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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/05/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 23 maggio 2023 - R.G. n. 890/2023,
TRA
(c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ), entrambi residenti in [...]3, con il CodiceFiscale_2
patrocinio degli Avvocati Angelo Bonetta (c.f. ; PEC CodiceFiscale_3 [...]
e Maria Francesca Lucisano (c.f. Email_1 C.F._4
; PEC del foro di Milano, domiciliati
[...] Email_2 presso l'Avv. Angelo Bonetta, con studio in Milano, Via Barozzi 1 (BonelliErede), fax
02.77113240;
Appellante
CONTRO
( , nata a [...] il [...] CP_1 CodiceFiscale_5 residente a [...] con il patrocinio dell'Avv. Pier
Paolo Mirri (CF: ) del Foro di Ravenna, con Studio in Faenza C.F._6
(RA) Corso Matteotti n.4/29 (pec.: - (tel. Email_3
3356272041– fax 0546688945);
Convenuto Oggetto: impugnazione della sentenza n. 931/2023 del 26 aprile 2023, pubblicata in data 27 aprile 2023, Tribunale di Bologna.
Conclusioni parte appellante
Piaccia all'ill.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Bo-logna, Sezione III Civile, G.U. Dott.ssa Cinzia Gamberini, n. 931/2023 pubblicata il 27 aprile 2023, nella causa iscritta sub R.G. n. 3558/2021, notificata in data 8 maggio 2023, nel merito I. condannare la IG.ra per i titoli CP_1
espressi in atti, a pagare agli atto-ri la somma di Euro 26.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c.; II. condannare la
IG.ra alla restituzione della somma di Euro 9.108,74 esatta in forza CP_1
della sentenza di primo grado, oltre interessi legali;
III. con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Oltre istanze istruttorie.
Conclusioni parte appellata:
Voglia l'ill.ma Corte D'Appello adita, ogni contraria istanza anche istruttoria rigettata, respingere l'avversario appello e confermare la gravata sentenza;
Condannare parte appellante al rimborso a favore della convenuta appellata delle spese del procedimento in uno con il compenso al difensore ex dm 04.03.2014 e modifiche successive, il rimborso forfetario nella misura del 15,00 % per spese generali e gli accessori di legge.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I° grado.
1.- Con atto di citazione notificato in data 10 marzo 2021, e Pt_1 Parte_2
convenivano in giudizio chiedendo di condannare la
[...] CP_1
convenuta al pagamento della somma di euro 26.000,00 in loro favore, oltre interessi dalla domanda al saldo, con vittoria di spese.
In data 30 giugno 2021 si costituiva che chiedeva il rigetto della CP_1 domanda proposta dagli attori, con vittoria di spese, e condanna ai sensi dell'articolo 96
c.p.c..
All'udienza del 18 gennaio 2022, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 15 dicembre 2022 il pag. 2/8 Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'articolo 190
c.p.c.
Il Tribunale rigettava le domande formulate dagli attori, nonché la domanda, proposta ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. dalla convenuta. Condannava gli attori al pagamento delle spese in favore della convenuta.
Appello.
2.- Con atto di appello, notificato in data 26 maggio 2023, hanno proposto appello e , per i motivi che seguono: Parte_1 Pt_2
“Primo motivo. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 166 e 167 co. 2
c.p.c., avendo il Tribunale accolto un'eccezione in senso stretto pur in presenza della tardiva costituzione della convenuta”; “Secondo motivo. Ingiustizia e violazione degli artt. 664, 2729 e 2735 c.c., nonché dell'art. 116 c.p.c., per avere il Tribunale assunto che la IG.ra avesse effettuato il prelievo quale “legataria o erede”; “Terzo CP_1
motivo. Violazione degli artt. 1362, 1364, 1967, 2725, 2729 c.c. e ingiustizia, per avere il Tribunale disatteso il significato delle pattuizioni scritte raggiunte dalle parti giudicando in contrasto con le risultanze dell'istruzione probatoria”; “Quarto motivo.
