF dei corrispettivi per le opere eseguite in subappalto sia invero sproporzionato e contrario a buona fede;
- che, quanto al patto di non concorrenza, deve dichiararsi la nullità della penale per indeterminatezza e, in subordine, la penale deve comunque essere ridotta a euro
11.000,00 (quanto incassato da OA S.r.l.), non a euro 125.000,00; - che, in ogni caso, la violazione del patto di non concorrenza va esclusa in ragione del grave inadempimento di CMF alle obbligazioni assunte contrattualmente;
- che anche le altre richieste risarcitorie proposte da
CMF sono infondate e non provate, sia con riguardo all'importo di euro 64.225,45 a titolo di lucro cessante, sia con riguardo all'importo di euro 55.591,65 per costi ripristino); - che, ancora, nessun nesso sussiste tra la risoluzione consensuale con OA S.r.l. e condotta di CP_2
L'opposta ha concluso chiedendo il rigetto totale dell'opposizione e delle domande proposte da Contro e la conferma del DI n. 14946/2023.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita mediante prove testimoniali e acquisizione delle produzioni documentali delle parti;
quindi, all'udienza del 21.10.2025, all'esito della discussione orale, il giudizio è stato assunto in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
Deve in primo luogo esaminarsi il credito azionato dall'opposta in sede monitoria con riguardo al cantiere sito in Fino Mornasco, avente ad oggetto le opere – oggetto dell'appalto conferito da OA
s.r.l. a – da quest'ultima affidate in subappalto a Controparte_1 Controparte_2 dapprima verbalmente e, poi, con contratto di appalto sottoscritto tra le parti il 27.4.2022.
Sul punto basti osservare che, come noto, il contratto di appalto non necessita la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, e che è pacifico tra le parti che CMF abbia subappaltato a la realizzazione delle opere a sua volta commissionate all'opponente da OA Controparte_2
s.r.l., come si evince, peraltro, dallo stesso richiamo, nel contratto di subappalto, nelle premesse ai lavori afferenti alla “REALIZZAZIONE OPERE per conto della società OASI s.r.l.” e Parte_2 all'intenzione della ditta appaltatrice di affidare alla ditta subappaltatrice la parte del contratto riguardante tutte le opere affidate a ivi esclusa l'assistenza Controparte_1
4 tecnica e il rapporto con la committenza, al prezzo pattuito a corpo di euro 125.000,00, oltre iva
(doc. 2 ricorso monitorio;
allegato alla comparsa dell'opposta).
Ciò posto, premesso che è pacifico che i lavori affidati a nel periodo in oggetto fossero CP_1 quelli indicati nel computo metrico allegato al contratto di appalto stipulato con OA RL, deve rilevarsi che appaiono prive di fondamento e meritevoli di rigetto le doglianze di parte opponente in merito all'indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto del contratto di subappalto e alla sua, conseguente, invalidità.
Ebbene, quanto all'esecuzione del succitato contratto di subappalto, deve rilevarsi che dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti si ricava:
- che ha certamente eseguito quanto meno parte delle opere di finitura presso il Controparte_2 cantiere di Fino Mornasco, oggetto dell'appalto conferito da OA a è la stessa opponente, CP_1 infatti, che nel proprio atto di citazione si duole, tra l'altro, dell'esecuzione non a regola d'arte di tali opere, dell'improvviso abbandono del cantiere, quando ancora le opere non erano complete;
- che dall'accordo di risoluzione consensuale sottoscritto tra OA RL e Controparte_1 il 16.1.2023 si ricava che – premesso che OA RL, unitamente ad altre due società
[...] terze, ha appaltato l'esecuzione di opere edilizie a prevedendo che il corrispettivo venisse CP_1 pagato, per il 50%, dando in permuta un'unità immobiliare adibita a laboratorio – alla CP_1 data di sottoscrizione della scrittura privata, aveva eseguito opere per il valore complessivo di euro
58.836,94, mentre gli importi fino a quel momento corrisposti ammontavano ad euro 45.618,00 e che, a tacitazione di ogni pretesa di e le altre committenti avrebbero corrisposto Parte_3 ulteriori 10.000,00 euro;
- nell'accordo di risoluzione consensuale si dà, altresì, atto del fatto che OA RL ha messo a disposizione dell'appaltatrice la gru – di cui ha fornito il telecomando – che, dagli atti, emerge essere poi stata messa a disposizione della subappaltatrice odierna opposta, e che tale telecomando è stato correttamente restituito alla committente OA;
