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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/12/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 486/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. EL OL Presidente rel.
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 486/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. DI BELLA NICOLETTA,
ricorrente
contro nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 26/11/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 2/4/2025 , adiva il Tribunale di Parte_1
Trapani per ottenere la regolamentazione, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati dalla relazione more uxorio con ormai interrotta. CP_1
Rappresentava, altresì, che il Tribunale di Trapani in data cinque maggio 2022 confermava le disposizioni adottate in data 2/12/2021 nel procedimento n. 1024/2021, disponendo l'affido esclusivo dei figli minori alla madre e onerando il resistente, rimasto contumace nel giudizio, di versare € 300,00 mensili per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Esponeva che il resistente si disinteressava dei tre figli, anche del secondo genito affetto da diversi problemi di salute, non facendo pervenire il proprio assenso alle cure. Chiedeva, pertanto, a parziale modifica della precedente regolamentazione, di disporre:
Per
“L'affido esclusivo rafforzato o super esclusivo dei minori e lla madre;
Per_1 Per_3
Che il Sig. versi alla Sig.ra per il mantenimento dei figli minori, la somma CP_1 Pt_1 di € 600,00 mensili, da corrispondere alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche;
Le modalità di visita del Sig. , stabilendo che lo stesso possa vedere i figli solo in CP_1 presenza degli assistenti sociali;
Disponga l'assegnazione diretta delle somme per il mantenimento dei figli minori da parte del datore di lavoro, legale rappresentante della con sede legale in Catania, Controparte_2
Corso Italia 13, cod. fiscale .” P.IVA_1
Rimaneva contumace il resistente CP_1
*****
All'udienza del 26/11/2025 parte ricorrente insisteva nel proprio atto introduttivo e parte resistente rimaneva contumace.
Indi la causa veniva avviata a decisione.
***** RS Tanto premesso, quanto al regime inerente all'affidamento dei figli minori e Per_1
si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo Per_3 il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore. Tuttavia, è vero anche che suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicofisico dei figli minori.
È noto, infatti, che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore” (v. Cass. civ. sent. n.
28244/2019).
Ai fini del giudizio prognostico circa l'affido, nell'esclusivo interesse morale e materiale del minore, devono essere verificate le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, tenendo conto, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto.
Va premesso, infatti, che perché possa derogarsi al regime di affido condiviso, occorre che risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie devono ritenersi sussistenti i presupposti che giustificano il provvedimento di adozione del regime di affido super esclusivo dei figli alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c.. In particolare, la ricorrente all'udienza del 26/11/2025 esponeva che il resistente si è disinteressato ai propri figli, sia dal punto di vista materiale, non versando il mantenimento, che dal punto di vista affettivo, non incontrando i figli da circa cinque anni (v. verbale di udienza del 26/11/2025, dichiarazioni della ricorrente: “resistente non vede i figli da più di 5 anni e non ha mai versato un euro. Non ho sue notizie. Sente ogni tanto, una volta ogni due
o tre mesi, la figlia grande. Lui lavora come saldatore in un ditta legata alle ferrovie.
Guadagna, secondo la busta che ha mandato a nostra figlia, 2.600 euro al mese netti”).
Tale situazione di disinteresse ha, inoltre, non solo comportato l'assenza del genitore dalla vita dei figli e il venir meno di una figura affettiva di riferimento, ma anche un grave RS pregiudizio nei confronti del secondo genito affetto da un disturbo complesso del neurosviluppo, che a causa del disinteresse del padre nei confronti della sua condizione di salute ha subito un rallentamento delle proprie cure derivante dal mancato consenso del padre ad esami e approfondimenti clinici.
Orbene, alla luce delle dichiarazioni della ricorrente e del disinteresse manifestato dal resistente, anche nei confronti del presente giudizio, il Tribunale ritiene di dover disporre il RS regime di affido super esclusivo dei minori e alla madre affinché le Per_1 Per_3 funzioni genitoriale di cura e assistenza siano esercitate con tempestività dalla figura materna, la quale si è da sempre occupata dei minori con continuità, con diritto di visita ad opera del padre presso lo Spazio Neutro, al fine di poter riprendere i rapporti tra padre e figli in maniera da tutelare il benessere psicologico della prole.