Ingiustizia e violazione degli artt. 1967, 2725, 2729 c.c. e 116 c.p.c., per avere il
Tribunale ritenuto che gli eredi fossero nelle condizioni di avvedersi, prima Pt_1
della stipulazione della transazione, del prelievo indebitamente effettuato dalla IG.ra
e che quest'ultima abbia tenuto conto della somma percepita nell'accettare il CP_1
“prezzo” della transazione”.
In data 12 maggio 2024 si è costituita concludendo per il rigetto CP_1 dell'appello.
All'esito della prima udienza, dichiarata la contumacia della convenuta appellata, il
Consigliere istruttore fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Successivamente, sostituito il Consigliere istruttore, la causa veniva rimessa sul ruolo ed all'udienza del 22 ottobre 2024, nuovamente rimessa in decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 352 c.p.c.
3.- Si affrontano preliminarmente le questioni che gli appellanti pongono nella comparsa conclusionale relativamente alle ordinanze del 24 e 25 ottobre 2024, nonché relativamente alla ritenuta tardività della costituzione dell'appellata.
pag. 3/8 3.1- Quanto alla prima delle due questioni, oltre a richiamarsi a quanto scritto dall'Istruttore nell'ordinanza del 25 ottobre 2024 - di rigetto dell'istanza con cui gli appellanti chiedevano di revocare il provvedimento del 24 ottobre 2024 di rimessione della causa in decisione - preme ribadire il richiamo all'articolo 174 c.p.c.
La causa in oggetto risultava, all'esito della prima udienza del 3 ottobre 2023, rimessa in decisione dall'originario Consigliere istruttore, Dott.ssa Luisa Poppi;
successivamente il fascicolo veniva trattato dal Consigliere Morlini, per essere infine assegnato allo scrivente Pres. Dott. de Rosa.
In data 28 maggio 2024 il Giudice istruttore fissava nuova udienza di rimessione della causa in decisione al 22 ottobre 2024 per la riserva di decisione al Collegio. All'esito l'istruttore si riservava ed a scioglimento della riserva rimetteva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 352 c.p.c.
Ulteriore fondamentale premessa è costituita dalla circostanza che, alla data del 28 maggio 2024, le parti avevano già provveduto al deposito degli atti conclusivi avanti al precedente Consigliere istruttore.
Alla luce del disposto dell'articolo 174 c.p.c. e vista l'attività svolta avanti al precedente
Consigliere, null'altro avrebbe potuto disporre il nuovo Consigliere istruttore, se non la rimessione della causa in decisione avanti a sé, con concessione dei nuovi termini per gli atti conclusivi, e ciò al fine di garantire che l'intera attività processuale si svolgesse avanti al nuovo Consigliere istruttore.
3.2- Quanto alla seconda delle questioni che pongono gli appellanti relativamente alla tardiva costituzione dell'appellata dichiarata contumace, la doglianza è priva di fondamento. Ferme le scansioni temporali del presente procedimento come sopra richiamate, deve precisarsi che la dichiarata contumace in esito alla prima CP_1
udienza del 3 ottobre 2023, si è costituita in data 12 maggio 2024, prima cioè che si celebrasse l'udienza in cui le parti venivano chiamate a precisare le conclusioni, momento ultimo concesso alle parti per costituirsi all'esito della dichiarazione di contumacia ai sensi dell'articolo 293 c.p.c.
4.- Venendo al merito, l'appello è infondato e va rigettato.
4.1- Con il primo motivo gli appellanti lamentano la nullità della sentenza laddove il
Tribunale ha accolto un'eccezione in senso stretto “pur in presenza della tardiva
pag. 4/8 costituzione della convenuta”. Nel caso di specie pare condivisibile la conclusione cui è pervenuto il Giudice di prime cure laddove ha ritenuto che nessun rilievo potesse avere quanto allegato dalla dovendosi invece attribuire rilievo alla circostanza che gli CP_1
attori, introducendo il giudizio, avevano posto a fondamento della propria pretesa restitutoria la transazione intervenuta all'esito della mediazione. Sin dall'atto di citazione in primo grado, infatti, gli odierni appellanti hanno fondato la pretesa restitutoria su quanto asseritamente contenuto nella transazione ritenendo che la CP_1 abbia assunto l'onere di “restituire agli quanto ancora fosse in suo Parte_3 possesso del compendio ereditario.”. Continuavano poi argomentando che “Tra gli elementi del compendio ereditario, infatti, rientrava anche il saldo attivo del conto corrente acceso presso il Credito Emiliano S.p.a. […].”.