- nessuna menzione dell'esecuzione viziata e non a regola d'arte dei lavori eseguiti fino al momento della stipula della transazione è contenuta nell'accordo risolutivo, mentre deve osservarsi che nessuna prova è stata fornita dalla sub-committente in merito all'esistenza, consistenza, natura e cause dei pretesi difetti delle opere eseguite (solo parzialmente) fino al momento in cui i lavori si sono interrotti, considerato che le doglianze contenute nella comunicazione del 19.8.2022 (doc. 4 citazione) estremamente generiche e la perizia prodotta da parte opponente priva di idoneo valore probatorio (doc. 5 citazione), trattandosi di una perizia di parte, non redatta in contraddittorio,
5 contestata dalla controparte e non supportata da alcun ulteriore elemento idoneo a confermare la sussistenza di doglianze da parte della committente principale;
- che, in ogni caso, non può non rilevarsi che, come noto, a fronte del mancato completamento delle opere commissionate, non può propriamente parlarsi di vizi e difetti dell'opera, non essendo applicabile la disciplina di cui agli artt. 1667, 1668 c.c.: presupposto indefettibile per l'operatività della garanzia speciale per vizi e difformità è, infatti, che l'opera sia stata terminata;
la Suprema
Corte, sul punto, insegna che “la responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera prevista dagli art. 1667 e 1668, ricorre quando il suddetto abbia consegnato un'opera completa, ma affetta da vizi o non conforme a quella pattuita. Quando invece egli non esegua integralmente l'opera o, avendola eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito sorge la comune responsabilità dell'appaltatore ex art. 1453 e 1455 c.c. (…). Infatti, le disposizioni specifiche in tema di inadempimento del contratto di appalto previste dagli artt. 1667 - 1669 c.c. integrano, ma non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili - questi ultimi - quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali” (Cass. ordinanza 13/04/2018 n. 9198); ancora, la giurisprudenza ha più volte chiarito che “nel caso di risoluzione dell'appalto per totale inesecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, il risarcimento dovuto al committente, liberato dall'obbligo del pagamento del prezzo, non può comprendere l'intero corrispettivo dal committente medesimo sostenuto per procurarsi, mediante la conclusione di un altro appalto, la stessa utilità perseguita con il contratto risolto, ma solo la differenza fra l'importo pattuito con l'appaltatore inadempiente ed il maggior costo sopportato per la stipulazione di un contratto maggiormente oneroso” (Cass. 17/06/2021 n. 17453); detto ultimo principio, espressamente affermato in relazione all'ipotesi di inesecuzione totale delle opere, vale, a fortiori, nel caso di esecuzione parziale del contratto: il credito che l'impresa subcommittente può vantare nei confronti della subappaltatrice, qualora, come nel caso di specie, le opere commissionate non siano state terminate, è rappresentato dagli oneri maggiori rispetto a quelli che avrebbe sopportato qualora le medesime lavorazioni fossero state eseguite dalla subappaltatrice originaria;
- che difatti, il risarcimento del danno da inadempimento nel completamento dell'opera non può corrispondere né al corrispettivo eventualmente sostenuto per il riappalto, né all'importo per rimediare alle problematiche di opere non completate, in quanto, in quest'ultimo caso l'appaltatore conserva la facoltà di conformarsi alle condizioni contrattuali e ad eseguire l'opera a regola d'arte sino alla consegna dell'opera come desumibile dall'art. 1662 c.c.; conseguentemente, qualora l'opera non sia terminata (sempre che lo sia) per fatto ascrivibile all'appaltatore, integra una voce di danno patrimoniale solo il maggior costo sostenuto dalla committente rispetto a
6 quanto previsto nel contratto originario;
tale voce di danno, non solo, non è stata prospettata, ma, soprattutto, è una voce risarcitoria ontologicamente differente da quella indicata dalla sub- committente, la quale pretende il risarcimento del danno consistente nella differenza tra il prezzo dell'appalto pattuito con OA s.r.l. e il minor prezzo del subappalto dalla stessa stipulato con
Controparte_2
- che il contratto di subappalto non prevedeva che il corrispettivo per le opere fosse subordinato all'emissione del SAL, la cui redazione, in ogni caso, non dipendeva dalla subappaltatrice opposta.