*****
Quanto alla determinazione del contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che entrambi i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze, facendo fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Fatta questa premessa, risultando elementi di novità sul piano economico visto che il resistente si è trasferito a vivere a Firenze dove lavora presso una ditta guadagnando 2.600,00 euro al mese (come da busta paga allegata da parte ricorrente), considerata anche l'età di RS
e ( nata in data [...], nato in [...] Per_1 Per_3 RSona_4 Per_5
20/04/2016 e nato in data [...]) le posizioni economico-reddituali dei RSona_6
genitori (essendo la ricorrente impiegata presso una cooperativa (socilarent) che si occupa delle pulizie del CIE), nonché l'esclusiva permanenza dei minori presso la madre, va disposto l'obbligo in capo a di versare alla ricorrente un assegno mensile di € CP_1
600,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.
Deve ora rilevarsi, per quanto attiene all'assegno unico universale, che esso è definito unico perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall' CP_3
Secondo i giudici di legittimità l'assegno unico può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo (Cass. civ., Sez. I, Ord., del 22/02/2025, n. 4672). Ne consegue che, nel caso di specie, l'assegno unico universale può essere percepito per intero dalla madre, essendo quest'ultima il genitore che convive con i figli e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimi, rispondendo in tal modo anche alle citate finalità dell'assegno unico.
Infine, si pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di sostenere le spese straordinarie che sorgeranno nell'interesse della prole nella misura del 50% ciascuno, così come da protocollo del Tribunale di Trapani.
*****
Le spese del giudizio possono essere lasciate a carico di chi le ha sostenute, stante il tenore delle statuizioni e l'opzione processuale di contumacia prescelta dal resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita: RS
- dispone l'affido super esclusivo dei minori e lla madre, con diritto del Per_1 Per_3
padre di vedere i figli presso lo spazio neutro;
- pone a carico di l'obbligo di versare a un assegno CP_1 Parte_1
mensile di € 600,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.
- dispone la percezione in favore di del 100% dell'assegno unico universale. Parte_1
Così deciso in Trapani in data 17/12/2025. Il Presidente est.
EL OL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. EL OL Presidente rel.
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 486/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. DI BELLA NICOLETTA,
ricorrente
contro nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 26/11/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 2/4/2025 , adiva il Tribunale di Parte_1
Trapani per ottenere la regolamentazione, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati dalla relazione more uxorio con ormai interrotta. CP_1
Rappresentava, altresì, che il Tribunale di Trapani in data cinque maggio 2022 confermava le disposizioni adottate in data 2/12/2021 nel procedimento n. 1024/2021, disponendo l'affido esclusivo dei figli minori alla madre e onerando il resistente, rimasto contumace nel giudizio, di versare € 300,00 mensili per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Esponeva che il resistente si disinteressava dei tre figli, anche del secondo genito affetto da diversi problemi di salute, non facendo pervenire il proprio assenso alle cure. Chiedeva, pertanto, a parziale modifica della precedente regolamentazione, di disporre:
Per
“L'affido esclusivo rafforzato o super esclusivo dei minori e lla madre;
Per_1 Per_3
Che il Sig. versi alla Sig.ra per il mantenimento dei figli minori, la somma CP_1 Pt_1 di € 600,00 mensili, da corrispondere alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche;
Le modalità di visita del Sig. , stabilendo che lo stesso possa vedere i figli solo in CP_1 presenza degli assistenti sociali;
Disponga l'assegnazione diretta delle somme per il mantenimento dei figli minori da parte del datore di lavoro, legale rappresentante della con sede legale in Catania, Controparte_2
Corso Italia 13, cod. fiscale .” P.IVA_1
Rimaneva contumace il resistente CP_1
*****
All'udienza del 26/11/2025 parte ricorrente insisteva nel proprio atto introduttivo e parte resistente rimaneva contumace.
Indi la causa veniva avviata a decisione.
***** RS Tanto premesso, quanto al regime inerente all'affidamento dei figli minori e Per_1
si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo Per_3 il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore. Tuttavia, è vero anche che suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicofisico dei figli minori.
È noto, infatti, che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore” (v. Cass. civ. sent. n.
28244/2019).