Pare evidente, dunque, che la transazione fosse il fondamento della richiesta restitutoria delle parti e, come tale, doveva necessariamente ritenersi parte del thema decidendum, a prescindere da ogni difesa dell'odierna appellata.
Correttamente, dunque, il giudice di primo grado, pur riconoscendo, dal punto di vista teorico, la natura di eccezione in senso stretto dell'intervenuta transazione novativa, ha negato che, come tale, potesse configurarsi la difesa prospettata dalla el caso di CP_1
specie, visto il contenuto della domanda attorea.
4.2- Venendo ad analizzare il contenuto della transazione e della conseguente pretesa restitutoria degli , devono ritenersi infondati anche i motivi Parte_3
secondo, terzo e quarto.
In particolare, guardando al contenuto della transazione se ne ricava preliminarmente l'efficacia novativa rispetto al rapporto sottostante, ricostruito compiutamente dalle stesse parti nelle premesse.
La lite tra le parti infatti origina dal testamento di , poi riconosciuto Persona_1
nullo in sede di transazione, pubblicato in data 16 luglio 2018.
Le parti, rispetto al testamento, assumevano due posizioni opposte: invero la CP_1 riteneva di sua spettanza, oltre al “diritto d'uso finché le servirà” della casa del de cuius sita in Faenza, anche il 25% di 500.000,00 euro ovvero il 20%, della parte eccedente, se il denaro sui due conti correnti indicati in testamento (CREDEM e BCC), fosse risultato maggiore.
pag. 5/8 Gli eredi , e , assumevano invece che il testamento fosse Pt_1 Pt_1 Pt_2
nullo e che comunque, quanto ivi riprodotto, non fosse rispondente alle volontà del de cuius.
Dunque, riconducendo la res litigiosa alla transazione, da quanto risulta nel corpo dell'atto, l'intenzione delle parti era quella di regolare la vicenda tra d CP_1 [...]
relativamente al testamento. Pt_3
Contrariamente, dunque, a quanto sostenuto dagli sin dal primo Parte_3
grado, la vicenda del conto corrente CREDEM (uno dei due conti correnti indicati nel testamento) deve necessariamente essere ritenuto incluso nell'oggetto della transazione.
Nel caso di specie è possibile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, laddove chiarisce che “Qualora, rispetto ad un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti, in relazione a numerose questioni tra loro controverse, l'avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto, non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a norma dell'art. 1364 c.c. le espressioni usate nel contratto per quanto generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire. Ne consegue che, se il negozio transattivo concerne soltanto alcuna delle stesse, esso non si estende, malgrado l'ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto, con apprezzamento che sfugge al controllo di legittimità qualora sorretto da congrua motivazione.” (Ord. n. 12367 del 18/5/2018).
Alla luce del dato sopra richiamato pare utile un richiamo testuale a quanto pattuito tra i contraenti nell'Accordo.
In particolare, dalle premesse – che, come scritto all'articolo 1.1 “sono espressamente condivise e formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo ai fini del formarsi della volontà a stipulare.” – si ricava che la vicenda oggetto di transazione attiene appunto alla lite scaturita dalla diversa interpretazione del testamento di
[...]