Peraltro non può non osservarsi altresì che l'importo allegato a titolo di corrispettivo per quelle opere, non risulta essere stato contestato dall'opponente sotto il profilo della eventuale erronea o eccedente quantificazione del valore delle opere eseguite dalla subappaltatrice, come non è stata propriamente contestata da parte della sub-committente l'esecuzione delle opere dedotte in contratto per il pagamento del cui corrispettivo agisce l'opposta – la quale può, pertanto, essere ritenuta provata – risulta fondata la domanda di ad ottenere il corrispettivo per le Controparte_2 opere eseguite.
Ancora, parte opponente, non ha né puntualmente allegato, né dimostrato l'eventuale minor valore delle opere eseguite dall'opposta, essendosi limitata a contestare sic et simpliciter l'esattezza dei lavori eseguiti fino alla cessazione del rapporto contrattuale, senza nemmeno indicare concretamente il costo delle opere rimediali o la loro incidenza sul valore delle opere realizzate;
né, del resto, è stata correttamente allegata dalla subcommittente la loro imputabilità all'operato della subappaltatrice, che all'epoca era ben lungi dall'aver ultimato l'appalto, come già sopra rimarcato.
Inoltre, mette conto evidenziare che – a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'opposta, la quale ha dedotto di aver interrotto i lavori in ragione del mancato pagamento delle opere eseguite, in virtù del principio di cui all'art. 1460 c.c. secondo cui inadimplenti non est adimplendum – l'opponente non ha contestato l'avversa doglianza e non ha provato di essere stata essa stessa a sua volta esattamente adempiente, non avendo né allegato, né dimostrato di aver versato alcunché in favore della subappaltatrice, essendosi limitata a invocare la mancata emissione del SAL.
Giova osservare, peraltro, che il pagamento del compenso dei lavori fino a quel momento eseguiti era stato, invece, ricevuto da come si evince anche dall'accordo di risoluzione sopra CP_1 menzionato.
7 Sul punto, ancora, si sono rivelate infondate le doglianze di in ordine alla mancata CP_1 esibizione dei DURC – che sono stati regolarmente versati in atti – o alla mancata approvazione del SAL, in relazione alla cui mancata redazione, peraltro, nulla è stato detto dall'appaltatrice.
Deve, pertanto, ritenersi dovuto l'importo di euro 46.880,00 azionato da in Controparte_2 relazione alle opere eseguite presso il cantiere di Fino Mornasco, oggetto del contratto di subappalto stipulato con CP_1
Per quanto riguarda, invece, il credito inerente al corrispettivo per le opere eseguite presso i cantieri di Castelmaggiore, SE BA (MB) e GI (MB) per euro 40.120,00,
l'opponente, a ben vedere, non ne contesta specificamente né l'an in relazione all'avvenuta esecuzione delle prestazioni per il cui pagamento agisce né il quantum; anche Controparte_2 in tale caso, infatti, l'opponente concentra le proprie difese sulla lacunosità delle indicazioni espresse nelle fatture azionate in sede monitoria, nonché sull'allegata generica – oltre che non provata – sussistenza del predetto controcredito in proprio favore, sia di natura risarcitoria, sia a titolo di penale, come già sopra evidenziato.
Sul punto, deve altresì rilevarsi che le dichiarazioni testimoniali rese dal teste Testimone_1
escusso all'udienza dell'8.7.2024 hanno confermato l'avvenuta esecuzione, da parte di
[...]
delle opere presso i cantieri di SE BA, Castelmaggiore e GI, Controparte_2
Contro subappaltate da
Dalle superiori considerazioni discende, da una parte, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, dall'altra, il rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'opposta e dell'entità dei danni provocati in conseguenza dello stesso per complessivi € 119.817,10 o nella maggiore o minore somma accertata in corso di giudizio.
Ciò posto, deve infine essere esaminata l'ulteriore domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, la quale ha chiesto accertarsi la violazione del patto di non concorrenza e condannarsi la società a corrispondere la penale contrattuale pari a € Controparte_2
125.000,00.