Ai fini del giudizio prognostico circa l'affido, nell'esclusivo interesse morale e materiale del minore, devono essere verificate le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, tenendo conto, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto.
Va premesso, infatti, che perché possa derogarsi al regime di affido condiviso, occorre che risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie devono ritenersi sussistenti i presupposti che giustificano il provvedimento di adozione del regime di affido super esclusivo dei figli alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c.. In particolare, la ricorrente all'udienza del 26/11/2025 esponeva che il resistente si è disinteressato ai propri figli, sia dal punto di vista materiale, non versando il mantenimento, che dal punto di vista affettivo, non incontrando i figli da circa cinque anni (v. verbale di udienza del 26/11/2025, dichiarazioni della ricorrente: “resistente non vede i figli da più di 5 anni e non ha mai versato un euro. Non ho sue notizie. Sente ogni tanto, una volta ogni due
o tre mesi, la figlia grande. Lui lavora come saldatore in un ditta legata alle ferrovie.
Guadagna, secondo la busta che ha mandato a nostra figlia, 2.600 euro al mese netti”).
Tale situazione di disinteresse ha, inoltre, non solo comportato l'assenza del genitore dalla vita dei figli e il venir meno di una figura affettiva di riferimento, ma anche un grave RS pregiudizio nei confronti del secondo genito affetto da un disturbo complesso del neurosviluppo, che a causa del disinteresse del padre nei confronti della sua condizione di salute ha subito un rallentamento delle proprie cure derivante dal mancato consenso del padre ad esami e approfondimenti clinici.
Orbene, alla luce delle dichiarazioni della ricorrente e del disinteresse manifestato dal resistente, anche nei confronti del presente giudizio, il Tribunale ritiene di dover disporre il RS regime di affido super esclusivo dei minori e alla madre affinché le Per_1 Per_3 funzioni genitoriale di cura e assistenza siano esercitate con tempestività dalla figura materna, la quale si è da sempre occupata dei minori con continuità, con diritto di visita ad opera del padre presso lo Spazio Neutro, al fine di poter riprendere i rapporti tra padre e figli in maniera da tutelare il benessere psicologico della prole.
*****
Quanto alla determinazione del contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che entrambi i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze, facendo fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Fatta questa premessa, risultando elementi di novità sul piano economico visto che il resistente si è trasferito a vivere a Firenze dove lavora presso una ditta guadagnando 2.600,00 euro al mese (come da busta paga allegata da parte ricorrente), considerata anche l'età di RS
e ( nata in data [...], nato in [...] Per_1 Per_3 RSona_4 Per_5
20/04/2016 e nato in data [...]) le posizioni economico-reddituali dei RSona_6
genitori (essendo la ricorrente impiegata presso una cooperativa (socilarent) che si occupa delle pulizie del CIE), nonché l'esclusiva permanenza dei minori presso la madre, va disposto l'obbligo in capo a di versare alla ricorrente un assegno mensile di € CP_1
600,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.
Deve ora rilevarsi, per quanto attiene all'assegno unico universale, che esso è definito unico perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall' CP_3
Secondo i giudici di legittimità l'assegno unico può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo (Cass. civ., Sez. I, Ord., del 22/02/2025, n. 4672). Ne consegue che, nel caso di specie, l'assegno unico universale può essere percepito per intero dalla madre, essendo quest'ultima il genitore che convive con i figli e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimi, rispondendo in tal modo anche alle citate finalità dell'assegno unico.
Infine, si pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di sostenere le spese straordinarie che sorgeranno nell'interesse della prole nella misura del 50% ciascuno, così come da protocollo del Tribunale di Trapani.
*****
Le spese del giudizio possono essere lasciate a carico di chi le ha sostenute, stante il tenore delle statuizioni e l'opzione processuale di contumacia prescelta dal resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita: RS
- dispone l'affido super esclusivo dei minori e lla madre, con diritto del Per_1 Per_3
padre di vedere i figli presso lo spazio neutro;
- pone a carico di l'obbligo di versare a un assegno CP_1 Parte_1
mensile di € 600,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.
- dispone la percezione in favore di del 100% dell'assegno unico universale. Parte_1
Così deciso in Trapani in data 17/12/2025. Il Presidente est.
EL OL