pubblicato in data 16 luglio 2018. Per_1
L'interpretazione della NERI si trova riassunta nella premessa V “La signora ha CP_1
dichiarato di vantare, in relazione alle Volontà Testamentarie, i diritti a titolo di legato
pag. 6/8 in particolare: (i) all'attribuzione del diritto di abitazione senza termine finale sugli immobili siti in Faenza (RA) [...]; nonché (ii) all'attribuzione di denaro liquido pari al
25% (venticinque per cento) di quello appartenente all'asse ereditario del Per_2
ovvero al 20% (venti per cento) della parte di tale liquidità che eccedesse la somma complessiva di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero).”. Di contro, nella premessa VII, risulta riassunta l'interpretazione degli che Parte_3
“contestavano: (i) che le Volontà Testamentarie redatte dal oltre ad essere Per_2 un testamento radicalmente nullo per difetto del requisito dell'olografia, non contenevano alcuna reale ed ancora attuale volontà testamentaria, (e, in ogni caso, non condividevano
l'interpretazione pretesa dalla IG.ra ; (ii) che l'atto a rogito Notaio in CP_1 Per_3
Faenza del 16 luglio 2018, repertorio n. 50634, raccolta n. 10866 era nullo e/o inefficace
e/o annullabile ed il relativo contenuto era da loro impugnato sulla scorta di informazioni sopravvenute;
(iii) che pertanto erano gli unici successori del ”. Per_2
Pare, a questo punto, doveroso il richiamo alle disposizioni testamentarie, limitatamente a quelle che vedevano beneficiaria la si legge “Alla data possiedo: - La casa ed CP_1
il garage a Faenza. La proprietà va in parti uguali a e . ne Pt_1 Pt_2 CP_1 avrà diritto d'uso finché le servirà. […] Denari: 2 conti correnti (Credem e Bcc) […]
25% […] Se invece, quando aprite questa lettera, avrò già venduto le CP_1
case in Puglia, le cose si complicano. Perciò: se per questo, od altro ignoto motivo ci fossero più di 500.000 euri, la parte eccedente tale cifra andrà per l'80% a e CP_2
e per il 20% a .”. Pt_4 CP_1
Se è vero dunque che le parti hanno stipulato l'Accordo per “regolare, […],tutte le questioni espressamente menzionate nella premessa VII e X.”, da ricondursi quindi alle disposizioni testamentarie, non v'è ragione per escludere che l'effetto novativo della transazione si sia prodotto su tutto quanto ricadente nella successione del de cuius nascente dal succitato testamento.
Dal tenore letterale dei punti sopra richiamati, a dire degli appellanti delimitanti l'oggetto della transazione, si ricava che, a mezzo dell'accordo le parti volessero addivenire al riconoscimento della nullità del testamento e conseguentemente negare – a pag. 7/8 mezzo di reciproche concessioni – le pretese della rispetto al patrimonio del CP_1
defunto . Pt_1
Non può che ricavarsene, come peraltro scritto dagli stessi contraenti all'articolo 1 / 1.2 che le parti hanno inteso includervi i rapporti “intercorsi tra le Parti per le vicende inerenti alla successione del ”, attribuendo così alla transazione carattere Per_2
generale oltre che novativo.
Così valutati gli elementi di fatto relativi alla vicenda in oggetto pare incontestabile l'esito cui è pervenuta l'appellata sentenza.
4.3- Alla luce delle considerazioni sopra svolte, devono ritenersi assorbiti i restanti motivi d'appello, a nulla rilevando la qualità assunta dalla ll'atto del prelievo, né CP_1
quando dalla stessa asseritamente dichiarato.
5.- Da ultimo, vista la reiterazione delle istanze istruttorie ad opera degli appellanti, se ne ritiene la irrilevanza. Quanto all'ordine di esibizione la circostanza risulta documentata in atti;
quanto invece alla prova testimoniale l'irrilevanza deriva da quanto motivato nella sentenza in merito al rigetto dell'appello.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 147/2022, oggi in vigore, secondo lo scaglione di riferimento, considerata l'attività effettivamente svolta.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
- conferma la sentenza del Tribunale di Bologna n. 931/2023, pubblicata in data 27 aprile 2023, resa nel procedimento r.g. 3558/2021;
- condanna gli appellanti a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 4.888,00 di cui euro 250,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge.