Quanto all'allegata violazione del patto di non concorrenza di cui si duole CMF, deve osservarsi che, con accordo stipulato in data 27.4.2022, dunque coevo al contratto di subappalto,
[...] in persona del suo legale rappresentante si è impegnata nei confronti di Controparte_2 [...]
a “non esercitare la sua attività professionale di IMPRESA EDILE in favore Controparte_1 dell'Impresa Committente OASI SRL per la durata di 12 MESI a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto” e che la società, in persona del suo legale rappresentante, potrà invece “esercitare
8 la propria attività in qualunque altro ramo, con la sola esclusione di quelli richiamati al punto 1” (n.d.r. nei confronti di OASI s.r.l.); il tutto con la precisazione che la limitazione avrà effetto su tutto il territorio nazionale e che, in caso di inadempienza, “il legale rappresentante Controparte_4
PER CONTO DI MILANO EDILE 22 O ALTRE SOCIETA' RICONDUCIBILE AD
[...]
ESSO […] sarà tenuto a corrispondere, alla ditta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c. a titolo di penale, quanto ricevuto PER LE COMMESSE EVENTUALMENTE ACQUISITE per effetto di detto patto, salva la prova del maggior danno”.
Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che il patto stipulato tra le odierne parti del giudizio e teso a far divieto alla subappaltatrice di contrarre “non esercitare la sua attività professionale di
IMPRESA EDILE in favore dell'Impresa Committente OASI SRL per la durata di 12 MESI a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto” su tutto il territorio nazionale, sia da ritenersi valido, ai sensi dell'art. 2596 c.c., atteso che dallo stesso deriva una limitazione, ma non un'assoluta preclusione, dell'iniziativa economica privata della società obbligata, che non impedisce alla stessa, in assoluto, di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento (Cass. n. 16026/2001).
Né può essere accolta l'eccezione di nullità del patto sollevata dall'opponente per indeterminatezza della clausola penale, essendo la penale prevista nel suddetto accordo chiaramente indicata, sebbene per relationem (“sarà tenuto a corrispondere, alla ditta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c. a titolo di penale, quanto ricevuto PER LE COMMESSE EVENTUALMENTE
ACQUISITE per effetto di detto patto, salva la prova del maggior danno”).
Invero, ritiene chi giudica che, nonostante il tenore non del tutto chiaro della scrittura privata in ordine al soggetto obbligato alla corresponsione della penale per inadempimento del patto, tale unico punto all'evidenza più problematico, possa essere risolto positivamente in considerazione del fatto che l'accordo, oltre che intestato formalmente a e dalla stessa Controparte_2 sottoscritto, in persona del suo legale rappresentante, rechi pure la chiara indicazione dell'obbligazione assunta da tale soggetto ) “per conto di Controparte_4
” (oltre che per conto di eventuali altre società riconducibili al predetto), la quale, Controparte_2 infatti, anche in sede processuale, non ha mai messo in dubbio – sotto tale ultimo profilo – di essere il soggetto obbligato in relazione alla suddetta obbligazione, che è stata contestata solo sotto altri e diversi aspetti.
Ciò posto, considerato che:
- dalla documentazione in atti e, in particolare, dalle allegazioni di parte opposta sul punto non contestate dall'opponente, si evince che l'importo effettivamente “ricevuto” da , in Controparte_2
9 relazione alla commessa acquisita in violazione del patto di non concorrenza, ammonta ad euro
11.000,00 – essendo poi cessato anticipatamente il contratto di appalto stipulato con OA RL al prezzo convenuto di euro 25.000,00 – e non già di euro 125.000,00;
- l'importo ricevuto dalla appaltatrice per la commessa illegittimamente accettata e che costituisce parametro della penale pattuita appare manifestamente eccessivo, atteso che lo stesso appare riferibile al guadagno per i lavori eseguiti da e non già – più correttamente – al Controparte_2 ricavo che la stessa ha ottenuto mediante la commessa contratta in violazione del patto stipulato con Controparte_1
- emergono, pertanto, sufficienti elementi per esercitare il potere ex officio di cui all'art. 1384 c.c., riducendo la penale equamente all'importo di euro 2.000,00.
Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e del D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum” e non al “disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n.
19014), e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Controparte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 14946/2023 pubblicato il 27.9.2023, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di tesa Controparte_1 all'accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'opposta e alla condanna della predetta al pagamento di euro 119.817,10;
4) condanna a pagare in favore di Controparte_2 Controparte_1 titolo di penale per l'inadempimento del patto di non concorrenza l'importo di euro 2.000,00;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di che si liquidano in euro 11.977,00 per compensi professionali, Controparte_2 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 18.12.2025
La Giudice
LA ND
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