Bologna, lì 7 maggio 2025 Il Presidente estensore dott. Giuseppe de Rosa
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 23 maggio 2023 - R.G. n. 890/2023,
TRA
(c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ), entrambi residenti in [...]3, con il CodiceFiscale_2
patrocinio degli Avvocati Angelo Bonetta (c.f. ; PEC CodiceFiscale_3 [...]
e Maria Francesca Lucisano (c.f. Email_1 C.F._4
; PEC del foro di Milano, domiciliati
[...] Email_2 presso l'Avv. Angelo Bonetta, con studio in Milano, Via Barozzi 1 (BonelliErede), fax
02.77113240;
Appellante
CONTRO
( , nata a [...] il [...] CP_1 CodiceFiscale_5 residente a [...] con il patrocinio dell'Avv. Pier
Paolo Mirri (CF: ) del Foro di Ravenna, con Studio in Faenza C.F._6
(RA) Corso Matteotti n.4/29 (pec.: - (tel. Email_3
3356272041– fax 0546688945);
Convenuto Oggetto: impugnazione della sentenza n. 931/2023 del 26 aprile 2023, pubblicata in data 27 aprile 2023, Tribunale di Bologna.
Conclusioni parte appellante
Piaccia all'ill.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Bo-logna, Sezione III Civile, G.U. Dott.ssa Cinzia Gamberini, n. 931/2023 pubblicata il 27 aprile 2023, nella causa iscritta sub R.G. n. 3558/2021, notificata in data 8 maggio 2023, nel merito I. condannare la IG.ra per i titoli CP_1
espressi in atti, a pagare agli atto-ri la somma di Euro 26.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c.; II. condannare la
IG.ra alla restituzione della somma di Euro 9.108,74 esatta in forza CP_1
della sentenza di primo grado, oltre interessi legali;
III. con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Oltre istanze istruttorie.
Conclusioni parte appellata:
Voglia l'ill.ma Corte D'Appello adita, ogni contraria istanza anche istruttoria rigettata, respingere l'avversario appello e confermare la gravata sentenza;
Condannare parte appellante al rimborso a favore della convenuta appellata delle spese del procedimento in uno con il compenso al difensore ex dm 04.03.2014 e modifiche successive, il rimborso forfetario nella misura del 15,00 % per spese generali e gli accessori di legge.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I° grado.
1.- Con atto di citazione notificato in data 10 marzo 2021, e Pt_1 Parte_2
convenivano in giudizio chiedendo di condannare la
[...] CP_1
convenuta al pagamento della somma di euro 26.000,00 in loro favore, oltre interessi dalla domanda al saldo, con vittoria di spese.
In data 30 giugno 2021 si costituiva che chiedeva il rigetto della CP_1 domanda proposta dagli attori, con vittoria di spese, e condanna ai sensi dell'articolo 96
c.p.c..
All'udienza del 18 gennaio 2022, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 15 dicembre 2022 il pag. 2/8 Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'articolo 190
c.p.c.
Il Tribunale rigettava le domande formulate dagli attori, nonché la domanda, proposta ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. dalla convenuta. Condannava gli attori al pagamento delle spese in favore della convenuta.
Appello.
2.- Con atto di appello, notificato in data 26 maggio 2023, hanno proposto appello e , per i motivi che seguono: Parte_1 Pt_2
“Primo motivo. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 166 e 167 co. 2
c.p.c., avendo il Tribunale accolto un'eccezione in senso stretto pur in presenza della tardiva costituzione della convenuta”; “Secondo motivo. Ingiustizia e violazione degli artt. 664, 2729 e 2735 c.c., nonché dell'art. 116 c.p.c., per avere il Tribunale assunto che la IG.ra avesse effettuato il prelievo quale “legataria o erede”; “Terzo CP_1
motivo. Violazione degli artt. 1362, 1364, 1967, 2725, 2729 c.c. e ingiustizia, per avere il Tribunale disatteso il significato delle pattuizioni scritte raggiunte dalle parti giudicando in contrasto con le risultanze dell'istruzione probatoria”; “Quarto motivo.
Ingiustizia e violazione degli artt. 1967, 2725, 2729 c.c. e 116 c.p.c., per avere il
Tribunale ritenuto che gli eredi fossero nelle condizioni di avvedersi, prima Pt_1
della stipulazione della transazione, del prelievo indebitamente effettuato dalla IG.ra
e che quest'ultima abbia tenuto conto della somma percepita nell'accettare il CP_1
“prezzo” della transazione”.
In data 12 maggio 2024 si è costituita concludendo per il rigetto CP_1 dell'appello.
All'esito della prima udienza, dichiarata la contumacia della convenuta appellata, il
Consigliere istruttore fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Successivamente, sostituito il Consigliere istruttore, la causa veniva rimessa sul ruolo ed all'udienza del 22 ottobre 2024, nuovamente rimessa in decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 352 c.p.c.
3.- Si affrontano preliminarmente le questioni che gli appellanti pongono nella comparsa conclusionale relativamente alle ordinanze del 24 e 25 ottobre 2024, nonché relativamente alla ritenuta tardività della costituzione dell'appellata.
pag. 3/8 3.1- Quanto alla prima delle due questioni, oltre a richiamarsi a quanto scritto dall'Istruttore nell'ordinanza del 25 ottobre 2024 - di rigetto dell'istanza con cui gli appellanti chiedevano di revocare il provvedimento del 24 ottobre 2024 di rimessione della causa in decisione - preme ribadire il richiamo all'articolo 174 c.p.c.
La causa in oggetto risultava, all'esito della prima udienza del 3 ottobre 2023, rimessa in decisione dall'originario Consigliere istruttore, Dott.ssa Luisa Poppi;
successivamente il fascicolo veniva trattato dal Consigliere Morlini, per essere infine assegnato allo scrivente Pres. Dott. de Rosa.
In data 28 maggio 2024 il Giudice istruttore fissava nuova udienza di rimessione della causa in decisione al 22 ottobre 2024 per la riserva di decisione al Collegio. All'esito l'istruttore si riservava ed a scioglimento della riserva rimetteva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 352 c.p.c.
Ulteriore fondamentale premessa è costituita dalla circostanza che, alla data del 28 maggio 2024, le parti avevano già provveduto al deposito degli atti conclusivi avanti al precedente Consigliere istruttore.
Alla luce del disposto dell'articolo 174 c.p.c. e vista l'attività svolta avanti al precedente
Consigliere, null'altro avrebbe potuto disporre il nuovo Consigliere istruttore, se non la rimessione della causa in decisione avanti a sé, con concessione dei nuovi termini per gli atti conclusivi, e ciò al fine di garantire che l'intera attività processuale si svolgesse avanti al nuovo Consigliere istruttore.
3.2- Quanto alla seconda delle questioni che pongono gli appellanti relativamente alla tardiva costituzione dell'appellata dichiarata contumace, la doglianza è priva di fondamento. Ferme le scansioni temporali del presente procedimento come sopra richiamate, deve precisarsi che la dichiarata contumace in esito alla prima CP_1
udienza del 3 ottobre 2023, si è costituita in data 12 maggio 2024, prima cioè che si celebrasse l'udienza in cui le parti venivano chiamate a precisare le conclusioni, momento ultimo concesso alle parti per costituirsi all'esito della dichiarazione di contumacia ai sensi dell'articolo 293 c.p.c.
4.- Venendo al merito, l'appello è infondato e va rigettato.
4.1- Con il primo motivo gli appellanti lamentano la nullità della sentenza laddove il
Tribunale ha accolto un'eccezione in senso stretto “pur in presenza della tardiva
pag. 4/8 costituzione della convenuta”. Nel caso di specie pare condivisibile la conclusione cui è pervenuto il Giudice di prime cure laddove ha ritenuto che nessun rilievo potesse avere quanto allegato dalla dovendosi invece attribuire rilievo alla circostanza che gli CP_1
attori, introducendo il giudizio, avevano posto a fondamento della propria pretesa restitutoria la transazione intervenuta all'esito della mediazione. Sin dall'atto di citazione in primo grado, infatti, gli odierni appellanti hanno fondato la pretesa restitutoria su quanto asseritamente contenuto nella transazione ritenendo che la CP_1 abbia assunto l'onere di “restituire agli quanto ancora fosse in suo Parte_3 possesso del compendio ereditario.”. Continuavano poi argomentando che “Tra gli elementi del compendio ereditario, infatti, rientrava anche il saldo attivo del conto corrente acceso presso il Credito Emiliano S.p.a. […].”.
Pare evidente, dunque, che la transazione fosse il fondamento della richiesta restitutoria delle parti e, come tale, doveva necessariamente ritenersi parte del thema decidendum, a prescindere da ogni difesa dell'odierna appellata.
Correttamente, dunque, il giudice di primo grado, pur riconoscendo, dal punto di vista teorico, la natura di eccezione in senso stretto dell'intervenuta transazione novativa, ha negato che, come tale, potesse configurarsi la difesa prospettata dalla el caso di CP_1
specie, visto il contenuto della domanda attorea.
4.2- Venendo ad analizzare il contenuto della transazione e della conseguente pretesa restitutoria degli , devono ritenersi infondati anche i motivi Parte_3
secondo, terzo e quarto.
In particolare, guardando al contenuto della transazione se ne ricava preliminarmente l'efficacia novativa rispetto al rapporto sottostante, ricostruito compiutamente dalle stesse parti nelle premesse.
La lite tra le parti infatti origina dal testamento di , poi riconosciuto Persona_1
nullo in sede di transazione, pubblicato in data 16 luglio 2018.
Le parti, rispetto al testamento, assumevano due posizioni opposte: invero la CP_1 riteneva di sua spettanza, oltre al “diritto d'uso finché le servirà” della casa del de cuius sita in Faenza, anche il 25% di 500.000,00 euro ovvero il 20%, della parte eccedente, se il denaro sui due conti correnti indicati in testamento (CREDEM e BCC), fosse risultato maggiore.
pag. 5/8 Gli eredi , e , assumevano invece che il testamento fosse Pt_1 Pt_1 Pt_2
nullo e che comunque, quanto ivi riprodotto, non fosse rispondente alle volontà del de cuius.
Dunque, riconducendo la res litigiosa alla transazione, da quanto risulta nel corpo dell'atto, l'intenzione delle parti era quella di regolare la vicenda tra d CP_1 [...]
relativamente al testamento. Pt_3
Contrariamente, dunque, a quanto sostenuto dagli sin dal primo Parte_3
grado, la vicenda del conto corrente CREDEM (uno dei due conti correnti indicati nel testamento) deve necessariamente essere ritenuto incluso nell'oggetto della transazione.
Nel caso di specie è possibile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, laddove chiarisce che “Qualora, rispetto ad un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti, in relazione a numerose questioni tra loro controverse, l'avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto, non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a norma dell'art. 1364 c.c. le espressioni usate nel contratto per quanto generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire. Ne consegue che, se il negozio transattivo concerne soltanto alcuna delle stesse, esso non si estende, malgrado l'ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto, con apprezzamento che sfugge al controllo di legittimità qualora sorretto da congrua motivazione.” (Ord. n. 12367 del 18/5/2018).
Alla luce del dato sopra richiamato pare utile un richiamo testuale a quanto pattuito tra i contraenti nell'Accordo.
In particolare, dalle premesse – che, come scritto all'articolo 1.1 “sono espressamente condivise e formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo ai fini del formarsi della volontà a stipulare.” – si ricava che la vicenda oggetto di transazione attiene appunto alla lite scaturita dalla diversa interpretazione del testamento di
[...]
pubblicato in data 16 luglio 2018. Per_1
L'interpretazione della NERI si trova riassunta nella premessa V “La signora ha CP_1
dichiarato di vantare, in relazione alle Volontà Testamentarie, i diritti a titolo di legato
pag. 6/8 in particolare: (i) all'attribuzione del diritto di abitazione senza termine finale sugli immobili siti in Faenza (RA) [...]; nonché (ii) all'attribuzione di denaro liquido pari al
25% (venticinque per cento) di quello appartenente all'asse ereditario del Per_2
ovvero al 20% (venti per cento) della parte di tale liquidità che eccedesse la somma complessiva di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero).”. Di contro, nella premessa VII, risulta riassunta l'interpretazione degli che Parte_3
“contestavano: (i) che le Volontà Testamentarie redatte dal oltre ad essere Per_2 un testamento radicalmente nullo per difetto del requisito dell'olografia, non contenevano alcuna reale ed ancora attuale volontà testamentaria, (e, in ogni caso, non condividevano
l'interpretazione pretesa dalla IG.ra ; (ii) che l'atto a rogito Notaio in CP_1 Per_3
Faenza del 16 luglio 2018, repertorio n. 50634, raccolta n. 10866 era nullo e/o inefficace
e/o annullabile ed il relativo contenuto era da loro impugnato sulla scorta di informazioni sopravvenute;
(iii) che pertanto erano gli unici successori del ”. Per_2
Pare, a questo punto, doveroso il richiamo alle disposizioni testamentarie, limitatamente a quelle che vedevano beneficiaria la si legge “Alla data possiedo: - La casa ed CP_1
il garage a Faenza. La proprietà va in parti uguali a e . ne Pt_1 Pt_2 CP_1 avrà diritto d'uso finché le servirà. […] Denari: 2 conti correnti (Credem e Bcc) […]
25% […] Se invece, quando aprite questa lettera, avrò già venduto le CP_1
case in Puglia, le cose si complicano. Perciò: se per questo, od altro ignoto motivo ci fossero più di 500.000 euri, la parte eccedente tale cifra andrà per l'80% a e CP_2
e per il 20% a .”. Pt_4 CP_1
Se è vero dunque che le parti hanno stipulato l'Accordo per “regolare, […],tutte le questioni espressamente menzionate nella premessa VII e X.”, da ricondursi quindi alle disposizioni testamentarie, non v'è ragione per escludere che l'effetto novativo della transazione si sia prodotto su tutto quanto ricadente nella successione del de cuius nascente dal succitato testamento.
Dal tenore letterale dei punti sopra richiamati, a dire degli appellanti delimitanti l'oggetto della transazione, si ricava che, a mezzo dell'accordo le parti volessero addivenire al riconoscimento della nullità del testamento e conseguentemente negare – a pag. 7/8 mezzo di reciproche concessioni – le pretese della rispetto al patrimonio del CP_1
defunto . Pt_1
Non può che ricavarsene, come peraltro scritto dagli stessi contraenti all'articolo 1 / 1.2 che le parti hanno inteso includervi i rapporti “intercorsi tra le Parti per le vicende inerenti alla successione del ”, attribuendo così alla transazione carattere Per_2
generale oltre che novativo.
Così valutati gli elementi di fatto relativi alla vicenda in oggetto pare incontestabile l'esito cui è pervenuta l'appellata sentenza.
4.3- Alla luce delle considerazioni sopra svolte, devono ritenersi assorbiti i restanti motivi d'appello, a nulla rilevando la qualità assunta dalla ll'atto del prelievo, né CP_1
quando dalla stessa asseritamente dichiarato.
5.- Da ultimo, vista la reiterazione delle istanze istruttorie ad opera degli appellanti, se ne ritiene la irrilevanza. Quanto all'ordine di esibizione la circostanza risulta documentata in atti;
quanto invece alla prova testimoniale l'irrilevanza deriva da quanto motivato nella sentenza in merito al rigetto dell'appello.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 147/2022, oggi in vigore, secondo lo scaglione di riferimento, considerata l'attività effettivamente svolta.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
- conferma la sentenza del Tribunale di Bologna n. 931/2023, pubblicata in data 27 aprile 2023, resa nel procedimento r.g. 3558/2021;
- condanna gli appellanti a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 4.888,00 di cui euro 250,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge.
Bologna, lì 7 maggio 2025 Il Presidente estensore dott. Giuseppe de Rosa
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